AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 36.2001.19
Data decisione, Autorità: 22.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00019
ir/nh
Lugano 22 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 23 febbraio 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ ha iniziato nel gennaio 1999 la sua collaborazione in qualità di donna delle pulizie impiegata a tempo parziale (5 ore giornaliere) presso la I__________. Questa società ha concluso con la __________ un contratto di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera definito __________ e regolato dalle condizioni generali prodotte agli atti (doc. _ della Cassa) rispettivamente dalla LCA (art. 4 CGA). In data 13 dicembre 1999 la signora __________, che vive una situazione personale difficile di cui si dirà, ha annunciato la sua incapacità lavorativa in seguito a malattia. La dott. __________, medicina generale FMH, con certificato medico 10 dicembre 1999 (doc. _) ha infatti diagnosticato una periartropatia omero scapolare sinistra acuta (qualifica che scompare nella certificazione del 28 dicembre 1999 doc. _) con tendomiosi a catena.
1.2. La malattia è stata ulteriormente attestata dalla dott. __________ che ha pure indicato l’impossibilità per la petente di svolgere la sua attività lavorativa per i successivi periodi dal 3.1. al 16.1.1999 e dal 17.1. al 29.2.1999. La Cassa, vista la situazione, ha chiesto una visita specialistica eseguita l’8 febbraio 2000 dal medico fiduciario della stessa dott. __________. Il professionista __________ ha ritenuto una certa “irritazione delle parti molli paravertebrali al livello della cervicale e maggiormente a livello lombare nell’ambito di una sindrome vertebrale contenuta da riportare ad alterazioni statiche e degenerative (di entità moderata)” osservando l’esistenza di una certa “discrepanza tra la sofferenza soggettiva vissuta in maniera invalidizzante ed il reperto oggettivo piuttosto discreto”. Il medico ha quindi ritenuto che i presupposti per una incapacità lavorativa non fossero più dati ed ha ritenuto __________ abile al lavoro in maniera normale dal 1 marzo 2000.
Questa circostanza è stata comunicata dalla Cassa alla curante della signora __________ con scritto del 28 febbraio 2000 con facoltà per la stessa di eventualmente inficiare le valutazioni del medico fiduciario della Cassa (IV.9). LA dott. __________ ha allestito unicamente due attestazioni (IV.10 e IV.11) in cui ha semplicemente attestato un'inabilità lavorativa sino alla fine di marzo 2000, specificando – nella certificazione del 13 marzo 2000 – l’esistenza di ulteriore patologia, ossia una sindrome depressiva “… per la quale verrà prossimamente presa in cura da uno specialista”. Dopo l’iniziale volontà della Cassa di non ammettere la nuova certificazione e la reazione dell’associazione patrocinatrice della signora __________, la __________ ha “ulteriormente riconosciuto” il caso (IV.14) riservandosi una decisione successivamente ad una visita fiduciaria prevista per la fine del mese di marzo 2000. Nel frattempo la parte attrice ha prodotto ulteriore certificato medico di data 23 marzo 2000 con cui la dott. __________ della Clinica __________, ha attestato il ricovero di __________ presso la clinica dal 22 marzo 2000 (IV.15). Sempre la dott. __________, psichiatra FMH, ha attestato – senza formulazione di diagnosi alcuna e di qualsiasi valutazione – l’esistenza di una incapacità lavorativa al 100% per tutto il mese di aprile 2000 (IV.16 certificato del 4 aprile 2000 successivo alla visita fiscale eseguito dalla dott. __________).
1.3.A richiesta della convenuta __________ si è sottoposta ad una visita di controllo eseguita dalla dott. __________ il 2 aprile 2000. Nel suo rapporto alla Cassa la dott. __________ osserva come la parte attrice sia una donna di __ anni, di origine __________, coniugata e madre di 4 figli con un marito molto ammalato essendo alcolista cronico, “operato per un tumore del larige, in cura continua, l’anno scorso sarebbe stato operato in due tempi dal prof. __________ … La paziente attualmente in cura dalla dott. __________ … sottoposta a farmacoterapia ambulatoriamente da circa una settimana”. Per quanto attiene alle valutazioni della specialista incaricata dalla parte convenuta la dott. __________ ha ritenuto:
" Siamo di fronte ad una situazione famigliare e psicosociale precaria con all'interno della famiglia un'importante sofferenza per l'alcoolismo del marito, per il suo stato di precaria salute e per i due figli adulti
disoccupati ed ancora dipendenti in tutto dai genitori. Tutto cio' rende
l'ambiente famigliare stressante e conflittuale. Sembrerebbe che la
paziente getti la spugna, non riuscendo piu' a gestire le tensioni emotive e le frustrazioni generate da questa precaria situazione.
