AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 35.1999.135
Data decisione, Autorità: 17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.1999.00135
mm/sc
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 14 settembre 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 novembre 1990, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità di autista - è rimasto vittima di un infortunio interessante le spalle (cfr. doc. _).
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
Visto il persistere dei disturbi, l'assicurato ha fatto oggetto di numerosi accertamenti specialistici che, tuttavia, non hanno permesso di mettere in luce un adeguato correlato organico (cfr. ad esempio, doc. _: rapporto 16.2.1993 del Servizio di chirurgia ortopedica dell'Ospedale cantonale di __________).
D'altro canto - periziato presso il __________ per conto dell'assicurazione per l'invalidità - __________ è stato riconosciuto affetto da disturbi psichici (cfr. doc. _, ) "L'A. in esame presenta una Sindrome Neurotica a colorito ipocondriaco, con messa in atto di meccanismi regressivi e convertivi, a colorito isteroideo, ed ulteriore sviluppo di una molto probabile nevrosi da rendita, con aggravamento dei noti disturbi").
Con decisione su opposizione 15 novembre 1993, l'Istituto assicuratore ha confermato l'estinzione del proprio obbligo contributivo a far tempo dall'8 marzo 1993, non presentando __________ "… alcun postumo organico oggettivo che gli impedisce di esercitare una qualsiasi attività professionale. Egli non necessita nemmeno di cure" (cfr. doc. _).
Per il resto, l'__________ ha negato la propria responsabilità relativamente alle turbe psichiche accusate dall'assicurato, ritenute non trovarsi in una relazione di causalità adeguata con l'infortunio del novembre 1990.
Il suddetto provvedimento è cresciuto in giudicato incontestato.
1.2. In data 8 agosto 1998, __________, al volante della propria autovettura, sulla quale viaggiavano pure la moglie ed il figlio, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso all'altezza di __________, riportando una commotio cerebri ed una contusione cervicale (cfr. doc. _).
Ricoverato presso il PS dell'Ospedale regionale di __________, l'assicurato, il giorno stesso, è stato trasferito presso il Servizio di chirurgia dell'Ospedale regionale di _________, dove ha soggiornato - in osservazione - sino al 9 agosto 1998 (cfr. doc.).
Anche per questo secondo evento traumatico, l'__________ ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.3. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con decisione formale 7 gennaio 1999, ha comunicato all'assicurato la chiusura del caso a decorrere dal 30 dicembre 1998 (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta, in un primo tempo, dalla __________ (cfr. doc. _) e, successivamente, dall'avv. __________ (doc. _), per conto di , l', in data 14 settembre 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con tempestivo ricorso 21 dicembre 1999, l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. , ha chiesto che l' venga condannato a riconoscergli il diritto alle prestazioni anche dopo il 29 dicembre 1998 (cfr. I, p. 14).
Queste, in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" …
I problemi lamentati dal signor __________ sono la diretta conseguenza dell'incidente del 8 agosto 1998. L'assicurato infatti prima dell'infortunio in esame svolgeva regolare attività lavorativa in misura del 100%, non accusava problemi di salute né tantomeno presentava problemi di depressione.
4.1 Problemi alla spalla.
Essi sono stati constatati dal medico curante Dr. __________ il quale certificava:
" A carico della spalla sinistra presenta dolori e limitazione dell'elevazione laterale." (rapporto intermedio 1 ottobre 1998 Dr. med. __________).
Il Dr. med. __________ per il problema alla spalla auspicava, per cominciare, una serie di sedute fisioterapiche per tentare il ripristino della sua mobilità.
Sul piano neurologico, nel rapporto medico 17 novembre 1998 il Dr. med. __________ affermava:
" Prove di stabilità, forza, troficità, tono prove di coordinazione sp. ai quattro arti. Da notare tuttavia dei cedimenti rapidi alla stabilizzazione dell'arto superiore sinistro (dolenzia alla spalla). …" (rapporto medico 17 novembre 1998).
Il Dr. med. __________ riteneva il signor __________ inabile al lavoro al 100% dal giorno dell'incidente del 8 agosto 1998.
Il Dr. med. __________, certificava in data 29 dicembre 1998 che il signor __________ rimaneva sempre inabile al lavoro al 100% per infortunio dal 8 agosto 1998.
In data 29 dicembre 1998 veniva eseguita dal Dr. __________ la sonografia delle spalle. Egli si esprimeva nei seguenti termini:
" Difficile si presenta la sonografia dell'infraspinato, per quanto sia possibile un giudizio, non sembrerebbero esservi reperti patologici."
Il Dr. med. __________ riteneva difficile la sonografia delI'infraspinato:
egli non poteva certificare l'assenza di reperti patologici.
Il Dr. med. __________ circa i problemi relativi alla spalla, certificava in particolare dolori diffusi e limitazione funzionale, riscontrava oqqettivamente un'abduzione massima di 90 gradi. Egli constatava che fino al 19 gennaio 1999 non erano stati eseguiti particolari trattamenti curativi. Il Dr. med. __________ prospettava l'eventualità di ulteriori esami quale ad esempio un artro RMI per valutare lo stato della cuffia. Nel frattempo consigliava alcune sedute di fisioterapia con ultrasuoni, ginnastica e applicazioni di pomate antiinfiammatorie con ghiaccio (cartella clinica doc. _).
I problemi alla spalla sinistra venivano pure constatati dal Dr. med. __________ il quale certificava:
" Come richiesto certifico che ho visitato il paziente sopracitato il 19.1.1999, data in cui ho constatato che in seguito all'infortunio del 8.8.1998 il paziente lamentava dolori con bloccaggi alla spalla sinistra. Il paziente tuttora lamenta forti dolori alla spalla sinistra ed é inabile al lavoro al 100%." (certificato medico 21.7.99). (doc. _).
Il signor __________ aveva subito un infortunio alla spalla sinistra in data 6 novembre 1990. I problemi attuali accusati alla spalla sinistra sono la diretta conseguenza dell'incidente del 8 agosto 1998 e non sono riconducibili all'infortunio verificatosi in passato.
Il rapporto della visita medica 19 gennaio 1999 presso lo specialista Dr. __________ conferma la completa guarigione della spalla sinistra infortunata in occasione del sinistro 6.11.1990.
" Il paziente dopo l'intervento alla spalla sinistra nel 1991 non ha avuto più alcun problema (rapporto 19 gennaio 1999 Dr. med. __________ doc. _)."
Tale fatto é pure stato confermato dal Dr. med. __________ stesso il quale, conoscendo il caso del signor __________ per averlo curato in passato, affermava:
" Si certifica che il paziente sopracitato é stato in mia cura dal 4 aprile 1991 al 11 settembre 1991 per la spalla sinistra. In data 13 maggio 1991 é stato operato alla spalla. Il caso é stato chiuso dichiarando il paziente completamente guarito." (certificato medico 21 maggio 1999). (doc. _).
Alla luce delle circostanze espose, in considerazione del fatto che oggettivamente é stata constatata una limitazione della mobilità della spalla sinistra (rapporto 21 gennaio 1999 Dr. __________), che il Dr. med. __________ da un lato constatava che fino al 21 gennaio 1999 non erano stati eseguiti particolari trattamenti per la cura del problema, e dall'altro prospettava l'eventualità di eseguire esami ulteriori, come ad esempio un artro RMI per valutare lo stato della cuffia, s'impone che la decisione 14 settembre1999 di __________ venga annullata. __________ dovrà disporre il necessario affinché il problema del signor __________ venga finalmente esaminato con la necessaria perizia cosi da poter prescrivere le cure adeguate ai ripristino della salute. In particolare s'impone che il signor __________ venga esaminato dallo specialista Dr. med. __________, che già conosce il paziente per averlo avuto in cura in passato, o dal Dr. med. __________.
4.2 Dolori di testa all'emisfero sinistro, sensazioni di vertigine, perdita di memoria.
Tali problemi sono stati riscontrati dal Dr. med. __________ (rapporto intermedio 1 ottobre 1998).
La perdita di memoria veniva constatata pure nel rapporto medico 17 novembre 1998 il Dr. med. __________ il quale riscontrava in particolare un'amnesia pericircostanziale completa che si estendeva dall'incidente al ricovero per osservazione presso l'Ospedale __________.
I problemi indicati non sono stati trattati con la dovuta considerazione.
Il Medico di circondario nel suo rapporto 4 gennaio 1999, riteneva tali problemi inspiegabili con una patologia organica.
Inoltre circa i problemi di memoria il Medico circondariale sosteneva che la diagnosi di commozione cerebrale stabilita a seguito dell'infortunio sarebbe da interpretare con la massi- ma riserva in quanto l'amnesia dichiarata dall'assicurato contrasterebbe con la descrizione dettagliata della dinamica dell'incidente da lui esposta nel verbale di interrogatorio di polizia 14 agosto 1998. Il signor __________ avrebbe inoltre espresso il desiderio di essere trasportato all'Ospedale __________ per la dovuta osservazione.
Tali asserzioni sono contestate in quanto non corrispondono alla realtà dei fatti. Durante l'interrogatorio di polizia citato erano presenti con il signor __________, la moglie __________ ed il figlio __________. Furono moglie e figlio a descrivere in dettaglio la dinamica dell'incidente, e non il signor __________ che lamentava un amnesia totale dal momento dell'infortunio al ricovero presso l'Ospedale __________. La prova di tale affermazione é data dal fatto che la signora __________ ha sottoscritto il menzionato verbale di interrogatorio.
Inoltre, é stata la moglie, su indicazione dei medici dell'Ospedale __________, ad esprimersi sul luogo dove sarebbe stato tenuto in osservazione il marito in seguito ai problemi cagionati dall'incidente, giacché il signor __________ in seguito ai traumi subiti non era in grado in quel momento di esprimersi al riguardo.
Dolori di testa all'emisfero sinistro, sensazioni di vertigine, perdita di memoria sono sorti in seguito all'infortunio in esame. Essi non sono mai stati indagati con la necessaria considerazione. Di conseguenza s'impone che gli stessi vengano trattati con la dovuta perizia al fine di prescrivere l'adeguata e necessaria cura per il ripristino dello stato di salute antecedente all'infortunio.
4.3 Depressione.
Il Dr. med. __________, tra gli altri problemi menzionati, diagnosticava turbe psicovegetative postraumatiche con depressione in seguito all'incidente del 8 agosto 1998. In particolare il Dr. med. __________ affermava:
" Il paziente ha sviluppato una sintomatologia psicovegetativa con depressione, turbe del sonno, calo di concentrazione e di memoria, irritabilità, ecc; finora ha scarsamente risposto a una terapia con Ludiomil 75 mg e Anafranil 75 mg.
Accusa inoltre sempre cefalee e sensazioni di vertigini." (rapporto intermedio 1 ottobre 1998 Dr. med. __________).
In data 18 dicembre 1998 il Dr. med. __________, certificava che il signor __________:
" soffre di una grave depressione insorta al momento dell'infortunio."
Prima dell'infortunio l'assicurato non presentava tale problema.
Per i problemi di depressione il Dr. med. __________ prescriveva la presa in cura da parte di uno psichiatra. Al riguardo il Dr. med. __________ certificava:
" Certifico che il paziente a margine é seguito presso il mio studio medico dal 28.1.1999, dietro segnalazione del suo medico curante per uno stato depressivo."
(doc. _ certificato 10 maggio 1999).
Il Dr. med. __________, certificava in data 29 dicembre 1998 che il signor __________ rimaneva sempre inabile al lavoro al 100% per infortunio dal 8 agosto 1998.
Nel rapporto medico 17 novembre 1998 il Dr. med. __________ riteneva il signor __________ inabile al lavoro al 100% dal giorno dell'incidente del 8 agosto 1998 e riteneva fondamentale che lo stesso venisse esaminato sul piano psichiatrico. La relativa visita con rapporto peritale non é mai stata ordinata, di conseguenza la valutazione di cui al rapporto 4 gennaio 1999 del Medico di circondario non può costituire base valida per escludere il rapporto di causalítà tra la sopravvenuta depressione e l'infortunio del 8 agosto 1998. Il Medico di circondario esprimeva "massimi dubbi sull'esistenza di una grave depressione" (rapporto 4 gennaio 1999 pag. 5). Tale asserzione viene fermamente contestata giacché la stessa non é sostanziata da nessuna constatazione medico specialistica e si basa su considerazioni soggettive del medico che ha visitato l'assicurato in data 29 dicembre 1998. Peraltro l'opinione del Medico di circondario contrasta con la realtà dei fatti che vedono l'assicurato in cura per stato depressivo presso il Dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta a seguito dell'infortunio in esame (doc. _).
In particolare nel rapporto 4 gennaio 1999 di visita di circondario, si cita il fatto che il signor __________ aveva perso il posto di lavoro una settimana prima dell'infortunio (rapporto 4.1.1999 pag. 5), di conseguenza tale circostanza avrebbe potuto costituire la causa della depressione diagnosticata a più riprese dai diversi medici.
Anche tale asserzione è contestata. È vero che immediatamente prima dell'infortunio il datore aveva disdetto il contratto di lavoro per ragioni di razionalizzazione aziendale. Il signor __________ tuttavia aveva già trovato un nuovo posto di lavoro in qualità di autista presso la ditta __________ (doc. _).
La sua attività sarebbe iniziata nel mese di agosto 1998; purtroppo tale circostanza non è intervenuta a causa dell'infortunio in esame.
Alla luce dei fatti esposti il problema depressivo dell'assicurato, contrariamente a quanto presunto nel rapporto di visita circondariale, non può essere ricondotto a una perdita di posto di lavoro giacché egli disponeva di una nuova attività lavorativa.
sostiene che l'assicurato avrebbe già in passato sofferto di disturbi psichici con tendenza ad aggravare la situazione somatica. Tale asserzione vien contestata. In passato sono state fatte al riguardo delle semplici osservazioni di parte espresse in base ad opinioni non sostanziate oggettivamente. Un rilevamento specialistico al di sopra delle parti non è mai stato esperito.
L'asserzione di __________ non può essere accettata. Per una validità nel caso concreto, la posizione di __________ dovrebbe essere ulteriormente indagata e dimostrata con accertamenti medici specialistici che nella fattispecie non sono stati esperiti.
Al riguardo il TFA afferma:
" Cause, nel senso della causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato evento non si sarebbe potuto verificare, o si sarebbe verificato in altro modo o in altro tempo. …
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante, insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità, applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali.
Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (DTF 112V 32 cons. 1a e giurisprudenza ivi citata)." (DTF 113 V 307 cons. 3a).
Nella fattispecie il nesso di causalità naturale tra l'infortunio ed i danni del signor __________ é confermato dai rapporti medici del Dr. med. __________ (rapporto intermedio 1 ottobre 1998, 18 dicembre 1998), del Dr. med. __________ (rapporto 17 novembre 1998), Dr. med. __________ (rapporto 19 gennaio 1999 doc. _), Dr. med. __________ (rapporto 21 luglio 1999 doc. _), Dr. med. __________ (certificato medico 10 maggio 1999 doc. _), così come esposto ai punti 4.1, 4.2, 4.3 del presente allegato.
Prima dell'infortunio il signor __________ era sano e non presentava turbe né sintomi di turbe psicologiche. Egli svolgeva la sua attività di autista in misura del 100%, né mai dovette assentarsi dal lavoro a causa di problemi fisici o psicologici analoghi a quelli verificatisi in seguito all'infortunio. V'è inoltre certezza che il signor __________ avrebbe continuato la sua attività senza interruzioni in assenza di sinistro (doc. _). L'assicurato, in ottima salute prima dell'infortunio, si ritrova ora nell'impossibilità di poter svolgere la sua attività lavorativa a seguito delle sequele dell'infortunio.
Ritenuto l'ottimo stato di salute prima dell'incidente e l'incapacità lavorativa al 100% insorta a seguito dei problemi causati dall'incidente, considerati i certificati medici citati, con ogni evidenza il rapporto di causalità tra i danni alla salute lamentati dall'assicurato e l'evento infortunistico è incontestabiImente da affermare. L'infortunio è stato, a non averne dubbio, l'elemento scatenante i problemi di salute dell'assicurato.
In particolare urge esaminare se secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita l'incidente della circolazione in oggetto era idoneo a provocare o a favorire il verificarsi dei disturbi del ricorrente.
7.1 Problemi alla spalla sinistra, dolori di testa all'emisfero sinistro, sensazioni di vertigine, perdita di memoria.
Nella fattispecie è dato il rapporto di causalità adeguata tra l'infortunio in esame ed i problemi alla spalla sinistra così come i dolori di testa all'emisfero sinistro, sensazioni di vertigine, perdita di memoria. In seguito all'infortunio l'assicurato veniva trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale __________ dove venivano diagnosticate una commotio cerebri, colpo di frusta a livello cervicale, contusione alla spalla sinistra senza lesioni ossee e diverse escoriazioni in più parti del corpo con prevalenza al capo. Tali sequele sono la diretta ed adeguata conseguenza dei colpi e della caduta subiti dal signor __________ durante l'incidente. Altre cause di tali danni non esistono. Peraltro il signor __________ non presentava tali problemi prima dell'incidente.
7.2 Depressione.
La giurisprudenza del TFA afferma che l'adeguatezza del rapporto causale tra un incidente ed le turbe psichiche viene riconosciuta in considerazione dell'importanza dell'incidente e di eventuali altre circostanza oggettive.
Nel caso di incidente grave l'adeguatezza del rapporto di causalità tra danno all'integrità fisica ed evento vien di regola riconosciuta.
Se l'incidente é ritenuto di media gravità, l'esistenza del nesso adeguato di causalità vien riconosciuto in considerazione dell'importanza dell'incidente unitamente alle circostanze oggettive in relazione allo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato.
Il TFA cita a titolo esemplificativo i criteri, quali in particolare: circostanze concomitanti particolarmente drammatiche, la gravità delle ferite riportate, la durata delle cure e dei dolori, .... .
Nella fattispecie il signor __________ ritiene di essere stato vittima di un grave incidente, di conseguenza il rapporto di causalità adeguata deve essere affermato.
Il nesso di causalità adeguata sarebbe dato anche nell'ipotesi in cui questa lodevole Autorità dovesse ritenere l'infortunio di media gravità. Nella fattispecie l'assicurato è stato coinvolto in un importante l'incidente della circolazione. Tale importanza è data dalla dinamica rocambolesca dell'incidente (esposta al punto 2 del presente allegato), dalla velocità sostenuta che vien tenuta in autostrada e dalle grandi forze in gioco. Tra le circostanze oggettive che hanno influito pesantemente sull'assicurato c'è il fatto che l'incidente è avvenuto in autostrada dove il traffico è intenso e le velocità dei veicoli sostenuta. Tale circostanza aggrava l'incidente nella misura in cui il signor __________, catapultato fuori dall'abitacolo e caduto pesantemente al suolo, giaceva a circa 12 m dal suo autoveicolo con il rischio di essere investito dai veicoli sopraggiungenti. Tale pericolo concreto è esistito anche nei confronti della moglie e del figlio del signor __________ che erano rimasti nel veicolo fermo trasversalmente sulla corsia di sorpasso.
Il fatto poi che non sono state intraprese le necessarie verifiche e cure per ripristinare lo stato di salute dell'assicurato ha costituito ulteriore circostanza aggravante che motiva il perdurare della sua situazione.
In considerazione di quanto esposto, il rapporto di causalità adeguata tra il problema psichico e l'infortunio è senz'altro da affermare.
Il signor __________ ritiene che __________ non abbia esperito esami e verifiche adeguate e sufficienti per stabilire la cura delle conseguenze dell'infortunio.
In particolare il Medico di circondario nel suo rapporto 4 gennaio 1999 non dava la giusta importanza ai problemi lamentati dall'assicurato: egli li riteneva inspiegabili con una patologia organica. Circa l'esistenza di una grave depressione il Medico di circondario esprimeva dubbi e riteneva trascurabile il problema alla spalla considerando che la stessa avrebbe subito una "semplice contusione".
La presa di posizione del Medico di circondario non corrisponde alla realtà dei fatti. Essa contrasta con i rilevamenti di altri medici e specialisti, cosi come esposto in precedenza, ed in particolare con la presa di posizione del Dr. med. __________ che certificava la presenza dei problemi indicati e del Dr. med. __________ il quale attestava che fino al 19 gennaio 1999 non erano stati eseguiti particolari trattamenti curativi e proponeva ulteriori esami. Il Dr. med. __________, nella sua valutazione degli atti 19 febbraio 1999, affermava che per una definizione del caso s'imponeva una visita specialistica presso il Dr. med. __________ per i disturbi alla spalla ed una valutazione psichiatrica, già peraltro proposta dal Dr. med. __________.
L'entità dei problemi alla salute del signor __________ é oltremodo grave e preoccupante per il suo futuro professionale, ciò anche in considerazione della sua giovane età. Tali problemi rendono inabile al lavoro nella misura del 100% l'assicurato dal momento dell'infortunio. Il signor __________ chiede di conseguenza che venga intrapreso il necessario al fine di ripristinare il suo stato di salute anteriore all'incidente, così da poter finalmente riprendere la propria attività lavorativa. …" (I)
1.5. In risposta, l'__________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).
1.6. In replica, __________ ha, fra l'altro, prodotto due dichiarazioni: l'una di __________, colui che ha prestato i primi soccorsi in occasione del suddetto incidente della circolazione (doc. _), l'altra del Prof. dott. __________ (doc. _) ed ha chiesto, inoltre, la loro audizione testimoniale (cfr. X).
Con scritto 28 febbraio 2000, l'assicurato ha contestato che il trasferimento presso l'Ospedale regionale di __________ abbia avuto luogo dietro sua richiesta ed ha postulato, finalmente, che l'Istituto assicuratore assuma il costo del trasporto in ambulanza (cfr. XI).
1.7. In duplica, l'__________ ha preso posizione riguardo a quanto sostenuto dall'assicurato in sede di replica (cfr. XV).
1.8. Pendente causa, il TCA ha provveduto a richiamare dall'UAI l'intero incarto riguardante __________ (cfr. XVII).
1.9. In data 16 giugno 2000, questa Corte ha comunicato alle parti che la procedura sarebbe stata informalmente tenuta in sospeso, nell'attesa di conoscere l'esito della perizia ordinata dall'assicurazione per l'invalidità al Mediz. Zentrum __________ (cfr. XXII).
Con comunicazione 12 ottobre 2000, l'UAI ha informato le parti che la perizia sarebbe stata eseguita dal __________ (cfr. XXIII).
Da informazioni assunte dallo scrivente TCA, sembra che la convocazione dell'assicurato da parte del __________, avverrà non prima dell'estate 2001 (cfr. XXIII: nota manoscritta del Segretario __________).
in diritto
In ordine
2.1. Così come già risulta dal considerando 1.9., nel corso del mese di giugno 2000, il TCA ha informalmente sospeso la presente causa per economia procedurale, ritenendo che la perizia medica ordinata dall'UAI sarebbe stata eseguita in tempi ragionevoli (cfr. XXII).
Ora - considerato che, nel frattempo, l'UAI ha affidato il mandato d'allestire il referto peritale al __________ a, il quale non ha neppure ancora provveduto a convocare l'assicurato (cfr. XXIII) ed il fatto che determinante, ai fini del presente giudizio, è comunque la situazione esistente al momento in cui é stata emanata la decisione amministrativa deferita al Tribunale, ragione per cui fatti successi posteriormente, e che hanno modificato la situazione, devono fare oggetto di una nuova decisione (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b.; STFA 11.1.2000 in re K., consid. 1 non pubbl.)
Va da sé che, qualora i medici del __________ dovessero mettere in luce dei fatti nuovi rilevanti, a __________ rimarrebbe sempre riservata la facoltà di chiedere la revisione del presente giudizio secondo le condizioni ed entro il termine previsti dagli artt. 14ss. LPTCA.
2.2. In sede di replica 28 febbraio 2000, __________ ha postulato che l'Istituto assicuratore convenuto venga condannato a coprire i costi del suo trasporto in ambulanza dall'Ospedale regionale di __________ a quello di __________, sostenendo che il medesimo era giustificato da motivi medici (cfr. XI).
In realtà, l'__________, tanto con la decisione formale 7 gennaio 1999 che con l'impugnata decisione su opposizione, non si é affatto pronunciato in merito al diritto al rimborso dei costi generati dal summenzionato trasporto.
Così come pertinentemente osservato dall'assicuratore LAINF (cfr. XV), in siffatte condizioni - ricordato che, per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; DTF 122 V 36 consid. 2a; SVR 1997 UV81, p. 294; STFA 12.10.1998 in re G.; STCA 24.10.1991 in re N.G., 4.5.1992 in re G.V., 3.9.1998 in re C. e 9.4.1999 in re G.V.) - questa Corte non può esaminare la questione di sapere se l'______ debba o meno sopportare i costi provocati dal trasporto in ambulanza del qui ricorrente.
Nel merito
2.3. Preliminarmente, occorre risolvere la questione di sapere se i disturbi di cui ha sofferto __________ dal 30 dicembre 1998, si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l’evento traumatico del 8 agosto 1998. Solo in un secondo tempo - qualora fosse accertata la presenza di postumi di natura infortunistica - potrà semmai essere esaminato il diritto alle prestazioni.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.).
2.6. Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).
" A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio."
Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").
Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".
Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri di maggior rilievo sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i dolori somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:
infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;
infortuni di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).
Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:
se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;
in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:
la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.
Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI 1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.7. Ritornando alla presente fattispecie - volendo immediatamente affrontare il tema centrale della causalità - l’assicuratore LAINF convenuto ha deciso di negare il proprio obbligo contributivo posteriormente al 29 dicembre 1998 (doc. _), fondandosi essenzialmente sull’opinione espressa dal proprio medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, il quale, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, ha dichiarato __________ abile al lavoro in misura completa a contare appunto dal 30 dicembre 1998 e non può bisognoso di cure mediche.
Queste, segnatamente, le considerazioni contenute nel rapporto 4 gennaio 1999 del dottor __________, il quale ha pure avuto cura di riassumere le risultanze delle indagini specialistiche precedentemente eseguite:
" Siamo quindi confrontati con un assicurato, da parte del servizio medico della __________ e da molti altri specialisti già in precedenza esaminato in modo approfondito e ripetutamente per via di una neurosi da rendita, in seguito ad una semplice contusione della spalla sinistra, senza lesione strutturale post-traumatica (dal 1990-1993).
