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Numero d'incarto:
36.2001.21
Data decisione, Autorità:
11.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00021
ir/nh
Lugano
11 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 1 marzo 2001 di
__________,
contro
la decisione del 2 febbraio 2001 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, - che con
scritto 1° marzo 2001 __________ ha interposto ricorso contro la decisione 2
febbraio 2001 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia con cui è stato negato
il sussidio postulato per l'anno in corso;
-
che il
ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la concessione del
sussidio;
-
che, come
rettamente indica la decisione in questione a pagina 2 in fine, avverso detta
decisione è data facoltà di interporre reclamo, nel termine di 30 giorni,
all'IAS;
-
che
contro la decisione dell'UAM è infatti (art. 48 RLCAMal) dato il rimedio del
reclamo all'IAS;
-
che, di
riflesso, il ricorso al TCA appare irricevibile, copia del gravame 1° marzo
2001 viene trasmessa - a valere quale reclamo ex art. 48 RLCAMal - all'Istituto
della assicurazioni sociali di Bellinzona per decisione;
-
che non
si prelevano tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
1° marzo 2001 formulato da __________ è irricevibile.
2.- Copia del
gravame viene trasmessa all'Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, a
valere quale reclamo ex art. 48 Reg. LCAMal.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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