Da un altro lato bisogna anche stare attenti che la stessa non entri in un circolo di rivendicazione assicurativa e di aiuti sociali come risarcimento danni morali per tutto quanto né lei né la famiglia sono in grado di gestire.
Probabilmente entrerà in disoccupazione rimanendovi per tutto il tempo che le riuscirà di restarvi.
Prognosi incerta. Incapacità lavorativa al 100% per ancora al massimo 8 settimane, il tempo da concederle per tentare una terapia farmacologica.
Quest'ultima dovrebbe almeno colmare la ipereccitabilità della paziente riguardo agli eventi stressanti, sempre che essa voglia collaborare.
Comunque al di là di quest'intervallo ritengo superfluo e controproducente prolungare la durata dell'inabilità lavorativa."
A fronte di tale certificazione la __________ ha ammesso e riconosciuto un’inabilità al lavoro per ulteriori 2 mesi alla parte attrice, sino e compreso il 31 maggio 2000 ritenendo, per il seguito, la signora __________ capace al lavoro al 100% (IV.18), circostanza questa contestata dall’attrice.
1.4.In data 30 maggio 2000 la Clinica di __________ ha allestito una attestazione di avvenuto ricovero (il precedente 25 maggio 2000) per una durata di 3 settimane. Il ricovero sarebbe avvenuto a richiesta del dott. __________ (IV.21). Visto ciò la convenuta ha accettato di fornire le sue prestazioni giornaliere in favore di __________ per il periodo in questione (IV.22). Successivamente, per ordine del dott. __________, la degenza in clinica è stata prolungata sino al 24 giugno 2000 (IV.23). L’attrice ha successivamente prodotto ulteriore certificato medico del dott. __________, FMH psichiatria, attestante – senza la benché minima specifica – l’esistenza di un’inabilità lavorativa al 100% a partire dal 4 luglio 2000 per tutto il mese.
Vista la situazione la __________ ha ottenuto nuova visita da parte del suo medico fiduciario dott. __________ la quale, con rapporto 21 luglio 2000, ha ritenuto (IV.25):
" Status psichico:
Paziente d'aspetto più vecchio dell'età reale, collaborante, orientata nei tre domini. Descrive in modo confuso e dimostrativo la sua sofferenza e i suoi sintomi, non presenta inclusioni dispercettivo- deliranti a livello del pensiero. Asserisce di non farcela più, almeno per ora, di lavorare. Cosciente che fino adesso la pagava la ditta e ora la pagherà l'assicurazione.
A livello dell'energia vitale e delle capacità volitive non vedo alterazioni.
(…)
Episodio depressivo di media gravità con somatizzazioni (F 32.11 dell'ICD 10)."
a livello valutazione e prognosi la dott. __________ ha osservato:
" Valutazione e prognosi:
Dall'aprile a oggi la situazione della paziente sul piano psico-
patologico appare invariata. Come avevo già ribadito nel precedente rapporto, la paziente tende ad aggrapparsi ai suoi sintomi, alla sua malattia depressiva e ha scarsissima motivazione per riprendere qualsiasi lavoro. Questo le ho ribadito, ritenendo che per i sintomi attualmente esibiti dalla stessa, la sua incapacità lavorativa non dovrebbe superare il 50%. In tal senso l'ho avvisata che chiuderò l'incapacità lavorativa attuale per ora del 50% da subito, e questa misura mi pare indispensabile per tentare di rimettere questa paziente in piedi e motivarla a ritrovare adagio adagio la strada del lavoro in quanto tende ad utilizzare la malattia e a rivendicare il
risarcimento con l'impossibilità di accettare il miglioramento mettendo in scacco tutti i medici e le cure prescrittele.
In conclusione: l'incapacità lavorativa del 100% è da chiudere; ritengo questa paziente abile al lavoro nella misura del 50% a partire da oggi 21 luglio 2000. Questa incapacità del 50% probabilmente perdurerà ulteriori 2‑3 mesi e poi dovrò rivedere la paziente per valutare ulteriormente la necessità di chiusura completa dell'incapacità lavorativa.
Credo che si debba procedere in questo modo in quanto la paziente
altrimenti non esce più dalle rivendicazioni e dalla regressione."
1.5.In contrapposizione con la valutazione della specialista incaricata dalla __________ __________ ha prodotto ulteriore certificato d’inabilità lavorativa allestito dal dott. __________ in cui neppure si fa cenno all’affezione patologica di cui soffrirebbe la parte attrice (IV.27). La compagnia assicuratrice ha confermato (IV.28) la corresponsione delle sue prestazioni unicamente sino al 21 luglio 2000 mentre dal canto suo la signora __________ ha continuato a produrre dichiarazioni di medici (__________e __________) attestanti solo un’incapacità lavorativa e non un accertamento di patologia, una valutazione, una motivazione di dissenso rispetto alla valutazione del medico fiduciario della compagnia assicurativa, e senza prognosi alcuna (IV.29, IV.30, IV.31, IV.32 e IV.33). Prima dell’avvio della procedura giudiziaria, inoltrata dalla signora __________ dinanzi alla Pretura di __________ e trasmessa successivamente a questo Ufficio da parte del Segretario Assessore per ragioni di competenza con esplicito riferimento all'art. 75 LCAMal, la signora __________ è stata sottoposta ad ulteriore esame medico sia da parte del dott. __________ che della dott. __________, e ciò su richiesta della __________. Le conclusioni dei medici fiduciari sono le seguenti:
" Dal lato reumatologico non sussistono quindi patologie funzionali e/o strutturali di rilievo né al livello del rachide né alla spalla sinistra. Le constatazioni cliniche sono sostanzialmente sovrapponibili a quanto riscontrato in febbraio. In questa ottica ritengo la paziente sotto il profilo reumatologico/ortopedico tuttora abile al lavoro in maniera normale." (dott. __________, IV 34)
" Malgrado quanto affermato nel mio ultimo rapporto, la paziente non ha mai ripreso il lavoro, ed ha mantenuto una incapacita' lavorativa completa fino a oggi. Anche se la situazione psicosociale risulta migliorata poiche' i figli non sono piu' in disoccupazione ma lavorano e dunque le provocano meno preoccupazioni, e anche se constato un miglioramento delle condizioni cliniche dovuto alla farmacoterapia, l'assicurata appare essersi arresa all'idea di non poter piu' lavorare. Evidentemente alla sua eta' (__ anni) non e' cosi' facile reinserirsi nel mondo del lavoro. Tuttavia per lavori umili e semplici quali l'attivita' di donna di pulizie in un contesto qualsiasi, dalla portineria di uno stabile alla pulizia di uffici ad esempio non dovrebbero sussistere gravi difficolta' perlomeno per una ripresa parziale." (dott. __________, IV 35)
La reazione della parte attrice a fronte di queste attestazioni è stata la solita: la presentazione di certificati di inabilità lavorativa allestiti dal dott. __________ e dalla dott. __________ senza l’indicazione di alcun motivo, senza la specifica di alcuna diagnosi, senza nessuna valutazione, ma con la semplice specifica d'incapacità lavorativa del 100% in maniera continua (IV.36, IV.38, IV.39, IV.41, IV.42, IV e IV.43). La __________ ha confermato la sua presa di posizione precedente ed ha ribadito la riduzione delle prestazioni al 50% a partire dal 21 luglio 2000 (IV.37 e IV.40).
1.6.Con atto del 18 dicembre 2000 (diretto alla Pretura di __________ e quindi trasmesso al TCA) __________ ha postulato la condanna della __________ al pagamento delle prestazioni di perdita di guadagno intere. La convenuta chiede la reiezione della petizione a fronte delle valutazioni svolte dai suoi medici fiduciari sullo stato di salute della signora __________, ciò a fronte di certificazioni mediche eseguite in maniera generica e senza specifica indicazione da parte dei curanti la signora __________.
1.7. Nelle more della procedura la __________ ha comunicato che, a fronte dell'ultima visita di controllo della dott. __________, il medico di fiducia della Cassa ha ritenuto la signora __________ nuovamente inabile al lavoro al 100% dal 13 marzo 2001 (VI).
L'oggetto del contendere è quindi riferito alle indennità giornaliere per inabilità ritenuta dalla signora __________ al 100% dal 21 luglio 2000 al 12 marzo 2001.
In merito il rappresentante della signora __________ ha preso posizione il 17 maggio 2001 (IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. L'assicurazione contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Dal profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.
Giusta l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
Il 1° gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal) che, all’art. 75, prevede che
" le contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
È applicabile per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.”
2.3. Secondo l'art. 102 cpv. 1 LAMal
" Le previgenti assicurazioni delle cure medico sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge."
Pertanto, dal 1.1.1996 - con la sola eccezione prevista dall'art. 103 cpv. 2 che si riferisce essenzialmente alla durata del diritto alle prestazioni (cfr. Messaggio del Consiglio federale alle Camere del 6.11.1991 pag. 119 seg.) - le assicurazioni d'indennità giornaliera sono regolamentate dal nuovo diritto.
Esse possono, cioè, essere regolamentate dalla LAMal oppure dalla LCA se le parti hanno concordemente deciso in tal senso.
Nel caso di specie, non è contestato che, con effetto a decorrere dal 1998 (IV.1) il datore di lavoro dell'attore ha concluso con la __________ un nuovo contratto di assicurazione collettiva per perdita di indennità giornaliera in favore del suo personale, contratto sottoposto alla LCA (cfr. Condizioni generali 1.1.1997, in particolare art. 4).
Pertanto ai rapporti fra le parti è applicabile la LCA e le disposizioni del contratto concluso fra la __________ e la datrice di lavoro della signora __________.
In queste circostanze, trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni - il TCA è competente a statuire sulla petizione presentata dall'interessato in base all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.
2.4.Secondo le Condizioni generali relative all'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera è data malattia quanto vi sia un qualsiasi danno alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame medico rispettivamente una cura medica od ancora che provochi un’incapacità lavorativa (art. 6, nello stesso senso sostanzialmente l’art. 37 delle CGA). Come prevede l’art. 38 delle CGA l'indennità giornaliera assicurata viene versata, proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa a partire dal 25%, a condizione che vi sia una tale incapacità attestata medicalmente.
2.5. La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
Anche nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio - comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato é tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V 53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2; Maurer, op. cit. t. II p. 377; STFA 26.11.1990 in re G. c/ H non pubblicata). In casu comunque tale precetto appare specificatamente prescritto.
Quindi, se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.
2.6. Nel caso concreto va ritenuto che la signora __________, dopo avere presentato una periartropatia omero scapolare sinistra con tendomiosi, ha mostrato i segni di una affezione psichica. Per quanto attiene alla prima patologia, in maniera sostanzialmente incontestata da parte dell’attrice, non sono dati gli estremi per una inabilità lavorativa. Il dott. __________, incaricato quale medico fiduciario della __________, ha operato i suoi accertamenti in due distinte circostanze. Si è trattato di esami dettagliati, completi, approfonditi e specifici ad opera di un medico che è specialista in malattie reumatiche, in fisiatria e riabilitazione. Il dott. __________, da ultimo nell’ottobre 2000 (IV.34) ha ritenuto come:
" Stato reumatologico
In confronto all'esame precedente non vi sono nuovi aspetti ad eccezione di un aumento ponderale da 62 kg ad attualmente 71 kg.
Il rachide si presenta con una breve iperlordosi al passaggio lombosacrale, senza deviazioni scoliotiche rilevanti, con dolori interspinali lungo tutta la spina dorsale. I movimenti lombari sono dolenti in particolare in estensione. Nessun accorciamento ischiocrurale. Molto deboli gli addominali. Mennell e Lasègue negativi, Trendelenburg e Duchenne negativi. Distanza dita/pavimento 20 cm. Deambulazione a tratti con passi piccoli. Stare sulle punte e sui talloni s.p. Alle articolazioni periferiche nulla di patologico, escluse sinoviti od alterazioni funzionali di rilievo. La palpazione periarticolare risulta dolente alle spalle ed in particolare nella regione peritrocanterica ed al pes anserinus di entrambe le ginocchia. Le prove isometriche alle spalle non provocano particolari dolori; nessuna debolezza muscolare. Assenza di atrofie nel cinto scapolare."
con la conclusione di un’assenza di incapacità lavorativa dal profilo reumatologico. A fronte di questi accertamenti, seguiti a quelli precedenti del 9 febbraio 2000 altrettanto completi e dettagliati, la signora __________ non ha prodotto alcunché di concreto se non una serie di certificazioni mediche della dott. __________, in particolare del 25 luglio, 30 agosto e 30 novembre in cui si attesta unicamente e semplicemente una inabilità lavorativa senza neppure più ribadire l’esistenza di una patologia reumatologica. A fronte dell’assenza di specifica contestazione da parte dell’attrice circa patologie di natura reumatologica ed a fronte dell’accertamento eseguito dal dott. __________ in maniera completa ed esaustiva, questo giudice non ha motivo dallo scostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il medico interpellato dalla __________.
Nell’incarto non vi sono atti medici che possano far dubitare della fondatezza delle valutazioni del dott. __________ che ha esaminato e discusso il caso in modo approfondito, valutando ed esaminando tutti gli aspetti clinici e tenendo conto delle lamentele e delle osservazioni formulate dalla signora __________. Le sue considerazioni e valutazioni sono state redatte in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), con una chiara presentazione del contesto medico e con motivazioni chiare, convincenti e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 191ss; DTF 122 V pag. 160 e seg consid 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl; cfr. anche DTF 122 V pag. 160 in fine).
Al rapporto del dott. __________ non tolgono fedefacenza le semplici attestazioni di inabilità al lavoro formulate dalla dott. __________ e più sopra citate, neppure riferibili ad una patologia reumatologica.
Analogo discorso vale per le valutazioni psichiatriche operate, in 3 distinte circostanze, dalla dott. __________. La professionista incaricata dalla __________ ha eseguito tre visite. La prima il 2 aprile 2000. In tale circostanza ha ammesso una incapacità lavorativa della signora __________ per ulteriori 8 settimane, considerando sia un’anamnesi (riassuntivamente riprodotta nell’attestazione medica IV.17) che le lamentele soggettive della parte attrice, valutando in maniera completa lo status psichico, eseguendo la sua diagnosi di ”Episodio depressivo di medi gravità con somatizzazioni … “ ed operando una valutazione e prognosi dettagliatamente ripresa in questa sede in corso di motivazione. La dott. __________ ha ulteriormente esaminato la signora __________ il 21 luglio 2000 eseguendo ulteriore anamnesi (intermedia), riprendendo le lamentele soggettive della paziente, indicando lo status psichico, confermando la sua diagnosi ed emettendo la sua valutazione e prognosi dettagliata (anche questa ripresa in corso di motivazione).
Anche per quanto attiene all’aspetto psichiatrico va osservato che nulla è stato sostenuto dai numerosi medici cui la signora __________ ha fatto capo: il dott. __________, la dott. __________, il dott. __________ (per non riprendere che gli psichiatri). Questi medici non hanno rilasciato alcuna attestazione medica dalla quale possa essere desunta una qualsiasi diagnosi da loro eseguita a proposito della patologia sofferta dalla signora __________. Nessuna indicazione dell’importanza quindi di una patologia, nessuna valutazione concreta dunque di una inabilità lavorativa.
Alla seconda valutazione della dott. __________ ne è seguita una terza, anch’essa approfondita e dettagliata, le cui conclusioni sono contenute nel Rapporto IV.35 del 12 novembre 2000. La valutazione e prognosi di cui a detto rapporto medico è riprodotta in corso di motivazione. La dott. __________ ha ritenuto in quest’ultimo parere ed in quello precedente del 21 luglio 2000, una capacità lavorativa della signora __________ del 50%.
Ancora una volta questo TCA si rifà all’attestazione medica dell’incaricata della __________ in ambito psichiatrico. Come detto nessuna attestazione medica degna di tale nome è stata prodotta da parte dei medici curanti la parte attrice e nessuna contestazione dei rapporti medici della dott. __________ (trasmessi in copia alla dott. __________ il primo e gli altri due al dott. __________) è giunta alla specialista di __________.
Il lavoro svolto dalla dott. __________ appare serio ed approfondito, completo ed esauriente. Le valutazioni sono state espresse dopo approfondimento dell’anamnesi e sono avvenute in maniera scalata nel tempo in tre distinte circostanze. La dott. __________ ha ritenuto inizialmente (2 aprile 2000) un’incapacità lavorativa di ulteriori 8 settimane per concludere, nei suoi successivi rapporti (21 luglio e 12 novembre 2000) per una incapacità lavorativa limitatamente al 50%, senza manifestare accanimento nei confronti della signora __________. Nella certificazione 21 marzo 2001 la stessa specialista ha rivisto la sua valutazione ammettendo nuovamente un'incapacità lavorativa al 100%.
Questo TCA giunge quindi alla conclusione che non vi siano motivi di salute collegati allo stato reumatologico che impediscano una piena abilità lavorativa mentre vi erano ragioni psichiatriche tali, il 21 luglio 2000, da giustificare un riconoscimento (come quello operato dalla dott. __________) per ritenere un’inabilità lavorativa unicamente al 50% a partire da quella data e sino al 12 marzo 2001. Ne discende che, in questi termini, la petizione formulata da __________ deve essere respinta con la presente decisione senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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