AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.25
Data decisione, Autorità: 17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00025
ir/nh
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2001 di
__________,
contro
la decisione del 22 febbraio 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ è domiciliato in Svizzera sin da prima dell’entrata in vigore della LAMal (1. Gennaio 1996) e non si è mai assicurato presso un assicuratore malattia autorizzato. Il Comune di __________ dove egli risiede non l’avrebbe reso attento a tale obbligo conformemente al dovere di sorveglianza imposto dagli art. 13 e 14 LCAMal ed egli avrebbe fatto quindi capo a coperture italiane (mutua e coperture complementari) poiché in quella nazione il ricorrente esercita la sua attività lavorativa. A seguito di notifica di possibile affiliazione tardiva del 15 gennaio 2001, conseguente a domanda di concessione di un sussidio per l’anno 2000 e per il successivo anno 2001, il preposto Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM qui di seguito) ha deciso, in data 29 gennaio 2001 e dopo constatazione di una affiliazione tardiva del ricorrente, l’inizio teorico dell'obbligo di assicurazione dal 1 gennaio 1996 e l’esistenza di un ritardo ingiustificato siccome dati gli elementi che avrebbero potuto portare ad un’iscrizione in termini utili. L’UAM ha quindi obbligato l’assicuratore a prelevare un supplemento di premio fissandolo sulla scorta della situazione economica dell’assicurato.
ha impugnato con reclamo 19 febbraio 2001 la decisione rilevando sostanzialmente una assenza di conoscenza delle leggi da parte sua, un’assenza di intervento da parte del Comune, l’entrata in vigore della LAMal dopo la sua entrata in Svizzera e l’assenza di malafede per la mancata affiliazione.
1.2. Con la decisione qui impugnata l’IAS ha respinto il reclamo con decisione 22 febbraio 2001 in cui ribadisce che il reclamante era astretto all’assicurazione, che detta affiliazione doveva avvenire il 1 gennaio 1996, che vi è stato ritardo e che tale ritardo non appariva giustificato. L’IAS ha quindi confermato in toto la decisione contestata.
1.3.Con ricorso 6 marzo 2001 __________ si aggrava a questo Tribunale ribadendo sostanzialmente le medesime ragioni già addotte in precedenza, egli ribadisce la sua buona fede, l’esistenza di coperture italiane “per coprire la mia lacuna assicurativa in caso di spese mediche ed ospedaliere in Svizzera”, egli ha in particolare precisato che:
" L'affiliazione tardiva ai sensi dell'articolo 5 cpv. 2 LAMal lo ritengo giusto fino a un certo punto. L'articolo 13 e 14 della LCAMal, dice che un organo di controllo, in questo caso il municipio, deve verificare che tutti i domiciliati siano assicurati in senso alla legge dell'assicurazione malattia. Poiché sono entrato in Svizzera prima dell'entrata in vigore delle presente legge, chi doveva verificare la questione sopraindicata? Secondo l'Ufficio opere sociali dovevo informarmi io, ma mi sembra una risposta un po' vaga.
Con questo non voglio dire che io non ho colpa, ma vorrei far presente che da parte mia non c'è stata nessuna prova di malafede. Mi sono assicurato privatamente in Italia per la copertura supplementare all'estero, non appena ho saputo dell'obbligatorietà mi sono subito affiliato alla cassa malati svizzera. Considero il ritardo di affiliazione tardiva giustificabile in seno alla mia ignoranza nel campo legale e assicurativo.
Secondo l'Ufficio delle Opere Sociali, il comune di residenza doveva o poteva effettuare controlli più stretti, ma secondo loro la cosa non ha assolutamente peso.
Egregi Signori, con la presente vi chiedo di esaminare il mio ricorso e valutare se è possibile evitare di pagare tutti i premi retroattivi di 4 anni. Sperando in un vostro responso positivo in merito, vi porgo i miei migliori saluti."
Dal canto suo l’IAS, con osservazioni 29 marzo 2001, rileva come il ricorrente sia domiciliato a __________ dal 1994 in provenienza dal Comune di __________. Per l’IAS __________ deve quindi essere obbligatoriamente assicurato contro le malattie in virtù della LAMal dall’entrata in vigore della legge, con il rilievo che tale obbligo sussisteva anche in virtù della previgente normativa. Il competente Ufficio cantonale ritiene non giustificabile il ritardo con l’ignoranza della legge, come preconizzato dal ricorrente, e reputa che non possa essere addossata una responsabilità del Comune per non essere intervenuto nell’ambito dei suoi doveri di controllo
" Quand'anche, come già si è avuto modo di rilevare in sede di atto di reiezione del reclamo, quest'ultimo avrebbe potuto dar prova di maggior solerzia nei controlli verso la popolazione.
