AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 35.1999.25
Data decisione, Autorità: 16.07.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00025
mm/sc
Lugano 16 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 marzo 1999 di
contro
la decisione del 4 dicembre 1998 emanata da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 1° settembre 1997, __________, alle dipendenze della ditta __________ in qualità d’operaio, si é schiacciato la mano destra fra due rulli, procurandosi così “numerose ferite lacero-contuse al dorso della mano destra con frattura aperta della falange distale del IV dito, rottura e strappo della falange distale del III dito con distacco del tendine estensore” ()., postumi trattati, durante il periodo 1-6 settembre 1997, presso l’Ospedale regionale di __________.
Il caso é stato assunto __________ che ha pure corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso, l’Istituto assicuratore ha, in data 8 maggio 1998, assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità del 5%. Per contro, __________ si é rifiutato di riconoscere una rendita d’invalidità, in quanto “sulla scorta degli accertamenti disposti e in base al giudizio medico, pur ammettendo che in alcune mansioni della sua attività potrebbe riscontrare qualche difficoltà, i postumi dell’infortunio non pregiudicano in misura apprezzabile la sua capacità di guadagno” ().
A seguito dell’opposizione presentata dal Sindacato __________ per conto dell’assicurato, __________ ha, in data 4 dicembre 1998, ribadito il contenuto della sua prima decisione ().
1.3. Con tempestivo ricorso, __________ ha personalmente contestato le conclusioni a cui é giunto __________, facendo valere, in particolare, quanto segue:
" Il giudizio nella decisione della __________ si basa su tabelle e valutazioni medico-teoriche che non hanno nulla a che vedere con la situazione reale che vivo ogni giorno.
Nel mio lavoro quotidiano incontro problemi di utilizzo della mano dovuti alla mancanza di forza di sensibilità e dolori che solo la solidarietà dei compagni di lavoro attuiscono.
Nel rapporto dell’ispettore del 12 marzo 98, questi scriveva che il vice capo reparto __________ ha detto che “l’assicurato figurava abile al 100% e che non risulta una diminuzione del rendimento a causa dell’infortunio”. Questa affermazione non corrisponde al vero in quanto il Sig. __________ non ha mai dato informazioni sul mio stato che potessero giustificare lo scritto del Sig. __________ (quindi lo stesso rapporto é da considerare non veritiero).
I problemi che riscontro quotidianamente sono riassunti nelle conclusioni del rapporto del 12 marzo 98 e fino ad oggi miglioramenti non ne ho avuti” (I).
1.4. In risposta, __________ ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In data 9 aprile 1999, al TCA é pervenuta una dichiarazione sottoscritta da __________, __________ __________
1.6. In data 19 aprile 1999, __________ - oltre ad aver prodotto un nuovo rapporto ispettivo, datato 15 aprile 1999 () - ha chiesto che la causa venisse sospesa, e ciò ritenuto che “... il datore di lavoro si riserva di comunicare __________ e a codesto Tribunale l’esito di ulteriori accertamenti circa il reale rendimento del proprio dipendente, rispettivamente circa la possibilità di inserirlo in altri settori” (VII).
1.7. Con comunicazione 21 aprile 1999, questa Corte ha sospeso la causa (VIII).
1.8. In data 26 maggio 1999, il datore di lavoro dell’assicurato ha comunicato al TCA quanto segue:
" ... dopo la riunione del 15.04.99 a scopo chiarificatore, presso la nostra ditta, con il signor __________, __________, precisiamo quanto segue:
Per quanto riguarda la produttività del Signor __________, non si nota una particolare diminuzione di rendimento.
Mentre per le fermate della macchina per pulizie, manutenzione, rivestimento macchine (cambio tela e feltri), si nota qualche problema dei suoi movimenti con la mano destra, ma questo viene ovviato con l’aiuto del personale di turno che lavora con lui.
Sicuramente questo vale per l’attività attuale del Signor __________ nella nostra ditta ma sarà da rivalutare in una attività diversa” (IX).
1.9. Il 1° giugno 1999, __________ ha preso posizione riguardo a quanto dichiarato dal datore di lavoro dell’insorgente (), negando nuovamente il diritto alla rendita d’invalidità (XI).
1.10. __________ ha, anch’esso, avuto modo d’esprimersi in merito allo scritto 26 maggio 1999 del proprio datore di lavoro:
" La lettera del 26.5.99 indica chiaramente che durante le fermate esistono problemi di movimento e di utilizzo della mano che solo la solidarietà dei compagni di lavoro non rende così evidente. Con ogni probabilità l’onestà non é pagante in quanto se l’avvocato Sig. __________ vuole ulteriori “dimostrazioni”, da questo momento i lavori che mi creano problemi e mi procurano dolori e possono peggiorare la menomazione esistente alla mano non saranno più eseguiti previa informazione al capo reparto.
Visto quanto sopra, ritengo che il mio caso non sia chiuso e chiedo una rivalutazione per menomazione dell’integrità fisica” (XIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2.Oggetto della lite é il diritto alla rendita d’invalidità così come il grado dell’indennità per menomazione dell’integrità spettante a_________
Rendita d’invalidità
2.3.1. Definizione dell'invalidità
L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante."
Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. Commisurazione dell'invalidità
Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità, evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici (RAMI 1993 pag. 100; Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 99; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2a ed., pag. 98ss.). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo. In particolare, la determinazione dei redditi non deve fondarsi su ipotesi d'impiego irrealistiche (RAMI 1993 pag. 103; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; RCC 1989 pag. 331 consid. 4a).
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 cit., consid 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
(cfr., per la conferma della costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997 146ss).
Va, qui, sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid 4c; RAMI 1996, U240, pag. 96; SVR 1995 UV35, pag. 106 consid 5b e riferimenti).
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3. In concreto, il ricorrente é rimasto vittima di un infortunio professionale, interessante la mano destra ().
Relativamente al succitato evento infortunistico, __________ __________ é stato sottoposto, in data 29 aprile 1998, alla visita medica di chiusura eseguita dal medico di circondario __________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia. Dopo aver proceduto ad un’anamnesi approfondita e ad uno status altrettanto completo, il dottor __________ ha espresso la seguente valutazione riguardo ai postumi residuali ed all’esigibilità lavorativa:
" ... Stato dopo ferita da contusione della mano destra il 1° settembre 1997 con ferita lacero-contusa del dorso della mano al dito V, IV e III e all'indice con schiacciamento del polpastrello del IV dita con frattura aperta della falange distale, rottura a strappo aperta della falange distale del dito III, con staccamento del tendine estensore.
Stato dopo débridement delle ferite lacero-contuse e revisione e chiusura delle ferite con punti distaccati, rispettivamente revisione del tendine e fissazione del tendine della falange distale del dito III con filo di Lengimann e semiamputazione della falange distale del IV dito con ablazione del letto dell'unghia e della matrice il 1° settembre 1997.
CONCLUSIONI
L'assicurato sente ancora la mano destra più fredda e ha meno forza.
Si stanca più facilmente.
Ha difficoltà nell'avvitare e svitare le cose.
Non riesce a lavorare con il martello e con la mazza a destra.
Difficoltà quando deve eseguire lavori fini.
Dice che nel suo lavoro normale deve fare l'asciugamento della carta, il montaggio di feltri e tele e svitamento di cilindri e lavori con la pompa a pressione.
Oggettivamente si trova una mano destra che è leggermente più fredda che quella sinistra.
Il dito IV è 5 mm più corso dopo subamputazione della falange distale.
L'articolazione interfalangeale distale del dito III è quasi bloccata con una mobilità passiva restante di 5°.
C'è ancora un'ipersensibilità del moncone del dito IV e un'iposensibilità al polpastrello del dito III.
Non ci son però segni neuromi.
Esigibilità al lavoro
L'assicurato può senz'altro lavorare come operaio cartaio durante l'intera giornata in misura completa.
Riscontrerà qualche fastidio quando deve smontare feltri e teli e quando deve avvitare e svitare cilindri a causa di una certa inabilità delle dita II, III e IV della mano destra. Possibile anche un'aumentata affaticabilità.
Dopo un certo tempo ci sarà assuefazione e adattamento. L'assicurato per questa ragione non avrà un abbassamento del rendimento.
Oggi l'assicurato non ha più bisogno di terapie speciali. Il caso può essere chiuso." ()
Allo scopo di chiarire la fattispecie anche da un profilo amministrativo, in data 12 marzo 1998, un ispettore __________ aveva provveduto ad interrogare __________, __________ __________, circa il grado di rendimento presentato all’assicurato:
" ... Il signor __________ conosce bene la situazione.
Dal 3.2.98 l'assicurato figura abile al 100%.
Mi dice che non risultano sensibili diminuzioni di rendimento a causa dell'infortunio.
Il signor __________ ha comunque ancora disturbi alla mano infortunata, che gli creano qualche problema.
L'assicurato opera su una macchina che produce una carta speciale (per esempio quelle che vediamo all'interno dei pacchetti di sigarette, rivestita di una pellicola d'alluminio). Il rotolo scorre su bobine in modo automatico e gli operai del reparto sorvegliano che tutto proceda al meglio. Se si rompe un foglio continuo di carta, bisogna ricollegare i due pezzi rotti: è in questa fase che l'assicurato ha qualche problema nell'afferrare bene la carta.
Nel reparto si lavora solitamente in tre (un capo-macchina, un aiutante, un bobinatore), più un "jolly" che ha il compito di sostituire chi manca per infortunio, malattia, vacanze. Inoltre c'è anche un assistente di reparto che interviene pure lui in caso di bisogno.
Come detto - grazie anche al fatto che ultimamente c'è sempre anche il "jolly" - non ci sono sensibili diminuzioni di produzione a causa dei problemi che ha l'assicurato.
La ditta versa il salario completo al signor __________..." ()
Proprio sulla base delle risultanze dei succitati accertamenti medico-economici, l’assicuratore LAINF convenuto, con decisione 8 maggio 1998, ha negato all’assicurato il riconoscimento di una rendita d’invalidità ().
In sede di ricorso, l’insorgente si é limitato a contestare, parzialmente, il contenuto del rapporto ispettivo 12 maggio 1998, specificatamente allorquando si afferma che sarebbe abile al lavoro in misura del 100% e che non risulterebbe alcuno scapito di rendimento a causa dell’infortunio (cfr. I).
In corso di causa, __________ ha pure provveduto a produrre la seguente dichiarazione, rilasciata da __________. __________
" Con la presente dichiaro che quanto scritto nel rapporto ispettivo del 12.3.98 () dal signor __________ “il __________ Signor __________ ha detto ecc.” non corrisponde al vero e quindi quanto contenuto e le deduzioni che ne vengono tratte sono false.
Appena sono venuto a conoscenza di queste affermazioni ho protestato telefonicamente con il sig. __________ ” ().
In data 15 aprile 1999, ha avuto luogo un incontro chiarificatore, alla presenza dell’assicurato e di alcuni dirigenti della ditta __________ ().
Dal relativo rapporto - controfirmato da tutti i partecipanti - emerge, segnatamente, che:
" ... Siccome effettivamente il signor __________ soffre ancora di postumi dell'infortunio professionale del 1997 e siccome gli stessi si ripercuotono sull'attività professionale incidendo in qualche modo sul rendimento globale, si chiede alla __________ e al TCA di riesaminare la situazione.
A parere dell'impresa potrebbe sussistere una diminuzione del rendimento professionale causata dall'infortunio che potrebbe portare alla conclusione che si giustifica (ammesse le premesse mediche) il versamento di una rendita d'invalidità parziale.
Al momento l'impresa non è in grado di quantificare percentualmente un'eventuale diminuzione di rendimento.
Potrà esprimersi nei prossimi giorni, dopo aver fatto un'analisi dettagliata di vari elementi (genere di lavoro, produttività delle macchine e degli operai, possibilità di reinserimento in altri settori per giungere a una eventuale migliore valorizzazione dell'infortunato, ecc.).
Lo farà con una lettera indirizzata al TCA e alla __________.
Il signor __________ mantiene comunque la sua opposizione verso la Suva per quanto riguarda l'IMI del 5%, poiché ritiene di meritare di più." (VII)
Dando seguito a quanto preannunciato in occasione dell’incontro 15 aprile 1999, il datore di lavoro dell’insorgente, in data 26 maggio 1999, ha comunicato a questa Corte quanto segue:
" ... dopo la riunione del 15.04.99 a scopo chiarificatore, presso la nostra ditta, con il signor __________, ispettore della __________, precisiamo quanto segue:
Per quanto riguarda la produttività del Signor __________, non si nota una particolare diminuzione di rendimento.
