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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.43
Data decisione, Autorità:
26.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00043
grw/nh
Lugano
26 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 19 aprile 1999 interposto da
__________,
contro
la decisione del 18 marzo 1999 emanata da
__________ a,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto - che, con ricorso 19.4.1999,
__________ __________ ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione
18.3.1999 con cui l'__________ confermava la decisione di ridurre le
prestazioni del 10% per grave negligenza dell'assicurato (I, doc __)
- che, con scritto
17.5.1999, l'_____ ha comunicato quanto segue al TCA:
" ... l'__________ è disposto
ad accettare il ricorso del 19.4.1999, rinunciando a ridurre le prestazioni in
denaro del 10% per negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.
La relativa transazione
è stata firmata dalle parti il 26.4.1999.
L'__________ ha già
provveduto nel frattempo a versare l'importo di fr. 289,20 al Comune di
__________, datore di lavoro dell'assicurato che versa le prestazioni
direttamente ai suoi dipendenti.
La preghiamo di far
figurare nel decreto di stralcio dai ruoli della lite che vorrà emanare, il
fatto che l'_________ fa questa concessione impregiudicata ogni questione di
diritto, per deferenza a codesto lodevole Tribunale, volendo evitargli un
aggravio di lavoro per un caso finanziariamente di carattere
bagattellare." (III)
-
che, secondo la legge
(cfr. art. 58 LPA per analogia) e la giurisprudenza (cfr. in particolare RCC
1992 p. 122 ss, RCC 1989 p. 320 e RCC 1986 p. 314), fino all'inoltro della sua
risposta l'amministrazione può procedere ad un nuovo esame della decisione
impugnata e, se del caso, emettere una nuova decisione (che, in caso di
accoglimento integrale delle richieste del ricorrente, comporterà lo stralcio
del ricorso, cfr. art. 58 cpv. 3 LPA e RCC 1992 p. 123);
-
che la rinuncia alla
riduzione delle prestazioni costituisce l'accoglimento integrale della
richiesta ricorsuale (cfr anche doc IIIbis).
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é stralciato dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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