AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2000.132
Data decisione, Autorità: 27.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00132
ir/nh
Lugano 27 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 9 novembre 2000 di
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, settantasettenne domiciliato a __________, è assicurato presso la __________ con una copertura integrativa per le cure ospedaliere denominata __________ per il ricovero in reparto privato. Questa copertura prevede, secondo le condizioni generali prodotte dall’assicurato, il rimborso dei costi della degenza stazionaria in camera “da un letto del reparto privato di un ospedale” (art. 2 CGA). Oltre a ciò la copertura prevede la presa a carico degli onorari dei medici, dei costi per medicamenti, della sala operatoria e della narcosi.
Dal 2 al 18 febbraio 2000 __________ è stato ricoverato presso l’Ospedale __________ per essere sottoposto ad un intervento chirurgico per l‘apposizione di una protesi dell’anca, eseguito dal dott. __________ con l’intervento dell’anestesista dott. __________, intervento perfettamente riuscito. Il successivo 7 aprile 2000 l’Ospedale ha fatturato le prestazioni dovute cifrando in CHF 5'808.- gli onorari per il dott. __________ ed in CHF 2460,50 quelli dovuti per l’intervento dell’anestesista. La fattura (doc. _), per quanto attiene a quanto svolto dal dott. __________, indica le seguenti poste:
" 1.2.1 12gg visite mediche
9.2.5 (15.90+15.66) intervento"
Dopo avere comunicato (doc. _ lettera del 12 aprile 2000) all’assicurato che la fattura avrebbe fatto oggetto di “chiarimenti medico amministrativi” la __________, cui l’attore ha trasmesso la nota, ha ammesso un suo intervento di rimborso limitato a
CHF 5'058.- (_, scritto 10 maggio 2000).
A fondamento della sua liquidazione __________ ha indicato come:
" L'applicazione analogica del tariffario OMCT prevede l'attribuzione della posizione 9.2.4 del Prontuario Privato OMCT, retribuita con un importo di fr. 2'700 (punti 2250 x 1.20).
Di parere diverso è il medico in questione che ha ritenuto di far riferimento alla pos. 9.2.5 per la stesura della relativa fattura.
Questo tipo di fatturazione non può essere condiviso dalla scrivente assicurazione; di conseguenza procederemo al rimborso della nota per un importo totale di fr. 5'058.‑."
Il successivo 15 maggio 2000 __________ ha redatto il conteggio delle prestazioni conformemente al suo precedente scritto 10 maggio 2000 ed ha ritenuto come CHF 3'210,50 dovessero rimanere a carico dell’assicurato.
1.2. __________ ha contestato il conteggio effettuato dalla Cassa, rilevando come lo stesso facesse riferimento a “punteggio incomprensibile al profano”, come nessuna contestazione fosse intervenuta prima dell’intervento, e rilevando la piena soddisfazione per l’intervento eseguito e la gravità dell’operazione per il suo aspetto estremamente invasivo (scritto 26 maggio 2000, ). Il 2 giugno 2000 la Cassa ha preso tempo con lettera all’assicurato () e __________ – che ha onorato tempestivamente la fattura – ha sollecitato il rimborso dell’importo dovuto il 4 ottobre 2000 (). Non ricevendo soddisfazione, invero senza neppure ricevere una lettera di risposta, __________ si è rivolto alla Pretura di __________ con atto del 9 novembre 2000 (I) postulando la condanna della Cassa al rimborso della differenza non versata, pari a CHF 3'210,50 oltre interessi al 5% dal 6 novembre 2000. L’istanza è stata trasmessa dalla Pretura a questo TCA per competenza.
