AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.7
Data decisione, Autorità: 18.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00007
mm
Lugano 18 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Raffaello Balerna (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto),
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 5 febbraio 2001 e del 13 marzo 2001 di
__________,
contro
le decisioni del 6 dicembre 2000 e del 27 dicembre 2000 emanate da
__________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, - che __________ ha impugnato mediante due distinti ricorsi al TCA (cfr. I, VI e VII) le decisioni formali emanate il 6 dicembre (cfr. X, doc. _), rispettivamente, il 27 dicembre 2000 (cfr. XVI, doc. _) dalla Cassa malati __________ che lo assicura contro le malattie (cfr. I e II);
che, con il 1° gennaio 1996, é entrata in vigore la LAMal che, all'art. 85, prevede che le decisioni scritte emanate dall'assicuratore dopo il dissenso dell'assicurato (cfr. art. 80 LAMal) possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate;
che, giusta l'art. 86 LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la richiesta in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione, l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art. 85 LAMal;
che, quindi, l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art. 46 PA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 286; SJ 1997, p. 452ss.);
che, in assenza di disposizioni transitorie specificamente relative alle norme procedurali, gli art. 80ss. LAMal si applicano a partire dalla loro entrata in vigore, anche se le vertenze a cui le decisioni si riferiscono sono sorte quando ancora la LAMal non era in vigore (cfr., per l'immediata applicabilità dei rimedi di diritto, F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 52);
che, in casu, le decisioni di cui si chiede l'annullamento non hanno ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione:
i ricorsi interposti contro di esse devono, pertanto, essere dichiarati irricevibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi 5 febbraio e 13 marzo 2001 sono irricevibili.
§ Gli atti sono inviati alla cassa malati __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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