AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.4
Data decisione, Autorità: 18.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00004
MB/nh
Lugano 18 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 29 novembre 2000 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, coniugato con __________ dal 1993 (doc. _), è assicurato contro le malattie presso la __________ e beneficia della copertura __________ con effetto dal 1 ottobre 1994 (doc. _).
In data 15 gennaio 1999 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ ha emesso, a carico dell'interessato e a favore della Cassa malati, un attestato di carenza di beni di fr. 768.60 (IX; doc. _).
1.2 In data 11 settembre 2000, la Cassa malati ha fatto notificare a __________, per il tramite dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, il precetto esecutivo no. __________, mediante il quale ha chiesto il versamento di fr. 619.60 dovuti dal marito __________ e corrispondenti ai premi dovuti da dicembre 1997 (a marzo 1997 (recte 1998) a favore dell'assicurazione malattia sociale, nonché a costi per fr. 20 (cfr. doc. _). L'interessata ha fatto opposizione.
1.3 Con decisione 10 ottobre 2000 l'__________ ha rigettato, in via definitiva, l'opposizione interposta al precetto esecutivo da __________ (IX; doc. _), la quale, in data 31 ottobre 2000, ha presentato "ricorso" contro il provvedimento, evidenziando che, in concreto, si tratta di un debito contratto dal marito, di cui non è tenuta a rispondere, in quanto tra i coniugi vige la separazione dei beni (doc. _).
1.4 Con decisione su opposizione del 29 novembre 2000 (doc. _) la __________ ha confermato la decisione 10 ottobre 2000, adducendo tra l'altro che
" secondo l'Ordinanza cantonale, art. 4, cpv. 4.8, la procedura d'esecuzione, nel caso del rilascio di un attestato di carenza di beni, viene avviata anche contro il coniuge e il genere di regime (separazione dei beni) non influisce in alcun modo, tale obiezione dell'opponente è priva di valore"
e precisando che il credito rivendicato di fr. 619.60 risulta composto dal premio di dicembre per fr. 143.80 e dai premi da gennaio a marzo per fr. 158.60 cadauno.
1.5 Con giudizio 24 gennaio 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, statuendo quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da __________ in data 4 dicembre 2000, trasmettendo gli atti per competenza al TCA (IV).
1.6 Con riposta di causa 19 febbraio 2001 la __________ ha proposto al TCA di respingere il ricorso presentato da __________, precisando di aver proceduto nei confronti dell'interessata, in quanto nei confronti del marito, debitore dei premi, era stato rilasciato un attestato di carenza beni.
A motivazione delle proprie pretese la Cassa malati convenuta ha precisato che (VI)
"2. l'assicurazione di base è un'assicurazione obbligatoria e come tale, sia la relativa conclusione, che il pagamento dei premi rientrano dei bisogni correnti di qualsivoglia foyer. In quest'ottica, il fatto di sollevare l'eccezione secondo la quale fra i coniugi vige il regime della separazione dei beni non può essere condivisa poichè detto sborso rientra ‑ indiscutibilmente ‑ nel concetto di spese correnti legate al mantenimento della famiglia (ex artt. 163 ‑ 165 CCS) del resto, espressamente indicato nella convenzione notarile di cui sopra;
Se per contro il contratto assicurativo è stato stipulato prima del matrimonio, la procedura esecutiva nei confronti dell'altro coniuge non è ammessa". Da notare che il tipo di regime matrimoniale in vigore fra i coniugi non riveste nessuna influenza;
1.7 Pendente causa la Corte adita ha chiesto alla convenuta di trasmettere le condizioni generali di assicurazione applicabili alla copertura __________, la decisione 10 ottobre 2000 e l'attestato di carenza di beni (X e allegati; IX).
in diritto
In ordine
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2 Oggetto della lite è l'obbligo di __________ di versare alla __________, i premi per l'assicurazione malattia sociale dovuti dal marito __________, nei cui confronti è stato emesso un attestato di carenza di beni e rimasti impagati.
Giusta l'art. 61 LAMal l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H., inedita). Di regola i premi devono essere pagati mensilmente (art. 90 OAMal).
Le modalità di pagamento sono previste nel regolamento della __________ all'art. 12 delle Condizioni generali d'assicurazione, CGA, relative all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie __________.
Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva secondo la LEF (cfr. art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c).
In caso di mora dell'assicurato l'art. 9 OAMal prevede che
" 1 Se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi".
Per l'art. 20 cpv. 1 LCAMal, inoltre, il Consiglio di Stato designa l'autorità di assistenza sociale per il pagamento dei crediti irrecuperabili relativi alle prestazioni obbligatorie previste dalla legislazione federale.
Per il capoverso 3, prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili, l'istanza competente applica il sussidio per la riduzione dei premi.
Per l'art. 21 LCAMal, inoltre, l'istanza designata dal Consiglio di Stato esige che l'assicuratore promuova una nuova procedura esecutiva, se è a conoscenza di circostanze che lo giustificano.
Per l'art. 82 cpv. 1 del relativo Regolamento d'applicazione l’assicuratore malattie che a seguito della procedura esecutiva cui alla LCAMal ottiene un attestato di carenza di beni definitivo o un certificato di insolvenza, può chiedere all’Istituto delle assicurazioni sociali il pagamento dei crediti irrecuperabili, incluse le spese esecutive, ma esclusi gli interessi.
Per il capoverso 4 l'Istituto delle assicurazioni sociali emana le direttive di procedura.
La cifra 4.8 delle direttive emanate da questo Istituto in data 31 maggio 1999 relative alla richiesta di pagamento allo Stato dei premi LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura legate all'assicurazione obbligatoria prevede in particolare che
" In ossequio alla giurisprudenza oggi conosciuta, se viene rilasciato un attestato di carenza di beni (ACB) o una dichiarazione di insolvenza per assicurati coniugati, la procedura esecutiva o il rilascio della dichiarazione di insolvenza deve essere richiesto anche per il coniuge quando il contratto assicurativo è stato sottoscritto durante li periodo matrimoniale. Se per contro il contratto assicurativo è stato stipulato prima del matrimonio, la procedura esecutiva nei confronti dell'altro coniuge non è ammessa.
In situazione di procedura esecutiva ammessa nei confronti dell'altra coniuge, non entra in linea di conto il tipo di regime matrimoniale (in particolare non è tenuta in considerazione un'eventuale separazione dei beni)."
2.3 Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tener conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono una interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie.
D'altro canto, il giudice se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16, DLAD 1992, p. 91, DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber, "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza inoltre, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4 Per l'art. 163 CCS
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale".
Secondo l'art. 166 CCS
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro".
Il TF ed il TFA hanno già avuto modo di stabilire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" ai sensi dell'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337).
La conclusione di un 'assicurazione malattia obbligatoria, così come il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster op. cit. p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). In base all'art. 166 cpv. 3 CCS i coniugi rispondono quindi solidalmente tra di loro per i premi impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e).
Alla luce delle norme del diritto di famiglia e della giurisprudenza in materia, la cifra 4.8 delle direttive dell'IAS, secondo cui i coniugi rispondono solidalmente per i premi, deve essere dichiarata conforme alla legge.
__________ è quindi responsabile solidalmente con il marito per il pagamento dei premi arretrati, essendo stato emesso un attestato di carenza di beni ai sensi dell'art. 115 e 149 LEF (IX, doc. _).
2.5 Pure le spese addebitate dalla Cassa malati nella decisione impugnata, possono essere riconosciute.
Secondo la giurisprudenza è infatti ammissibile imputare costi di diffida proporzionali in caso di ritardo nel pagamento dei premi, come già accadeva nel vecchio diritto, e se vi è una base legale in tal senso nelle disposizioni della Cassa (RAMI 1999 KV 88 p. 440; cfr. G. Eugster, Krankenversicherung in Koll er, Müller, Rhinow, Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 185 no. 185).
In concreto la convenuta prevede l'addebito per gli inconvenienti, i costi d'amministrazione (spese di sollecitazione in caso di ritardo del pagamento dei premi e della partecipazione alle spese) all'art. 12 cpv. 8 delle CGA relative all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie __________ (X doc. _).
L'importo di fr. 20 è inoltre addebitabile al comportamento della debitrice ed è adeguato (cfr. RAMI 1999 KV 88 p. 440), pertanto può essere confermato.
2.6 Visto quanto sopra, in quanto infondato, il ricorso va respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
§ La decisione su opposizione del 29 novembre 2000 è confermata.
§§ È rigettata l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo no. __________.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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