AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.3
Data decisione, Autorità: 01.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00003
IR/MB/nh
Lugano 1 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 gennaio 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 novembre 2000 emanata da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ e __________ si sono uniti in matrimonio nel 1991 e si sono separati di fatto nel 1996. I coniugi hanno adito la Pretura di __________ con istanza di esperimento di conciliazione del ___________ 1996 che il Segretario assessore ha dichiarato decaduto il __________ 1996.
Dal verbale d'udienza di stessa data si desume l'assenza di vita comune dei coniugi.
Nell'unione la moglie ha portato con sé il figlio __________.
I coniugi non hanno avuto figli in comune (I).
1.2 __________ e __________ sono assicurati contro le malattie presso la Cassa malati __________ (doc. _).
Con decisione formale 5 ottobre 2000, la __________ ha condannato __________ a versare fr. 3'462.80, pari ai premi dell'assicurazione malattia sociale rimasti impagati da __________, adducendo di aver accertato che, a carico della madre del debitore e moglie dell'interessato, sono stati emanati diversi attestati di carenza di beni e che, quindi, il padre è chiamato a rispondere per i debiti assicurativi dei figli in virtù dell'art. 276 CCS.
In data 23 ottobre 2000 __________ si è opposto alla decisione intimatagli dalla Cassa malati, evidenziando di non aver alcun obbligo contributivo nei confronti di __________, essendo figlio di primo letto della moglie, così come di non aver alcun obbligo nei confronti della moglie, in quanto separati dal 1996.
1.3 Con decisione su opposizione del 24 novembre 2000 la Cassa malati ha rigettato l'opposizione interposta da __________, adducendo le seguenti motivazioni
"II. L'opposizione del 23 ottobre 2000 chiede l'annullamento della decisione contestata del 5 ottobre 2000 senza reclamare le spese processuali (art. 85, capoverso 3 LAMal) argomentando che __________ essendo figlio di __________ nato da un primo matrimonio e di conseguenza __________ era sciolto dai suoi obblighi di mantenimento, poiché non c'è nessun legame familiare tra lui e __________. Inoltre, secondo l'articolo 166, capoverso 1 a 3 CC, la responsabilità di solidarietà supporrebbe che i coniugi vivono sotto lo stesso tetto. Nel caso specifico, i coniugi vivevano separati l'uno dall'altro, il che sospenderebbe la responsabilità di solidarietà relativa al pagamento dei premi dovuti.
III. Conformemente all'articolo 166, capoverso 1 e 2 CC, ogni coniuge rappresenta l'unione coniugale per provvedere ai bisogni della famiglia. Ogni coniuge si obbliga personalmente con i propri atti e obbliga solidalmente il coniuge a non oltrepassare i suoi poteri in modo riconoscibile per terzi. Secondo l'articolo 159, capoverso 1 e 2 CC, la celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. Gli sposi assumono reciprocamente la prosperità di comune accordo nonché a mantenere e provvedere insieme all'educazione dei bambini. Se i coniugi hanno dei bambini in comune" (nati dalla loro unione coniugale) o vivendo insieme hanno bambini minori "non in comune" (non nati dalla loro unione coniugale), l'unione coniugale diventa quindi comunità dell'educazione e delle cure. Risulta che l'unione coniugale in più del coniuge comprende pure i bambini minori. In principio ‑ è vero ‑ i diritti del bambino non possono essere derivati dalla legge coniugale. D'altra parte, secondo la legge coniugale, i bambini non hanno nessun obbligo nei riguardi dei loro genitori, in quanto è il diritto del bambino che regola i rapporti giuridici tra genitori e bambini (art. 272 CC). Ma quando la legislazione esige la presa in considerazione dell'unione coniugale, gli interessi dei bambini minori sono da prendere in conto (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Bern 1988, N 7 zu Art. 159ZGB, s. 30 f. mit Hinweisen). L'obbligo d'assistenza secondo l'art. 159, cpv. 2 CC, stipula che i genitori hanno l'obbligo reciproco di mantenere e provvedere insieme all'educazione dei bambini "non in comune" o il coniuge contribuisce al mantenimento del bambino in qualsiasi modo, oppure il coniuge assume una parte delle spese o accetta nella sua casa un bambino avente diritto al mantenimento (Hausheer/Reusser/Geiser, N 17 zu Art. 163ZGB, s. 157 AFT 1 0 III 102). Inoltre, l'art. 278, cpv. 2 CC precisa che l'obbligo d'assistenza è valevole pure se si tratta di un bambino illegittimo (a.a.O., N41 zu Art. 159 GG, s, 47).
