AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.50
Data decisione, Autorità: 01.07.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00050
mm
Lugano 1 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 1999 di
__________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 29 gennaio 1999 emanata da
__________, rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 aprile 1998, __________ - alle dipendenze dell’impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di manovale - é rimasto vittima di una distorsione al ginocchio sinistro, giocando una partita di calcio.
Il 12 maggio 1998, l’infortunato é stato sottoposto ad un’artroscopia del ginocchio sinistro, intervento, eseguito dal dottor __________ presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. _), che non ha permesso d’accertare alcuna lesione strutturale di rilievo.
Il caso é stato assunto dall’__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Fondandosi sulle risultanze della visita circondariale del 16 giugno 1998, l’Istituto assicuratore ha, in data 22 giugno 1998, riconosciuto __________ abile al lavoro al 50% (sull’arco dell’intera giornata) per il periodo 17-29 giugno 1998 e totalmente a decorrere dal 30 giugno 1998 (doc. __).
1.3. In data 23 giugno 1998, l’assicurato ha comunicato all’__________ di non essere in grado di riprendere la propria attività lavorativa nei termini stabiliti dal medico di circondario (doc. __)
Con certificato 1° luglio 1998, il dottor __________, medico privatamente consultato dall’assicurato, ha dichiarato quest’ultimo totalmente inabile al lavoro dal 27 giugno 1998 e per una durata di tre settimane (doc. __).
Successivamente, per la precisione in occasione della visita 8 luglio 1998, lo stesso dottor __________ ha, ciò nondimeno, indicato che, citiamo: “per favorire la fisioterapia lo metto abile al 50% fino al 19.7 e dal 20 lavorerà al 100%” (doc. __).
1.4. Con decisione 16 dicembre 1998, l’__________ ha formalmente ribadito il contenuto della sua risoluzione 22 giugno 1998, ovverosia abilità lavorativa del 50% dal 17 giugno 1998 e del 100% dal 30 giugno 1998 (doc. __). L’assicuratore LAINF ha, d’altro canto, riconosciuto il proprio obbligo contributivo in relazione al ciclo di fisioterapia prescritto dal dottor __________.
A seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell’assicurato, in data 29 gennaio 1999, l’__________ ha confermato la ripresa lavorativa nei termini fissati con la sua prima decisione (doc. __).
1.5. Con tempestivo ricorso, __________, sempre patrocinato dal , ha chiesto che l’ venga condannato a “...versare l’indennità giornaliera intera dal 23 giugno al 8 luglio 1998, ed al 50% dal 9 al 19 luglio 1998” (I).
Queste, segnatamente, le considerazioni esposte dall’insorgente, a supporto della propria pretesa ricorsuale:
" I medici interpellati hanno attestato quasi unanimemente un periodo di inabilità lavorativa più lungo di quello ammesso dalla __________. A mente del ricorrente, le spiegazioni fornite dal dottor __________ non sono in grado di disattendere i certificati medici, diligentemente prodotti dal ricorrente.
Quanto alle spiegazioni fornite dalla __________ per negare le prestazioni per il periodo successivo al 29 giugno 1998, va osservato che sono assai poco convincenti. Ben difficilmente il dottor __________, medico assai noto per la sua competenza e serietà. Avrebbe certificato un periodo di inabilità lavorativa solo per compiacere il suo paziente ...” (I, p. 4).
1.6. L’__________, in risposta, ha postulato un’intergrale reiezione del gravame, con argomenti di cui di dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. In contestazione vi é il grado d’abilità lavorativa presentato da __________ durante il periodo 17 giugno-19 luglio 1999.
In effetti, il ricorrente sostiene d’essere stato totalmente inabile al lavoro dal 22 aprile all’8 luglio 1998 e al 50% sino al 19 luglio 1998 mentre l’__________, da parte sua, ha riconosciuto un’incapacità lavorativa totale dal 22 aprile al 16 giugno 1998 e al 50% sino al 29 giugno 1998.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio.
Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 41ss.).
2.4. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Conformemente alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro una persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, pag. 286 segg.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività .
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K720 pag. 106 consid. 2, U27 pag. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 no. 482 pag. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.5. In concreto, __________, in data 19 aprile 1998, é rimasto vittima di un infortunio alla gamba sinistra, durante una partita di calcio presso il campo sportivo di __________ (doc. _).
Visitato il giorno stesso presso l’Ospedale __________ di __________, i medici - qualificando l’infortunio quale bagatella - hanno pronosticato un’inabilità lavorativa totale di una settimana (doc. _).
Visto il persistere della sintomatologia algica, il ricorrente, in data 1° maggio 1998, ha privatamente consultato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha finalmente posto la diagnosi clinica di “esiti da distorsione del ginocchio sinistro con partecipazione delle strutture collaterali laterale e postero-laterali del ginocchio sinistro” (doc. __).
Durante il periodo 11-13 maggio 1998, l’assicurato é rimasto degente presso l’Ospedale __________ di __________, dove é stato sottoposto ad un intervento artroscopico al ginocchio sinistro, di carattere diagnostico, da parte del summenzionato specialista. Dal relativo rapporto non emerge alcunché di particolare, ad eccezione di un’insufficienza dei legamenti menisco-tibiali (doc. _), ciò che ha permesso all’operatore di prevedere una “... graduale ripresa della attività lavorativa” (doc. __ - la sottolineatura é del redattore).
Dietro invito del dottor __________ - il quale ha fatto esplicito riferimento ad una “discrepanza tra quadro oggettivo e disturbi soggettivi, difficoltà di ripresa lavorativa” (doc. __ - la sottolineatura é del redattore) - l’Istituto assicuratore convenuto ha invitato __________ a sottoporsi ad una visita medica di controllo, presso il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Quest’ultimo ha, dapprima, potuto constatare uno status locale più che soddisfacente:
" Deambulazione fluida, con accennata zoppia a sinistra, in punta dei piedi e sui talloni senza cedimento.
Asse degli arti inferiori diritto, accovacciamento praticamente completo, tuttavia asserito dolente in posizione estrema a sinistra. Buona la stabilità in posizione unipodale pure al carico con ginocchio flesso.
Ginocchio sinistro
Nessun rossore, ipertermia od alterazione locale del trofismo cutaneo. Cicatrici calme, asserite sensibili. Nessun versamento. Buona motilità rotulea, faccetta esterna parte apicale asserita sensibile alla palpazione. Nessun scroscio retropatellare. Strutture legamentarie stabili con arresto franco, sia sul piano frontale, sagittale che rotatorio. Terzo posteriore della rima articolare mediale sensibile alla palpazione diretta. Segni meniscali negativi, funzione simmetrica e completa.
Circonferenze destra sinistra
coscia, 15 cm sopra bordo sup. rotula 54 cm 54.5 cm
coscia, 7 cm sopra bordo sup. rotula 47 cm 48 cm
ginocchio 37.5 cm 37.5 cm
polpaccio 38 cm 38 cm
(paziente mancino)” (doc. 15).
Successivamente, il dottor __________ ha espresso la seguente valutazione, prendendo posizione, in particolare, riguardo alla questione della capacità lavorativa:
" Asseriti disturbi residui ginocchio sinistro localizzati in sede retro-patellare ed al III posteriore della rima articolare mediale, senza risparmio muscolare, senza deficit funzionale, senza versamento intraarticolare, in presenza di uno stato dopo trauma contusivo/distorsivo il 19.4.1998 e di una artroscopia diagnostica il 12.5.1998.
Quest’ultima in particolare non ha rivelato nessuna lesione strutturale di rilievo intrarticolare, se non una plica sinoviale femoro-rotulea (costituzionale) ed un’insufficienza dei legamenti menisco-tibiali.
Gli attuali disturbi asseriti dal paziente possono venir inquadrati nell’ambito di un processo di cicatrizzazione, soprattutto per quanto attiene alla componente retro-patellare e delle strutture menisco-tibiali. Sul piano terapeutico, il signor __________ non sta attualmente effettuando e peraltro non necessita neppure di misure particolari.
Con riferimento al quadro clinico odierno ritengo che il paziente possa riprendere la propria attività lavorativa nella misura del 50% a decorrere dal 17.6.1998 (sull’arco di tutta la giornata) e nella misura completa al più tardi a partire dal 29.6.1998” (doc. __).
In data 23 giugno 1998, l’insorgente ha comunicato all’__________ d’essere nuovamente inabile al lavoro, chiedendo, peraltro, il benestare per farsi visitare dal dottor __________ (doc. __).
Il 24 giugno 1998, lo stato di salute di __________ é stato valutato presso il PS dell’Ospedale del __________ di __________, dove i medici hanno semplicemente riferito di un modesto dolore a livello dell’emirima laterale, senza versamento né blocco (doc. __).
In data 1° luglio 1998 ha avuto luogo la visita presso il dottor __________, spec. FMH in chirurgia. All’esame clinico, quest’ultimo ha evidenziato un’asserita forte dolenzia all’inserzione del tratto ilio-tibiale, ma nessun versamento, nessuna instabilità così come nessun segno meniscale (cfr. cartella clinica allegata al doc. __).
Pur avendo dovuto sottolineare che “la situazione non é chiara”, lo specialista interpellato dall’assicurato ha attestato una completa inabilità lavorativa dal 27 giugno 1998 e per 3 settimane (doc. __) ed ha, inoltre, prescritto un ciclo di fisioterapia “... da effettuarsi sotto controllo per verificare il gonfiore” (cfr. cartella clinica allegata al doc. __).
Una nuova consultazione presso il dottor __________ ha avuto luogo in data 8 luglio 1998. Preso atto che, dopo due sole sedute di fisioterapia, la situazione é nettamente migliorata, il poc’anzi citato medico ha riconosciuto __________ abile al lavoro nella misura del 50% fino al 19 luglio 1998 - ciò soprattutto per favorire l’esecuzione della fisioterapia - e in misura totale a contare dal 20 luglio 1998 (cfr. cartella clinica allegata al doc. __ e doc. __).
Il medico di circondario __________, il dottor __________, ha avuto modo d’esprimersi riguardo al contenuto della documentazione medica ulteriormente acquisita agli atti, ribadendo finalmente le conclusioni a cui era giunto in occasione della visita del 16 giugno 1998:
" Sia il certificato del servizio di pronto soccorso dell’Ospedale del __________, sede di __________, del 24.6.1998 che il referto del dr. __________ del 1., rispettivamente dell’8.7.1998, non comportano nuovi elementi di giudizio significativi atti ad invalidare quanto prestabilito in occasione dell’esame medico-circondariale del 16.6.1998.
Sebbene il paziente asserisca un “gonfiore”, né il citato referto del servizio di pronto soccorso, né quello del dr. __________, fanno riferimento ad un referto di natura infiammatoria, rispettivamente versamento intrarticolare.
Come da referto del 3.7.1998 la __________ prende, generosamente, a suo carico la serie di fisioterapie prescritte dal dr. __________.
Il referto clinico del 1.7.1998 confrontato con quello dell’esame medico-circondariale e quello del servizio di pronto soccorso dell’Ospedale di __________ non giustificano per contro la incapacità lavorativa” (doc. __).
2.6. Con il ricorso 4 maggio 1999, viene contestato l’apprezzamento espresso dal medico di circondario, considerato non suscettibile d’infirmare il valore probante dei certificati medici prodotti da __________, in particolare quello stilato dal dottor __________.
Tutto ben considerato, questo TCA non ritiene di dover dar seguito alle censure sollevate dall’insorgente, ritenendo che l’opinione del dottor __________ possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 p. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b).
Come poc’anzi detto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista in chirurgia ortopedica consultato dall’__________, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).
Corrisponde senz’altro al vero che, in data 1° luglio 1998, il dottor __________ - contrariamente a quanto aveva in precedenza deciso il dottor __________ - ha dichiarato __________ totalmente inabile al lavoro a contare dal 27 giugno 1998 e per una durata di tre settimane (cfr. doc. __).
Attentamente esaminata la cartella clinica appare palese, ciò nondimeno, come il predetto specialista non abbia affatto fondato il proprio apprezzamento concernente la capacità lavorativa su basi di giudizio oggettive: in occasione del consulto 1° luglio 1998, egli non é, in effetti, riuscito ad oggettivare alcunché di anomalo a livello del ginocchio sinistro (cfr. cartella clinica acclusa al doc. __: “Non versamento, non instabilità, non segno meniscale”), ciò che lo ha persino condotto ad affermare che “la situazione non é chiara” (cfr. cartella clinica acclusa al doc. __ - la sottolineatura é del redattore). A notare che già il dottor __________, specialista che eseguì l’artroscopia in data 12 maggio 1998, aveva ritenuto necessario avvertire l’Istituto assicuratore convenuto circa l’esistenza di una “discrepanza tra quadro oggettivo e disturbi soggettivi” e circa delle “difficoltà di ripresa lavorativa” (doc. __ - la sottolineatura é del redattore).
Il dottor ____ha, quindi, certificato una totale incapacità lavorativa facendo semplicemente riferimento a dei dati anamnestici - “gonfiori e versamenti” (cfr. cartella clinica acclusa al doc. __) - ed alle lamentele espressegli dallo stesso assicurato (“... forte dolenzia all’inserzione del TIT ...), prova ne sia, del resto, il fatto che l’inabilità é addirittura stata attestata con effetto retroattivo al 27 giugno 1998 (doc. __).
A proposito dei “gonfiori e versamenti” di cui __________ avrebbe sofferto nel corso dei giorni immediatamente precedenti il consulto presso il dottor a, il medico di circondario dell’ ha correttamente osservato che dal rapporto 24 giugno 1998 (giorno successivo a quello in cui il lavoro é stato interrotto, cfr. doc. __) dell’Ospedale del __________ di __________ non emerge alcun riscontro al riguardo (cfr. doc. __: “Attualmente non presenta versamento né blocco. Modesto dolore emirima laterale - la sottolineatura é del redattore).
L’assicurato é stato rivisto dal dottor __________ l’8 luglio 1998. In quell’occasione - sempre e solo basandosi su quanto dichiaratogli dall’insorgente - il succitato medico é ritornato parzialmente sui suoi passi, ritenendo __________ abile al lavoro nella misura del 50% fino al 19 luglio 1998, e ciò allo scopo di “... favorire la fisioterapia ...” (cfr. doc. __ e cartella clinica ivi acclusa - la sottolineatura é del redattore).
A questo preciso proposito, il TCA non può esimersi dal sottolineare il fatto che l’esecuzione di sedute di fisioterapia ambulatoriale non é, di per sé, inconciliabile con una piena capacità lavorativa. Così come pertinentemente evidenziato dall’__________I in sede d’impugnata decisione, l’assicurato potrebbe “... tutt’al più pretendere il rimborso delle ore perse per le cure ...” (doc. __).
Se ne deduce, pertanto, che le attestazioni del dottor __________ - pur senza poterle dichiarare inattendibili - non appaiono sufficientemente supportate da elementi di valutazione oggettivi, ragione per cui alle stesse non può certo venir attribuito il necessario valore probante richiesto per vagliare la lite (cfr. DTF 122 V 160, consid. 1c).
In sede di ricorso, __________ ha pure fatto riferimento alle certificazioni emanate e dal dottor __________, assistente di chirurgia presso l’ORL (doc. __) e dal dottor __________, suo medico curante (doc. __), facendo valere che le stesse avvalorerebbero la sua tesi.
A mente di questa Corte, nessuno dei due evocati documenti può, in realtà, condurre ad un esito diverso della vertenza.
Il certificato 25 giugno 1998 (“certificato iniziale”, cfr. retro doc. __) del dottor ________ si riferisce alla situazione accertata in occasione della visita del 19 aprile 1998, per cui l’inabilità lavorativa ivi attestata inizia a decorrere da tale data e, quindi, non dal 25 giugno 1998 (cfr., del resto, doc. _).
Il dottor __________, da parte sua, si é limitato ad esprimere una valutazione del tutto astratta dell’incapacità al lavoro, alla quale non può venir attribuito valore probante alcuno.
In queste condizioni occorre ritenere provato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 31-32; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63) - che l’assicurato aveva riacquistato la capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dall’__________ nella decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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