AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.80
Data decisione, Autorità: 18.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.1999.00080
mm
Lugano 18 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 1999 di
__________, 2. __________, 3. __________, componenti la Comunione ereditaria fu __________, __________, rappr. da: __________
contro
la decisione del 15 aprile 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso dell'autunno del 1995, il dottor , __________ di pneumologia presso l'Ospedale __________ di __________ a, ha comunicato all' che __________- __________ alle dipendenze delle __________ di __________ in qualità di maestro artigiano fino al febbraio del 1988, quando fu pre-pensionato per malattia - presentava "… evidenti segni macroscopici e citologici compatibili con un mesotelioma pleurico maligno a sin." (cfr. doc. _, p. 3).
A causa di recidivanti versamenti pleurici, l'assicurato, in data 30 luglio 1996, è stato sottoposto a toracoscopia con biopsia e talcaggio (cfr. doc. _).
L'esame del materiale istologico prelevato ha permesso di confermare la diagnosi di mesotelioma maligno diffuso (cfr. doc. _).
Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore ha assunto il caso a titolo di malattia professionale dovuta al contatto con l'amianto (cfr. doc. _), ed ha corrisposto prestazioni assicurative di corta durata fino al giorno del decesso dell'assicurato, avvenuto il 22 agosto 1998 (cfr. doc. _).
1.2. Con decisione formale dell'11 febbraio 1999, l'assicuratore LAINF ha riconosciuto alla moglie dell'assicurato, , il diritto alla rendita per superstiti ai sensi degli artt. 28ss. LAINF. Per contro, l' ha negato il diritto all'indennità per menomazione all'integrità, siccome "… una tale prestazione viene determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine delle cure mediche se l'assicurato non ha diritto a una rendita. Inoltre viene concessa unicamente allorquando lo stato di salute dell'interessato è da considerare stabile e definitivo. Nella fattispecie entrambe queste premesse non sono mai state riempite in quanto la malattia non si è mai stabilizzata, ma è sfociata progressivamente nella morte dell'interessato e le cure mediche non sono mai cessate" (doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dal sindacato __________ per conto degli eredi (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 15 aprile 1999, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13 luglio 1999, la Comunione ereditaria del defunto __________, sempre rappresentata dal , ha chiesto che l' venga condannato a riconoscere un'indennità per menomazione all'integrità dell'80%, osservando, in particolare, quanto segue:
" (…).
I due parametri "importante" e "durevole" sono quindi i soli a determinare il diritto a un'indennità di menomazione dell'integrità. Essi vengono precisati dall'art. 36 cpv. 1 OAINF come segue:
"Una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave".
Il citato articolo OAINF precisa che il parametro è adempiuto quando la menomazione sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità. La condizione dell'assicurato deve pertanto essere tale da poter escludere un suo miglioramento, nel senso di una guarigione, e non necessariamente presentarsi stabile. Tale è senz'altro stato il caso del signor __________, che è poi purtroppo deceduto il 22.8.98, senza conoscere evoluzioni positive del suo stato di salute.
Ci sembra superfluo approfondire il criterio dell'importanza della menomazione, considerato inoltre che esso non è nemmeno mai stato messo in dubbio dalla __________.
Per questo motivo, non si può sostenere che il signor __________ sia deceduto durante la somministrazione delle cure.
Secondo il nostro parere, considerando il decorso fatale della malattia, le condizioni per il riconoscimento dell'IMI sussistevano non appena la stessa è stata accertata, ossia nell'ottobre del 1995.
L'interpretazione data dalla __________ crea anche un'evidente disparità di trattamento tra il caso che ci riguarda e altri casi di malattie professionali, anche meno gravi e che concedono una fase di stabilità nel loro decorso, per le quali viene riconosciuta l'IMI (ad esempio la silicosi).
Ai sensi dell'art. 25.1 LAINF, l'IMI è assegnata in forma di prestazioni in capitale. Il capoverso 2 rimanda all'art. 36.2 OAINF, che a sua volta rinvia all'allegato 3. Nella tabella ivi contenuta, si indica all'80% il grado di IMI corrispondente ad una "compromissione molto grave della funzione polmonare"" (I)
1.4. L'assicuratore infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).
1.5. In data 9 dicembre 1999, il TCA - sentite preliminarmente le parti - ha sospeso informalmente la presente causa, nell'attesa di conoscere l'esito di una procedura allora pendente dinanzi al TFA, concernente un'analoga problematica (XI).
1.6. In data 27 dicembre 2001, la nostra Corte federale ha emanato la propria pronunzia nella causa Comunione ereditaria K., U 372/99, la quale è stata immediatamente intimata alle parti per osservazioni (cfr. XIII).