Il contratto d'assicurazione presso la __________ a favore del figlio minore "non in comune" __________, è stato firmato il 10 agosto 1992 da sua madre biologica __________, in quanto rappresentante legale. Al momento della conclusione del contratto d'assicurazione, i coniugi vivevano insieme con __________, minore. La Signora __________ firmando questo contratto, voleva garantire la copertura per le spese mediche eventuali. Il pagamento dei premi LAMal nonché le spese di cure mediche fanno parte degli obblighi del mantenimento familiare (ai sensi dell'art. 163 CC ATF 112 II 404 E.6) e quindi al provvedimento dei bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 166, cpv. 1 CC.
Considerando che la Signora __________ ha agito in quanto rappresentante dell'unione coniugale (vedi nota in margine dell'art. 166 CC) ‑ __________ ‑ alla conclusione del contratto d'assicurazione di sua moglie, a nome del figlio di quest'ultima, diventa secondo l'art. 166, cpv. 3 CC, debitore degli obblighi contrattuali, cioè del pagamento dei premi mensili dovuti.
rileva che l'unione coniugale ai sensi dell'art. 166 CC è stata annullata nell'ottobre 1996 e ne deduce che la responsabilità di solidarietà sempre che abbia esistito, era stata abrogata in quel periodo. Non aderiamo a questa presa di posizione legale, in quanto la separazione dei coniugi non ha per effetto la liberazione del coniuge dei suoi obblighi di solidarietà che si fondano su operazioni legali concluse precedentemente in rappresentanza dell'unione coniugale. Per i lunghi debiti contrattati durante la vita in comune, l'obbligo di solidarietà dei coniugi continua e questo pure nei casi in cui il terzo compie prestazioni dopo la separazione dei coniugi (Hausheer/Reusser/Geiser, N 98 zu Art. 166ZGB, s. 267)."
1.4 Con ricorso 11 gennaio 2001 l'assicurato, rappresentato da __________, ha chiesto al TCA di annullare la decisione impugnata e di porre l'assicurato al beneficio del gratuito patrocinio, adducendo quanto segue:
" a) I principi generali in materia di mantenimento della famiglia sono enumerati agli art. 163 e 159 cpv. 2 e 3 CCS: i coniugi debbono provvedere in comune ai bisogni della famiglia. L'art. 163 si rivolge ai coniugi. Il dovere di provvedere al debito mantenimento della famiglia incombe sia al marito che alla moglie (art. 163 cpv. 2 CCS). Gli oneri che i coniugi debbono assumere a titolo di mantenimento della famiglia includono in primo luogo quelli relativi al loro mantenimento e a quello dei loro figli (DTF 114 II 13, 114 II 26, 114 III 83). Gli oneri cagionati da altre persone verso le quali l'uno e l'altro dei coniugi ha un obbligo legale di mantenimento possono parimenti ricadere nell'ambito del mantenimento della famiglia ai sensi dell'art. 163 CCS.
L'obbligo di mantenimento da parte dei genitori nei confronti dei figli è definito, nel suo oggetto, nella sua estensione e nella sua durata, dagli art. 276 a 278 CCS. L'art. 278 cpv. 1 dispone che, durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale. Giusta il cpv. 2 dello stesso articolo, i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio.
b) In DTF 115 III 103 (= JdT 1991 II 108), la nostra Alta Corte ha statuito che "Il résulte du devoir d'assistance entre époux (art. 159 CC) et de l'art. 278 al. 2 CC qu'un époux doit assister son conjoint dans l'exécution de son obligation légale d'entretien relative à un tiers dans la mesure que l'on peut attendre raisonnablement de lui". In ogni caso, le spese di mantenimento nei confronti del figlio di uno solo dei coniugi non fanno parte del mantenimento coniugale, in quanto il genitore non possa esigere che il suo coniuge lo aiuti ad assumerle e nemmeno concernono i figli che non vivono nella comunione domestica (consid. 4).