La Cassa ha formulato la sua risposta in data 5 dicembre 2000 chiedendo la reiezione della petizione osservando come le Condizioni supplementari d’assicurazione prevedano un obbligo per la convenuta di rimborsare gli onorari dei medici ma nel caso concreto solo nell’ambito delle tariffe riconosciute dalla Cassa. Più dettagliatamente __________ evidenzia di avere ridimensionato le pretese del medico chirurgo e ”relativi di lui collaboratori” siccome non basate su di un tariffario. Più dettagliatamente:
" La __________ ‑ basandosi, in particolare, sulle valutazioni del proprio servizio medico fiduciario che ha esaminato il dossier del signor __________ ed ha redatto una valutazione specifica degli interventi all'anca (doc. _) ‑ ha messo in dubbio la reale
difficoltà dell'intervento e di conseguenza l'ammontare dell'onorario del medico e dell'anestesista indicati nella fattura datata 7 aprile 2000. A tal proposito, appare strano rilevare che benchè il tariffario OMCT non sia più in vigore lo stesso sia stato utilizzato per qualificare l'intervento come rientrante nella casistica 9.2.5 cioè, per
definire l'intervento in narrativa di "difficile/particolarmente dìfficìle" senza però apportarne la prova."
La Cassa ne ha dedotto che non fosse applicabile l’art. 5 CSA e che tornassero quindi applicabili le condizioni generali di assicurazione (art. 21) secondo cui ”Gli accordi sull’onorario presi tra il fatturante e le persone assicurate non sono vincolanti per __________ ” con la conseguenza di non condivisione delle pretese del dott. __________ e dell’anestesista. __________ ha quindi proposto la reiezione della petizione.
A sostegno delle sue affermazioni la Cassa ha prodotto, oltre alle CSA ed alle CGA, un preavviso del dott. __________ suo medico fiduciario interno, redatto su carta intestata della stessa Cassa, dal quale si deduce che:
" Per quanto concerne la protesi dell'anca semplice senza pre‑operazione sull'arto leso in degenerazione coxartrosi, si tratta di un intervento che nei limiti della norma viene fatturato con la posizione 9.2.4.
L'operazione in questo senso comprende tutto, sia artrolisi, impiantazione, che chiusura del campo operatorio. Il fatto di aggiungere la posizione 9.2.3 non entra in linea di conto, visto che con la 9.2.4 é compresa tutta l'impiantazione della protesi.
Le condizioni particolarmente difficili possono esclusivamente essere prese in considerazione in persone molto anziane con osso eventualmente precedentemente fratturato con un osteoporosi o deformazioni congenite pre‑esistenti escluso l'epifisiolisi.
Per quanto concerne la posizione 9.2.5 é riservata al cambio di protesi, vuoi dire togliere la vecchia ed in seguito impiantare la nuova protesi.
Per principio queste fatturazioni permettono di emettere una tariffa bassa e alta per la posizione relativa.
Questa larghezza di misura permette di eventualmente adattare la fatturazione a particolari difficoltà nell'operazione. La difficoltà di un intervento viene messa in relazione con il tipo d'intervento stesso, con certe particolarità fisiche ed anatomiche del paziente. La difficoltà dell'operazione non dipende dalle capacità tecniche dell'operatore."
1.3. __________ ha preso posizione (V scritto 13 dicembre 2000) in merito alla risposta della Cassa osservando di non avere usufruito di terapie riabilitative cui avrebbe avuto diritto, di non avere avuto copia del rapporto del medico fiduciario della Cassa e di avere diritto al rimborso pieno delle sue pretese. La Cassa, visto lo scritto, ha ribadito la sua posizione con lettera del 18 dicembre 2000 (VIII).
Subentrato nella trattazione della procedura il giudice delegato ha chiesto al dott. __________, al dott. __________ ed all’Ospedale __________ di rispondere a precisi quesiti.
In particolare ai medici curanti (VIII) è stato chiesto di allestire un dettaglio delle prestazioni fatturate, la motivazione che ha condotto a ritenere l’intervento come difficile o particolarmente difficile ed una presa di posizione in merito allo scritto 21 settembre 2000 del medico fiduciario della Cassa. All’Ospedale è stato chiesto di produrre il rapporto medico d’uscita riferito alla dimissione del signor __________.
Il dottor __________ ha risposto con lettera pervenuta il 26 marzo 2001 in cui, dopo avere rammentato come il prontuario privato dell’OMCT non sia vincolante e come unico debitore del medico sia il paziente, evidenzia in particolare:
" Le prestazioni del Sig. __________ sono state fatturate tramite l'amministrazione dell'ospedale __________ nel modo seguente:
Intervento chirurgico di sostituzione dell'anca con una anca artificiale (protesi totale dell'anca): 4800,00 frs
12 visite durante il ricovero: 1008.00 frs
TOTALE: 5808.00 frs
L'artroprotesi totale dell'anca o del ginocchio risulta uno degli interventi più impegnativi nelle casistiche degli ortopedici ticinesi praticando in privato o in ospedale. L'artroprotesi ha la degenza media più elevata tra i vari interventi di ortopedia. Si tratta di una operazione articolare difficile e delicata se fatta con le regole dell'arte. Quindi ritengo giusto che sia retribuita adeguatamente (4000‑6000 frs secondo la difficoltà). Le tecniche moderne più efficaci (le protesi di anca moderne hanno un successo superiore a 98% a 10 anni) sono anche di più difficile esecuzione.
Questo intervento richiede un lavoro pre‑operatorio non fatturabile singolarmente (planning per scelta dell'impianto adeguato, colloqui con il fornitore, ordinazione del materiale e dello strumentario in noleggio, ... ) esecuzione di vari controlli a vari livelli per assicurarsi che l'intervento possa svolgersi nelle migliori condizioni senza errori, un impegnativo management post‑operatorio del paziente (complicazioni possibili, autotrasfusione,... ), una formazione continua sempre più frequente e costosa se il lavoro vuole rimanere di qualità. La responsabilità del chirurgo non deve essere banalizzata.
( … )
L'onorario fatturato al Sig. __________ (4800 frs + le visite) tiene conto di tutti questi aspetti.
L'ospedale trattiene il 25% degli onorari. Per questo tipo di intervento l'importo fatturato risulta al di sotto di quello che viene fatturato in altri cantoni (ma l'__________ si risparmia di dirlo).
Per l'intervento di protesi totale dell'anca o del ginocchio il mio onorario applicato da anni si trova nella forchetta 4000‑6000 frs (per pazienti privati ovviamente). Tutti gli assicuratori malattia (salvo l'__________ dall'anno scorso !) hanno sempre rimborsato e rimborsano tuttora questo importo ai pazienti. Addirittura l'__________ rimborsa importi maggiori per lo stesso intervento in altri cantoni."
L’Ospedale ha prodotto la lettera d’uscita al medico curante dell’assicurato (X bis) ed ha indicato (con scritto 3 aprile 2001 a valere quale risposta anche per il dott. __________) come “da sempre” le prestazioni dei medici primari sono fatturate secondo il prontuario dell’OMCT ciò che è stato fatto anche per il medico anestesista.
La Cassa ha preso posizione in merito a tali scritti in data 18 aprile 2001 (XIII) specificando – per la prima volta in dettaglio – il suo calcolo delle prestazioni dei medici intervenuti:
" A questo stadio giova, sicuramente, ricordare le modalità di liquidazione messe in essere dalla scrivente assicurazione nel caso del signor __________. Orbene, la __________, in applicazione del citato prontuario ha ripreso la media della posizione 9.2.4 ed ha così riconosciuto e corrisposto al proprio assicurato limitatamente l'intervento del dr. med. __________ l'importo di fr. 2'700.‑‑. Su detta base, è stata poi corrisposta la partecipazione alla nota dell'anestesista e meglio fr. 1'350.‑‑.
Infine, la __________ ha riconosciuto un importo pari a fr. 1'008.‑‑ per le visite mediche.
La __________ ha dunque erogato al signor __________ la somma complessiva di fr. 5'058.-."
con rinvio successivo alla lettura di non meglio precisati carteggi.
Dal canto suo __________ ha evidenziato di essere vittima di diatribe tra medici e assicurazioni (XV).
