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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2000.104
Data decisione, Autorità: 29.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00104
grw/nh
Lugano 29 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 13 settembre 2000 di
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto che, - __________ ha stipulato con la __________, fra le altre, l’assicurazione __________;
L’art 4.2 CCA precisa che la __________ assume il 75% dei costi fatturati, ritenuto un massimo per anno civile di fr. 1.500.-;
si è sottoposta, nel corso del 2000, a trattamenti presso lo studio __________. All’inizio di marzo 2000 essa ha presentato, per rimborso, alla Cassa, una fattura di fr. 250.-;
la __________ ha rifiutato di versare prestazioni per tali trattamenti ritenuto che il signor __________ non era stato registrato nel Registro della Medicina empirica non avendo presentato i documenti necessari;
con petizione 13.9.2000 l’assicurata ha adito lo scrivente TCA precisando quanto segue:
" Con la presente vi chiedo cortesemente di voler prendere posizione, in merito al rimborso delle prestazioni per l'anno 2000 dello Studio __________.
Vedi rifiuto delle prestazioni dell'assicurazione __________ del 05.09.2000, che contesto integralmente.
• Vi faccio presente che per gli anni precedenti queste prestazioni erano rimborsate dall'Assicurazione __________, in base alle condizioni complementari d'assicurazione (CCA) Assicurazione __________, art. 4.1 e segg., in ragione del 75%.
• L'assicurato deve essere informato personalmente per iscritto di un eventuale cambiamento delle condizioni complementari d'assicurazione (CCA).
• L'assicurato, in questo caso la sottoscritta, versa i premi direttamente al l'assicurazione __________, e non al __________.
Pertanto se non sussiste nessun cambiamento dell'attuale contratto, (vedi scritto della __________ del 05.09.2000) il rimborso delle fatture dello Studio __________, deve avvenire in base alle condizioni generali art. 4.1 e 4.2 delle CCA." (I);
il 16.10.2000 la __________ si è dichiarata disposta “per accondiscendenza un’ultima volta” ad assumere la fattura inviatele dalla __________ nel mese di marzo 2000;
il 30.10.2000 __________ ha comunicato al TCA di avere ricevuto dalla __________ l’importo promesso di fr. 250.- ma di non essere disposta a ritirare la propria petizione in quanto “restano ancora in sospeso due fatture per un totale di fr. 240.- per il periodo 29.8-17.10.2000” (X);
con risposta 13.11.2000 la __________ ha chiesto al TCA di respingere il ricorso (recte: petizione) dell’assicurata, in sintesi, per i motivi seguenti:
" … Nel presente caso è pure incontestato che il Sig. __________ risp. il suo Studio __________ si era annunciato presso l'__________ per il metodo __ "Diagnostica funzionale bioelettronico (biorisonanza)". Però per la biorisonanza si tratta di un metodo apparativo. Se la biorisonanza viene notificata come metodo singolo, ciò presuppone secondo le direttive dell'__________ una formazione professionale, di cui il Sig. __________ senza dubbio non dispone. Per tale ragione venne anche respinta la sua istanza di ammissione nella
lista dei terapeuti riconosciuti. … " (XIII pag. 4)
l’assicurazione __________ è un’assicurazione complementare alla LAMal e, in quanto tale, è sottoposta alla LCA (art 12 cpv. 3 LAMal);
i diritti e gli obblighi degli assicurati sono, in tale ambito, da definire sulla base, oltre che di tale legge, dei regolamenti interni relativi alle diverse assicurazioni stipulate. In concreto, la questione sub judice è da definire sulla base delle condizioni complementari d’assicurazione relative all’assicurazione __________ (CCA);
l’art 4 CCA precisa che sono a carico di quest’assicurazione i trattamenti dispensati da medici oppure da medici naturalisti e terapeuti riconosciuti dall'assicuratore;
nelle pubblicazioni indirizzate a tutti gli assicurati (rivista __________) nel settembre 1999, la __________ ha precisato quanto segue:
… Come la maggior parte degli assicuratori di malattia, la __________ ha fino ad ora controllato direttamente ed inserito in un elenco i terapisti che richiedevano il riconoscimento per le prestazioni di medicina complementare (assicurazione complementare __________). A partire da quest'anno, la __________ collabora con altri quattro grandi assicuratori di malattia nella "Comunità d'interessi per il controllo della qualità nella medicina complementare" (IGQSK, lnteressengemeinschaft zur Qualitätssicherung in der Komplementär- medizín). La IGQSK ha incaricato il __________, collegato ad una ditta privata di , di eseguire la procedura di riconoscimento. I terapisti non devono più annunciarsi alla cassa malati, essi vengono bensì esaminati e riconosciuti presso l'. I terapisti assumono personalmente i costi relativi a tale riconoscimento.
Per gli assicuratori di malattia è importante il fatto che i terapisti, rispettivamente le loro associazioni, non vengano più riconosciuti "a forfait", ma sia bensì noto per ogni terapista quali sono i metodi di medicina complementare per i quali egli dispone della relativa formazione. In tal modo vogliamo garantire che i nostri clienti abbiano la certezza che i terapisti riconosciuti siano effettivamente in grado di eseguire i loro metodi e trattamenti. La maggior parte delle associazioni professionali dei terapisti ha reagito positivamente nei confronti di questo nuovo procedimento. …" (doc. _);
ancora nel numero di dicembre 1999 di __________, la __________ ha precisato che l’inserimento dei terapeuti nella lista __________ era condizione per l’assunzione dei costi delle prestazioni da questi dispensate (doc. _);
nelle sue CCA la __________ aveva espressamente limitato il proprio obbligo all’assunzione dei costi delle prestazioni fornite da terapeuti da essa riconosciuti: la limitazione del proprio obbligo alle prestazioni fornite da terapeuti inseriti nella lista __________ non costituisce, dunque, una modifica delle CCA ma bensì una semplice loro messa in esecuzione;
dalle affermazioni rimaste incontestate della cassa risulta che il titolare dello Studio __________ non è iscritto nell’__________ per il metodo __ “Diagnostica funzionale bioelettronica”: la cassa convenuta è, pertanto, legittimata a rifiutare l’assunzione dei costi delle terapie da lui praticate;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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