AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.29
Data decisione, Autorità: 20.07.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00029
mm/tf
Lugano 20 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 marzo 1999 di
contro
la decisione del 4 dicembre 1998 emanata da
__________ rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 gennaio 1996, __________ __________ __________ __________, all’epoca disoccupato, é rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale in __________, riportando, in particolare, una frattura scomposta dell’emipiatto tibiale laterale del ginocchio sinistro (), immediatamente trattata mediante osteosintesi presso l’Ospedale __________ di __________ ().
A causa del persistere dei disturbi all’arto inferiore sinistro, l’assicurato é successivamente stato sottoposto, in due occasioni, ad intervento chirurgico presso __________ di __________ ().
Il caso é stato assunto __________ che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso, l’Istituto assicuratore ha riconosciuto a __________ un’indennità per menomazione dell’integrità del 15%. Per contro, all’assicurato non é stata assegnata alcuna rendita d’invalidità, e ciò poiché “... i soli postumi dell’infortunio occorsole in data 13 gennaio 1996 non sono tali da poter ridurre in misura apprezzabile la capacità di guadagno presso il suo ultimo datore di lavoro” ().
A seguito dell’opposizione presentata dal dott. __________ per conto dell’assicurato, __________ ha integralmente confermato il contenuto della sua prima decisione ().
1.3. Con tempestivo ricorso, l’assicurato ha personalmente chiesto d’essere posto al beneficio di una rendita d’invalidità d’imprecisata entità (I, p. 3).
Queste, in particolare, le considerazioni espresse dall’insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" Contrariamente a quanto sostenuto __________ il ricorrente ritiene di essere menomato nella sua capacità di guadagno in modo duraturo e sicuramente con previsione peggiorativa per il futuro.
In particolare l’apprezzamento __________, che ha fatto sue le considerazioni del medico dott. __________, raffigura sotto il profilo della capacità lavorativa un quadro estremamente irreale della condizione fisica del ricorrente.
Il medico e __________ sembrano invero dimenticare il dolore risentito dall’assicurato che certamente gli impedisce lo svolgimento delle attività esercitate presso l’ultimo datore di lavoro, la ditta __________ __________
D’altro lato completamente avulsi dalla realtà appaiono pure le ideali condizioni di lavoro presso detta società - leggero carico delle barre metalliche, possibilità di pause sedute, aiuti da parte di terzi - come ben ha dichiarato il collega di lavoro __________ __________ ” (I, p. 2).
__________ ha, infine, chiesto al TCA d’ordinare una perizia medica giudiziaria e d’esperire ulteriori accertamenti circa la natura dell’attività svolta presso il suo ex datore di lavoro.
1.4. __________, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza é soltanto la questione di sapere se __________ ha o meno diritto di percepire una rendita d’invalidità: la questione riguardante l’indennità per menomazione dell’integrità non può qui essere rivista, essendo, su questo punto, la decisione formale 23 luglio 1997 cresciuta in giudicato (DTF 119 V 347ss.).
2.3. L'invalidità è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Così l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1.1.1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.
In questo senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "E' considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti.
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Tuttavia, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168 p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA 21.3.1995 in re S. F., 31.5.1995 in re E. D., 7.6.1995 in re M. Z., 26.2.1996 in re G. P.).
2.4. In concreto, __________ ha negato all’assicurato il diritto alla rendita d’invalidità, ritenendo che egli
L’Istituto assicuratore convenuto é pervenuto ad una simile conclusione, fondandosi, in sostanza, sulle risultanze della visita medica di chiusura, eseguita il 17 luglio 1997 dal dottor __________ __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha, a sua volta, fatto capo - per giudicare dell’esigibilità lavorativa - alla descrizione del posto di lavoro contenuta nel rapporto ispettivo 9 giugno 1997 ().
In occasione della summenzionata visita medica di chiusura, il medico di circondario __________ ha manifestato la seguente valutazione riguardo allo stato di salute di __________ __________, evidenziando, tra le altre cose, che il medesimo era da considerarsi ormai stabilizzato:
" In occasione dell’esame odierno verifichiamo un raggio di mobilità molto soddisfacente del ginocchio sinistro (differenza di 6° rispetto al lato opposto), miglioramento del trofismo muscolare (differenza di 1 cm rispetto alla gamba destra) nonché assenza dei segni irritativi come versamento o termotatto aumentato.
Radiologicamente persiste una depressione ossea di ½ cm in zona postero-laterale, parificabile ad un’artrosi del compartimento laterale di media-grave entità.
Purtroppo il signor __________, nonostante il nostro ripetuto invito e nonostante il fatto che al contempo accusa dei dolori invalidanti alla schiena é piuttosto aumentato di peso anziché diminuito (attualmente 93 kg, quindi sovrappeso di ben 20 kg).
Anche per quanto riguarda il trofismo muscolare, l’assicurato avrebbe potuto migliorare le sue condizioni (con adeguati esercizi) in modo rilevante, come osservato anche dall’Università di Berna.
Indubbiamente la mancata realizzazione di questi fattori, come l’accusa dei disturbi diffusi, é anche in relazione con una mancanza di motivazione, dovuta in parte allo stato assicurato, in parte alla lunga assenza dal lavoro da oltre due anni!
Allo stato attuale l’assicurato non necessita più di ulteriori cure specifiche né dei controlli medici.
Senza normalizzazione del peso (fattore esigibile da parte dell’assicurazione sociale), non é da escludere una progressione della gonartrosi post-traumatica uni-compartimentale” ()
per poi esprimersi circa gli impedimenti funzionali lamentati dall’assicurato e, finalmente, riguardo all’esigibilità al lavoro:
" Va premesso che tale esigibilità non tiene conto né dei problemi del rachide né dell’importante sovrappeso di 20 kg. Lo stesso vale per dei fattori socio-economici (come disoccupazione, scarsa scolarità o mancanza di motivazione).
L’assicurato può alzare anche frequentemente dei pesi fino a 10 kg, in caso di necessità (più di rado) anche fino a 20 kg. Non ci sono degli impedimenti per l’uso delle braccia, lavori sopra la testa, mansioni con un cacciavite o un trapano. Può lavorare in piedi anche per delle ore, qualora non debba rimanere sempre fermo o se c’é di tanto in tanto la possibilità di sedersi qualche momento (non regolarmente). Non é quindi necessario che l’assicurato debba svolgere la sua attività in posizione seduta. Il signor __________ può spostarsi su un tratto fra 50 e 100 metri, ma non sono più esigibili dei lunghi tragitti.
Non é da prendere in considerazione quindi un’attività professionale che richiede l’alzare e spostare dei pesi elevati (oltre i 20 kg), spostamenti lunghi, lavoro in posizione inginocchiata duratura o salite e discese frequenti dalle scale.
In tali condizioni il signor __________ può quindi lavorare normalmente presso la __________ di __________ quale operaio di turno, qualora per il trasporto o smontaggio di merce pesante abbia a disposizione (in caso di necessità) un aiuto, senza che la ditta faccia valere per questa richiesta una riduzione del rendimento” (__________la sottolineatura é del redattore).
L’insorgente ha, da parte sua, genericamente contestato l’apprezzamento del dottor __________, apprezzamento che - sempre a mente dell’assicurato - “... raffigura sotto il profilo della capacità lavorativa un quadro estremamente irreale della condizione fisica ...” (I, p. 2 - la sottolineatura é del redattore).
Tutto ben considerato, questa Corte non ritiene di dover dar seguito alle censure - invero molto superficiali - sollevate da __________ in sede di ricorso, considerando che la puntuale valutazione espressa dal medico di circondario __________ possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere all’allestimento della pretesa perizia medica giudiziaria.
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M. O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G. M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 p. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b).
Come poc’anzi detto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista in chirurgia consultato dall’____, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).
D’altronde, il TCA non può qui ignorare il fatto che la valutazione del dottor __________ é persino stata sposata dal dottor __________ k, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, al quale __________ __________ si era privatamente rivolto.
Dal suo rapporto 13 ottobre 1997 risultano, difatti, le seguenti
indicazioni - perfettamente sovrapponibili a quelle fornite dal medico di circondario __________ - concernenti le limitazioni funzionali presentate dall’insorgente:
" Per quanto riguarda l’indicazione/controindicazione per un’attività adeguata quale operaio aiuto-meccanico, il paz. per un’attività leggera che non lo costringa a salire e scendere frequentemente le scale, portare dei pesi oltre i 20 kg e che gli consenta saltuariamente di sedersi, sarebbe sicuramente abile in misura completa. Per un’attività più pesante non é più abile al lavoro” (doc. 60 - la sottolinatura é del redattore).
Anche i medici __________ di __________ - pur senza precisare oltre la loro opinione - hanno espresso il parere secondo cui l’assicurato sarebbe assolutamente in grado d’esercitare in misura completa un’adeguata attività lavorativa ().
Appurato, da un profilo medico, quali mansioni l’assicurato é ancora in grado di svolgere e quali, per contro, gli sono impedite a causa dei postumi infortunistici, allo scrivente TCA non rimane, quindi, che chiedersi - aspetto che verrà diffusamente trattato al considerando seguente - se la professione esercitata, a suo tempo, dall’assicurato presso la ditta __________ __________ di __________, presentava delle caratteristiche compatibili con gli impedimenti funzionali posti in luce dai dottori __________ e __________. A questo interrogativo l’Istituto assicuratore convenuto ha risposto positivamente, rifiutando, di conseguenza, all’assicurato la pretesa rendita d’invalidità.
2.5. In concreto, raffigurare quella che é stata l’ultima attività svolta dall’insorgente prima di rimanere coinvolto nell’incidente stradale del 12 gennaio 1996, si é rivelata essere, in realtà, un’operazione piuttosto ardua e fonte di discussioni fra le parti. Del resto, ancora in sede di ricorso, __________ ha messo in dubbio la veridicità delle informazioni contenute nei diversi rapporti allestiti dall’ispettore
L’attività presso la __________ __________ é stata descritta, per la prima volta, a seguito del colloquio 9 giugno 1997 fra l’ispettore __________ e __________, __________ della ditta. Così come già sottolineato al considerando 2.4., furono proprio gli elementi contenuti nel relativo rapporto, ad aver condotto il dottor __________ a negare qualsivoglia incapacità lavorativa:
" La ditta si occupa della fabbricazione di pezzi industriali per automobili. Occupa due operai a tempo pieno che lavorano su due turni. Il primo inizia il mattino alle 06.00 e lavora fino alle 14.15, il secondo inizia alle 13.45 e fino alle 22.00. Il signor __________ é il __________ __________ e __________ della produzione. Questi due operai erano di professione __________ d’auto e l’altro __________ auto.
Si tratta di controllare la produzione di 7 torni automatici e ricaricarli. Regolati i torni sul pezzo che si desidera lavorare ed avviati si tratta poi d’inserire la barra metallica di 3 metri che può essere in acciaio o alluminio e del peso di un paio di chili al massimo. La barra in questione, dopo essere passata con lo straccio, vien oliata a mano e inserita in una guaina e dalla stessa vengono ritagliati i pezzi.
Il lavoro vien svolto in posizione ritta. Ci si deve curvare per raccogliere la barra dalle apposite casse quando le si devono rimpiazzare. Se i torni funzionano regolarmente e non si deve compiere alcuna operazione si ha la possibilità di sedersi per una breve pausa.
Il lavoro che richiede maggior sforzo consiste nel trasporto delle barre che vengono fornite a mezzo camion. Si tratta di portarle per una diecina di metri dal parcheggio al lift e poi dal lift al locale fabbrica per una trentina di metri. Secondo quanto riferisce il signor ____ le barre possono essere separate e confezionate per il trasporto del peso che meglio conviene. Va pure osservato che si può chiedere l’aiuto del collega o il suo” ().
In data 23 settembre 1997, l’ex datore di lavoro dell’assicurato ha avuto modo di precisare alcune delle suesposte sue affermazioni:
" La fornitura del materiale avviene, di regola, circa 3 volte al mese ed il peso di ogni fornitura varia tra i 200 chili ed i 2000 chili. Il loro operaio collabora con l’autista allo scarico - vi é a disposizione un muletto idraulico. Scaricata la merce, l’autista riparte con il camion. L’operaio ha poi la possibilità di scomporre il carico facendo il peso che meglio gli conviene per portare le barre nel lift, salire al III piano con il carico usando quale mezzo e quindi portarle all’interno della fabbrica. Non é assolutamente necessario, a meno che si tratti di materiali costosi, di eseguire tale operazione nello stesso giorno. Se lo desidera potrebbe portare per ogni viaggio anche solo 5-8-10 chili per volta.
Nel rapporto del 9.6.97 vi é un errore: l’operaio che inizia il II turno comincia il lavoro alle 13.45. Per circa 30 minuti di tempo si sovrappongono e possono aiutarsi” ().
Nel corso del mese di marzo 1998, __________ ha trasmesso __________ una dichiarazione rilasciata da un ex dipendente della __________ __________, secondo cui “... quanto indicato nel rapporto della __________ datato 23.09.1997 non corrisponde al vero” (dichiarazione 4.3.1998 acclusa al doc. __________).
__________ - questa l’identità dell’ex collega di lavoro dell’assicurato - ha così sostenuto che:
" - “... almeno due o tre volte al giorno era necessario procedere alla pulizia degli stessi (dei torni, n.d.r.) rimuovendo il secchio contenente gli scarti metallici accumulatisi. Tale contenitore arriva a pesare circa 20 kg”;
“... per lo scarico e il trasporto del rifornimento di barre metalliche, che avviene due o tre volte al mese, l’operaio incaricato non beneficia d’alcun aiuto non essendovi a disposizione nessun carrello o mezzo simile”;
“... il lavoro presso la ditta __________ __________ richiede una particolare cautela e sollecitudine nell’agire, in quanto bisogna costantemente assicurarsi che i macchinari abbiano a disposizione le barre metalliche per poter funzionare” (dichiarazione 4.3.1998 acclusa al doc. __________).
L’Istituto assicuratore convenuto ha immediatamente provveduto a sottoporre le summenzionate obiezioni al direttore della __________ __________, il quale ha così preso posizione:
" - Lo svuotamento della macchina per togliere gli scarti metallici può essere eseguito quando si vuole e non necessariamente quando é piena. Gli scarti vengono tolti manualmente e messi in un contenitore posato su di un carrello a 4 ruote che poi viene spinto a mano e gli scarti buttati in bidoni. Bidoni poi evacuati direttamente dalla ditta __________. Si tratta di un’operazione che se fatta correttamente non richiede sforzo fisico particolare.
Da osservare che con l’impiego di nuovi torni e manodopera in più anche la quantità della merce é stata aumentata.
La merce non urgente può restare all’esterno anche più giorni. L’operaio che si occupa del trasporto ci impiega anche una giornata, se si occupa solo di questo. Conferma che il carico viene scomposto anche in quantità di 5-8-10 kg a seconda di quanto ritiene opportuno portare.
Una barra posata sul tornio viene lavorata in circa 30 minuti (minimo), massimo 90 minuti. Se la macchina funziona correttamente, l’operaio deve solo sorvegliare, fare pulizia del pavimento una volta al giorno e se non ha nulla da fare può trascorrere il tempo in “pausa vigile”.
Le cassette per la spedizione del prodotto vengono confezionate dal signor __________. Le cassette vengono messe su un carrello a 4 ruote e spinte nel lift e poi fino alla vettura. Vengono poi tolte e messe sulla vettura. Peso di ogni confezione 2.5 kg fino ad un massimo di 10 chili. Sempre esecuzione di 2 spedizioni mensili di 400-500 kg l’una. All’epoca si eseguivano spedizioni dell’ordine di circa 200-300 kg pure 2 volte al mese” (doc. 76).
Persistendo le divergenze (), le parti hanno concordato l’esecuzione di un sopralluogo in contraddittorio, ciò che ebbe effettivamente luogo in data 10 luglio 1998:
"1) Vien confermato che le forniture di materiale sono variabili e che il peso massimo complessivo per ogni fornitura é di circa 1800-2000 chili.
Il camionista resta sul posto per circa 60-90 minuti al massimo e stando sul ponte del camion passa le barre metalliche al dipendente della ________ che sta al suolo e, ricevute le barre, non legate, le deposita nelle casse di legno che si trovano in prossimità del camion. Ogni volta che riceve le barre le deposita poi nelle casse che si trovano a circa 5 metri di distanza. Scaricato il camion l'autista riparte. Il materiale deve poi essere portato all'interno della ditta per un tragitto di circa 25 metri per raggiungere il lift. Nel lift le barre vengono messe in posizione obliqua e dopo 4-5 viaggi sale al III. piano e dal lift le porta all'interno del locale eseguendo ancora un tragitto di una dozzina di metri dove le barre vengono nuovamente depositate nelle casse.
Il percorso più lungo tra la macchina più lontana dal deposito trucioli é di circa 15 metri. Quella più vicina si trova a circa 5 metri. Il contenitore vien messo su carrello per il trasporto e poi il secchio va sollevato e svuotato nei fusti, previo scolamento dell'olio residuo in un fusto intermedio.
Il signor __________ ed il patrocinatore chiedono che il rapporto odierno venga sottoposto al medico __________ in esame e che sia oggetto di nuova valutazione.
Il dottor __________ ha, infine, avuto modo di riesaminare la sua valutazione riguardante l’esigibilità lavorativa, alla luce delle indicazioni di cui al rapporto redatto a seguito del succitato sopralluogo, documento controfirmato, in segno d’accettazione, dal dott. iur. __________ e dall’assicurato stesso, ragione per cui quest’ultimo é ora malvenuto a rimetterne in discussione il contenuto:
" Il nuovo sopralluogo in ditta del 10.7.1998 ha rilevato che il signor __________ durante il suo turno non é adibito al trasporto di pesi di oltre 20 kg, anche per quanto concerne il materiale scaricato dal camionista fornitore.
Inoltre emerge chiaramente che l’assicurato non é per niente costretto ad alzare/portare dei pesi dell’ordine di 20 kg. di seguito.
Anche le barre metalliche fornite dal camion, non devono essere trasportate al terzo piano (per mezzo di un ascensore) nel medesimo turno.
Pure i singoli tragitti percorsi dall’assicurato entrano nel limite dell’esigibilità, formulata da parte nostra già il 17.7.1997.
Secondo il responsabile, signor __________, l’assicurato ha anche la possibilità di poter sedersi per qualche momento (nei momenti in cui non deve eseguire intervento alcuno).
Dal lato medico delle interruzioni sono sufficienti, se dell’ordine di 1-3 minuti, anche in modo irregolare.
Di regola, queste premesse sono già date, quando il dipendente ha la possibilità di recarsi ai servizi per i propri bisogni e mangiare il suo panino durante il turno.
Nuovamente non vanno dimenticati gli altri problemi di salute dell’assicurato, come l’affezione rachidea, un’importante sovrappeso di ben 20 kg, criteri che possono essere motivo per il signor __________ per contestare l’esigibilità che tuttavia tiene conto unicamente delle mere conseguenze dell’infortunio del 13.1.1996” ().
Al considerando 2.4., si é già detto che adeguata allo stato di salute dell’insorgente, sarebbe un’attività nella quale egli possa evitare di compiere dei lunghi spostamenti a piedi (superiori ai 100 metri), d’alzare o spostare pesi superiori ai 20 chili, di salire o scendere le scale frequentemente ed in cui gli sia consentito, sporadicamente, d’effettuare delle pause in posizione seduta.
L’attività esercitata presso la ditta __________ __________ non implica singoli spostamenti superiori ai 100 metri. La superficie del laboratorio é, in primo luogo, assai ridotta (circa 15 x 12 metri). Quando l’operaio si occupa della pulizia delle macchine e deve, perciò, trasportare, con l’ausilio di un carrello, gli scarti metallici fino all’apposito contenitore, la distanza massima da percorrere risulta essere di 15 metri. In occasione della fornitura delle barre metalliche, l’operaio é chiamato a compiere - sempre al massimo - un tragitto di circa 25 metri, ossia la distanza che separa il punto in cui il materiale viene scaricato dal camion dal lift, grazie al quale egli raggiunge poi il laboratorio. A notare, inoltre, che le forniture di materiale avvengono, di regola, soltanto due/tre volte al mese.
Non può neppure essere fatto valere che il lavoratore debba sollevare, rispettivamente, trasportare dei pesi superiori ai 20 chili. La sua principale attività é, difatti, semplicemente quella d’inserire delle barre metalliche in una sorta di guaina che le conduce al tornio. Ogni barra ha un peso massimo di circa 2 chili. Trattasi, di tutta evidenza, di un’attività decisamente leggera. Vero é che all’operaio vengono, saltuariamente, accollati alcuni compiti supplementari, in coincidenza con la preparazione e la spedizione del prodotto finito (due volte al mese) e con la fornitura del materiale che verrà poi lavorato (due/tre volte al mese). Tuttavia, anche se, a prima vista, tali incombenze potrebbero apparire più impegnative dal profilo dello sforzo fisico, in realtà, ciò non é esattamente il caso. In relazione all’operazione di spedizione del prodotto finito, il lavoratore deve, dapprima, trasportare delle vaschette - pesanti dai 5 ai 20 chili circa - fino ad un tavolo, dove si procede all’imballaggio dei pezzi. Le cassette così confezionate, che saranno finalmente caricate sull’autovettura del direttore tecnico, hanno un peso variante fra i 2.5 ed i 10 chili.
In occasione della fornitura di materiale, al dipendente incombe, in sostanza, il compito di trasportare le barre metalliche scaricate dal camion (in collaborazione con l’autista) sino all’interno della ditta. Dalle tavole processuali - o meglio dalle dichiarazioni rilasciate da __________, __________ __________ della ditta __________ __________, ciò che lo pone in una posizione particolarmente privilegiata per poter giudicare dell’attuabilità di una determinata mansione - emerge, tuttavia, che sarebbe senz’altro tollerabile, da un lato, che il materiale fornito rimanga all’esterno anche per più giorni () e, dall’altro, che l’operaio scomponga il carico a seconda delle sue capacità ().
Da ultimo, il lavoratore deve pure occuparsi dello scarico dei detriti metallici dalle macchine. Posto su di un carrello a 4 ruote (), il relativo contenitore raggiunge al massimo un peso di circa 20 chili.
L’attività presso l’ex datore di lavoro di __________ __________ non implica affatto che il dipendente debba salire e scendere le scale, potendo utilizzare il lift di cui l’immobile é provvisto.
In merito alla possibilità di scaricare - di tanto in tanto (cfr. rapporto 20.7.1998 del dottor __________ (): “... dell’ordine di 1-3 minuti, anche in modo irregolare ...”) - l’arto inferiore sinistro, il direttore tecnico della __________ ha costantemente sostenuto che l’operaio, durante il tempo di lavoro, ha sicuramente l’occasione di ritagliarsi dei momenti in cui potersi sedere per qualche istante ().
Il ricorrente ha fermamente contestato tale affermazione, facendo valere - in riferimento a quanto dichiarato da __________ __________ (cfr. dichiarazione 4.3.1998) - che “il personale addetto a tale lavoro non può concedersi pause, in quanto deve costantemente assicurarsi che i macchinari dispongano delle barre metalliche per poter funzionare” ().
A mente del TCA, quanto sostenuto dall’insorgente appare, già di primo acchito, in contrasto con quelle che sono le peculiarità dell’attività da lui, a suo tempo, esercitata. Si tratta, in effetti, di un’attività prevalentemente di sorveglianza: il lavoratore, una volta “caricata” la macchina, é chiamato ad intervenire soltanto nel caso in cui quest’ultima non dovesse funzionare in maniera regolare, situazione che, di tutta evidenza, dovrebbe presentarsi solo eccezionalmente. Dal rapporto 10 luglio 1998 risulta che le macchine devono venir ricaricate, la più veloce, ogni 15 minuti, la più lenta, ogni 60 minuti (). Durante i “tempi morti”, l’operaio si limita a pulire il pavimento del laboratorio, azione che, di fatto, viene svolta una sola volta al giorno ().
Quindi - contrariamente a quanto cerchi ora di far credere il ricorrente - l’operaio della __________ __________ é, di regola, chiamato a lavorare secondo ritmi tutt’altro che frenetici, di modo che non appare per nulla inverosimile che egli possa concedersi - anche solo in modo irregolare - dei piccoli istanti di pausa. Il fatto che, nel passato, ciò non sarebbe mai accaduto, ancora non significa che, qualora se ne presentasse la necessità, non sarebbe realizzabile.
Il medico di circondario __________ ha, d’altra parte, affermato che l’esigenza d’effettuare delle brevi pause sarebbe da considerare già ossequiata “... quando il dipendente ha la possibilità di recarsi ai servizi per i propri bisogni e mangiare il suo panino durante il turno” (cfr. doc. __________ - la sottolineatura é del redattore).
Sulla scorta di quanto precede - ricordato ancora che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U240 p. 96; SVR 1995 UV35 p. 106 consid. 5b e riferimenti) - vi é da ritenere che __________, malgrado i postumi residuali al ginocchio sinistro, sarebbe in condizione di riprendere, a tempo pieno e con un pieno rendimento, l’esercizio dell’ultima attività svolta prima di rimanere vittima dell’evento traumatico assicurato, attività che si é rivelata essere senz’altro compatibile con gli impedimenti funzionali evidenziati dal dottor __________ (e condivisi dal dottor __________).
In siffatte condizioni, la decisione con la quale l’Istituto assicuratore convenuto gli ha negato il diritto alla rendita d’invalidità, non presta il fianco ad alcuna censura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster