AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2000.128
Data decisione, Autorità: 11.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00128
ir/MB/sc
Lugano 11 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 26 settembre 2000 emanata da
Istituto assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ e la figlia __________ sono entrate in Svizzera il 5 agosto 1999. Alla prima è stato assegnato un permesso di dimora temporaneo L valido fino al 4 febbraio 2000, alla seconda un permesso di dimora B valido fino al 31 gennaio 2001. In seguito al matrimonio contratto con __________ il __________ 2000, __________ ha ottenuto un permesso B (doc. _).
1.2. Con effetto dal 1. marzo 2000 I__________ e la figlia __________ sono assicurate contro le malattie presso la Cassa malati __________ (doc. _).
In precedenza le interessate avevano concluso un'assicurazione per le spese di cura con la __________, società di assicurazione viaggi (doc. _).
1.3. Con decisione 28 agosto 2000 l'Ufficio assicurazione malattia (UAM) ha stabilito che l'affiliazione all'assicurazione malattia di __________ e della figlia __________ è tardiva, che il ritardo non è giustificabile, che il rapporto assicurativo con la Cassa malati __________ inizia con il 1. Marzo 2000, ma che l'inizio teorico dell'obbligo assicurativo risale al 5 agosto 1999. L'Ufficio competente ha quindi concluso che l'assicuratore deve riscuotere il supplemento di premio per l'affiliazione tardiva ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, il cui ammontare viene fissato sulla base della situazione finanziaria dell'assicurato (doc. _).
1.4. In data 26 settembre 2000 l'UAM ha parzialmente accolto il reclamo presentato dall'assicurata in data 30 agosto 2000, statuendo quanto segue:
" (…)
Tuttavia in ragione della situazione di ritardo giustificabile, l'assicuratore presso il quale sono iscritte le opponenti non è tenuto ad applicare alcun supplemento di premio ai sensi dell'art. 8 OAMal per __________ mentre che per __________ solamente dal mese di gennaio 2000. (…)" (Doc. _, pag. _)
con le seguenti motivazioni:
" Considerato che a __________ il permesso è stato intimato amministrativamente solo nel mese di dicembre 1999, si deve ritenere parzialmente giustificabile il ritardo di affiliazione.
Per quanto concerna la figlia, __________, il permesso è stato intimato amministrativamente solo nel mese di febbraio 2000 e quindi il ritardo di affiliazione si deve ritenere totalmente giustificabile."
(Doc. _, pag. _)
La decisione su reclamo è stata intimata per posta semplice (VI).
1.5. Con scritto 28 settembre 2000, indirizzato all'IAS, e pervenuto a questa autorità il 2 ottobre seguente, __________ ha ribadito che, per tutta la durata del soggiorno in Svizzera, sua moglie __________ e la figlia __________ disponevano di una copertura assicurativa, allegando a titolo di prova le polizze assicurative concluse presso l'__________.
Il 19 ottobre 2000 l'UAM ha comunicato al marito della ricorrente che l'assicurazione __________ non è autorizzata a esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie (doc. _).
1.6. Con ricorso 6 novembre 2000 indirizzato al TCA __________, ha impugnato la decisione su reclamo, asserendo di aver dovuto concludere un'assicurazione presso la __________ affinché la sua futura moglie, con la figlia, potessero entrare in Svizzera. In seguito questa assicurazione è stata rinnovata in data 11 novembre 1999. Alla scadenza la moglie e la figlia hanno concluso un'assicurazione obbligatoria ai sensi della LAMal. L'interessato non ritiene quindi che vada versato alcunché in seguito all'asserita affiliazione tardiva.
1.7. Con risposta di causa del 29 novembre 2000 l'istituto delle assicurazioni sociali ha proposto, in via principale, di dichiarare irricevibile il ricorso, in via subordinata, di respingerlo. Delle motivazioni del ricorso si dirà, per quanto necessario, in seguito.
1.8. Pendente causa questa Corte ha sottoposto alcuni quesiti all'Ufficio stranieri. Le risultanze sono state trasmesse alle parti, che si sono espresse in data 3 e 4 aprile 2001.
in diritto
in ordine
2.1. In via preliminare va esaminata l'eccezione di intempestività del ricorso sollevata dalla convenuta.
Al riguardo va precisato che, delle questioni relative al controllo dell'obbligo assicurativo e all'affiliazione d'ufficio si occupano i Cantoni (art. 6 LAMal; art. 10 OAMal; art. art. 6ss, 11ss, 19 LCAMal). Le norme di diritto materiale configurano diritto cantonale d'esecuzione non autonomo. La procedura è retta dal diritto cantonale (cfr. Eugster, Krankenversicherung, in U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 12 N 24; cfr. anche SVR 2001 KV no. 4 e SVR 1998 KV no.19 e SVR 1998 KV no.16).