Per motivi unicamente assicurativi e giuridici, il caso a suo tempo è durato circa 3 anni!
È quindi incomprensibile che il signor __________ possa ancora a tutt'oggi guidare la macchina con una dispensa medica (dal dott. __________) che lo esonera dall'obbligo di portare le cinture di sicurezza!
Tanto più è sorprendente che il signor __________i, nonostante questa mancata misura di sicurezza, in occasione di un nuovo infortunio dell'8.8.1998 (incidente stradale con sbandamento della macchina e collisione con un guard-rail) è uscito illeso, senza alcuna ferita o alterazione post-traumatica.
Innanzitutto salta all'occhio con quale precisione il signor __________ ha potuto descrivere tutti i dettagli della dinamica dell'incidente vissuti prima, durante e dopo l'impatto, nel verbale della Polizia.
Questi fatti contrastano quindi in modo lampante con l'amnesia fatta valere presso i medici, nonché l'esplicito desiderio dell'assicurato di essere ospedalizzato.
La diagnosi di "commozione cerebrale" è quindi da interpretare con la massima riserva.
Anche l'ulteriore decorso è completamente analogo al precedente caso del 1990 con dichiarati disturbi "psico-vegetativi" descritti dal curante la prima volta nell'ottobre 1998.
In questo contesto non va dimenticato che il signor __________, solo una settimana prima dell'incidente stradale, aveva perso il suo posto di lavoro.
Per sicurezza ed a titolo di delucidazione, il signor __________ fu esaminato anche neurologicamente (17.11.98), indagine che dal lato organico non ha rivelato alcuna anomalia.
Allora, come già nel 1993, l'esaminatore era confrontato con dei referti grotteschi e caricaturali, in nessun modo spiegabili con una patologia organica, tanto meno di origine post-traumatica.
Innanzitutto per quanto riguarda il lato psichico, i rapidi e forti cambiamenti di umore (dallo stupore/mutismo fino al comportamento completamente normale) suscitano i nostri massimi dubbi fondati sull'esistenza di una "grave depressione", anche descritta dal curante il 18.12.1998.
Le nostre osservazioni e risultati degli esami odierni sono talmente grotteschi, contraddittori e caricaturali, da spiegare unicamente con dei fattori di natura funzionale nonché dei motivi psico-sociali e socio-economici.
Sia l'emisindrome pseudo-paralitica sia le manifestazioni psichiche, all'esame più attento non combaciano con un'affezione neuro-muscolare rispettivamente uno stato chiaramente depressivo.
Per quanto riguarda le dirette conseguenze dell'infortunio dell'agosto 1998, l'assicurato non necessita di nessun tipo di cura specifica né dei controlli medici.
Allo stato presente, dal lato medico non è stato possibile verificare alcun postumo infortunistico, per cui il signor __________, in qualità di autista, può riprendere il lavoro in misura normale il 30.12.1998 (causalità esaurita)." (doc. _).
L'insorgente, da parte sua, ha fermamente contestato la fondatezza dell'apprezzamento enunciato dal medico di circondario dell'__________:
" La valutazione di cui al rapporto 4 gennaio 1999 di visita medica circondariale 29 dicembre 1998 è in netto contrasto con la realtà del fatti, con le constatazioni effettuate da determinati medici e con la necessità di operare ulteriori ed adeguati accertamenti. Ne consegue che il rapporto medico 4 gennaio 1999 non risulta essere una base adeguata sulla quale fondare la decisione 7 gennaio 1999 per le ragioni che seguono." (cfr. doc. _).
2.8. Interessandosi, in primo luogo, ai disturbi alla spalla sinistra, va osservato che, già nel corso della breve degenza presso l'Ospedale regionale di __________, __________ si era lamentato d'accusare dei dolori a tale livello, e ciò sebbene i medico avessero constatato, all'esame clinico, una mobilità libera ed un'articolazione acromio-clavicolare senza problemi (cfr. doc. _). L'esame radiologico è risultato parimenti normale (cfr. doc. _: "non sono evidenti alterazioni della struttura ossea riferibili a trauma recente a carico dei segmenti schelettrici in esame").
In data 3 ottobre 1998, il suo medico curante, il dottor __________, ha certificato, sempre a carico della spalla sinistra, la presenza di dolori e di una limitazione nell'elevazione laterale. Egli ha, tuttavia, pure sottolineato lo sviluppo di "… una sintomatologia psicovegetativa con depressione, turbe del sonno, calo di concentrazione e di memoria, irritabilità, ecc. …" (cfr. doc. _).
In occasione del consulto neurologico 16 novembre 1998, il dottor __________, __________ di neurologia presso l'Ospedale regionale di __________, non ha discusso dell'asserita problematica alla spalla sinistra, rilevando semplicemente che, all'esame clinico, l'assicurato ha presentato "… dei cedimenti rapidi alla stabilizzazione dell'arto superiore sinistro (dolenzia alla spalla)" (doc. _).
Il 29 dicembre 1998, __________ è stato sottoposto ad una visita di controllo da parte del medico di circondario, le cui risultanze sono state già riprodotte al consid. 2.7..
Va osservato che, il giorno stesso, è stata pure eseguita una sonografia, allo scopo di determinare lo stato della cuffia dei rotatori. Il dottor __________ non ha potuto riscontrare alcuna patologia, anche se egli ha precisato che la sonografia del muscolo infraspinato si è rivelata difficile (cfr. doc. _).
Nel corso del mese di gennaio 1999, l'assicurato ha privatamente interpellato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale - constatata un'abduzione massima di 90°, un calo della forza ed un dolore pressorio un po' ovunque - ha suggerito l'eventuale esecuzione di un'artro-RMI, riservandosi, preliminarmente, d'esaminare l'incarto __________ (cfr. doc. _).
Unitamente al proprio gravame, __________ ha prodotto due certificati stilati dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in cui nulla è però detto in merito all'eziologia dei disturbi lamentati a livello della spalla sinistra (cfr. doc. _).
Fra gli atti presenti nell'incarto AI, vi è un ulteriore rapporto del dottor __________, datato 23 novembre 1999, in cui si legge segnatamente, citiamo:
" Il paziente non ha su indagini tecniche come RMI o Rx una lesione verificabile alla sua spalla. È però terrorizzato dal suo infortunio dal quale risulta un trauma psichico. Il paziente non ha elaborato l'avvenimento infortunistico e sente, in effetti, dei forti dolori alla sua spalla. Certamente per confermare una spalla sana si dovrebbe ancora fare un'artroscopia che finora non si è voluto fare. Penso che il paziente sia piuttosto da valutare attentamente dal lato psicologico e anche il grado d'invalidità deve essere stabilito dalla patologia psicologica. C'è stata una capacità lavorativa totale dovuta al fatto che il paziente, anche se non ha una lesione verificabile, non adopera il suo braccio minimamente." (cfr. XXI 2
Con rapporto 3 settembre 1999, il dottor __________ - chiamato ad esprimersi riguardo al contenuto dell'opposizione presentata dall'avv. __________ - ha voluto sottolineare, fra l'altro, "… l'analogia della cronistoria soggettiva fra l'infortunio del 1990 e di quello del 1998" (cfr. doc. _).
In effetti, già a seguito del primo evento infortunistico, __________ aveva lamentato dei persistenti disturbi alla spalla sinistra, rivelatisi finalmente privi di qualsivoglia sostrato organico. Al proposito, basti fare riferimento al referto 16 febbraio 1993 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale cantonale di __________, in cui figura la diagnosi di sindrome dolorosa della spalla sinistra, in assenza di un danno strutturale oggettivabile (cfr. doc. _). Gli specialisti friborghesi erano, quindi, giunti ad esprimere le seguenti conclusioni, citiamo:
" Notre examen clinique et radiologique ne nous permet pas d'objectiver de lésions structurelles, susceptibles d'expliquer la symptomatologie. Nous sommes étonnées qu'une symptomatologie douloureuse d'une telle importance ne se manifeste pas par des altérations structurelles, comme une atrophie de la musculature." (doc. _).
I dottori __________ e __________ avevano, infine, auspicato l'esecuzione di una perizia psicosomatica.
è effettivamente stato periziato dal profilo psichico, nell'ambito degli accertamenti multidisciplinari predisposti dall'assicurazione per l'invalidità. In quell'occasione, il dottor __________, spec. in psichiatria, aveva diagnosticato una "sindrome neurotica a colorito ipocondriaco, con messa in atto di meccanismi regressivi e convertivi, a colorico isteroideo, ed ulteriore sviluppo di una molto probabile neurosi da rendita, con aggravamento dei noti disturbi" (doc. _).
Attentamente esaminata la documentazione medica all'inserto, appare evidente come nessuno fra gli specialisti man mano consultati, sia riuscito ad oggettivare, da un profilo medico-scientifico, un reperto somatico di natura post-traumatica, suscettibile di spiegare la persistente sintomatologia dolorosa lamentata dall'assicurato e, in ultima analisi, l'incapacità lavorativa che ne deriverebbe. In siffatte circostanze, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’infortunio assicurato (cfr., in questo senso, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”).
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato difende la tesi dell'esistenza di un legame causale fra l'infortunio e, segnatamente, i disturbi al membro superiore sinistro, poiché questi ultimi si sarebbero manifestati, per la prima volta, soltanto dopo di esso (cfr. I, p. 11), questa sua opinione è priva di ogni pertinenza. Va qui rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; STCA 2.9.1999 in re M.; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
A questo punto, allo scrivente TCA appare senz'altro superfluo dare seguito ai provvedimenti probatori richiesti dall'insorgente. In particolare - visto che __________ ha esplicitamente chiesto d'essere sottoposto a visita da parte del dottor __________ (cfr. I, p. 7) - si ricorda come quest'ultimo specialista, nel suo referto 23 novembre 1999 indirizzato all'UAI, abbia già espresso la convinzione che l'origine dei dolori lamentati dall'assicurato debba venire ricercata piuttosto a livello psichico (cfr. XXI 2).
Va ancora ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M. O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9. Per quel che riguarda, in secondo luogo, i disturbi di natura neurologica, __________, nel corso del mese di novembre 1998, è stato sottoposto ad un'approfondita valutazione da parte del dottor __________, __________ di neurologia presso l'Ospedale regionale di __________.
Questo l'esito dell'esame neurologico, rispettivamente neuropsicologico, eseguito dal dottor __________:
" ESAME NEUROLOGICO
Motilità cervicale sensibile nei movimenti di rotazione ed inclinazione laterali estremi. Assenza di Lhermitte. Estensione e flessione (sensibile) non limitati. Distretti carotidei sp. Olfatto conservato da ambo i lati. Esame dei nervi cranici interamente normale (CV; visus di 1.0 da vicino da ambo i lati; oculomotricità, pupille, fundus in particolare).
Riflessi medio-vivi, simmetrici ai quattro arti con cutanei plantari in flessione e cutanei addominali ben ottenuti nei quattro quadranti.
Prove di stabilità, forza, troficità, prove di coordinazione sp. ai quattro arti. Da notare tuttavia dei cedimenti rapidi alla stabilizzazione dell'arto superiore sinistro (dolenzia alla spalla). La diadococinesi è effettivamente un po' rallentata a sinistra ma non disorganizzata. Assenza di sincinesie, di movimenti anormali (di tipo distonico, discinetico, ecc.).
Tremore caricaturale intermittente dell'arto superiore destro calmato in situazioni di concentrazione.
Romberg stabile; deambulazione s.p. Sensibilità tutte normali (pallestesia 8/8 al malleolo interno); senso posturale con indecisioni sistematiche, corrette alle dita dei piedi, soprattutto a destra.
SUL PIANO NEUROPSICOLOGICO:
paziente disorientato nel tempo in modo molto caricaturale (autocorrezioni adeguate su incitazione), orientato nel tempo e sulla propria persona. Disturbi mnesici fluttuanti ed imprecisi riguardanti fatti recenti (pasti del giorno prima ad esempio). Test di Schutz 5/7/9.Assenza di disturbi del linguaggio. Prassie: b-l-f, costruttive, ideomotorie ed ideatorie: conservate.
Assenza d'evidenti deficit nel campo gnosico e disesecutivo (test dei ritmi opposti caricaturalmente errato).
Il paziente colpisce soprattutto a causa di una certa tristezza (e distanza). Il suo comportamento è dimesso, scoraggiato."
Lo specialista in neurologia ha, quindi, enunciato la valutazione seguente:
" La clinica di questo paziente, tenuto conto dell'integrità del bilancio radiologico standard eseguito a seguito dell'incidente, è evocatore di un disturbo soggettivo protratto come lo si può osservare dopo un meccanismo di whip-lash.
Infatti, l'esame neurologico (e l'indagine neuropsicologica orientativa) sono normali. Il paziente colpisce soprattutto a causa di una problematica di tipo psichico con tratti ansiosi e con un sovraccarico somatoforme.
Bisogna però rilevare che questo paziente ha subito probabilmente una commotio cerebrale. È per questa ragione soltanto (e con scopi principalmente assicurativi), che le propongo d'organizzare un'MRI cerebrale come bilancio complementare.
Altrimenti non ritengo utile procedere ad altre indagini classicamente realizzate in casi di whip-lash e che, di regola, risultano normali (EEG, potenziali evocati, MRI del rachide cervicale).
Dal punto di vista terapeutico, il paziente è già al beneficio di una cura antidepressiva adeguata che dovrebbe anche esercitare un effetto antalgico. Tuttavia sarebbe probabilmente più utile prescrivere dell'amitriptilina a dosi crescenti (Seroten R fino a 100 mg al giorno se necessario).
La prognosi riguardo alla reinserzione professionale è riservata anche perché in passato il sig. __________ ha già manifestato un sovraccarico psichico legato all'epoca alle conseguenze degli interventi alla spalla sinistra e poiché il contesto professionale attuale è molto sfavorevole (perdita della sua attività prima dell'incidente).
Attualmente ritengo comunque che il paziente debba rimanere inabile al 100%.
In complemento d'indagine, e per un'opinione terapeutica, sarebbe fondamentale che il paziente possa essere esaminato sul piano psichiatrico." (doc. _ - la sottolineatura è del redattore)
In data 3 dicembre 1998 è stata eseguita, presso il Reparto di radiologia diagnostica dell'Ospedale regionale di __________, la risonanza magnetica cerebrale suggerita dal dottor __________, esame che non ha permesso d'individuare alcunché d'anormale (cfr. doc. _).
Da parte sua, il TCA non vede ragioni - che, del resto, neppure l'assicurato è stato in grado di mettere in luce - che gli impediscano di fare proprio il persuasivo apprezzamento enunciato dal dottor __________, specialista nella materia che qui interessa, e ritenere che i disturbi neurologici lamentati dal ricorrente non trovano un'adeguata correlazione dal profilo somatico ma costituiscono, in realtà, l'espressione di una patologia presente a livello psichico (cfr., d'altronde, XXI 4-5: rapporto 16.9.1999 del dottor __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, presente nell'inc. UAI: "verso al fine dell'anno scorso ha sviluppato una sindrome depressiva, il medico curante, dr. __________ di __________, lo ha messo sotto cura anti-depressiva e vista la persistenza della sintomatologia, malgrado la terapia, me lo ha segnalato per una presa a carico. Egli è seguito presso il mio studio medico dal 28.01.1999 ed è al beneficio di una terapia di sostegno e di una psicofarmacoterapia anti-depressiva ed ansiolitica. Il decorso della sua patologia rimane pressoché invariato. Spesso è rallentato ed ha ancora dei dolori alla schiena ed in varie parti del corpo, si lamenta di disturbi del sonno, spesso è molto ansioso, angosciato, preoccupato e vede molto negativo il suo futuro. Recentemente sta sviluppando una serie di sintomi di tipo paranoico. Si sente vittima di un complotto, l'auto che ha causato l'incidente non è mai stata ritrovata né vista ma lui è convinto che la polizia e le autorità nascondono l'identità del conducente dell'autoveicolo. È da notare un'importante diminuzione della memoria, della concentrazione ed è convinto che dopo l'incidente sta perdendo tutti i suoi capelli. Secondo lui anche questo fatto è associato al famoso incidente" - la sottolineatura è del redattore).
2.10. Dalle tavole processuali emerge, in maniera inequivocabile, che __________ è portatore d'importanti disturbi psichici.
In sede di risposta di causa, l'Istituto assicuratore convenuto ha affermato che - siccome le turbe psichiche erano già presenti prima dell'infortunio dell'agosto 1998 (cfr. rapporto 4.8.1993 del __________) - non può venire ammessa una relazione causale naturale almeno parziale con quest'ultimo evento (cfr. IV, p. 4).
Questa Corte, da parte sua, ritiene che la questione riguardante l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi psichici lamentati dall'insorgente
In questo ordine d'idee, appare, ovviamente, superfluo ordinare la perizia psichiatrica richiesta da __________ (cfr. I, p. 10).
2.11. Visto quanto indicato al considerando 2.10., si tratta dunque d'esaminare l'adeguatezza del legame causale.
Occorre, avantutto, procedere alla classificazione dell'infortunio occorso, in data 8 agosto 1998, al ricorrente.
Dagli atti di causa, in particolare dal rapporto di polizia 17 agosto 1998 (cfr. doc. _), si evince che l'assicurato è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso, all'altezza di __________. L'autovettura, una __________, era condotta da __________. Sul sedile anteriore aveva trovato posto sua moglie __________, mentre su quello posteriore il loro figlio __________. L'automobile dell'insorgente ha iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di circa 110/120 km/h, allorquando la vettura che stava per essere superata si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, __________ ha sterzato bruscamente verso sinistra, entrando con le ruote nel manto erboso laterale. A questo punto, il conducente ha perso la padronanza del veicolo, il quale, sbandando, ha attraversato la carreggiata ed è andato a collidere contro il guardrail di destra. L'automobile ha terminato la propria corsa, più avanti, sulla corsia di sorpasso.
A causa del sinistro, __________ ha riportato una commozione cerebrale con amnesia pericircostanziale completa e diverse contusioni, in particolare a livello del rachide cervicale e della spalla sinistra (cfr. doc. _), ciò che ha reso necessario un suo ricovero, dapprima, presso il PS dell'Ospedale regionale di __________ e, successivamente, presso il Reparto di chirurgia dell'Ospedale regionale di __________, dove l'assicurato è rimasto in osservazione neurologica per una sola notte (cfr. doc. _). In effetti, il 9 agosto 1998, il ricorrente ha potuto venire dimesso al proprio domicilio, con una prognosi favorevole. Gli altri occupanti della __________ sono usciti dall'incidente praticamente illesi, fatta eccezione per la ferita lacero-contusa lamentata da __________.
Dal rapporto di polizia, così come dall'ulteriore documentazione, non risulta affatto che __________, a seguito dell'urto, sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo ad una distanza di 12 metri dal suo autoveicolo, circostanza questa riferita - per la prima volta - soltanto in sede di ricorso 21 dicembre 1999 (cfr. I, p. 2).
Al riguardo, non può essere ignorato che, secondo la dottrina (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha dato immediatamente dopo l'infortunio, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (DTF 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189).
Lo scrivente Tribunale - considerando assai poco convincente il repentino cambiamento di versione posto in atto dall’assicurato - ritiene, quindi, di potere fondare la propria pronunzia sulla descrizione dell'avvenimento 8 agosto 1998 contenuta nel rapporto di polizia 17 agosto 1998.
