AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.46
Data decisione, Autorità: 06.07.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00046
grw/nh
Lugano 6 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 28 aprile 1999 di
__________, rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 12 gennaio 1999 emanata da
__________, rappr. da: __________ e,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 12.7.1996 __________ () venne coinvolto in un incidente della circolazione stradale in cui riportò un contraccolpo alla colonna cervicale.
Il medico curante - consultato soltanto il mese successivo - diagnosticò una distorsione cervicale e ordinò delle cure conservative.
Il caso - annunciato come infortunio-bagatella - venne assunto dall’__________I che pagò tre cicli di fisioterapia (26.10.1996 -3.1.1997, 7.1. - 3.3.1997 e l 24.9 - 13.10.1997 ).
1.2. Il 18.12.1997 l’assicurato è stato sottoposto ad un esame di risonanza magnetica che mise in luce delle incipienti discopatie a livello C5-6 e C6-7.
1.3. Nel febbraio 1998 l’assicurato ha presentato domanda di prestazioni AI.
1.4. Con decisione 28.10.1998 e con successiva decisione su opposizione emessa il 12.1.1999, l’__________ ha confermato la sospensione del versamento di ogni prestazione poichè i disturbi ancora presenti non erano più in relazione con l’infortunio assicurato.
1.5. Con tempestivo ricorso l’assicurato, rappr. dall’avv. _____, ha chiesto l’annullamento della citata decisione e il rinvio della causa all’ “affinchè abbia a sospendere la procedura in attesa delle risultanze degli esami AI” (I) rilevando quanto segue:
" ... Il 16 luglio 1998 l'assicurato è stato visitato dal dott. med. __________, specialista in neurologia FMH, __________, il cui apprezzamento è il seguente:
"In seguito all'incidente della circolazione con distorsione cervicale per trauma indiretto del luglio '96 persiste una sindrome post-traumatica caratterizzata da cervicalgie/cefalee con dolori irradianti alla spalla, a volte all'arto superiore ds di topografia pseudo-radicolare C, capogiri, leggeri disturbi visivi, difficoltà di concentrazione, sintomatologia sicuramente intrattenuta o aggravata dall'attività di orafo che obbliga il P. a prolungate posizioni in anteflessione del capo e sforzi di concentrazione visiva al microscopio. All'esame neurologico trovo unicamente una leggera sindrome cervicale, persistendo la quale sarà da valutare un cambiamento di lavoro".
Ora, l'opinione del dott. __________ causale probabile, e non semplicemente possibile come sostenuto dal medico __________ nel rapporto del 27 ottobre 1997, e adeguato, proprio perché il ricorrente mai aveva accusato una sindrome cervicale prima dell'evento in narrativa... " (I pag 4)
1.6. Con risposta 21.5.1999 l’__________, rappr. dall’avv. __________ , ha postulato la reiezione del gravame :
" ... Per quanto concerne l'intervenuto stato quo sine si danno qui per integralmente riprodotti i rapporti medici del 22.10.1998 e 28.12.1998 (doc. 26 e 31).
Il dott. __________ non si è espresso direttamente in merito alla causalità, limitandosi ad affermare che l'assicurato soffre di cervicalgie/cefalee dal giorno dell'infortunio.
Gioca un ruolo anche la professione dell'assicurato che, come orologiaio, era portato a lavorare spesso a capo chino. Pertinentemente il supplente medico di circondario aveva rilevato in occasione della visita del 27.10.1997 che i dolori anamnesticamente erano anche in relazione con il lavoro, dove aumentano verso fine settimana (doc. _) e sono riconducibili ad un vizio di posizione della colonna cervico-toracale (doc. __).
Considerato l'estinzione del nesso causale, è superfluo sospendere la presente vertenza.
L'Assicurazione invalidità, come assicurazione finale, è tenuta ad esprimersi solo in merito alle ripercussioni di un danno alla salute e non alla loro origine come deve invece fare l'assicuratore infortuni che è un'assicurazione causale. Vedi in merito DTF 120 V 102 e Maurer pag. 163... " (III pag 3)
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2 Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all'indennità giornaliera in forza dell'art. 16 LAINF.
Inoltre, a norma dell'art. 18 LAINF, l'assicurato invalido a seguito di infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità.
L'assicuratore LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute di cui si chiede la cura esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato.
2.3.1 In caso d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o, quantomeno, non con la stessa gravità.
Non è necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 51ss; DTF 112 V 30, consid. 1a; RAMI 1986 337; 113 V 307 consid. 3a; RAMI 1988 37 p. 52; 113 V 321, consid. 2a; RAMI 1988 p. 129).
L'esistenza del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei rapporti medici.
In applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).
2.3.2 C’è, invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e il danno alla salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V 135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).
Il nesso di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi (idoneità generale e non solo per rapporto al caso di specie). L'esigenza dell'idoneità generale non deve indurre a prendere unicamente in considerazione quelle conseguenze di un infortunio che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi effetti sul corpo, sono solite verificarsi (DTF 113 V 307; DTF 112 V 3 ss).