L'art. 76 LCAMal prevede che
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’ organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione.
…..
4È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative."
2.2. In concreto il ricorso è stato presentato l'8 novembre 2000, mentre la decisione è datata 26 settembre 2000 e quindi il gravame parrebbe di primo acchito tardivo. Tuttavia il provvedimento, per ammissione dell'istanza competente a pronunciarlo, non è stato notificato per raccomandata (VI).
In proposito va rilevato che la decisione è un atto giuridico che va notificato. Non è però necessario che il destinatario ne accusi ricevuta. Di conseguenza la decisione produce i suoi effetti dal momento dell'avvenuta regolare notifica. Un provvedimento va in particolare considerato notificato se è giunto nella sfera di ricezione dell'interessato o di una persona autorizzata a riceverla. Poco importa che l'interessato prenda conoscenza o meno del suo contenuto (Pratique VSI 1993 pag. 115 consid. 4b, DTF 113 Ib 297 consid. 2a, DTF 109 Ia 18 consid. 4).
La prova della notifica così come dell'istante in cui essa è avvenuta è a carico dell'amministrazione (C. Zünd, Kommentar Zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, p. 103 N 35 e giurisprudenza citata).
In casu la convenuta non ha potuto dimostrare (V; VI) il momento della notifica, in quanto la decisione è stata inviata per posta semplice (cfr. DTF 121 V 6; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 64ss). Il ricorso non può quindi essere considerato tardivo.
Del resto, a titolo abbondanziale, va rilevato che in data 8 ottobre 2000 la convenuta ha ricevuto uno scritto del marito della ricorrente che contestava chiaramente la decisione su reclamo.
Già questo scritto, per i suoi contenuti, doveva essere considerato tempestivo ricorso ed essere trasmesso all'autorità competente, per esame e giudizio (DTF 120 V 415).
Il ricorso è pertanto ricevibile.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l'affiliazione di __________ all'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal, va considerata tardiva in virtù dell'art. 5 cpv. 2 LAMal e quindi l'assicuratore malattia deve chiedere un supplemento sul premio. Il ritardo intervenuto nell'affiliazione di _____ è stato infatti considerato scusabile dall'autorità competente nella decisione impugnata.
Secondo l'art. 3 LAMal
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato;
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1 OAMal precisa in proposito che
1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.
2 Sono inoltre tenuti ad assicurarsi:
a. gli stranieri con permesso di dimora ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), valevole almeno tre mesi" …
Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).
L' art. 5 LAMal prevede poi che
" 1 Se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3."
Per l'art. 7 OAMal infine
" 1 I cittadini svizzeri che eleggono domicilio in Svizzera dopo aver soggiornato all’estero come pure gli stranieri con permesso di dimora o di domicilio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal giorno in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l’adesione all’assicurazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dal giorno della notifica del suddetto annuncio."
2.4. In DTF 125 V 76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per le persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS) l'inizio dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli abitanti.
Nel caso esaminato il TFA ha concluso che la ricorrente, cittadina straniera, entrata in Svizzera per sposare un cittadino svizzero da cui ha avuto un figlio e che ha in seguito ottenuto un permesso di dimora, andava considerata domiciliata in Svizzera secondo l'art. 23ss. CCS in quanto intenzionata a stabilirsi durevolmente in Svizzera. Ai fini dell'inizio dell'assicurazione in quel caso facevano quindi stato gli art. 3 cpv. 1 e 5 cpv. 1 prima frase LAMal e non l'art. 3 cpv. 3 LAMal e le relative disposizioni escutive.
In concreto l'inizio dell'assicurazione coincideva quindi con l'acquisizione del domicilio e pertanto con l'entrata in Svizzera.
