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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.12
Data decisione, Autorità: 09.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00012
ir/nh
Lugano 9 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2001 di
__________,
contro
la decisione del 29 gennaio 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 29 gennaio 2001, l'IAS ha respinto il reclamo di __________ senza attività lucrativa) contro la decisione 10 gennaio 2001 dell’Ufficio assicurazione malattia con cui è stata respinta la richiesta di sussidio per l'assicurazione contro le malattie riferita all’anno 2001.
aveva infatti postulato la concessione del sussidio per l’anno 2001 mediante l’allestimento dell’apposito formulario in data 11 ottobre 2000. La ricorrente è stata tassata in data 12 luglio 1999 per l’imposta cantonale 1999 – 2000 ed il reddito ritenuto in quella sede è stato di CHF 22’508.-, in precedenza, per il biennio 1997 – 1998, con decisione 15 giugno 1998, la competente autorità fiscale aveva ritenuto un reddito imponibile di CHF 14’554.-. A fronte della decisione fiscale di riferimento l’Ufficio dell’assicurazione malattia ha respinto la richiesta di sussidio con decisione poi oggetto di reclamo.
1.2. In data 9 febbraio 2001 __________ ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo rilevando come la sua istanza di reclamo non sarebbe stata presa sufficientemente in considerazione, essa ha infatti subito, nel corso del biennio successivo a quello di computo per la tassazione 1999 – 2000, una importante riduzione per quanto attiene alla sostanza per poter fronteggiare il suo sostentamento. Per la ricorrente il sussidio sarebbe da ammettere. All’impugnativa si oppone l’IAS che ricorda come i dati fiscali indichino inequivocabilmente il superamento dei limiti legali per la concessione del sussidio.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997).
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).
2.3.In concreto, risulta dagli atti che la ricorrente è stata oggetto della tassazione per il periodo fiscale d’interesse ai fini della concessione o meno del sussidio richiesto, il 12 luglio 1999. In questa decisione, cresciuta in giudicato, l’Ufficio circondariale di __________ ha ritenuto un reddito imponibile di CHF 22’508.-. Tale importo è leggermente superiore all’importo limite di CHF 22'000.- fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo e va arrotondato al mille franchi superiore come impone la legge. Arrotondato l’importo ammonta a CHF 23'000.- come alla corretta valutazione dell’Istituto delle Assicurazioni sociali. Purtroppo questo accertamento fiscale non permette la concessione alla ricorrente del richiesto sussidio. Con ragione __________ rileva come il costo della vita sia aumentato mentre il limite fissato dall’esecutivo cantonale non ha subito analogo adeguamento, non è comunque nelle competenze del giudice di modificare le cifre imposte dall’esecutivo cantonale sulla scorta della delega dell’art. 49 LCAMal.
La decisione impugnata va, dunque, confermata ed il gravame respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia e spese.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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