Di nessun soccorso può essere la dichiarazione 9 febbraio 2000 di __________, prodotta dall'assicurato unitamente alla replica 28 febbraio 2000 (cfr. X). Dalla suddetta dichiarazione risulta semplicemente che, al momento del suo arrivo sul luogo dell'incidente, __________ trovato il ricorrente "… sdraiato a terra ad alcuni metri dalla sua vettura, privo di conoscenza" (doc. _).
Ora, non avendo assistito all'incidente, __________ non è in grado di dire se l'assicurato sia stato effettivamente sbalzato fuori dall'abitacolo oppure se sia uscito dall'autovettura sulle proprie gambe.
In questo ordine d'idee, il TCA considera manifestamente superflua una sua audizione testimoniale.
Alla luce della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso a __________ non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità all'interno della categoria media. Del resto, confrontati a fattispecie analoghe, tanto questa Corte quanto il TFA hanno, nel recente passato, proceduto a delle identiche classificazioni. Vedi ad esempio:
STFA 11 novembre 1998 in re R., riguardante uno scontro frontale fra due autovetture, a seguito del quale l’interessato ha riportato una commotio cerebri, un trauma lombare ed una contusione al torace;
STCA 23 novembre 1998 in re V.-R. - confermata dal TFA con sentenza 18 giugno 1999 - concernente un incidente della circolazione stradale in cui il veicolo su cui viaggiava l’assicurata, si é frontalmente scontrato con un’autovettura condotta da un individuo in grave stato d’ebrietà. L’assicurata ha riportato un trauma del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale nonché una ferita lacerocontusa alla fronte;
STCA 22 aprile 1999 in re K., riguardante un incidente della circolazione stradale in cui l’assicurato, al volante della propria autovettura, stava urgentemente trasportando il figlio epilettico all’ospedale quando, nel superare due automobili che lo precedevano, é entrato in collisione con la parte anteriore destra di una vettura proveniente in senso inverso. A seguito del violento scontro, l’assicurato ha riportato essenzialmente un trauma al rachide cervicale;
A mero titolo di raffronto, si ricorda che il TCA, nella sentenza 7
giugno 1999 in re K. K. - confermata dal TFA con giudizio 13 gennaio 2000 - ha classificato nella categoria degli infortuni gravi, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di un colpo di sonno, l'assicurato, al volante della propria autovettura, a bordo della quale avevano trovato posto altre 5 persone, ha invaso la corsia di contromano ed è entrato in collisione, ad una velocità di 100/110 km/h, con un camion a rimorchio che viaggiava alla velocità di 80/85 km/h, riuscendo ad arrestarsi soltanto ad una distanza di circa 19 metri dal punto d'impatto. A seguito dell'urto, l'assicurato ha riportato gravi lesioni in diverse parti del corpo. Il figlio dell'assicurato si è anch'esso procurato delle gravi lesioni fisiche. Il cognato dell'interessato, che era seduto sul sedile posteriore sinistro, è deceduto sul luogo dell'incidente.
Parimenti, nella sentenza 15 dicembre 1994, citata in RAMI 1995 U215, p. 91, il TFA ha qualificato come grave, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di una collisione frontale fra due autovetture, il conducente di una di loro è deceduto e l'assicurato/passeggero ha subito un grave politrauma.
Nella sentenza 4 settembre 2000 in re H. E., questa Corte ha classificato come medio-grave, l'incidente della circolazione stradale, avvenuto sull'autostrada Basilea-Karlsruhe, in cui l'automobile, sulla quale si trovava l'assicurato, ha iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di circa 130 km/h, allorquando la vettura che la precedeva si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, il conducente ha dapprima sbattuto contro il guardrail di sinistra per poi ritornare sulla carreggiata. A questo punto, egli ha completamente perso la padronanza del veicolo, il quale si è rovesciato sul tetto ed è scivolato trasversalmente sulla carreggiata per circa 200 metri, terminando la propria corsa contro un albero situato sul fondo di una scarpata. A causa del sinistro, l'assicurato ha riportato una distorsione al rachide cervicale nonché un'importante ferita lacero-contusa al cranio, nella zona fronto-parietale. Sua figlia di sei anni - in stato di coma, con uno schock emorragico ed un'instabilità al bacino - è stata intubata sul luogo dell'incidente e trasportata d'urgenza presso l'Ospedale cantonale di Basilea. Qui, i medici - constatate le gravi lesioni riportate (commotio cerebri, frattura dell'osso pubico destro con lussazione della sinfisi pubica, frattura della tibia destra, ematoma retro-peritoneale su tamponamento della vescica con distacco completo dell'uretra dal collo vescicale, lacerazione completa della parete posteriore della vagina e lacerazione della parete anteriore del retto fino alla muscolaris mucose) - l'hanno sottoposta ad una laparatomia d'urgenza con revisione e sutura dell'uretra, della vagina e del retto nonché stabilizzazione del bacino con posa di un fissatore esterno.
Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In concreto - ponendo mente al fatto che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U341 p. 409) - l’unico criterio che potrebbe entrare in considerazione é quello della particolare spettacolarità dell'infortunio.
Effettivamente, esaminato il contenuto del rapporto di polizia 17 agosto 1998 (doc. _), non può essere negata una qual certa spettacolarità all'incidente in cui __________ è rimasto coinvolto. Ciò nondimeno, esso non si è certo svolto in circostanze particolarmente drammatiche. Per un raffronto, il TFA ha, ad esempio, riconosciuto l’esistenza di simili circostanze, trattandosi di un infortunio in cui l’assicurato rimase imprigionato fra il contrappeso di una gru ed una cassaforma, subendo uno sventramento e la frattura del bacino (DTF 107 V 173ss.), trattandosi di un incidente della circolazione stradale che determinò un morto e diversi feriti gravi fra i suoi protagonisti, in cui l’autovettura dell’assicurato si capovolse ripetutamente e finì fuori strada (DTF 113 V 307ss.) oppure trattandosi di un’assicurata che si vide rompere in testa un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, la colpì ripetutamente al volto con un coccio. L’interessata riportò varie contusioni e ferite da taglio, fra cui una profonda alla fronte (STFA 2.8.1994 in re G., inedita). Per contro, non ne ha ammesso la presenza, trattandosi di un incidente stradale in cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata uscì di strada, salì su di una scarpata e si rovesciò. L’assicurata riportò un trauma cerebrale e delle contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA 7.8.1996 in re H. inedita).
Del resto
Se ne deduce che l’infortunio dell'8 agosto 1998 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ attualmente soffre: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.
2.12. In conclusione - accertato che __________ non presentava più alcun danno alla salute, né fisico né psichico, in relazione di causalità con l'evento traumatico assicurato - non é censurabile il fatto che l’__________ abbia ritenuto estinto il suo diritto di beneficiare d’ulteriori prestazioni assicurative.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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