AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2000.130
Data decisione, Autorità: 06.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00130
MB
Lugano 6 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 novembre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 6 ottobre 2000 emanata da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto, - che __________ domiciliato a __________, nel canton __________ fino al 30 aprile 1999 e a __________ dal 1 maggio successivo doc. _), è assicurato contro le malattie presso la __________;
che il premio dovuto dall'interessato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie era, nel 1999, di fr. 195 nel Canton __________ (cfr. doc. _) e di fr. 267 nel Canton Ticino;
che dal
che il 2 febbraio 2000 la __________ ha chiesto all'assicurato di provvedere al pagamento del premio per l'assicurazione malattia obbligatoria relativo mese di maggio 1999, che risulta impagato, addebitando anche spese di diffida (doc. _);
che in data 10 marzo 2000, l'assicuratore malattie ha fatto notificare all'assicurato, per il tramite dell'UE di __________, il precetto esecutivo no. __________, mediante il quale ha chiesto il versamento di fr. 272, corrispondenti al premio per l'assicurazione sociale obbligatoria del mese di maggio 1999, nonché ai costi di fr. 5 (cfr. doc. _).
che l'interessato ha interposto opposizione;
che con decisione formale 4 aprile 2000, la __________ ha stabilito che esiste un debito di fr. 272 e spese e ha rigettato l'opposizione interposta il 13 marzo 2000 al precetto esecutivo n. __________ (doc. _);
che il 3 maggio 2000, l'assicurato ha fatto opposizione alla suddetta decisione di rigetto (doc. _);
che con decisione su opposizione 6 ottobre 2000, la __________ ha confermato il tenore della decisione 4 aprile 2000 (cfr. doc. _);
che con tempestivo ricorso 5 novembre 2000, __________ ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione, facendo valere, di essere giunto a __________ il 1 maggio 1999, ma di essere affiliato alla __________ solo dal 1. giugno 1999, data a partire dalla quale i premi sono a carico della prestazione complementare e precisando di aver pagato il premio del mese di maggio, pari a fr. 196, alla __________ (cfr. I);
la __________, in risposta, ha chiesto l'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V);
considerato in diritto
che, in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
che oggetto della lite è l'obbligo di __________ di versare alla __________, il premio per l'assicurazione obbligatoria per le cure mediche dovuto per il mese di maggio 1999 nel Canton Ticino, così come delle spese;
che egli sostiene infatti di aver pagato il premio di maggio alla __________ di __________;
che giusta l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. __________., inedita);
che di regola i premi devono essere pagati mensilmente (art. 90 OAMal);
che in casu le modalità di pagamento dei premi sono previste nel regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal, prodotto pendente causa dalla convenuta (doc. _);
che secondo l'art. 16
" Gli assicurati hanno l'obbligo di pagare in anticipo i premi corrispondenti alla loro assicurazione e al loro gruppo, secondo la polizza (16.1);
Agli assicurati che s'impegnano a versare regolarmente 6 o 12 premi mensili in anticipo, verrà concesso uno sconto.
Spese della __________ per richiami ed esecuzioni sono a carico dell'assicurato.
Se alla scadenza del termine di pagamento l'assicurato non avrà pagato il suo debito, egli verrà fatto pervenire un richiamo scritto con indicazione delle conseguenze e con un termine supplementare, alla cui scadenza si potrà avviare l'esecuzione"
che, in concreto, dall'estratto dei premi versati dall'assicurato, trasmesso in causa dalla convenuta (doc. _), risulta che la fattura 30 aprile 1999 no. __________
relativa evidentemente ai premi di maggio 1999, in quanto vanno o pagati anticipatamente - con cui è stato addebitato un premio di fr. 195 e meglio pari all'importo dovuto dall'assicurato prima del trasferimento di domicilio in Ticino, è stata saldata l'11 maggio 1999 (cfr. versamento no. __________), conformemente a quanto dichiarato dall'assicurato nel ricorso;
che in proposito il TCA ha già avuto modo di stabilire che il pagamento dei premi tramite le polizze di versamento trasmesse dalla Cassa malati che recano il numero della fattura premi a cui si riferiscono è già di per sé sufficiente per rendere applicabile l'articolo 86 cpv. 1 CO, secondo cui in caso vi fossero più debiti verso la stessa persona, spetta, in primo luogo, al debitore dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare (STCA del 15 marzo 2000 in re G. e F. B; in proposito dell'applicabilità dell'art. 86 CO alle pretese di diritto pubblico, Pra 2/2001 p. 223);
che quindi l'assicurato ha versato il premio dovuto per il mese di maggio 1999;
che il cambiamento di domicilio (cfr. art. 61 cpv. 2 seconda frase LAMal) è tuttavia intervenuto dal 1. maggio 1999 (doc. _) e che, quindi, l'assicurato doveva pagare, per quel mese il premio secondo le tariffe del Canton Ticino e quindi fr. 267;
che pertanto il convenuto è debitore, nei confronti della __________, di fr. 72;
che la Cassa malati ha addebitato spese di diffida di fr. 5;
che per l'art. 16.3 del Regolamento citato "spese della __________ per richiami ed esecuzioni sono a carico dell'assicurato";
che è ammissibile imputare costi di diffida proporzionali in caso di ritardo nel pagamento dei premi, come già accadeva nel vecchio diritto, e se vi è una base legale in tal senso nelle disposizioni della Cassa (cfr. G. Eugster, Krankenversicherung in Koll er, Müller, Rhinow, Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 185 no. 185);
che alla luce degli argomenti sviluppati in precedenza il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione della Cassa è modificata nel senso che l'assicurato condannato a versare fr. 77 (fr. 272 - fr. 195);
che l’opposizione interposta al P.E. n. __________ dell’UE di __________ é rigettata limitatamente all’importo di fr. 77; per il resto è mantenuta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto e la decisione su opposizione è annullata.
§ __________ è condannato a versare fr. 77 alla __________.
§§ L'opposizione interposta al P.E. n. __________ dell’UE di __________ é rigettata limitatamente all’importo di fr. 77, per il resto è mantenuta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster