AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.38
Data decisione, Autorità: 11.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00038
grw/nh
Lugano 11 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 25 marzo 1999 di
contro
la decisione del 18 marzo 1999 emanata da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 24.11.19998, mangiando delle lenticchie, __________ si è procurato delle lesioni dentarie.
Il caso è stato annunciato all'__________ che ha negato di dovere prestazioni non potendosi riconoscere al richiedente la qualità di assicurato.
1.2. Contro la decisione di opposizione che conferma tale rifiuto, __________ ha inoltrato tempestivo ricorso affermando quanto segue:
" ... A causa di un sassolino trovato in un prodotto acquistato presso la __________ di __________ mi sono rotto un paio di denti.
Essendo disoccupato ero sotto copertura infortunistica presso l'Ass. __________ la quale, dopo l'annuncio del sinistro, si è rifiutata di assumersi la responsabilità di corrispondere quanto dovuto per il danno subito adducendo la motivazione che, essendo io in malattia al periodo dei fatti, non avevo più diritto ad una copertura assicurativa contro gli infortuni.
Purtroppo, e questo mi porta a contestare la loro decisione, nessun Ente preposto ad informarmi ovverosia Ufficio del lavoro e __________ stessa lo ha fatto lasciandomi pertanto senza alcuna informazione in proposito.
In seguito a ciò mi sono rivolto alla Direzione centrale della __________ che, tramite la propria compagnia assicurativa, vedi lettere del 18.02.1999/26.02.1999, si è rifiutata di assumersi la responsabilità del caso adducendo motivazioni a mio parere non valide, vedi mia raccomandata del 22.01.1999.
Chiedo pertanto un giudizio finale sulla questione tramite il vostro intervento e, in attesa di ulteriori comunicazioni, cordialmente vi saluto." (I)
1.3. in risposta, l'__________ ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito (III).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Per l'art 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (in vigore dal 1.1.1996), i disoccupati che adempiono i presupposti per il diritto all'indennità di disoccupazione (art 8 LADI) o che riscuotono indennità di disoccupazione (art 29 LADI) devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l'__________.
L'art 3 della citata Ordinanza prescrive che l'assicurazione inizia il giorno in cui, per la prima volta, il disoccupato adempie le condizioni di cui all'art 8 LADI o riceve le indennità di cui all'art 29 LADI (cpv 1). Essa termina il 30° giorno successivo al giorno in cui, per l'ultima volta, il disoccupato adempie le condizioni di cui all'art 8 LADI o ha ricevuto le indennità di cui all'art 29 LADI.
2.3. Il ricorrente è disoccupato.
Sino al 1° settembre 1998 egli ha percepito le indennità di disoccupazione dalla Cassa di disoccupazione del __________.
Dal 2.9.1998 in poi (sino almeno al 30.4.1999) egli percepisce le indennità giornaliere di malattia dal __________ (cfr VI1).
2.4. Il __________ assicura i disoccupati contro i rischi di perdita di guadagno quando le casse di disoccupazione non sono più tenute a versare le indennità di disoccupazione in seguito a malattia, maternità o infortunio sulla base dell'art 28 LADI (art 1 delle Condizioni generali d'assicurazione per l'assicurazione collettiva indennità giornaliera in caso di malattia, maternità ed infortunio a favore dei disoccupati del Cantone Ticino).
Giusta l'art 28 LADI , gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia, infortunio o maternità e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'intera indennità giornaliera purchè adempiano gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 34 indennità giornaliere entro il periodo quadro (cpv 1).
2.5. Come visto sub 2.3., il ricorrente percepisce le indennità giornaliere dal __________ sin dal 2.9.1998. Ciò significa, in forza dell'art 1 delle CGA del __________, che, a tale data, egli aveva esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell'art 28 LADI.
Ciò ha quale corollario che, a tale data, in forza dell'art 3 cpv 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, la sua assicurazione presso l'__________ aveva avuto fine.
Pertanto, correttamente, l'__________ gli ha negato la qualità di assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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