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Numero d'incarto:
35.1999.61
Data decisione, Autorità:
17.09.2001, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.1999.00061
Rif. costo n.
161.318.05
MM/sc
Lugano
17 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 25 maggio 1999
interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 1° aprile 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la sentenza 27 agosto 2001 del
TFA che ha rinviato la causa all'Autorità di prima istanza affinché tenuto
conto dell'esito del processo in sede federale statuisca sulle ripetibili nella
procedura cantonale;
richiamata l'ordinanza 21 giugno 1999, con
la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria gratuita;
rilevato che in data 9 marzo 2001 l'avvocato
__________ ha trasmesso la sua nota d'onorario per la tassazione;
visto in particolare l'art. 21 della Legge
di procedura 6.4.61;
decreta 1. L'__________
verserà alla parte ricorrente l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili;
-
La nota d'onorario
è tassata in fr. 1'962.15, al netto delle ripetibili, IVA compresa;
-
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Contro
l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni
possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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