Il giudice delegato del TCA ha quindi rivolto richiesta di specifiche alla __________, in particolare è stato chiesto:
" … Se __________ abbia, per interventi come quello in discussione (sostituzione chirurgica dell'anca con un'anca artificiale, protesi totale ad un paziente privato) eseguiti in altri cantoni della Svizzera - onorato (nei limiti dei suoi obblighi legali o contrattuali) fatture di importo analogo o addirittura superiore nel corso dell'anno 2000.
Rammento che il dott. __________ indica che, per pazienti privati, questa situazione si è avverata con rimborsi da parte di __________ addirittura superiori.
La domanda viene inoltre estesa alle prestazioni dell'anestesista.
Va ritenuto, per la risposta che __________ dovrà fare pervenire a questo TCA (entro 20 giorni dalla ricevuta della presente), che la prestazione chirurgica del dott. __________ (unica che __________ non riconosce mentre non vi è discussione con riferimento alla fatturazione delle visite mediche per fr. 1'008.-) è stata fatturata fr. 4'800.- mentre quella del dott. __________ è stata fatturata fr. 2'460.50.
__________ dovrà inoltre specificare se in favore del signor __________ sono stati eseguiti rimborsi - per l'intervento in discussione - con riferimento all'assicurazione per le spese medico sanitarie obbligatorie." (XVI, pag. 2)
Con lettera 17 maggio 2001 (XVII) ha preso posizione in merito senza comunque fornire i dati richiesti da questo TCA limitandosi ad indicare come "… il caso del signor __________ non può essere paragonato ad altri casi assunti" dalla Cassa.
La convenuta rammenta come spetti all'assicurato dimostrare la correttezza della fatturazione del medico. Essa ha quindi indicato globalmente la sua calcolazione degli onorari:
" … punto di partenza la posizione 9.2.4. OMCT (valutazione media e cioè 3'000 punti + 1'500 punti : x 2 fr. 1.20/punto) che comporta un riconoscimento di fr. 2'700.-- all'operatore chirurgico, di riflesso, all'anestesista è accordato il 50% di fr. 2'700.--: questo modo di procedere è assolutamente rispettoso delle modalità di fissazione delle tariffe massime applicabili." (XVII)
Il giudice delegato ha chiesto quindi alla Cassa di volere fornire risposta completa ai quesiti posti con lo scritto 2 maggio 2001.
Il 7 luglio 2001 (XXII) la Cassa ha ammesso l'esistenza, "per operazioni paragonabili", di versamenti "superiori" a quelli "ticinesi".
L'__________ ha inoltre ammesso - con riferimento al dire del dott. __________ - di avere, per interventi come quello in discussione, "riconosciuto un corrispettivo monetario facente capo alla posizione 9.2.5 OMCT - benchè sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio" motivando con una "svista degli operatori".
in diritto
2.1. L'assicurazione contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Dal profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.
Giusta l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
Il 1. gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal) che, all’art. 75, prevede che
" le contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
È applicabile per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.”
In queste circostanze, trattandosi nel caso di specie di tematiche connesse a prestazioni complementari ai sensi dell'art 12 cpv. 2 e 3 LAMal (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, p. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni - il TCA è competente a statuire sulla petizione presentata dall’interessato in base all’art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.
2.2. Nella sostanza questa Corte deve risolvere il quesito a sapere se gli onorari fatturati in data 7 aprile 2000 da parte dell’Ospedale __________ per gli interventi medici dei dott. __________ e __________ debbano essere integralmente assunti dalla __________ nell’ambito della copertura delle prestazioni complementari denominata __________. La Cassa indica come eccessivo l’importo fatturato dal dott. __________ in particolare, secondo il parere del suo medico di fiducia interno, sarebbe errato fare riferimento – per la fatturazione – al punto 9.2.5 del prontuario dell’Ordine dei medici – che la cassa ed il medico curante convengono non essere vincolante – mentre occorrerebbe fare riferimento al punto 9.2.4. dello stesso.
