AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.68
Data decisione, Autorità: 16.09.1999, TCA
-RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00068
mm
Lugano 16 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 1999 di
__________, rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 17 marzo 1999 emanata da
__________, rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 luglio 1997, __________ - all’epoca operaia presso la __________ () di __________ - é rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale accaduto sul territorio del Comune di __________, a seguito del quale ha riportato una frattura intra-articolare dislocata a livello della testa metacarpale III, associata ad una frattura spiroide medio-diafisaria dello stesso metacarpo (doc. _).
Il caso é stato assunto dall’__________ che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso, l’Istituto assicuratore, con decisione formale 17 novembre 1998, ha negato all’infortunata tanto il diritto ad una rendita d’invalidità tanto quello ad un’indennità per menomazione dell’integrità (doc. _).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata, l’__________ ha confermato, in sostanza, il contenuto della sua prima decisione (doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso, __________ ha chiesto di essere posta al beneficio di un “equa indennità per la menomazione durevole alla sua integrità fisica di fr. 20’000.--” (I, p. 5), dopo esecuzione di una “... perizia per stabilire l’effettiva menomazione all’integrità fisica intervento dell’assicurata e per la quantificazione del danno per un eventuale intervento chirurgico e plastico”.
A supporto della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha espresso, in particolare, le considerazioni seguenti:
" La decisione della __________ é ingiusta.
Infatti, contrariamente a quanto si dice nella decisione, non é affatto vero che la signora __________ potrebbe svolgere tranquillamente la propria attività professionale originaria in modo completo. Questo lavoro comportava infatti l’imballaggio di formaggini e lo spostamento di carrelli piuttosto pesanti, il che non é più possibile nell’attuale condizione fisica. Una perizia potrà accertare questo stato di fatto.
L’attuale lavoro é di commessa ed é ben differente dalla precedente attività.
(...).
La ricorrente chiede il riconoscimento di un’equa indennità per la menomazione durevole alla sua integrità fisica e ciò a norma dell’art. 24 cpv. 1 LAINF. A tal proposito dalla lettera del dott. __________ 12 novembre 1998 e dal relativo rapporto di chiusura risulta che:
" Oggettivamente si riscontra un deficit d’estensione nell’articolazione metacarpo-falangeale di 10° e nell’articolazione metacarpo falangeale quasi di 10°.
Facendo il pugno si riscontra una distanza tra la volta della mano e il polpastrello dito III di 1.5 cm”
ed a pagina 3 che:
" A causa dell’agilità della forza prensile un po' diminuita la paziente sarà leggermente rallentata nell’eseguire dei lavori, questo però non dovrebbe (!) apportare un abbassamento del rendimento”.
Il dott. __________, come risulta dalla lettera 27 novembre 1998, ha avuto modo di far presente che occorre un esame peritale per stabilire il grado di lesione permanente al polso.
Vi é nella fattispecie anche un danno estetico.
Anche ad occhio nudo e da profano, ci si può rendere conto che la mano dell’assicurata ha subito un grave danno.
Si allega a tal proposito una documentazione fotografica. Soltanto la perizia potrà comunque accertare quale sia l’effettiva menomazione subita dall’assicurata.
(...).
L’assicurata chiede pertanto che venga effettuata una perizia per stabilire l’effettivo ed il concreto danno che la stessa ha subito in modo durevole e permanente alla mano destra, nonché il costo di un intervento plastico.
Il giudizio della __________ non é fondato da nessun rapporto peritale oggettivo e neutro.
Senza l’intervento di uno specialista estetico, non può essere fondata una obiettiva decisione.
Nella decisione si legge in particolare ai punti 4 e 5 che l’assicurazione avrebbe raggiunto una convinzione che la stessa non avrebbe subito una importante lesione, perché inferiore al 5%, il che é oggettivamente assurdo nel caso concreto” (I).
1.4. L’__________, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se __________ ha diritto di percepire un’indennità per menomazione dell’integrità a seguito dei postumi dell’infortunio 31 luglio 1997. Gli altri aspetti - estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica ed indennità giornaliera) e diritto ad una rendita d’invalidità - non possono qui venir esaminati, essendo, su questi punti, la decisione su opposizione 17 marzo 1999 cresciuta in giudicato (cfr. DTF 119 V 347).
2.3.
2.3.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris ed il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 121).
2.3.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.3.4. L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4. Con il proprio ricorso, __________ pretende aver diritto ad un capitale di fr. 20’000.--.
Considerato come l’indennità per menomazione dell’integrità é scalata fra il 5 ed il 100% del guadagno annuo massimo assicurato al momento dell’evento infortunistico (in casu, fr. 97’200.--, cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF), l’assicurata ha concretamente postulato che le venga riconosciuta un’IMI pari a circa il 20,5%.
L’Istituto assicuratore convenuto, da parte sua, ha rifiutato il versamento di un’IMI, fondandosi sulla valutazione del proprio medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, espressa, in data 12 novembre 1998, dopo aver sottoposto __________ ad un’accurata visita medica di controllo (cfr. doc. _):
“REPERTO
Come esiti importanti e durevoli dopo doppia frattura del III medio metacarpo destro e del III distale metacarpo-falangeale intrarticolare del dito III del 31 luglio 1997, trattata conservativamente con osteosintesi del metacarpo III della mano destra il 4 agosto 1997 con in seguito asportazione del materiale d’osteosintesi, esiste oggi una certa diminuzione dell’agilità della mano destra con un deficit d’estensione dell’articolazione metacarpo-falangeale III e IV di 10° e facendo il pugno si trova una distanza tra il polpastrello del dito III e la vola della mano di 1.5 cm. Non esistono segni di risparmio del braccio destro, in paziente destrimano.
VALUTAZIONE
meno del 5%
GIUSTIFICAZIONE
Questo danno alla mano destra é complessivamente un po' meno grave che un danno dove mancano le falangi distali delle dita III e IV.
Secondo la figura 3.5 della Tabella 35 un tale danno comporta una menomazione all’integrità minore del 5%” (doc. _).
Questo Tribunale ritiene che il citato referto medico - che rispetta manifestamente le condizioni poste in RAMI 1996 U252, p. 191ss. - possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione od il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 23 n. 6).
Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha, in concreto, motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista consultato dall’__________, se si considera che per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 123 V 176 consid. 3d, 122 V 161, 162 consid. 1d, 104 V 211 consid. c; sentenze inedite 21 maggio 1999 in re P. L., 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Alla luce della suesposta prassi giurisprudenziale, ben si comprende le ragioni per cui questa Corte non può seguire la ricorrente allorquando afferma che “il giudizio della SUVA non é fondato da nessun rapporto peritale oggettivo e neutro” (I, p. 4).
In queste condizioni, ritenuto peraltro che l’assicurata non ha portato alcun argomento medico-scientifico pertinente a sostegno della sua richiesta e ricordato nuovamente - per quanto attiene al valore dei pareri rilasciati dai medici dell’_____ - la sentenza pubblicata in DTF 122 V 157ss. (cfr. pure DTF 123 V 175ss. in cui il TFA ha ammesso l’indipendenza e l’imparzialità dei periti dei centri medici d’accertamento dell’AI), la decisione impugnata non può che essere tutelata.
In primo luogo, assolutamente irrilevante ai fini della valutazione dell’IMI, é la circostanza che l’assicurata incontrerebbe, ancor oggi, degli impedimenti nell’esercizio della sua originaria attività d’operaia presso la __________, ciò che inciderebbe sul suo rendimento (cfr. I, p. 3). Quest’obiezione avrebbe dovuto, tutt’al più, venir sollevata in relazione al diritto alla rendita d’invalidità, aspetto che, così come già indicato al consid. 2.2., non può qui venir ridiscusso. In quest’ottica, altrettando inifluente é il fatto che il dottor __________, nel valutare l’esigibilità lavorativa di __________, si sia espresso al condizionale (cfr. doc. _, p. 3). Al riguardo, va ancora ricordato che la finalità dell’IMI é quella d’indennizzare una diminuzione durevole dell’integrità fisica o mentale, a prescindere totalmente dagli effetti di quest’ultima sulla capacità di guadagno dell’assicurato (cfr. art. 36 cpv. 1 2a frase OAINF).
In secondo luogo, lo scritto 27 novembre 1998 del dottor __________ (doc. ), medico curante dell’assicurata, non può essere a quest’ultima di nessun soccorso, e ciò nella misura in cui lo specialista non ha affatto preso posizione in merito alla quantificazione dell’IMI effettuata dal medico di circondario dell’_________. Egli si é, in effetti, limitato a suggerire l’allestimento di un esame peritale, scordandosi, all’apparenza, di essere lui stesso specialista in chirurgia della mano e, quindi, particolarmente qualificato a fornire un parere al proposito.
Da ultimo, l’insorgente pretende essere portatrice di un grave danno estetico alla mano destra, pregiudizio che dovrebbe giustificare l’assegnazione di un’indennità per menomazione dell’integrità. A supportare tale pretesa vi sarebbe, nelle intenzioni di __________, la documentazione fotografica prodotta sub doc. _.
Dal rapporto 12 novembre 1998 del dottor __________ emerge che la cicatrice presente sulla mano destra, non é stata considerata una menomazione importante all’integrità fisica dell’assicurata (doc. _). Al riguardo, é utile ricordare che, secondo il testo chiaro della legge, non si può tenere conto che delle lesioni importanti e permanenti (cfr. art. 24 cpv. 1 LAINF).
Considerata la reale entità della cicatrice nonché la parte del corpo interessata, e qui si fa riferimento proprio alle fotografie presenti nell’incarto, questa Corte non può che fare proprio il parere espresso dal medico di circondario dell’__________, posto come il pregiudizio estetico - inteso come aspetto soggettivo del danno
A mero titolo di raffronto, il TFA ha riconosciuto l’esistenza di una lesione importante ai sensi dell’art. 24 LAINF - indennizzandola con un’IMI del 10% - trattandosi di un giovane assicurato che presentava una cicatrice che partiva dalle sopracciglia di sinistra, passava sopra il naso, seguiva tutte le sopracciglia di destra, risalendo sulla fronte al di sopra di queste ultime, visibile anche nell’angolo interno dell’occhio destro (cfr. RAMI 1988 U48, p. 230ss.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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