Vale comunque qui la pena sottolineare come tali controlli fossero, ai sensi del previgente diritto, più di natura amministrativa che non inquisitoria.
Come lo è del resto oggi, ai sensi della ratio degli artt. 13 e 14 LCAMal (dove si precisa una responsabilità finanziaria del Comune in caso di situazioni particolari dovute a inadempienza da parte dell'Amministrazione comunale nello svolgimento di compiti di controllo demandati dal Cantone).
Anche una labile azione di controllo da parte del Comune di residenza, non solleva in alcun caso un cittadino astretto all'obbligo d'assicurazione dal dovere personale di iscriversi presso un assicuratore nei tempi e nei modi fissati dalla legge.
Resta in sostanza pienamente confermato il fatto che, in casu, vi è stata un'inadempienza nell'obbligo di assicurarsi ai sensi del diritto svizzero in materia di assicurazione malattie; inadempienza che richiama i provvedimenti di legge indicati dall'Autorità cantonale."
Con scritto 11 aprile 2001 __________ ha preso posizione sulla risposta di causa dell'IAS ribadendo sostanzialmente la sua posizione (VII).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Giusta l'art 3 cpv. 1 LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera.
Non è contestato che al 1.1.1996 - data dell'entrata in vigore della LAMal – __________ era domiciliato a __________, in provenienza dal 1994 dal Comune di __________, e quindi, almeno a partire dal 1996, soggiaceva all’obbligo assicurativo posto dall'art 3 cpv. 1 LAMal.
L’esercizio di una attività professionale in Italia, dove il ricorrente sarebbe obbligato a pagare il premio della mutua e l’esistenza di coperture complementari scelte dallo stesso ricorrente, nulla tolgono all’obbligo di assicurazione – circostanza questa rimasta incontestata – ad un assicuratore svizzero riconosciuto per la copertura obbligatoria. __________, a giusta ragione, non ha postulato l’esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico sanitarie ai sensi del diritto svizzero richiamando l’art. 2 cpv. 2 OAMal non essendone manifestamente dati i presupposti legali (cfr. in questo senso STCA del 22 marzo 2001, __________, in re __________ e citazioni ivi riportate).
A partire quindi dal 1 gennaio 1996 __________ avrebbe dovuto affiliarsi presso un assicuratore autorizzato a praticare l'assicurazione sociale contro le malattie, non avendolo fatto egli ha accusato un ritardo.
2.3. In forza dell'art 5 cpv. 1 LAMal, in caso d'affiliazione tempestiva - cioè se l'affiliazione avviene entro 3 mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera - l'assicurazione inizia dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Per contro, in caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia il giorno dell'affiliazione e l'assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo (art 5 cpv. 2 LAMal).
2.4. Giusta l'art 8 OAMal - adottato in forza della delega di competenza di cui all'art 5 cpv. 2 LAMal - il supplemento di premio in caso d'affiliazione tardiva è riscosso per una durata pari al doppio di quella del ritardo d'affiliazione. Esso è compreso tra il 30 e il 50% del premio.
L'assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell'assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30%, considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo.
Non è riscosso alcun supplemento se i premi sono assunti da un'autorità d'assistenza sociale.
2.5. In concreto è evidente che l'affiliazione non è stata tempestiva e tale ritardo non appare giustificabile nonostante la contestazione del ricorrente.
Risulta dagli atti che __________ risiede in Svizzera da numerosi anni, egli sarebbe infatti giunto a __________ non dall’Italia ma da __________ dove risiedeva sino al 1994. In quest’ottica egli doveva essere perfettamente a conoscenza dell’esistenza della LAMal applicabile in Svizzera che tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche dopo) ed oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994, l’esistenza di un obbligo assicurativo è circostanza notoria per chi vive in Svizzera e tale fatto avrebbe imposto al ricorrente di sincerarsi presso un assicuratore malattia rispettivamente presso i competenti organi di controllo (ossia all’autorità cantonale) per la verifica della sua posizione.
ritiene, nella sua impugnativa, che non tutte le responsabilità del ritardo debbano essergli addossate, il Comune di suo domicilio sarebbe infatti stato carente nelle verifiche di sua competenza.
In virtù degli art. 13 e 14 LCAMal invocati dal ricorrente il Comune di domicilio è responsabile del controllo dell’applicazione dell’obbligo d’assicurazione, con necessità per l’autorità comunale di segnalare in forma scritta alla preposta autorità cantonale i casi di non assicurazione o di assicurazione tardiva. In caso di mancata segnalazione tempestiva – a fronte dei dati per poterlo fare – il Comune è solidalmente responsabile – con la persona interessata – del pagamento delle “spese medico sanitarie … per il periodo di ritardo in cui quest’ultimi non risultano iscritti presso un assicuratore riconosciuto”.
Il tenore delle norme è chiaro una responsabilità dell’autorità comunale interviene laddove – a conoscenza di una situazione di ritardo nell’assicurazione o di non assicurazione – l’autorità comunale non interviene con la dovuta sollecitudine. D’altra parte chiara è pure la lettera dell’art. 10 OAMal (si veda anche l’art. 6 LAMal) che costringe i Cantoni a fornire periodica informazione circa l’obbligo d’assicurazione provvedendo a che le persone in provenienza dall’estero (ciò che non era il caso nella fattispecie ritenuto che il ricorrente risiedeva in Svizzera – all’entrata in vigore della LAMal – da diversi anni) siano tempestivamente informati.
Ritenere che il ritardo sia imputabile all'inazione dell'autorità amministrativa appare ai limiti del temerario: basta sottolineare, da un lato, che, per una regola generale, nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c) e, d'altro canto, nemmeno è pertinente il richiamo ad un presunto obbligo di informazione dell'amministrazione ritenuto come lo stesso si attui in generale solo dopo domanda da parte dell'assicurato e in tal caso può, qualora la risposta sia errata, trovare tutela nel rispetto del principio della buona fede (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55 consid. 3a, 107 V 160 consid. 2).
Il compito dell'autorità cantonale relativamente all'affiliazione nell'ambito dell'assicurazione malattia si limita al controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione ed all'affiliazione d'ufficio degli assoggettati renitenti.
Spetta, invece, ai singoli assoggettati far fronte a tale obbligo senza che sia necessario un preventivo avvertimento da parte dell'autorità cantonale.
In concreto, come visto, __________ (che comunque pretende solo di non vedersi addossate “tutte le colpe”), risiede in Svizzera da prima ancora che la LAMal fosse adottata ed è innegabile che detta legge abbia fatto l’oggetto di più d’un intervento sui mass media ed a livello di informazione. E’ comunque circostanza risaputa, almeno per le persone che risiedono all’interno del Paese, che la LAMal imponga un obbligo di assicurazione per le spese medico sanitarie. Va quindi ritenuto un ritardo ingiustificato che impone l’applicazione di un supplemento di premio ai sensi di legge.
2.6. __________, come detto, non ha dato seguito all’obbligo legale sino al contatto con __________, suo consulente, ed indica un’assenza da parte sua di malafede per argomentare la richiesta di non applicare un supplemento di premio (ex art. 5 cpv. 2 LAMal). Come rilevato al considerando che precede, pur avendo il supplemento di premio un carattere punitivo come osservato da Alfred Maurer in “Das neue Krankenversicherungs- recht”, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 39 [“”Es handelt sich um einen eigentlichen Strafzuschlag”], lo stesso deve essere applicato quando il ritardo nell’affiliazione non è giustificato, come in casu, anche in caso di mancata volontà di ottenere un indebito vantaggio economico come indica il ricorrente.
2.7. La questione dell'ammontare del supplemento di premio richiesto - e, quindi, la questione della proporzionalità - non va esaminata in questa sede poiché possono essere sottoposti a verifica giudiziale soltanto i rapporti giuridici sui quali l'amministrazione competente si è pronunciata con una decisione vincolante (DTF 110 V 51 considerandi 3b e sentenze ivi citate): la decisione costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
La questione potrà essere affrontata nell'ambito di un eventuale ricorso interposto contro la decisione (su opposizione) dell'assicuratore contro le malattie che definirà l'importo del supplemento richiesto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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