Una causa non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o addirittura regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali - e qui la singolarità va interpretata in senso quantitativo e non qualitativo - possono costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87.II.127 e 96.II.396).
E' ammessa l'adeguatezza del nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto, solo se l'eccezionalità è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre con rara frequenza. Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa (cfr. DTF 113 V 307).
2.4. In concreto, la visita medica di chiusura è stata effettuata il 22.10.1998 a cura del dott. __________, spec FMH in chirurgia.
Nel rapporto relativo a tale visita si legge quanto segue:
" ... STATO LOCALE
Colonna cervicale
Il paziente tiene la colonna cervicale leggermente inclinata.
La palpazione della colonna cervicale non è dolente.
La muscolatura para-vertebrale cervicale è rilasciata.
Nessun dolore al muscolo trapezio bilaterale.
Nessuna tendomiosi interscapolare.
Forza di prensione delle due mani buona.
Riflessi bicipitali ben evocabili e simmetrici.
L'inclinazione è buona e si misura una distanza mento-fossa giugulare di 0 cm e per l'estensione di 17 cm.
Esegue la flessione laterale fino a 20° bilateralmente e indica un fastidio alla colonna cervicale.
Ottima la rotazione a destra e a sinistra con dolori alla fine dei movimenti.
Nessun dolore alla forza assiale di compressione e di trazione sulla colonna cervicale.
L'innervazione del viso è buona e simmetrica. Nessun nistagmo.
Per l'esame odierno non sono state eseguite nuove radiografie in quanto clinicamente non indicate.
D I A G N O S I
Lieve cervicalgia.
Stato dopo iniziale distorsione cervicale del 12 luglio 1996, trattata conservativamente.
Diagnosi collaterale: cirrosi epatica su epatite B. Inabilità del 50% per problemi al fegato da anni.
CONCLUSIONI
Soggettivamente l'assicurato sente un fastidio alla colonna cervicale quando sta inclinato in avanti o quando esegue movimenti bruschi. Talvolta afferma di sentire un bloccaggio.
Oggettivamente esiste una lieve cervicalgia cronica. Gli attuali disturbi sono maggiormente dovuti ad un vizi di posizione della colonna cervico-toracale.
Procedere terapeutico: l'assicurato non ha bisogno di terapie speciali. Gli esami radiologici e neurologici sono negativi.
In data odierna il caso viene chiuso.
Lo stato quo sine è raggiunto... " (doc. 26)
E’ ben vero che il dott. __________, nel luglio 1998, aveva certificato che l’assicurato presentava una sindrome post-traumatica caratterizzata da cervicalgie/cefalee con dolori irradianti alla spalla, capogiri e leggeri disturbi visivi.
Tuttavia, lo specialista, oltre ad avere specificato che la sintomatologia era senz’altro aggravata o intrattenuta dall’attività esercitata, aveva ben stabilito quanto segue:
che la mobilità cervicale era solo leggermente ridotta e dolorosa soltanto nei movimenti estremi
che all’esame neurologico aveva trovato unicamente una leggera sindrome cervicale,
che aveva potuto escludere deficit vestibolo-cerebellari,
che non aveva evidenziato alcun nistagmo nemmeno con le manovre di provocazione
che il doppler carotideo/vertebrale era normale (doc __)
Dunque, lo specialista consultato aveva diagnosticato la sindrome post-traumatica più che altro sulla scorta dell'anamnesi senza potere trovarne riscontri oggettivi e che, soprattutto, egli aveva rilevato una situazione tutto sommato positiva.
Ben si può, dunque, concludere che il certificato del dott. __________ non contraddice sostanzialmente le valutazioni del caso date alcuni mesi più tardi dal medico di circondario dell’__________.
Queste mantengono, dunque, pieno valore probante e, insieme alle constatazioni oggettive fatte dal dott. __________ nel corso dell’esame neurologico e alle valutazioni 27.10.1997 del dott. __________ che ha chiaramente indicato che l’assicurato lamentava problemi lombari già prima dell’infortunio del 1996 e che tali “dolori sono anamnesticamente anche in chiara relazione con il lavoro” (doc _), permettono allo scrivente Tribunale di concludere con tranquillante certezza - ritenuta anche la dinamica dell’incidente tutto sommato banale (l’auto investitrice ha urtato la portiera dell’auto su cui l’assicurato viaggiava provocandogli un sobbalzo laterale (cfr doc _) - che l’infortunio assicurato non gioca più alcun ruolo causale significativo e che l’assicurato ha raggiunto lo status quo sine (cfr RAMI 1992 pag 75 e seg consid 4b).
I disturbi ancora lamentati - tutto sommato di lieve entità - vanno piuttosto ascritti, così come rilevato dal medico di circondario, a un vizio di posizione della colonna cervico-toracale e alle discopatie evidenziate dalla MRI del dicembre1997.
Va, infine, rilevato che una sospensione della causa o un suo rinvio all’__________ in attesa degli accertamenti predisposti dall’AI è improponibile ritenuto che - così come rilevato dall’__________ in risposta - l’assicuratore infortuni può essere tenuto a prestazioni soltanto se le affezioni dell’assicurato sono riconducibili ad un infortunio assicurato .
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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