AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.126
Data decisione, Autorità: 22.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.1999.00126
mm
Lugano 22 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 novembre 1999 di
__________,
contro
la decisione del 2 settembre 1999 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 aprile 1999, il datore di lavoro di __________, la Clinica __________ , ha annunciato alla __________ che il suo dipendente, il 27 marzo 1999, nel corso di una partita di pallavolo, aveva compiuto un movimento imprevisto, accusando un dolore al ginocchio destro (cfr. doc. _).
I medici dell'Ospedale regionale di __________, presso il quale __________ si è recato il giorno seguente, hanno posto la diagnosi di sospetta lesione le menisco mediale del ginocchio destro, prescrivendo una stecca in jeans ed analgesici (cfr. doc. _).
1.2. Con decisione formale 30 aprile 1999, il summenzionato assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo contributivo, sostenendo, da un lato, che i disturbi al ginocchio destro non erano da porre in relazione ad un infortunio e, dall'altro, che essi non costituivano una lesione parificata ai postumi d'infortunio (cfr. doc. _).
1.3. In data 7 maggio 1999, il medico curante dell'assicurato, il dottor __________, ha contestato la fondatezza della decisione formale emanata dalla __________, affermando che __________ presenterebbe, in realtà, una "… rottura completa del legamento crociato anteriore …" (cfr. doc. _).
1.4. A seguito dell'opposizione interposta dalla Clinica __________ (cfr. doc. _), la __________, in data 2 settembre 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5 Con atto di ricorso 28 novembre 1999, __________ si è aggravato innanzi a questa Corte, chiedendo che l'assicuratore infortuni venga condannato a riconoscere la propria responsabilità relativamente al caso del 27 marzo 1999.
Per la motivazione, l'insorgente si è limitato a fare riferimento allo scritto 11 novembre 1999 del dottor __________, indirizzato all'avv. __________, ombudsman delle assicurazioni private. Queste alcune delle considerazioni ivi contenute:
" (…). Al momento della mia visita ho constatato che doveva trattarsi di un trauma abbastanza importante ed ho avuto la sensazione di uno stiramento all'inserzione prossimale LCA optando per un trattamento conservativo.
L'ulteriore decorso ha mostrato però un'instabilità del ginocchio per un LCA a ds. Più lasso di quello sin. Perché il paziente ha accusato cedimenti e fitte.
In sintesi il caso era poi stato chiuso provvisoriamente il 7.7.99 senza grandi spese e soprattutto dopo un trattamento strettamente conservativo.
Dopo la revisione delle immagini radiologiche fatta con un collega radiologo di mia fiducia sono ora convinto che il crociato anteriore era rotto completamente, era rimasto ancora nel tubo sinoviale permettendo così una certa continuità. Il paziente è praticamente guarito con una lassità residua che compensa ora bene muscolarmente.
Il problema è che l'assicurazione ________ rifiuta la responsabilità dell'infortunio, avanzando delle considerazioni per me poco chiare e soprattutto negando il concetto di incidente.
Faccio riferimento alla decisione su opposizione nella causa … al punto 2.2 secondo capoverso "È considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario" (art. 9 a OAINF).
L'incidente è capitato durante una partita di pallavolo; girandosi a piede fermo per arrivare meglio al pallone il paziente ha dovuto andare in flessione ed ha accusato una forte fitta nel ginocchio. L'evento infortunistico è sicuro e non capisco le ragioni dell'assicurazione __________.
Inoltre il fatto che il Dott. __________ nella prima risonanza magnetica non abbia notato la lesione del LCA ma solo una leggera irregolarità all'inserzione prossimale ha ovviamente deviato la valutazione del collega medico fiduciario della __________ dott. __________.
Se si controlla bene la risonanza magnetica (ed io l'ho fatto con il collega Dott. __________ che ha un'ottima esperienza in questo campo diagnostico) la lesione con sanguinamento interlegamentaria del LCA è presente" (cfr. doc. _).
1.6. In data 6 gennaio 2000, la __________ ha sottoposto le lastre della RM del 7 aprile 1999 al dottor __________, attivo presso il centre d'imagerie diagnostique di __________ (cfr. doc. _)
1.7. La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.8. Con ordinanza 7 aprile 2000, il TCA ha ordinato una perizia giudiziaria a cura del PD Dott. __________, __________ del reparto di radiologia presso l'Ospedale regionale di __________ (cfr. IX).
1.9. In ragione della partenza del dottor __________ dall'__________, l'incarico d'allestire il referto peritale è stato assegnato al Prof. dott. __________, __________ del reparto di radiologia presso la Clinica universitaria __________ (cfr. XVI).
1.10. In data 3 novembre 2000, il Prof. __________ ha consegnato al TCA il proprio rapporto, il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XVIII).
1.11. La __________ ha preso posizione il 29 novembre 2000 (cfr. XIX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. Secondo l'art. 9 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
Questa definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore l'1.1.1996.
Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
2.5. Si evince dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale.
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a; STFA 23.5.1996 in re B.).
2.6. La distinzione fra infortunio e malattia si è rivelata oltremodo problematica nei casi di lesioni causate unicamente dai movimenti del corpo: il processo lesivo si svolge all'interno, senza l'intervento di agenti esterni.
L'ipotesi si dà essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
In quelle ipotesi manca il più delle volte il fattore causale esterno: il danno è provocato dalla sola azione del corpo, senza impatto con altre persone, oggetti o con l'ambiente circostante.
Se le lesioni corporali sono prodotte da movimenti scombinati, incongrui, la giurisprudenza esigerà perché siano imputabili ad un infortunio che i movimenti incriminati si siano prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma. Ad esempio, la vittima dev'essere inciampata, scivolata, aver reagito di sproposito, presa alla sprovvista, ad un improvviso pericolo.
Se invece si tratta di sforzi eccessivi si ammetterà l'infortunio solo se lo sforzo supera in modo vistoso le sollecitazioni alle quali la vittima è normalmente esposta e alle quali per costituzione, addestramento, ecc. è normalmente in grado di resistere. In caso contrario le lesioni sono ritenute procedere da malattia. Al proposito, a mò d’esempio, si ricorda che il TFA ha ammesso la straordinarietà del fattore esterno trattandosi dei seguenti sforzi eccessivi: sollevamento, in coppia e con le ginocchia leggermente flesse, di un palo telefonico del peso di oltre 200 kg - lombalgia (DTFA 1931, p. 15ss.); sollevamento, in coppia ed in posizione china, di un apparecchio del peso di 300 kg da parte di un manovale edile (RAMI 1994 U180, p. 38ss.). La nostra Corte federale non ha, invece, ritenuto il trasferimento di un paziente del peso di 100-120 kg dal tavolo operatorio al letto uno sforzo manifestamente eccessivo per un infermiere (DTF 116 V 136ss.).
2.7. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permettere di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss. consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.8. Ritornando alla presente fattispecie, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno.
Il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in concreto, si può ammettere che vi é stato un movimento scombinato o uno sforzo eccessivo.
2.9. La dinamica dell’evento, così come l’assicurato l’ha puntualmente descritta all’ispettore sinistri della __________ (cfr. doc. _: verbale d’audizione letto, approvato e firmato da __________), permette già di per sè di scartare l’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo (cfr. consid. 2.6.).
Il carattere infortunistico può dunque essere riconosciuto all’avvenimento in questione solo se il normale decorso del movimento fosse stato disturbato in maniera manifestamente insolita, fuori programma (cfr. A. Bühler, Der Unfallbegriff, in Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, p. 245).
Ora, a tale proposito, va osservato che nel rispondere personalmente ai quesiti sottopostigli dall'assicuratore LAINF in data 20 aprile 1999, __________, trattandosi precisamente della dinamica del summenzionato evento, ha indicato quanto segue:
" giocando a pallavolo, mi sono girato per arrivare al pallone mentre il piede e la gamba rimanevano sul pavimento
þ ipercompressione del ginocchio" (cfr. doc. _).
L'assicurato ha, inoltre, dichiarato che si è trattato per lui di un'attività abituale, ritenuto come egli pratichi la pallavolo in palestra più o meno una volta alla settimana.
In data 21 giugno 1999, il qui ricorrente è stato sentito da un ispettore della __________. In quell'occasione, l'assicurato ha, in sostanza, ribadito quanto già indicato nel questionario 20 aprile 1999, puntualizzando, nondimeno, quanto segue:
" aggiungo che stavo andando in una direzione e il pallone è stato deviato all'ultimo momento. Mi sono girato di scatto per prenderlo, accusando immediatamente dolori al ginocchio" (doc. _).
Tutto ben considerato, lo scrivente TCA ritiene che non siano realizzate, in concreto, le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno: il brusco movimento di torsione compiuto da __________ non si é infatti prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, fuori programma (cfr., per un caso analogo, STCA 23.11.1998 in re P.M. c/ Winterthur Assicurazioni, confermata dal TFA con giudizio 27.12.1999).
Non può essere messo in dubbio il fatto che la pallavolo sia un gioco estremamente veloce che richiede, quindi, prontezza di riflessi, ciò che implica, allo scopo di riuscire a raggiungere la palla, il frequente compimento di movimenti repentini e scoordinati del corpo, quale appunto quello effettuato dal ricorrente in data 27 marzo 1999.
L’evento descritto come origine del danno alla salute non si caratterizza, pertanto, quale infortunio ai sensi della LAINF, così come correttamente deciso dalla __________.
2.10. L’art. 9 cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF - prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é definitivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
L'elenco è esaustivo: esso non può essere fatto oggetto di un'interpretazione estensiva, in particolare per analogia (DTF 114 V 208ss. consid. 3c; RAMI 1988 p. 372 e 375; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 58; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202).
La nozione di lesione parificata ad infortunio persegue lo scopo d’attenuare, in favore dell’assicurato, il rigore risultante dalla distinzione che il diritto federale opera fra malattia ed infortunio. Gli assicuratori infortuni LAINF devono assumersi un rischio che, in ragione della succitata distinzione, dovrebbe in principio essere coperto dall’assicurazione malattie (SVR 1998 UV22, p. 81s.; DTF 123 V 44 e 45 consid. 2b, 116 V 155 consid. 6c, 114 V 301 consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373 consid. 4b; A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 84).
Per ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale, é sufficiente che l’evento infortunistico sia parzialmente all’origine del danno alla salute (DTF 123 V 45 consid. 2b, 117 V 360 consid. 4a). D’altro canto, le lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF lett. a-h devono avere avuto una causa esterna, senza la quale non si può parlare di lesione assimilata ad infortunio (DTF 123 V 45 consid. 2b, 116 V 147s consid. 2c, 114 V 301 consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373 consid. 4b; Bühler, op. cit., p. 8).
Secondo la dottrina inerente le assicurazioni sociali, l’avverbio “indubbiamente” non é che l’espressione dell’esigenza generale, a cui é subordinato il diritto a prestazioni, di un nesso causale naturale fra evento infortunistico e la lesione compresa nella lista di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF. Il suddetto presupposto fa difetto qualora una delle lesioni comprese nella lista é indubbiamente - ovverosia esclusivamente - attribuibile ad una malattia (A. Bühler, op. cit., p. 99).
2.11. Ritornando al caso concreto - allo scopo di chiarire se __________ ha o meno presentato una delle diagnosi comprese nell'elenco di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF - questa Corte ha, in data 7 aprile 2000, ordinato una perizia medica giudiziaria, affidandone l’allestimento PD dott. , __________ del reparto di radiologia dell'.
Siccome il dottor __________ ha, nel frattempo, cessato la propria attività presso il succitato nosocomio, l'incarico è stato finalmente conferito al Prof. dott. __________, __________ del reparto di radiologia presso la Clinica universitaria d'ortopedia __________ (cfr. XVI).
Il perito giudiziario è stato chiamato ad accertare se __________ ha o meno presentato una delle diagnosi comprese nell'elenco di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF, e ciò sostanzialmente in base alla risonanza magnetica effettuata il 7 aprile 1999. Va, in effetti, osservato che le risultanze di quest'ultima indagine radiologica sono state interpretate in maniera differente dai medici che si sono man mano interessati del caso ora sub judice.
Con il suo rapporto 8 aprile 1999, il dottor __________, spec. FMH in radiologia, ha rilevato un moderato versamento articolare ma ha escluso, d'altra parte, rotture legamentarie o meniscali. Per quel che riguarda, in particolare, il legamento crociato anteriore, il radiologo ha indicato che esso "… appare leggermente irregolare all'inserzione prossimale, la continuità dello stesso è comunque mantenuta" (cfr. doc. _).
Tale interpretazione è stata contestata dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia, il quale, dopo essersi consultato con il radiologo dottor _________, ha sostenuto che le immagini mostrano una rottura completa del legamento crociato anteriore (cfr., ad esempio, doc.).
In corso di causa, l'assicuratore LAINF convenuto ha ancora provveduto a sottoporre le immagini della RM del 7 aprile 1999 al dottor __________, spec. FMH in radiologia. Queste le sue considerazioni:
" Discrets troubles dégénératifs des ménisques surtout à la partie intermédiaire du ménisque externe. Pas d'arguments pour une déchirure récente ménisco-ligamentaire mais aspect irrégulier du ligament croisé antérieur pouvant évoquer une ancienne déchirure. Epanchement intra-articulaire de quantité modérée prédominant dans la bourse sous quadricipitale et à la partie externe" (doc. _).
La ____________ ha così ritenuto che "… gli accertamenti eseguiti non hanno permesso di determinare se si è confrontati ad una lesione legamentare oppure ad una semplice lassità" (cfr. doc. _).
Va immediatamente segnalato che il Prof. __________ ha pienamente confermato la tesi difesa dal dottor __________ - scostandosi quindi dalle valutazioni enunciate dai dottori __________ ed __________ - sostenendo che le immagini della RM mettono in luce una tipica lesione completa del legamento crociato anteriore:
" Der Patient erlitt offensichtlich am 27.3.1999 ein Trauma des rechten Kniegelenks (sportbedingt). Die erwähnten konventionellen Aufnahmen stammen demzufolge vom Tag nach dem Trauma. Die MRI-Untersuchung wurde 10 Tage später akquiriert. Unbestreitbar ist ein deutlicher Gelenkerguss, wie er ohne wesentliche intra-artikuläre Pathologie in diesem Ausmass nicht gesehen wird.
Ich bestätige ferner die Beobachtung von zwei Vorbeurteilern (Dr. __________, 8.4.1999 und Dr. __________, 6.1.2000), wonach das Signalverhalten des vorderen Kreuzbandes pathologisch ist. Dagegen bin ich mit der Interpretation dieses Befundes nicht einverstanden. In meinen Augen handelt es sich um eine typische, frischere und komplette vordere Kreuzband-Läsion, im proximalen Drittel. Diese Diagnose wird zusätzlich bestätigt durch die flüssigkeitsempfindlichen STIR-Aufnahmen (Study 4), welche im proximalen Kreuzband-Bereich eine beträchliche Hyperintensität zeigen (Bild _).
Ich stimme ebenfalls mit der Beurteilung von Dr. __________ überein, dass im lateralen Meniskus eine deutliche Degeneration vorliegt, wobei ich zusätzlich einen kleinen spitzennahen Riss diagnostizieren würde (Pars intermedia, z.B. Bild _). Dabei handelt es sich aber eher um eine vorbestehende degenerative Veränderung als um eine traumatische Läsion.
Hinteres Kreuzband, Seitenbänder, knorplige Oberflächen regelrecht" (cfr. XVII, p. 1 - la sottolineatura è del redattore).
Rispondendo ai quesiti postigli, il perito giudiziario ha affermato che la patologia diagnosticata a livello del legamento crociato anteriore è senz'altro compatibile con una lesione completa dello stesso, riportata circa 10 giorni prima dell'esame di risonanza magnetica (cfr. XVII, risposta al quesito n. 4).
Il Prof. __________ si è, altresì, dichiarato pienamente d'accordo con l'apprezzamento espresso dal dottor __________ (cfr. XVII, risposta la quesito n. 5).
2.12. Con le proprie osservazioni 29 novembre 2000, l'assicuratore LAINF convenuto ha criticato, in più punti, il referto allestito dal Prof. __________, postulando, finalmente, la tutela della querelata decisione su opposizione (cfr. XIX).
In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (RCC 1986, pag. 200 consid. 2a; DTF 107 V 174 consid. 3, 112 V 32ss.; STFA 6 luglio 1993 in re M. D.).
Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso risultato (DTF 101 IV 130).
Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Merita tuttavia di essere sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é determinante il fatto che lo stesso per i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell’incarto, sia chiaro nell’esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell’esperto siano motivate (RAMI 1991 U133, pag. 311ss. consid. 1b).
Il primo luogo, la __________ rimprovera al perito giudiziario d'aver erroneamente ritenuto che __________ rimase vittima di un infortunio.
Vero è che l'evento del 27 marzo 1999 non può essere considerato quale infortunio ai sensi di legge, facendo difetto il cosiddetto fattore esterno straordinario (cfr., del resto, consid. 2.9.). Tuttavia, ciò non toglie che il ricorrente, nell'effettuare il noto movimento di torsione, abbia lamentato un trauma distorsivo al ginocchio destro, così come appunto sostenuto dal dottor __________.
