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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.81
Data decisione, Autorità: 31.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.1999.00081
DC/sc
Lugano 31 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 14 luglio 1999 interposto da
__________,
rappr. da: avv.____________,
contro
la decisione del 15 aprile 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
richiamate le ordinanze 25 novembre 1999 e 30 maggio 2001 con le quali le cause sono state congiunte, rispettivamente disgiunte (V e XXV);
rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
"1) L'INSAI revoca parzialmente la decisione su opposizione 15.4.1999 e riconosce al signor __________ una rendita di invalidità del 66 2/3 % a far capo dall'1.5.2001 nonché un'indennità per menomazione all'integrità aggiuntiva del 10 %.
Il Settore rendite, non appena il Tribunale avrà stralciato la causa dai ruoli, provvederà a quantificare e a versare le prestazioni dovute.
Non vengono versate ripetibili.
Il ricorrente, preso atto di quanto precede, si dichiara soddisfatto e, rinunciando a ogni maggior pretesa, autorizza lo stralcio della lite dai ruoli.
La presente transazione viene sottoposta al Tribunale per omologazione." (XXIV)
(e meglio come alla transazione inviata in data 23 maggio 2001 al Tribunale
dall'avv. __________ );
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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