Mentre per le fermate della macchina per pulizie, manutenzione, rivestimento macchine (cambio tela e feltri), si nota qualche problema dei suoi movimenti con la mano destra, ma questo viene ovviato con l’aiuto del personale di turno che lavora con lui.
Sicuramente questo vale per l’attività attuale del Signor __________ nella nostra ditta ma sarà da rivalutare in una attività diversa” (IX).
Ora, in considerazione delle risultanze della visita medica di chiusura 29 aprile 1998 (0) nonché di quanto affermato dalla ditta __________, le cui indicazioni hanno contribuito a dissipare i dubbi circa l’effettivo grado di resa, ingenerati dalla dichiarazione rilasciata da __________ (cfr. V, doc. B), può essere ammesso che __________ - perlomeno agli occhi del suo datore di lavoro, ciò che è determinante - é in grado di svolgere con pieno rendimento la sua abituale attività.
Non può qui neppure essere ignorato il fatto che dal suo datore di lavoro, il ricorrente percepisce, a contare dal mese di febbraio 1998, un salario integrale (). A questo preciso riguardo, non vi é alcun indizio che possa lasciare pensare che tale retribuzione corrisponda, quand’anche soltanto parzialmente, ad un cosiddetto salario sociale. Ciò che, del resto, non é neppure stato preteso dall’assicurato.
Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA non può che concludere che i postumi infortunistici, di cui l’insorgente é indubbiamente portatore, non pregiudicano in maniera apprezzabile la sua capacità lucrativa, di modo che la decisione dell’_____di negargli il diritto a percepire la rendita d’invalidità non presta il fianco ad alcuna censura.
2.4. Indennità per menomazione dell’integrità
2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 121).
2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.4.4. L'_____ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. Con il proprio ricorso, l’assicurato ha semplicemente chiesto una rivalutazione dell’indennità per menomazione dell’integrità, senza tuttavia motivare oltre tale sua pretesa.
__________, da parte sua, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 5%, fondandosi sul parere 29 aprile 1998 del suo medico di circondario, il dottor __________ r, spec. FMH in chirurgia:
" reperto
Come esiti importanti e durevoli dopo ferita da contusione della mano destra del 1° settembre 1997 con ferita lacero-contusa del dorso della mano al dito V, IV e III e all’indice con schiacciamento del polpastrello del dito IV con frattura aperta della falange distale, rottura a strappo aperta della falange distale dei dito III con staccamento del tendine estensore trattato cruentemente, esiste oggi una mano destra che é un po' più fredda che la mano sinistra e dove il dito IV é 5 mm più corto dopo subamputazione della falange distale, una certa ipersensibilità del moncone del dito IV, un’articolazione interfalangeale distale del dito III quasi bloccata con minima mobilità passiva di 5° e una iposensibilità del polpastrello del dito III. Non ci sono segni di neuromi. Chiudendo la mano un distacco tra il polpastrello del dito IV e la vola di 1 cm e di 0.5 cm per il dito III.
valutazione
5%.
giustificazione
Il difetto anatomico con disturbi funzionali sono da paragonare a uno stato dove manca la falange distale delle dita III e IV.
Secondo la figura 35 della tabella 3.5 un tale danno comporta una menomazione dell’integrità del 5%” (doc. 21).
Questo Tribunale ritiene che il citato apprezzamento possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b).
Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista consultato dall’_____, se si considera che per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
In siffatte condizioni - ritenuto, peraltro, che l’assicurato non ha portato alcun argomento medico-scientifico pertinente a sostegno della sua richiesta e ricordato, per quanto attiene al valore dei pareri rilasciati dai medici __________, la sentenza pubblicata in DTF 122 V 157ss. (cfr., pure, DTF 123 V 175ss. in cui il TFA ha ammesso l’indipendenza e l’imparzialità dei periti dei centri medici d’accertamento dell’AI) - la decisione impugnata, nella misura in cui a __________ é stata assegnata un’IMI del 5%, non può che essere tutelata.
A notare ancora che il dottor __________ - specialista in chirurgia della mano, consultato a titolo privato dal ricorrente per una “seconda opinione” - non ha affatto censurato l'apprezzamento espresso dal medico di circondario __________ ().
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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