Tale conclusione è pure suffragata dall'art. 166 CCS, secondo il quale un coniuge risponde solidalmente dei premi dell'assicurazione del suo congiunto unicamente nella misura in cui questi si riferiscono ad una copertura adattata alle loro facoltà economiche e al loro tenore di vita, sempreché i coniugi facciano comunione, dacché il potere di rappresentare l'unione coniugale esiste solo durante la vita comune. Il cpv. 1 lo precisa in modo univoco. Ne segue che il potere di rappresentanza cessa se la vita comune è stata sospesa. Tale sospensione può essere la risultante di una decisione giudiziaria, di un accordo fra i coniugi, o ancora delle circostanze.
Nella concreta circostanza, già si è detto che i coniugi si sono accordati per una separazione a far tempo dall'ottobre 1996 e, da allora, non si sono più riconciliati, per il che nulla può essere preteso dal ricorrente a titolo di copertura dei premi d'assicurazione scoperti del figlio della moglie, dacché quest'ultimo non ha più fatto comunione, a partire dall'evocata data, con __________. Ne segue che il presente ricorso dev'essere accolto e il querelato giudizio annullato."
1.5 Con risposta di causa 26 febbraio 2001 la __________ ha proposto al TCA di respingere il ricorso, sostenendo
" Il ricorrente si sbaglia nel citare la DTF 115 IlI 103 consid. 4. secondo la decisione del Tribunale federale, le dottrine (Hegnauer, Hausheer/ Reusser/Geiser, Deschenaux/Steinauer) concordano sul fatto che il mantenimento della famiglia previsto all'art. 163 CC prevede che un coniuge deve anche provvedere al mantenimento di un figlio non suo, a condizione ch'egli possa rivendicare dal coniuge il dovere di assistenza coniugale e che il figlio viva in comunità domestica con i coniugi (consid. 4). In consid. 5, il Tribunale federale precisa che tale assistenza può essere rivendicata soltanto se essa è ragionevolmente esigibile e a condizione che l'altro coniuge non possa adempiere i suoi obblighi nei confronti del bambino (indicazione a Hausheer/Reusser/Geiser).
Vi rinviamo a quanto detto sotto cifra III della nostra decisione su opposizione del 24 novembre 2000 circa le questioni legali (p. 2 e succ.), la quale fa parte integrante della risposta del ricorso. Precisiamo che la separazione dei coniugi non ha per effetto la liberazione del coniuge dai suoi obblighi di solidarietà che si fondano su operazioni legali concluse precedentemente in rappresentanza dell'unione coniugale. Per i lunghi debiti contrattati durante la vita in comune, l'obbligo di solidarietà dei coniugi continua e questo pure nei casi in cui il terzo compie prestazioni dopo la separazione dei coniugi (Hausheer/Reusser/Geiser, commentario sul diritto matrimoniale, Berna 1988, N 98 all'art. 166 CC, p. 267).
Con la DTF 119 V 22 e succ. consid. 5, il Tribunale federale ha ottemperato a tale interpretazione del diritto: se la responsabilità nei confronti della cassa malati per il pagamento dei premi trovano fondamento nella vita comune dei coniugi nell'ambito dell'art. 166 CC, i due coniugi rispondono solidalmente in confronto al terzo per il pagamento dei premi esigibili anche se i condebitori solidali vivono separatamente al momento dell'esigibilità dei premi. La responsabilità ai sensi dell'art. 166 cpv. 3 CC trova fondamento nella stipulazione del contratto assicurativo, mentre che i pagamenti dei premi rappresentano il compimento di tale responsabilità. Porre fine alla responsabilità solidale legale soltanto se avviene lo scioglimento del matrimonio (DTF 119 V 23 e succ. consid. 5). Tale interpretazione venne anche approvata dalla 11. Corte civile del Tribunale federale in occasione di uno simposio (consid. 6).