Tale obiezione si appalesa, quindi, come manifestamente pretestuosa.
La convenuta - pare dopo aver interpellato il proprio medico di fiducia - sostiene, altresì, che la risonanza magnetica, a differenza dell'artroscopia, costituirebbe un esame inadeguato per diagnosticare una rottura legamentaria.
Quest'argomento
Partendo dal presupposto che il suddetto ulteriore accertamento sia stato ordinato con lo scopo di delucidare compiutamente la fattispecie, non si comprende come lo stesso medico fiduciario possa ora seriamente affermare che la RM rappresenta un provvedimento diagnostico inadeguato.
D'altro canto, non può essere ignorato il fatto che secondo il Prof. __________ - docente universitario attivo presso una clinica universitaria d'ortopedia - le immagini relative alla RM del 7 aprile 1999 non lasciano sussistere il benché minimo dubbio circa la presenza di una lesione completa del legamento crociato anteriore (cfr. XVII), tesi quest'ultima già difesa, del resto, dal dottor __________ (cfr. doc. _).
La __________ ritiene, infine, che la lesione del legamento crociato anteriore sarebbe insorta anteriormente all'evento del 27 marzo 1999, così come lo proverebbe la presenza di una lesione degenerativa del menisco esterno: "è altamente probabile che questa lesione al menisco esterno è secondaria alla lesione del legamento crociato anteriore" (cfr. XIX, p. 2).
Si tratta, anche in questo caso, di un argomento sollevato, per la prima volta, con le osservazioni alla perizia giudiziaria. In effetti, in precedenza, la ________ aveva negato la propria responsabilità, facendo valere che, a mente del dottor __________, non sarebbe stato "… chiaramente stabilito trattarsi di una lacerazione del legamento crociato anteriore" (cfr. doc. _, pto. 1.7).
Al riguardo, il TCA osserva che questa tesi è stata smentita dal Prof. __________, il quale, rispondendo al quesito n. 4, ha indicato che il reperto evidenziato dalla RM del 7 aprile 1999, è perfettamente compatibile ("passt sehr gut …") con una lesione completa del legamento crociato anteriore, intervenuta circa dieci giorni prima dell'indagine radiologica medesima (cfr. XVII, p. 2).
In siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca di fare capo alla valutazione espressa dal Prof. dott. __________, il cui referto peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui deve essergli riconosciuta piena forza probante - può senz'altro venir ammesso che __________ è portatore di una lesione completa del legamento crociato anteriore.
2.13. Perché essa possa essere posta a carico della __________ in forza dell'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF, occorre, però, ancora verificare se la lesione è stata cagionata da un evento repentino ed involontario.
Infatti, le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 sono paragonate ad infortunio se presentano tutti gli elementi caratteristici dell’infortunio, eccezion fatta del fattore esterno straordinario (art 9 cpv. 2 OAINF a contrario).
Dunque, in particolare, esse devono essere state cagionate da un evento repentino e involontario (RAMI 1989 160ss. consid. 3b; 1988 372ss., consid. 4a e 4b; A. Maurer, op. cit., p. 202; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 58).
Il fattore scatenante può essere quotidiano e discreto. Necessario è che si tratti di un evento improvviso: ad esempio, un movimento violento o l’alzarsi da seduti che provoca una delle lesioni ritenute dall'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. DTF 116 V 148).
In concreto, è certamente verosimile che la lesione sia sopravvenuta nel compiere il brusco movimento di torsione descritto dall'insorgente (cfr. doc. _). D'altronde, il perito giudiziario ha esplicitamente dichiarato che il reperto della RM è senz'altro compatibile con una lesione fresca del legamento crociato anteriore, sopravvenuta una decina di giorni prima dell'esame radiologico stesso.
Non va, inoltre, dimenticato che __________ ha costantemente dichiarato che i dolori al ginocchio destro sono apparsi all'istante (cfr. doc. _, risposta al quesito n. 3).
Altrettanto indubitale è l’elemento involontario dell’evento scatenante.
Dunque, la patologia presentata dal ricorrente va posta a carico della __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
Di conseguenza, la __________ è condannata a riconoscere il proprio obbligo contributivo in relazione alla lesione del legamento crociato anteriore lamentata dall'assicurato il 27 marzo 1999.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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