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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2000.106
Data decisione, Autorità: 19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00106
ir/nh
Lugano 19 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 28 luglio 2000 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ ha postulato all’ICAS la concessione del sussidio per l’assicurazione contro la malattia riferito agli anni 1999 e 2000 rilevando modifica sostanziale delle sue fonti di reddito.
Le sue istanze sono state respinte il 30 giugno 2000, quella riferita alla richiesta di sussidio per l’anno 2000, ed il 31 luglio 2000 l’istanza di sussidio per l’anno 1999.
Sorte uguale ha avuto il reclamo interposto contro la decisione 30 giugno 2000 evaso negativamente il 28 luglio 2000. Agli atti non è consegnata copia del reclamo contro la decisione del 31 luglio 2000 riferita al sussidio richiesto per l’anno 1999, decisione questa che non risulta essere stata impugnata mediante reclamo.
1.2. Contro la decisione 28 luglio 2000 riferita quindi al sussidio richiesto per l’assicurazione per le malattie per l’anno 2000 é insorto __________ affermando, in particolare, di avere postulato la concessione dei sussidi per l’assicurazione per le malattie riferiti agli anni 1999 e 2000 siccome, a seguito del matrimonio contratto il ______ 1999 e la nascita della figlia __________ del _______ 1999, la situazione economica sarebbe notevolmente peggiorata (il 30% in meno). In particolare i redditi conseguiti nel 1999 ammonterebbero a CHF 93'294.- e quelli del 2000 a CHF 63'200.-. Nelle sue conclusioni __________ postula sostanzialmente il riesame della decisione alla luce dei redditi conseguiti.
1.3.Con risposta 13 ottobre 2000 l'IAS ha postulato la reiezione del gravame osservando come l’autorità fiscale non abbia ancora intimato alcuna notifica di tassazione a seguito del matrimonio contratto. Secondo l’Istituto tornerebbe allora applicabile l’art. 2 lett. C) DE 27 ottobre 1999. Il reddito imponibile risultante dalla documentazione prodotta e convertito ammonterebbe a CHF 4'828,10. Nella sua presa di posizione l’IAS rammenta a __________ la sua possibilità di domandare il riesame della decisione “… non appena in possesso della prima notifica di tassazione emessa quale persona coniugata”.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. __________ ha postulato la concessione del sussidio per l’assicurazione delle malattie riferito all’anno 2000, unico qui in discussione come al chiaro tenore dell’impugnativa, in data 11 maggio 2000 quando i fatti principali che apparentemente potevano giustificarla si sono avverati nel corso del 1999 (matrimonio e nascita della bambina). Va osservato comunque come la moglie del ricorrente abbia cessato la sua attività lavorativa presso il precedente datore di lavoro __________ iniziando nuova attività lavorativa a tempo parziale con remunerazione più che dimezzata __________ ad inizio 2000. Anche __________ ha iniziato nuova attività lavorativa nel corso del 2000 presso la __________ con introiti inferiori rispetto a quanto percepito in precedenza. Da evidenziare ancora come non sia intervenuta una tassazione intermedia in conseguenza del matrimonio contratto. L’istanza va ritenuta presentata nei termini di cui all’art. 45 Reg. LCAM alla luce delle riduzioni salariali invocate dal ricorrente.
2.3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.--.
Con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, il Consiglio di Stato ha, con effetto al 1° gennaio 2000 ed in forza dell’art. 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22'000.-- per le persone sole e di fr. 34'000.-- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 27.10.1999).
Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.-- per le persone sole e fr. 200'000.-- per le famiglie (art. 30 LCAMal).
Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo fiscale 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (cfr. D.E. 27.10.1999).
2.4. Nel caso in esame in sede di ricorso __________ ha essenzialmente rimproverato all'autorità amministrativa d'aver omesso di considerare che i redditi conseguiti congiuntamente dai signori __________ nel corso del 1999 ammontavano a oltre CHF 93'200.- mentre quelli conseguiti nel corso del 2000 sono stati di CHF 63'200.- con una diminuzione di oltre il 30%. Questa circostanza, unita alla nascita della bambina avvenuta il 22 novembre 1999 ed alla nuova attività lucrativa esercitata a __________, avrebbero comportato un aumento delle spese ed avrebbe comportato la maturazione del diritto al sussidio.
Alla luce del rimprovero mosso l’IAS ha proceduto ad accertare autonomamente il reddito determinante conformemente all'art. 2 lett. m D.E. 27.10.1999. Secondo quest'ultima disposizione - entrata in vigore il 1° gennaio 2000, a modifica dell'art. 67 Reg. LCAM del 18 maggio 1994 - l'IAS procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nel caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.
Fondandosi sui dati forniti dall'insorgente stesso (cfr. documentazione acclusa all’inc. IAS), l'Istituto ha stabilito che il reddito lordo realizzato dall'assicurato nel 2000, è stato di fr. 57’937.-- (cfr. conteggio presentato in sede di risposta di causa 13 ottobre 2000, la cui correttezza non è affatto stata contestata dal ricorrente).
Va da sé, a questo punto, che l'art. 2 lett. m D.E. 27.10.1999 non può certo trovare qui applicazione, giacché il reddito lordo mensile riferito al 2000 è fissato in oltre CHF. 4'820.-, parametro che, alla luce delle tabelle di conversione del reddito lordo in reddito determinante emanate sulla scorta dell’art. 72 Reg. LCAM valide per il 1999/2000, indica un reddito imponibile di CHF 38'000.- annui.
Si tratta di un reddito superiore a quello fissato dall'Esecutivo cantonale quale limite massimo per il diritto al sussidio delle famiglie (fr. 34'000.--): __________ non può, pertanto, pretendere di essere messo al beneficio del sussidio per l'assicurazione contro le malattie. Come rettamente rammenta l’IAS, se date le premesse di legge, il ricorrente potrà domandare una revisione della decisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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