Dal canto suo il dott. __________ indica che un intervento come quello in discussione, divenuto più difficile con l’adozione di tecniche moderne che danno comunque un risultato più efficace (con tasso di successo superiore al 98% a 10 anni dall’intervento), comporta un serio lavoro preparatorio, aggiornamento costante, adeguato planning, un impegnativo management post operatorio e quindi un impegno ed una responsabilità che non vanno banalizzati.
Le parti nei loro allegati e nelle loro corrispondenze fanno ampio riferimento al prontuario per la fatturazione dell’OMCT che, come rammenta la convenuta, non è vincolante ma serve da riferimento per le fatturazioni in questione. La Cassa ed il medico interpellato fanno entrambe capo non solo al prontuario citato ma convengono con il fatto che il punto di fatturazione corrisponda a CHF 1,20. Controverso è sapere se l’intervento del dott. __________ sia da ritenere come complesso e quindi degno di essere onorato con CHF 4'800.- oppure se riferibile al punto 9.2.4 come vuole la Cassa che si fonda su di una valutazione del suo medico fiduciario interno non considerando l'operazione articolata e difficile.
Questo TCA osserva come il punto 9.2.4 del prontuario più volte citato dalla Cassa e cui fa riferimento il dott. __________ rammenta come una operazione articolare di media difficoltà “ad es. protesi totale dell’anca, artrodesi, osteotomia dell’anca …” viene valutata dai 1'500 ai 3'000 punti. Quando la stessa operazione appare difficile i punti sono da 3'000 a 5'000. Il fatto che il punto 9.2.5. del prontuario specifichi, quale esempio, il cambio della protesi dell’anca non toglie nulla al fatto che l’intervento di protesi totale dell'anca possa essere difficile e remunerato in applicazione analogetica della posizione 9.2.5.
2.3. L’istruttoria di causa ha permesso di accertare presso il medico che è intervenuto, dott. __________, come la prestazione da lui effettuata in favore dell’attore __________ fosse da ritenere un’operazione complessa. Il medico ha giustificato la sua valutazione di complessità dell’intervento come tale alla luce delle nuove tecniche chirurgiche applicate, adducendo il serio e prolungato lavoro di preparazione dell’intervento che impone anche la valutazione e scelta dell’impianto adeguato, circostanza questa che nel caso concreto appariva importante ritenuto come __________ avesse oltrepassato i 75 anni al momento dell’intervento. Il dott. __________ ha indicato come rilevante pure il “management” post operatorio, ritenuta ancora una volta l’età del paziente, "management" ritenuto importante e particolarmente delicato. Questa opinione del medico intervenuto, che alla luce della dichiarazione prodotta non è stato necessario interrogare quale testimone, appare convincente per ritenere l’intervento come tale complesso e difficile per la particolarità del paziente che vi si è sottoposto.
D’altro lato occorre ancora ritenere come il dott. __________ abbia riferito di sua fatturazione usuale compresa tra i CHF 4'000.- ed i CHF 6'000.- per interventi di questa natura, senza che la fatturazione abbia mai fatto oggetto di contestazione di sorta da parte delle compagnie di assicurazione chiamate a rimborsare l’assicurato (in classe privata). Il dott. __________ ha avuto anzi modo di rilevare come unicamente la __________ “dall’anno scorso” sia stata l’unica compagnia assicurativa ad avere diversa valutazione dell’intervento in discussione. La stessa Cassa ha ammesso pagamenti in linea con quello in discussione riconducendo gli stessi ad "errori" degli operatori. Unico elemento che si contrappone alla valutazione del medico intervenuto è il parere del medico fiduciario della Cassa, medico che non è specialista in materia, che ha avuto unicamente visione degli atti dell’intervento i quali – come rammenta il dott. __________ - appaiono unicamente riassuntivi e non dettagliati e rilevanti la complessità e lo stress determinato dall’operazione condotta. Il dott. __________ non ha avuto contatto (e quindi non ha visitato) il signor __________ e non ha conferito (come ricorda il doc. _) con il professionista che è intervenuto.
Tale contestazione appare quindi generica e non può essere ritenuta in questa sede, mentre il dire del medico intervenuto, dott. __________, appare illuminante e giustifica pienamente di ritenere l’intervento come tale complesso, carico di responsabilità per l’operatore, con necessità di verifiche pre e post operatorie, con una degenza particolarmente lunga (ciò che da un'immagine della gravità e dell'invasività per il paziente dell'intervento), con la necessità di operare adeguata scelta del materiale (protesi), contatto con il fornitore, ciò che d’altro canto appare importante nello specifico caso vista l’età del paziente, ed il planning.
Questi elementi già bastano per ritenere come l’intervento posto in essere dal dott. __________ fosse da ritenere complesso nel suo insieme ed andasse adeguatamente onorato.
2.4. L’Ospedale __________ ha fatturato, per il medico intervenuto e per l’anestesista, complessivamente CHF 8'268,50. Per il dott. __________ la fattura complessiva ammonta a CHF 5'808.- composti da CHF 1'008.- per visite (IX) e CHF 4'800.- per l’intervento. Per il calcolo dell’onorario dell’anestesista la Cassa resistente condivide che sia fissato nel 50% dell’onorario del medico primario intervenuto. In casu l’importo assomma a poco più di CHF 2'400.-. L’onorario del dott. __________ appare decisamente adeguato alla natura dell’intervento svolto. D’altra parte, come rammenta lo stesso professionista, non solo sono dati gli elementi oggettivi per ritenere l’intervento come tale complesso ed ancora come l’operazione fosse difficile anche nel caso concreto, ma la fatturazione eseguita viene generalmente ammessa dalle Casse malati che hanno un rapporto giuridico analogo a quello della convenuta con l’attore. Come rammenta poi il dott. __________ la __________ “dall’anno scorso” non accetta questo tipo di fatturazione ma lo accetterebbe, e per importi superiori, in altri Cantoni. Questa circostanza di fatto ha fondato una richiesta specifica di chiarimento da parte del giudice delegato alla Cassa (XVI) senza che questa abbia dato inizialmente particolare seguito alla stessa. A ragione rammenta il dott. __________ che, in generale, un intervento come quello eseguito in favore del signor __________ è normalmente onorato come alla fattura del 7 aprile 2000 senza che questo genere di fatturazione dia adito a contestazione di sorta. La stessa Cassa ammette come sia (XXII) ben possibile che in altri Cantoni svizzeri la stessa __________ abbia versato "prestazioni superiori a quelle ticinesi" per interventi di stessa natura.
Appare dunque giustificato ammettere la fatturazione eseguita dall’Ospedale __________ siccome la stessa è conforme alla prassi in ambito, come rammenta il dott. __________, cifrata sulla scorta indicativa del prontuario 9.2.5 con un riferimento medio di 4'000 punti che, moltiplicati per il valore di CHF 1,20 per ogni punto, conduce ad un onorario complessivo di CHF 4'800.-. Va quindi di riflesso ammesso l’onorario esposto dallo stesso nosocomio per l’anestesista pari al 50% dell'onorario del primario intervenuto (circostanza questa che non è stata contestata dalla Cassa). All’onorario del dott. __________ vanno poi aggiunte le visite eseguite dal professionista e riconosciute comunque dalla Cassa come dovute (ciò che appare desumibile dal conteggio XVII e dallo scritto _).
L'importo di CHF 4'800.- appare quindi adeguato alle specifiche circostanze, alla natura dell'intervento ed all'età del paziente.
2.5. La petizione va interamente accolta. A favore di __________, ed a carico della Cassa convenuta, vanno riconosciuti, oltre ai CHF 5'058.- ammessi dalla __________ come dovuti in conseguenza dello scritto doc. _, la somma di CHF 3'210,50 con interessi moratori al 5% a contare dal 9 novembre 2000.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ Di conseguenza la __________ è condannata a pagare a __________ la somma di CHF 3'210,50 oltre interessi al 5% dal 9 novembre 2000.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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