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Numero d'incarto:
35.1999.24
Data decisione, Autorità:
05.10.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00024
grw/tf
Lugano
5
ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1999 di
contro
la decisione del 25 novembre 1998 emanata da
__________ rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
in relazione al caso
ritenuto, - che, con ricorso 25.2.1999, la
__________ ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione emessa il
25.11.1998 __________ e la condanna di quest'ultimo ad erogare a __________
__________ le prestazioni previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni (I);
-
che, con risposta
24.3.1999, __________ ha postulato la reiezione del gravame;
-
che, l'8.7.1999, è stata
ordinato l'allestimento di una perizia a cura del dott. __________ (VII);
-
che, il 16.7.1999,
__________ ha prodotto copia della sentenza emanata l'8.6.1999 dal TFA (VIII,
VIII1);
-
che, ricevuta tale
sentenza (X), la __________, con atto 10.8.1999, ha comunicato al TCA di
ritirare il ricorso (XII);
-
che la facoltà unilaterale
del ricorrente di ritirare il proprio gravame costituisce un'ipotesi di
applicazione del principio di disposizione, il quale assegna alla parte il
dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid.
2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in
re E.K.);
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é stralciato dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La
vicepresidente
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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