2.5. Il caso esaminato dal TFA è sostanzialmente identico a quello sottoposto a questa Corte. In effetti __________ è entrata in Svizzera con la figlia __________ nel mese di agosto 1999 per risiedere presso il futuro marito. La ricorrente si è sposata nel __________ 2000. In simili condizioni si può affermare che dalla sua entrata in Svizzera l'interessata era intenzionata a stabilirsi durevolmente in Svizzera dove si trovava pure il centro delle proprie relazioni (figlia e fidanzato) e dei propri interessi (cfr. DTF 123 III 100; DTF 125 V 78).
In simili condizioni __________ va considerata domiciliata in Svizzera dal 5 agosto 1999, data dell'entrata in questo paese. L'obbligo assicurativo è quindi sorto a partire da questa data ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAMal.
Poiché non risulta che le ricorrenti si sono assicurate ai sensi della LAMal, entro il 5 novembre 1999 (tre mesi dall'acquisizione del domicilio), ci si trova confrontati, come indicato dall'amministrazione, con un'affiliazione tardiva secondo l'art. 5 cpv. 2 LAMal (cfr. p. 2 del ricorso secondo cui l'assicurazione obbligatoria è stata sottoscritta alla scadenza dell'assicurazione conclusa con la __________ nel mese di febbraio 2000).
La conclusione dell'assicurazione per le cure con l'assicurazione __________ non può infatti essere considerata un'affiliazione valida ai sensi di legge in quanto l'assicuratore non è autorizzato a esercitare l'assicurazione malattia sociale (art. 13 LAMal).
Su questo punto il ricorso è infondato.
2.6. Per l'art. 5 cpv. 2 LAMal tuttavia
" In caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.
Secondo l'art. 8 OAMal
" 1 Il supplemento di premio in caso d’affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari al doppio di quella del ritardo d’affiliazione. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo."
2.7. Nella decisione su reclamo l'IAS ha ritenuto parzialmente scusabile l'affiliazione tardiva adducendo che
" a __________ il permesso è stato intimato amministrativamente solo nel dicembre 1999, mentre alla figlia solo nel mese di febbraio".
A titolo di giustificazione il marito dell'assicurata adduce il fatto che fino a febbraio la moglie era assicurata contro le malattie presso l'__________, in quanto la conclusione di questa assicurazione era stata pretesa dalle autorità amministrative al momento della sua entrata in Svizzera.
La dichiarazione dell'interessato è credibile.
In effetti secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. d dell'Ordinanza federale concernente l'entrata e la notifica degli stranieri (OEnS; RS 142.211) essi devono tra l'altro disporre di mezzi sufficienti per provvedere al loro sostentamento durante il transito o il soggiorno in Svizzera, o essere in grado di procurarsi, in modo legale, tali mezzi.
Inoltre in base all'art. 6 cpv. 1 Oens "per il controllo delle circostanze del soggiorno di uno straniero, l’autorità competente in materia di permessi può richiedere la dichiarazione di garanzia firmata da una persona solvibile fisica o giuridica (garante) in Svizzera".
In tal caso "il garante s’impegna a rimborsare le spese scoperte per il sostentamento, inclusi infortunio e malattia, nonché per il rimpatrio, occasionate alla comunità dal soggiorno dello straniero. La dichiarazione di garanzia è irrevocabile (art. 7 OEns).
Quanto sostenuto dal ricorrente è inoltre chiaramente comprovato dal documento redatto dall'Ambasciata svizzera di __________ alla sua attenzione in data 23 aprile 1999 e prodotto pendente causa di ricorso (X, doc. _). Dallo scritto risulta in particolare che, alfine di ottenere il visto d'entrata in Svizzera per __________, è stato chiesto all'assicurato di far fronte ai costi per il suo soggiorno segnatamente di concludere un'assicurazione per la copertura dei costi di malattia e infortunio per la durata dello stesso.
2.8. In concreto va deciso se la sottoscrizione di un'assicurazione per le cure come quella in discussione, voluta in base alle disposizioni di polizia degli stranieri, possa essere considerato un motivo che scusa l'affiliazione tardiva.
Va quindi definito il concetto di "ritardo giustificabile" ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAMal.
La legge va interpretata sulla base del suo testo letterale. Secondo la giurisprudenza si può derogare dal senso letterale di un testo chiaro, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (DTF 119 V 429; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 4452; VSI, 1993, p. 133; Pratique VSI 1993 p. 263; RAMI 1993 p. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; 117 V 5; Imboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrecht- sprechung, no. 21b IV).
Se il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati ossia dai lavori preparatori, dallo scopo della norma, dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119 V 429 cons. 5a.; 118 Ib 191 cons. 5: 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e 578 con s. 2b).
Il concetto di "ritardo giustificabile" non appare chiaro e necessita quindi di essere interpretato.
In proposito nel messaggio del Consiglio federale concernente la revisione dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991 viene precisato che (p. 50):
" (…)
Se l'interessato si assicura o è assicurato d'ufficio (giusta l'art. 6 cpv. 2) dopo il termine di tre mesi, l'assicurazione non è retroattiva; essa inizia a decorrere dal giorno dell'affiliazione. Le spese delle cure fornite prima di questa data saranno pertanto a carico dell'assicurato. Non si possono esigere premi arretrati, ma l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato rispetto a quello degli altri suoi assicurati. Egli fissa personalmente l'importo del supplemento di premio attenendosi ai limiti fissati dal Consiglio federale, abilitato a stabilirne i tassi indicativi. Questi devono tenere conto del livello dei premi di tutti gli assicuratori che operano nella regione in questione e della durata del ritardo, vale a dire, rispettivamente, dei costi dell'assicurazione delle cure medico‑sanitarie nella regione e della misura in cui l'interessato non ha dato il proprio contributo alla solidarietà con gli altri assicurati. Se il ritardo è da ricondurre a un impedimento grave, quale una malattia o un infortunio, non viene prelevato un premio più elevato. Se il ritardo non è scusabile ma il pagamento del supplemento di premio risulta gravoso per l'interessato, l'assicuratore deve ridurlo tenendo equamente conto della situazione (finanziaria, familiare, ecc.) dell'assicurato e delle circostanze del ritardo (ad esempio l'ignoranza della lingua).
L'articolo 5 capoverso 2 seconda frase avrà senza dubbio un effetto dissuasivo per chiunque è tentato di abusare del sistema aderendovi soltanto al momento in cui necessita di cure onerose o quando manifesta maggiore predisposizione alla malattia. Casi del genere dovrebbero comunque essere rari, poiché presuppongono che l'interessato si sia sottratto al controllo e all'affiliazione d'ufficio (cfr. art. 6). Inoltre, coloro che non si sottopongono tempestivamente all'assicurazione obbligatoria incorrono in sanzioni penali (art. 83)."
Dal tenore del messaggio risulta che il Consiglio federale non ha concretizzato il concetto in esame, limitandosi a rilevare – a titolo meramente esemplativo - che sono scusabili i ritardi riconducibili ad impedimenti gravi quali malattia e infortuni. L’esecutivo federale fa riferimento ad un impedimento grave tale da essere d’ostacolo oggettivo ad una affiliazione tempestiva. La severità della condizione posta discende chiaramente dallo scopo della nuova LAMal che vuole applicato significativamente il principio della solidarietà tra assicurati.
L'elenco dei motivi rammentati nel messaggio (introdotto dall’espressione “quali”) non va considerato esaustivo. Altri fattori, secondo questa Corte, potrebbero infatti giustificare un'affiliazione tardiva.
Neppure la dottrina approfondisce il concetto. Maurer (Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1996, p. 39) indica unicamente che il premio supplementare va considerato un vero e proprio supplemento punitivo ("Strafzuschlag"). Da qui discende che l'omissione in cui incorre l'assicurato non può trovare giustificazione nell'ignoranza della legge (DTF 113 V 88) o nel mancato intervento di controllo dello Stato (cfr. TCA 25.4.2000 in re E.J, inc. 36.99.173 ancora sub judice).
La questione non merita comunque particolare approfondimento e non impone soluzione in questa sede avendo il ricorrente implicitamente sollevato la violazione del principio della buona fede, per il fatto di avere dato seguito alle richieste di copertura assicurativa come alle indicazioni dell’ambasciata svizzera a __________, a giustificazione del ritardo.
2.9. Secondo la giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307 consid 3a; DTF 118 Ia 254 consid 4b; DTF 118 V 76 consid 7; DTF 117 Ia 287 consid 2b, 418 consid 3b e sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss; STFA 5 aprile 1994 in re M.C., STFA 3 settembre 1993 in re A.Z) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
1.- l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e concreta;
2.- essa deve emanare da un organo competente o che possa essere ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze.
3.- la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.
Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).
Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);
4.- l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole.
5.- la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55; STFA 10.9.1996 in re S. riguardante una modifica dei regolamenti interni di una cassa).
La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI 2000 p. 223).
Secondo questa Corte la buona fede dell'assicurato può, se adempiute le condizioni rammentate, giustificare un’affiliazione tardiva ed impedire quindi l’applicazione del supplemento di premio punitivo (“Strafzuschlag”).
2.10. In concreto, alla luce dello scopo perseguito con l'introduzione dell'istituto del supplemento sul premio, tendente da un lato ad evitare eventuali abusi e dall’altro – soprattutto - a sopperire al fatto che, durante la mancata affiliazione, l'interessato non ha contribuito alla solidarietà tra gli assicurati, e richiamata in particolare la giurisprudenza sulla buona fede, questa Corte ritiene che non si possa ammettere un comportamento scusabile del ricorrente, agente in vece della moglie, di natura diversa da quella non già ammessa dall’IAS in sede di reclamo. Non va infatti dimenticato come, nella decisione impugnata e differentemente dalla decisione dell’UAM del 28 agosto 2000, l’istituto resistente ha ammesso un “ritardo giustificabile” ed ha imposto un supplemento di premio per __________ dal gennaio 2000 e nessun supplemento di premio per __________.
In concreto dagli atti risulta che l'insorgente si è assicurata per le cure mediche relative a malattia o infortunio presso la __________ - e non presso un istitituto assicurativo autorizzato ad eseguire la LAMal - al momento dell'entrata in Svizzera, il fatto non è contestato ed è comprovato dalla documentazione prodotta. La polizza è stata poi rinnovata alla sua scadenza.
La conclusione del contratto assicurativo in esame da parte del futuro marito della ricorrente è riconducibile all'indicazione fornitagli espressamente dall'ambasciata svizzera a __________ in data 23 aprile 1999 (X, allegato _). L'informazione, oltre a riferisi chiaramente ad una situazione concreta e individuale, cioè alla copertura dei costi eventualmente causati da malattia e infortunio durante il soggiorno in Svizzera dell'interessata, è stata fornita da un'autorità competente in materia. In effetti il rilascio dei visti d'entrata avviene di regola per il tramite delle ambasciate. In tali circostanze il marito della ricorrente poteva in ogni caso ritenere autorizzata quell'autorità a fornire una simile informazione.
L'indicazione fornita dall'organo in esame era inoltre senz'altro atta a ispirare fiducia e rispettivamente a indurre, come è avvenuto, il destinatario ad adottare un comportamento pregiudizievole e meglio a limitarsi inizialmente a concludere, invece di un contratto assicurativo ai sensi della LAMal dalla sua entrata in Svizzera (consid. 2.4), la citata polizza e a prolungarne gli effetti alla sua scadenza. Nel frattempo infine la legge non è mutata.
In simili condizioni la buona fede della ricorrente dev'essere protetta fino al __________ 2000, data del matrimonio con __________, in seguito al quale, in data 11 febbraio 2000, ha ricevuto il permesso B annuale (XVII). In effetti solo fino a quel momento la dichiarazione dell'Ambasciata di __________ poteva essere propria a ispirare fiducia, in quanto si riferiva chiaramente alla copertura assicurativa relativa ad un soggiorno di durata limitata, che presupponeva una susseguente uscita dalla Svizzera (cfr. X e allegato _), non anche a quella relativa ad un soggiorno divenuto a tempo indeterminato in vista del matrimonio celebrato con __________ il __________ 2000, che ha permesso all'assicurata di ottenere, in data 11 febbraio 2000 il permesso B.
Al momento della conclusione del matrimonio tra l'invitante e l'invitata, avvenuto il __________ 2000, un obbligo di affiliazione appariva quindi manifesto ed insufficiente – per il rispetto della legge - era la copertura per malattia ed incidente imposta dall’Ambasciata Svizzera.
Visto quanto sopra, l'affiliazione tardiva di __________ va considerata scusabile solo fino alla data del matrimonio, in base al quale ha ottenuto il permesso B, con effetto retroattivo a quella data (XVII). Di conseguenza la ricorrente non deve essere astretta a pagare il supplemento di premio per il mese di gennaio 2000, ma solo per il mese di febbraio.
In simili condizioni il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la decisione su reclamo modificata nel senso indicato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto.
§ La decisione su reclamo è modificata nel senso che l'assicuratore malattia è tenuto ad applicare un supplemento di premio ad __________ a seguito di affiliazione tardiva unicamente per il mese di febbraio 2000.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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