Nel caso specifico, la questione litigiosa è di sapere se la situazione economica della Sig.ra __________ giustifica la partecipazione del ricorrente o meno ai costi per l'assicurazione malattie del figlio non comune, __________. Di fatti, giusta l'art. 144 cpv. 1 CO, il creditore può decidere a quale debitore solidale vuole fare assumere la responsabilità. La ripartizione definitiva dei premi per il figlio incombe ai coniugi __________ e riguarda soltanto il rapporto giuridico tra di loro (art. 163 CC)."
1.6. Nelle more della procedura sono stati acquisiti dalla Cassa documenti attestanti le esecuzioni infruttuose nei confronti di __________ i.
in diritto
2.1. Oggetto della lite è l'obbligo di __________ di tacitare, a titolo solidale, i premi per l'assicurazione malattia sociale secondo la LAMal, dovuti dal figlio della moglie. Il ricorrente contesta questo obbligo adducendo di non essere il padre di __________ e di vivere separato sia dalla moglie che dal figlio nato precedentemente il matrimonio.
Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H., inedita).
Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva secondo la LEF (cfr. art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c).
In caso di mora dell'assicurato l'art. 9 OAMal prevede che
" 1 Se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi".
2.2 In via preliminare occorre porre in evidenza che la questione in esame va risolta alla luce del diritto privato, nella misura in cui esso è compatibile con il diritto delle assicurazioni sociali, non prevedendo la LAMal alcunché in tal senso (RAMI 1993 p. 85 consid. 2b; DTF 119 V 16).
2.3 Per l'art. 163 CCS, intitolato mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale".
Secondo l'art. 166 CCS
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro".
Il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster op. cit. p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815, in questo senso anche Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley: Les effets du mariage, Ed. Stämpfli, 2000, no. 390 e segg. Pag. 186 e segg.). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CCS, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 N 914 p. 83).
In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di concludere una assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre non solo che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia ma anche che le stesse vengano conchiuse durante la vita comune dei due coniugi. Il potere di rappresentanza cessa quando sia sospesa la vita in comune dei coniugi (v. Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., no. 363 e segg. pag. 179 e segg.). Occorre allora chiedersi cosa succeda in caso di sospensione della vita in comune dei coniugi per i debiti contratti nei confronti dei terzi in buona fede. Il Messaggio del Consiglio Federale (1979, no. 215.21 e no. 182) relativo alla modifica della norma in questione non risolve la questione mentre la più recente dottrina ritiene che non debba essere protetta la buona fede del terzo contraente al fine di non avvantaggiare indebitamente il creditore, da un lato, e per la necessaria protezione del coniuge del debitore (in questo senso: Gilles Petitpierre et al. In FJS103 a 106, in particolare 104, Ginevra 1988; M. Stettler, Droit Civil III, Effets généraux du mariage (art. 159 – 180 CC), Friborgo, 1992, n. 175; C. Hegnauer e P. Breitschmid: Grundriss des Eherechts, 3. Ed., Berna 1993, n. 18.05; V. Bräm e F. Hasenböhler, Das Familienrecht: Die Wirkung der Ehe im allgemeinen (art. 159 – 180), commentario zurighese, Tomo II/1c, 3 ed., Zurigo 1993 – 1997, n. 29 ad art. 166; ed altri; contra Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., no. 367)
In proposito Eugster (op. cit., p. 182 N 817) precisa, rinviando a DTF 119 V 24 consid. 6a che
" Die Vertretung der ehelichen Gemeinschaft und damit die solidarische Haftung entfällt mit Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes ohne Rücksicht auf den guten Glauben des Dritten. Die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts bedarf keiner richterlicher Bewilligung (Hegnauer/Breitschmid, p. 180ss N 17.45, 17.46, 18.05)"
Questo TCA si allinea alla convincente opinione della dottrina maggioritaria che vuole evitare di avvantaggiare immotivatamente il creditore in caso di debito dovuto da coniugi di fatto separati e che tende comunque alla protezione del coniuge separato del debitore. Non appare sempre di meridiana evidenza accertare quando due coniugi non vivono più in comune. La sospensione della vita comune potrà risultare sia da una decisione giudiziaria che da un accordo delle parti rispettivamente ancora dalle circostanze. Si tratta sostanzialmente di casi in cui i coniugi non intendono più mantenere una vita coniugale rispettivamente i casi in cui la stessa ha cessato di sussistere. Come detto una distinzione netta non sempre appare evidente, come rammentano Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., nota 25a pié della pagina 179:
" La volonté des époux de maintenir l’union en tant que communauté de destin est particulièrement importante pour déterminer si le pouvoir de représentation au sens de l’art. 166 subsiste alors qu’une vie de couple n’est pas possible (séjour prolongé dans à l’hôpital ou en prison).”
Come indicato, quindi, una volta accertata l’assenza di una vita in comune dei coniugi cessa la rappresentanza dell’unione coniugale e la solidarietà degli sposi per i debiti contratti dal consorte.
2.4 Per l'art. 276 CCS
" 1 I genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela.
2 Il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie.
3 I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi".
Questa norma persegue lo scopo di determinare l'oggetto e l'estensione dell'obbligo di mantenimento di padre e madre nell'ambito degli effetti generali della filiazione (RAMI 2000 p. 235).
Secondo l'art. 278 CCS
" Durante il matrimonio i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale.
I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio."
Questa normativa concretizza l'obbligo di assistenza tra coniugi di cui all'art. 159 CCS, secondo cui:
" La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale
I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione e a provvedere in comune ai bisogni della prole.
Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà."
2.4.1 Per quanto riguarda i figli comuni l'obbligo di pagare i premi che li riguardano (RAMI 2000 no. 129 consid. 2b p. 234 e 235) è sopportato dai genitori, che devono provvedere in comune al loro mantenimento (art. 276 cpv. 1 CCS; cfr. anche art. 278 cpv. 1 CCS; art. 163 CCS). Poiché questi contributi fanno parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (RAMI 1993 p. 86 consid. 2b)aa), i genitori sono responsabili solidalmente del loro pagamento in base all'art. 166 cpv. 1 CCS, se non sono separati (Eugster, op. cit., p. 182 N 817; RAMI 1993 K 914 p. 86).
2.4.2 Per quanto concerne i figli nati prima del matrimonio il coniuge del genitore naturale non ha un obbligo di mantenimento nei confronti di questo figlio (Rep. 1999 p. 60 consid. 3c e dottrina citata), ma un dovere di adeguata assistenza nei confronti del genitore naturale obbligato al mantenimento (cfr. DTF 126 III 353 consid. 4a e b non pubb.). Questo implica ad esempio che un coniuge contribuisca in misura superiore al mantenimento della famiglia, affinché l'altro possa far maggiormente fronte ai suoi obblighi nei confronti del figlio oppure che gli metta a disposizione dei mezzi per far fronte a questo onere (DTF 115 III 103; STFA inedita del 31 gennaio 2000 in re D, consid. 6b; Rep. 1999 p. 60). L'obbligo di assistenza ha tuttavia un ruolo sussidiario rispetto all'obbligo di mantenimento, con cui non dev'essere confuso (art. 278 cpv. 1 CCS; STFA inedita del 24 ottobre 2000 in re B consid. 2a; DTF 126 III succitato consid. 4b non pubbl.). In effetti l'obbligo di mantenimento del genitore naturale ha la precedenza (DTF 127 III 68; Rep 1999 p. 60); quindi è di regola questo genitore a dover provvedere al mantenimento del figlio, anche se quest'ultimo abita con il patrigno e con la madre naturale (art. 276 cpv. 2 CCS). Nel caso in cui il figlio viva in comunione domestica con il figlio del genitore naturale (DTF 115 III 106 consid. 4), il patrigno interverrà se l'importo del genitore naturale non è sufficiente e sopporterà il rischio della mancata realizzazione del contributo alimentare (DTF 120 II 285 consid. 2b e dottrina citata).
In dottrina è controversa la determinazione della misura in cui i costi di mantenimento a favore del figlio di un solo coniuge facciano parte del mantenimento della famiglia (art. 163 CCS), gli autori concordano comunque sul fatto che l'obbligo di mantenimento presupponga la vita in comune (DTF 126 III 353 consid. 4b non pubbl.; DTF 115 III 106 consid. 4; DTF 120 II 285).
In conclusione quindi se un figlio di un solo coniuge vive in comunione domestica con la coppia, il suo mantenimento può divenire parte del mantenimento generale della famiglia, a cui gli sposi devono far fronte in comune ai sensi dell'art. 163 cpv. 1 CCS (STFA inedita del 24 ottobre 2000 in re B consid. 2a e dottrina citata; DTF 126 III 353 consid. 4b non pubbl). In questo caso allora la responsabilità dei coniugi è solidale, se si tratta di bisogni correnti (art. 166 CCS).
2.5 __________ e __________ si sono sposati il __________ 1991 (doc. _). L'affiliazione alla Cassa malati __________ di __________ è intervenuta tramite la madre il 29 maggio 1992 con effetto dal 1. settembre 1992 (doc. _ e allegati). I coniugi vivono separati dal 1. ottobre 1996 (cfr. doc. _) così come sufficientemente reso verosimile dalla locazione di un nuovo appartamento da parte del ricorrente e come appare dalla costituzione di un domicilio separato e dall'istanza per il tentativo di conciliazione dichiarato decaduto. I premi chiesti dall'attrice in questa sede si riferiscono ad un periodo posteriore alla separazione e meglio che decorre dal 30 novembre 1996 fino al 31 luglio 2000.
Alla luce di questi fatti il ricorrente non può essere considerato solidalmente responsabile con la moglie per il pagamento dei premi dovuti dal figlio di quest'ultima all'assicurazione malattia sociale. In effetti, i premi di cui è chiesto il versamento sono divenuti esigibili quanto l'interessato non viveva più in comunione con la moglie né con il figlio di lei. In tali circostanze egli non aveva, quindi, alcun obbligo di mantenimento nei confronti del figlio della moglie ai sensi dell'art. 278 cpv. 2 CCS e dell'art. 163 CCS (DTF 126 III 353 consid. 4b non pubbl. e dottrina citata). Una responsabilità solidale non può essere ammessa anche per il fatto che, oltre a non vivere con il figlio della moglie, nel periodo per cui sono chiesti i premi, il ricorrente non conviveva neppure con la moglie stessa come invece preteso dall'art. 166 cpv. 1 CCS (cfr. in proposito DTF 127 III 68).
La Cassa, come evidenziato sub. 2.3., non può vantare in alcun modo la sua buona fede di creditore comunque non dimostrata (da osservare che le corrispondenze della __________ venivano trasmesse ai coniugi a due indirizzi distinti) e non può quindi dedurre una responsabilità di __________ da tale circostanza.
Alla luce delle summenzionate circostanze il ricorso va pertanto accolto e la decisione su opposizione impugnata annullata.
2.6 Visto l'esito della procedura l'assicurato ha diritto al versamento di un importo a titolo di spese indennità, che appare giustificato quantificare in fr. 750.-.
Secondo l’art. 87 lett. g LAMal "il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili nella misura stabilita da tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso".
L'indennità è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 p. 329; RCC 1980 p. 116; DTF 108 V 111) - ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111).
La domanda di assistenza giudiziaria è quindi divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 303; 309 consid. 6), la stessa non meritava comunque di essere accolta. Dagli accertamenti fiscali eseguiti da questo TCA è desumibile come __________ non si trovi nel bisogno, egli appare in grado di sopperire alle spese legate alla difesa dei suoi interessi, comunque contenute, senza dovere intaccare il minimo vitale per il suo sostentamento.
Si rammenta qui che il certificato municipale prodotto, che ha solo un valore indicativo per il giudice, parte dall'errato assunto che la locazione ammonti a CHF 900.- mentre da contratto la stessa si fissa a CHF 630.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La domanda di assistenza giudiziaria è stralciata siccome divenuta priva d'oggetto.
2.- Il ricorso é accolto.
La decisione impugnata è annullata.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa malati __________ verserà a __________ l'importo di CHF 750.- quale indennità di rappresentanza.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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