L'__________ ha preso posizione il 28 gennaio 2002 (cfr. XIV).
La Comunione ereditaria fu __________, da parte sua, lo ha fatto in data 8 febbraio 2002, sostenendo quanto segue:
" (…).
Con la presente, diamo per riprodotte le motivazioni addotte nel nostro ricorso del 13 luglio 1999. Alla luce dei considerandi espressi nella citata sentenza del TFA, ci permettiamo di aggiungere le seguenti osservazioni:
nel caso del signor __________, la diagnosi di mesotelioma pleurico maligno a sinistra è stata emessa dal dottor __________ già nel mese di novembre del 1995. Il dottor __________, nell'ambito dello stesso referto si esprimeva come segue: "vista la pratica impossibilità di proporre un intervento chirurgico curativo e la conosciuta non risposta a regimi di chemio o radioterapia, ritengo sia più opportuno intervenire in maniera palliativa qualora il paziente dovesse mostrare una riapparizione della dispnea o rispettivamente riapparizione del versamento pleurico (…) a seconda del decorso si potrà poi eventualmente decidere su ulteriori misure palliative". A nostro avviso, di conseguenza, lo stato di salute del signor __________ appariva stabilizzato già nel mese di novembre del 1995, al momento della richiesta delle prestazioni assicurative __________, nella misura in cui le eventuali cure che potevano ancora essere prestate al signor __________ avrebbero avuto un effetto solo palliativo e non abbiamo ravvisato, nella sentenza del TFA, indicazioni contrarie a questa nostra valutazione.
Nel citato referto medico non si fa accenno alla prospettiva di vita del signor __________. La definizione dell'affezione al momento della diagnosi era di "una leggera dispnea da sforzo al salire le scale senza tosse o catarro". Non vi sono quindi, a nostro avviso, gli estremi per definire assai limitata la prospettiva di vita del signor __________ al momento della richiesta delle prestazioni __________ e, di conseguenza, di escludere a priori l'adempimento del presupposto di durevole menomazione, come invece si é potuto sostenere nella sentenza del TFA.
La questione della definizione del periodo di tempo necessario per poter considerare come durevole la menomazione è infatti stata lasciata aperta dal TFA, che indica unicamente come il concetto imponga "una lunga durata nel tempo della menomazione" (punto 5, pag. 6). Nel caso del signor __________, si è trattato comunque di quasi 3 anni. L'aspetto però più importante è quello che, al momento della richiesta, nessuno era in grado di pronunciarsi sull'aspettativa di vita del signor __________, non apparendo la stessa in alcun modo "assai limitata", anche se la prognosi era da considerare infausta.
Il problema del rispetto della finalità dell'indennità per menomazione d'integrità è sorto nella fattispecie non da ultimo a causa della lentezza di decisione dell'__________, la quale, nonostante l'assoluta chiarezza delle diagnosi, si è espressa sul riconoscimento del caso solo al 19.9.96 e, per la prima volta e da noi sollecitati, sul riconoscimento dell'indennità per menomazione dell'integrità al 22.7.98, respingendola "non essendo in presenza di una situazione definitiva". Una corresponsione maggiormente tempestiva dell'IMI avrebbe senz'altro permesso all'assicurato di beneficiarne secondo i voleri del legislatore, ossia di "alleviare all'avente diritto (…) le conseguenze della menomazione subita e di compensargli, per il fatto di dover durevolmente convivere con la grave menomazione, il diminuito piacere di vivere" (punto 5, pag. 6 della citata sentenza del TFA)." (XVII)
Chiamato ad esprimersi a proposito delle considerazioni enunciate dalla ricorrente, l'Istituto assicuratore ha nuovamente chiesto che il gravame venga respinto, osservando, sostanzialmente, che la malattia ha avuto un iter progrediente, senza che mai si sia potuto parlare di uno stato di salute stabilizzato (cfr. XXI).
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se gli eredi di __________ hanno o meno diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LAINF, a dipendenza della malattia professionale di cui l'assicurato era affetto.
2.2. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce, da parte sua, i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
2.3. Conformemente alla giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità, al pari della prestazione per torto morale (art. 47 e 49 CO), ha natura riparatrice, prefiggendosi di compensare l'infortunato per il danno morale originato dai postumi di un infortunio, rispettivamente di una malattia professionale (cfr. DTF 113 V 218ss.). Questa finalità è condivisa anche dalla dottrina, la quale osserva che la somma erogata a titolo di indennità per menomazione dell'integrità, permettendo di compensare almeno in parte la perdita del piacere di vivere, deve servire a ritrovare il proprio equilibrio interiore (cfr. Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, tesi Friborgo 1998, p. 79s.; Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 25 e 74; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 413).
2.4. Il legislatore ha fissato all'art. 24 cpv. 1 LAINF i limiti per riconoscere il diritto a una indennità per menomazione dell'integrità, specificando che, per potere dare luogo a una tale prestazione, l'assicurato deve presentare una menomazione importante e durevole, la stessa dovendo, giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, verosimilmente sussistere per tutta la vita almeno con identica gravità. Tale norma - ritenuta conforme alla legge dal TFA (DTF 124 V 29, 209) - pone pertanto l'accento (anche) sull'elemento della durevolezza della menomazione.
I materiali legislativi non contengono dichiarazioni chiare circa l'interpretazione da dare al concetto di durevolezza. Tuttavia, dagli stessi si deduce la volontà del legislatore di interpretare in senso restrittivo il termine (DTF 124 V 38 consid. 4b/bb e riferimenti).
Così, ancora recentemente, in relazione alla trattazione di disturbi psicogeni consecutivi a infortunio, la giurisprudenza ha esaminato la questione e stabilito che il diritto a prestazioni è dato se è possibile formulare una prognosi a lungo tempo che escluda praticamente per tutta la vita - non bastando invece una semplice prognosi a tempo indeterminato (DTF 124 V 39 consid. 4c) - una guarigione o un miglioramento dello stato di salute (DTF 124 V 213).
2.5. In una recente sentenza del 27 dicembre 2001 nella causa Comunione ereditaria K., U 372/99 - riguardante un assicurato anch'esso deceduto a causa di un mesotelioma maligno diffuso, originato da una prolungata esposizione all'amianto - la nostra Corte federale ha affrontato, e ciò per la prima volta, la questione a sapere se adempie i requisiti di legge una menomazione che durerà sì tutta la vita ma che però sarà ridotta a un periodo più o meno breve a dipendenza delle limitate prospettive di vita.
Il TFA ha finalmente fornito una risposta negativa alla suevocata problematica, esprimendo, in particolare, le considerazioni seguenti:
" 5.- A tale questione deve, perlomeno nel caso che ci occupa e in considerazione dei principi suesposti, essere risposto in maniera negativa.
Per quanto comprensibile possa essere, di fronte alla tragicità dell'evento, la posizione degli eredi, la fattispecie in esame non consente infatti di istituire un obbligo a carico dell'assicuratore infortuni, un tale onere ponendosi in contrasto con lo spirito della legge. Come giustamente rilevato dall'ente ricorrente, l'istituto dell'indennità per menomazione dell'integrità si prefigge di alleviare all'avente diritto, con la prestazione in oggetto, le conseguenze della menomazione subita e di compensargli, per il fatto di dovere durevolmente convivere con la grave menomazione, il diminuito piacere di vivere. In questo modo, il concetto di durevolezza non si contrappone solo a quello di transitorietà (cfr. DTF 124 V 37 consid. 4b/aa), bensì impone anche, conformemente al tenore letterale del termine, una lunga durata nel tempo della menomazione (ciò che sembrerebbe riconoscere anche Frei, op. cit., pag. 37, il quale pur giungendo in seguito a una diversa conclusione in merito al diritto all'indennità in questi casi, osserva che "Der Wortlaut ist nicht eindeutig, kann jedoch "dauernd" sowohl als "lebenslänglich" als auch "für längere Zeit" verstanden werden").
Ora, poiché la prospettiva di vita indicata dai medici al momento della pretesa stabilizzazione dello stato di salute - coincidente con la decisione, presa nemmeno tre mesi prima dell'effettivo decesso, di dispensare solo cure palliative - era già ex ante assai limitata, lo scopo intrinseco giustificante una prestazione di indennità per menomazione dell'integrità è venuto a mancare in partenza, il fondamento stesso della pretesa, ossia il presupposto di una durevole menomazione, non potendosi in concreto più realizzare.
Né l'indennità può essere erogata per altri motivi, l'istituto non essendo stato inteso - secondo le intenzioni del legislatore - ad istituire un risarcimento in favore degli eredi per il fatto che il loro congiunto per un periodo, per quanto breve fosse, prima di decedere avesse raggiunto uno stato tale da escludere un qualsiasi miglioramento della situazione valetudinaria.
Se così non fosse e si seguisse la tesi dei giudici di prime cure, si giungerebbe a snaturare lo scopo dell'istituto in parola e a dover per esempio riconoscere una indennità per menomazione dell'integrità anche all'infortunato di un incidente stradale, per il quale il personale medico, già al momento del ricovero in ospedale, esprime una prognosi certa e (quasi) immediata di morte, intervenendo di conseguenza sul paziente solo per alleviargli, nel limite del possibile, i dolori, in attesa del certo e repentino decesso. Riconoscere, in un tale caso - come sembrerebbe postulare una parte della dottrina (Duc, Héritiers et indemnité pour atteinte à l'integrité, in: PJA 2000, pag. 954 con riferimento alla tesi di Frei, op. cit., pag. 58) -, un diritto all'indennità equivarrebbe pertanto a una incompatibile forzatura della volontà del legislatore. Diversa, anche nell'evenienza di diagnosi e prognosi infauste, potrebbe invece essere la valutazione nel caso in cui, stabilizzatasi la situazione medica, l'assicurato potrà verosimilmente convivere con la menomazione per un lungo periodo. Non ponendosi tuttavia tale questione nel caso di specie, il tema può restare indeciso.
6.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso dell'__________ si appalesa fondato e deve essere accolto. Facendo difetto il presupposto della durevolezza, necessario per il riconoscimento della chiesta prestazione, non mette invece più conto di esaminare ulteriormente se si imponeva valutare il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità per essere insorto quello a una rendita d'invalidità (art. 24 cpv. 2 in relazione con l'art. 19 cpv. 1 LAINF). In via abbondanziale si osserva comunque che, come già ha avuto modo di stabilire questa Corte (DTF 113 V 52 consid. 3b e riferimenti), non necessariamente il diritto all'indennità per menomazione dell'integrità deve essere determinato simultaneamente a quello della rendita, potendo circostanze particolari, segnatamente la prevedibilità di un aggravamento della menomazione, giustificare una posticipazione della decisione sull'indennità." (STFA del 27.12.2001, succitata)
2.6. Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, le circostanze che caratterizzano il caso di specie non permettono di giungere ad una conclusione diversa da quella a cui è pervenuto il TFA nella suevocata pronunzia del 27 dicembre 2001 nella causa Comunione ereditaria K..
Nel caso concreto, così come in quello riguardante l'assicurato K., sofferente di una identica patologia, si è confrontati con una diagnosi ed una prognosi generalmente infauste.
L'unica sostanziale differenza risiede nel fatto che - se si considera determinante il momento in cui i sanitari decisero di interrompere le cure volte a guarire o comunque a migliorare le condizioni di salute dell'assicurato, momento che coincide con quello in cui è intervenuta una stabilizzazione dello stato di salute (cfr., al proposito, STFA del 27.12.2001 succitata, p. 6 in fine)
Ora - a prescindere dalla questione a sapere se un periodo di circa due anni e mezzo rappresenti un "lungo periodo" ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. STFA del 27.12.2001 succitata, consid. 5 in fine) - se si volesse seguire la tesi difesa dalla ricorrente, si farebbe dipendere il diritto all'indennità per menomazione dell'integrità unicamente dalle diverse scelte terapeutiche operate dei sanitari, constatato che fra la diagnosi ed il decesso, il tempo trascorso nelle due fattispeci è stato grosso modo il medesimo (due anni circa nel caso dell'assicurato K., due anni e mezzo circa in quello di __________).
In effetti, se nel caso dell'assicurato K., gli specialisti del Servizio oncologico cantonale di __________ hanno seguito un approccio per così dire "aggressivo" (dopo aver posto la diagnosi, K. è infatti stato sottoposto, inizialmente, ad un intervento chirurgico di decorticazione pleurica e del pericardio, fenestrazione del pericardio e resezione subsegmentale del lobo polmonare superiore sinistro e, in seguito, a ripetuti cicli di chemioterapia), ciò che ha di fatto comportato la posticipazione dell'inizio della somministrazione di cure palliative, nel caso di specie, il dottor __________, ________ di pneumologia presso l'Ospedale __________ di __________, scartata a priori l'opzione chirurgica nonché quella chemio- o radioterapeutica, siccome ritenute poco efficaci per il genere di patologia, ha per contro predisposto immediatamente l'applicazione di provvedimenti puramente sintomatici (cfr. doc. _, p. 3).
Pertanto, alla luce di quanto precede e contrariamente a quanto preteso dall'insorgente in data 8 febbraio 2002 (cfr. XVII), quello della durata del tempo trascorso fra la stabilizzazione delle condizioni di salute ed il decesso di __________, non può costituire, in casu almeno, il criterio per decidere del diritto all'indennità per menomazione dell'integrità.
Ritenuto che la presente fattispecie non si differenzia, nella sostanza, da quella riguardante l'assicurato K., conformemente a quanto statuito dal TFA nella succitata sentenza del 27 dicembre 2001 (cfr. consid. 2.5.), agli eredi dell'assicurato va negato il diritto di percepire la pretesa indennità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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