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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2000.133
Data decisione, Autorità: 06.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00133
mm/IR
Lugano 6 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 9 ottobre 2000 emanata da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto che, - nel corso degli anni 1995-1996, la famiglia di __________ era assicurata contro le malattie presso la __________, beneficiando e dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e di una copertura complementare;
in data 15 gennaio 1997, __________ ha riconosciuto essere debitore, nei confronti della __________, di un importo pari a fr. 7'271.60, corrispondente a premi e partecipazioni ai costi arretrati, e si è, altresì, impegnato a saldare il suddetto debito in rate mensili di fr. 250.-- ciascuna, a far tempo dal 1° gennaio 1997 (cfr. doc. _);
in data 1° aprile 2000, l'assicuratore malattie - visto il mancato rispetto della summenzionata convenzione - ha fatto intimare all'assicurato un precetto esecutivo per un importo di fr. 3'871.90 (fr. 3'771.90 relativi a premi e partecipazioni ai costi ancora scoperti + fr. 100.-- di spese amministrative - cfr. doc. _).
__________, da parte sua, si è opposto alla citata ingiunzione di pagamento;
con decisione formale 10 maggio 2000 (doc. _) - confermata, successivamente, il 9 ottobre 2000 (doc. _) - la Cassa malati ha rigettato l'opposizione interposta al PE;
con tempestivo ricorso 6 novembre 2000, __________ ha chiesto che gli venga concessa la possibilità di saldare il proprio debito nei confronti della __________ mediante rate mensili di fr. 200.-- a decorrere dal 1° dicembre
L'insorgente ha, altresì, fatto presente di non aver potuto rispettare pienamente gli accordi presi, in ragione delle gravi difficoltà economiche in cui si è trovato nel passato (cfr. I);
considerato che, - in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99);
l'assicurazione contro le malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995, dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che, secondo il suo art. 102 cpv. 1, regge le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute a decorrere dalla sua entrata in vigore;
giusta l'art. 12 cpv. 3 LAMal, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). L’art. 102 cpv. 2 LAMal recita che le disposizioni delle casse in materia di prestazioni medico-sanitarie eccedenti quelle menzionate all’articolo 34 capoverso 1 (prestazioni statutarie, assicurazioni complementari) devono essere adeguate al nuovo diritto entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. I diritti e gli obblighi degli assicurati sono retti dal previgente diritto sino all’effettuazione dell’adeguamento;
trattandosi dei premi, rispettivamente delle partecipazioni ai costi, afferenti all’assicurazione di base, il caso di specie deve, dunque, essere esaminato, in parte, secondo la LAMI e, in parte, conformemente alla LAMal.
Per quel che riguarda le assicurazioni complementari, questa Corte ha già avuto modo d'appurare, nell'ambito di altre procedure ricorsuali (cfr., ad esempio, inc. n. 36.97.00178), che la __________ non aveva, nel 1996, effettuato l'adeguamento previsto dall'art. 102 LAMal: alla fattispecie, secondo quanto suesposto, è, pertanto, ancora applicabile la LAMI;
sia ai sensi dell'art. 6bis LAMI che giusta l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H., inedita);
l'affiliazione di __________ e dei suoi familiari all'assicuratore malattie convenuto, durante il periodo qui in discussione, non è affatto oggetto di contestazione;
d'altro canto, l'insorgente medesimo ha espressamente riconosciuto essere a tutt'oggi debitore nei confronti della __________, di un importo di fr. 3'871.90, ossia esattamente dell'importo posto in esecuzione (cfr. I, p. 1: "Dal debito iniziale di Frs. 7'271.60 all'attuale scoperto di Frs. 3'871.90 (spese di Frs. 100.-- incluse), ho versati alla __________ Frs. 3'500.--, …" - cfr., pure, doc. _; un versamento mensile di Frs. 200.-- a decorrere dal 01.12.2000 sino all'estinzione del debito");
con il proprio gravame, l'assicurato si è limitato a chiedere che gli venga concessa la possibilità d'estinguere il proprio debito attraverso il pagamento di rate mensili di fr. 200.-- ciascuna, argomentando con difficoltà economiche;
le difficoltà finanziarie in cui il ricorrente verserebbe non modificano il suo obbligo al pagamento delle quote sociali (cfr. STCA 20.4.1994 in re T. non pubblicata; 26.1.1995 in re T. non pubblicata; 20.3.1995 in re T. non pubblicata).
È all'amministrazione della cassa malati convenuta che __________ potrà, semmai, nuovamente chiedere l'accordo ad un'estinzione rateale del suo debito residuo;
per quanto concerne l'incasso forzato di simili somme, il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P.E., con una decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora abbia iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, é dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF;
alla luce degli argomenti sviluppati in precedenza, la decisione su opposizione 9 ottobre 2000 della __________ merita tutela. Di conseguenza, il rigetto dell’opposizione interposta al P.E. n. __________ dell’UEF di __________, é confermato per l’importo di fr. 3'871.90.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
Di conseguenza, il rigetto dell’opposizione interposta al P.E. n. __________ dell’UEF di __________, é confermato per l’importo di fr. 3'871.90.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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