AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2000.120
Data decisione, Autorità: 27.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00120
mm
Lugano 27 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 13 ottobre 2000 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso del mese di agosto 2000, __________ ha chiesto il sussidio per l'assicurazione malattie previsto dalla LCAMal per l'anno 2000.
La sua istanza è stata respinta in data 31 agosto 2000.
Uguale sorte ha avuto il reclamo interposto contro tale provvedimento.
1.2. Contro la decisione su reclamo 13 ottobre 2000 è tempestivamente insorto l'interessato affermando, segnatamente, quanto segue:
" … con la presente intendo fare ricorso contro la decisione negativa ricevuta dall'Istituto delle assicurazioni sociali in merito alla mia richiesta di sussidio sull'assicurazione malattia.
Vi invio in allegato fotocopie di tutta la corrispondenza intercorsa con l'Istituto delle assicurazioni sociali in modo che possiate vedere le motivazioni per le quali ho richiesto che mi venga accordato un sussidio.
Tengo comunque a ribadire che capisco benissimo che secondo la legge in vigore, supero il reddito determinante per l'accordo di un sussidio (fr. 34'000.--) ma questo superamento esiste se prendiamo in considerazione la notifica del 1997/1998.
Ora, però, siamo nel 2000 e se teniamo in considerazione gli stipendi attuali, mio e di mai moglie, siamo al di sotto dei fr. 34'000.-- di reddito imponibile" (I).
1.3. In risposta, l'IAS ha postulato un'integrale reiezione del gravame con i seguenti argomenti:
" Trattasi di una situazione in cui la parte convenuta ha provveduto ad effettuare un accertamento del reddito, al fine di determinare se nel caso di specie risultasse possibile applicare l'art. 2 lett. m) DE 27.10.1999.
Il reddito lordo annuo della parte ricorrente accertato per l'anno 2000 ammonta complessivamente a fr. 81'549.60* (cfr. allegati al documento _), il che risulta essere maggiore rispetto al reddito lordo del lavoro esposto ai fini della notifica di tassazione 1997/1998 (reddito lordo del lavoro = fr. 35'707 + fr. 42'145 = fr. 77'852; cfr. doc. _).
In tale situazione, non risultano soddisfatti i presupposti di legge per l'applicazione dell'art. 2 lett. m) DE 27.10.1999 e il diritto al sussidio deve pertanto essere stabilito sulla base del reddito determinante desunto dalla notifica di tassazione fissata dal Consiglio di Stato.
*Il reddito lordo accertato per l'anno 2000 risulta dal conteggio seguente:
salario marito: 13 x 2'733.00 = fr. 35'529.00
ass. familiari marito: 12 x 130 = fr. 1'560.00
salario moglie 01-08: 3'500.00 x 8/12 = fr. 28'000.00
tredicesima per periodo 01-08: 3'500.00 x 8/12 = fr. 2'333.30
salario moglie 09-12: 4 x 2'500.00 = fr. 10'000.00
tredicesima per periodo 09-12: 2'500.00 x 4/12 = fr. 833.30
assegni figli 01-06: 2 x 183 x 6 = fr. 2'196.00
assegni figli 07-12: 1 x 183 x 6 = fr. 1'098.00
Totale fr. 81'549.60" (III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.--.
Con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art. 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22'000.-- per le persone sole e di fr. 34'000.-- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 27.10.1999).
Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.-- per le persone sole e fr. 200'000.-- per le famiglie.
(art. 30 LCAMal).
Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo fiscale 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (cfr. D.E. 27.10.1999).
2.3. In concreto, dalla tassazione fiscale relativa al biennio 1997/1998 - applicabile di principio in forza degli artt. 30 lett. a LCAMal e 1 lett. a D.E. 27.10.1999 - risulta un reddito imponibile pari a fr. 40'095.-- (cfr. doc. A5), da cui, in ossequio all'art. 30 LCAMal ("il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore …"), un reddito determinante di fr. 41'000.--.
In sede di ricorso, __________ ha essenzialmente rimproverato all'autorità amministrativa d'aver fondato la propria decisione di rifiuto sui dati desunti dalla tassazione fiscale 1997/1998, facendo presente che, nel 2000, il suo reddito imponibile, in realtà, avrebbe subito una forte diminuzione (cfr. I).
Considerato il tenore della censura ricorsuale, l'IAS ha provveduto ad accertare autonomamente il reddito determinante conformemente all'art. 2 lett. m D.E. 27.10.1999. Secondo quest'ultima disposizione - entrata in vigore il 1° gennaio 2000, a modifica dell'art. 67 Reg. LCAM del 18 maggio 1994 - l'IAS procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nel caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.
Fondandosi sui dati forniti dall'insorgente stesso (cfr. documentazione acclusa al doc. _), l'IAS ha stabilito che il reddito lordo realizzato dall'assicurato nel 2000, è stato di fr. 81'549.60 (cfr. conteggio presentato in sede di risposta di causa 6 novembre 2000, la cui correttezza non è affatto stata contestata da __________).
Va da sé, a questo punto, che l'art. 2 lett. m D.E. 27.10.1999 non può certo trovare qui applicazione, giacché il reddito lordo afferente all'anno 2000 è addirittura superiore a quello che risulta dalla tassazione fiscale 1997/1998 (fr. 77'852.--, cfr. doc. _).
In siffatte condizioni, è a ragione che l'amministrazione ha stabilito il diritto al sussidio fondandosi sulla norma di cui all'art. 30 LCAMal e, concretamente, sul reddito imponibile desunto dalla tassazione fiscale relativa al biennio 1997/1998.
Ora, trattasi di un reddito superiore a quello fissato dall'Esecutivo cantonale quale limite massimo per il diritto al sussidio delle famiglie (fr. 34'000.--): __________ non può, pertanto, pretendere di essere messo al beneficio del sussidio per l'assicurazione contro le malattie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster