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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.173
Data decisione, Autorità: 01.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 36.1999.173
IR/fz
Lugano 1 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 9 dicembre 1999 interposto da
rappr. da: __________
contro
la decisione del 4.11.1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 25 aprile 2000 /
26 aprile 2000 con cui il ricorso è stato respinto;
preso atto che con sentenza 23.12.02 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;
considerato quanto esposto al considerando 4 della sentenza federale secondo cui
" Per quanto attiene all'applicazione dei summenzionati disposti al caso di specie, la Corte cantonale ha ammesso essere evidente che l'affiliazione della ricorrente non era stata tempestiva e che di conseguenza a ragione l'autorità competente aveva affiliato __________ alla Cassa malati __________ con effetto dal 1° ottobre 1999. Tale conclusione risulta corretta e merita conferma. Dev'essere però precisato che l'insorgente non ne ha contestato la pertinenza nel suo gravame."
mentre l'Alta Corte federale ha evidenziato che erroneamente l'allora vicepresidente del TCA
" … si è ritenuta competente per statuire sul tema di sapere se a ragione il ritardo di affiliazione fosse stato qualificato come ingiustificabile. Ha invece considerato, per quanto riguardava le altre questioni suesposte, premessa l'incompetenza dell'UAM/ISA a vagliarle, non potersi pronunciare sulle stesse per carenza di decisione vincolante. Ora, sia il tema relativo al carattere ingiustificato del ritardo che le questioni riguardanti il supplemento di premio richiesto e la proporzionalità di tale misura non rientravano nella competenza dell'UAM/ISA. La precedente istanza non avrebbe quindi dovuto statuire sul primo tema né limitarsi ad accertare nei considerandi del proprio giudizio che quelli del supplemento di premio richiesto e della proporzionalità della misura non rientravano nella competenza dell'UAM/ISA, bensì avrebbe dovuto accogliere il gravame della ricorrente. …"
alla luce di ciò il TFA ha accolto il gravame della signora __________ "a prescindere dal tema di cui al consid. 4" ordinando all'Ufficio dell'assicurazione malattia di versare alla ricorrente CHF 2'500.-- a titolo di ripetibili ed ordinando al TCA di statuire sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza alla luce della sentenza federale;
considerato il tenore della sentenza cantonale, l'esito del gravame a livello federale, nonché il tenore del considerando della sentenza del TFA appare giustificato fissare l'importo delle spese ripetibili in CHF 1'500.--, ciò anche alla luce della prassi federale in questa materia (v. TFA 18 febbraio 2003, K 151/01 in re DH);
viste le disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961
decreta 1. la Istituto Assicurazioni Sociali, Ufficio assicurazione malattia, Bellinzona verserà alla parte ricorrente 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa);
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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