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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.92
Data decisione, Autorità: 06.10.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00092
GRW/sc
Lugano 6 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 31 maggio 1999 di
__________, rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 28 aprile 1999 emanata da
__________, rappr. da: __________ __________, rappr. da: __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
Con ricorso 31.5.1999 __________, rappr. dall'avv. , ha chiesto l'annullamento delle decisioni su opposizione 28.4.1999 con cui l' ha rigettato le opposizioni da lui interposte in due procedure esecutive rilevando, in particolare, quanto segue:
" ... Nel marzo 1997 (documento mancante che si richiama espressamente dal __________) il signor __________ ha notificato alla Cassa Malati la disdetta dall'assicurazione per la fine di giugno. La stessa è stata respinta dal __________ in data 11 giugno 1997 a motivo che il ricorrente non avrebbe pagato regolarmente i premi per cui non poteva lasciare la Cassa a' sensi dell'art. 9 cpv. 3 della OAMal (doc. B).
...
L'assicurato è la parte più debole nel rapporto con la Cassa Malati. Un'applicazione stretta, nella fattispecie, dell'art. 9 § 3 della OAMal porterebbe ad un risultato che la legge non persegue. Anche in materia di premi malattia si applicano i principi di proporzionalità e di buona fede (BORELLA, L'affiliation à l'assurance-maladie sociale suisse, Iral 1993, pag. 70 e 72).
Per le ragioni suesposte il signor __________ poteva di conseguenza lasciare la Cassa.
Egli non è rimasto debitore per colpa, ma solo perchè nella situazione particolare del fallimento la Cassa Malati non è stata capace di indicargli gli importi effettivamente dovuti. Prova ne sia che egli ha, dopo il fallimento, iniziato a pagare regolarmente i premi e tutte le partecipazioni (richiamo incarto). ..." (I pag. 2 e pag. 5)
Con scritto 22.6.1999 l' __________ ha comunicato al TCA quanto segue:
" L' __________ ritiene in parte giustificate le obiezioni del ricorrente, signor __________, e si dichiara disposta a ritirare le esecuzioni in parola, a condizione che questi dimostri di essere stato assicurato - lui personalmente, la moglie __________ e la figlia __________ - presso un'altra istituzione per l'assicurazione malattia sociale nel corso dei mesi posti in esecuzione, ossia da maggio ad ottobre 1998. Il documento F, gentilmente inviatoci in visione, si riferisce infatti, almeno per il padre e la madre, all'anno 1997. Vero è che l'interessato ha sempre sostenuto di aver validamente lasciato la cassa convenuta con effetto al 1° luglio 1997, motivo per cui quest'ultima non sarebbe più responsabile per verificare un'eventuale copertura assicurativa nei successivi anni, ma solo alla data di uscita; tuttavia, siccome l' __________ si è sempre rifiutata di riconoscere la disdetta, essa si sente ancora responsabile della verifica. Con la prova dell'avvenuta affiliazione presso un altro assicuratore malattia per l'anno 1998 per __________ i, __________ e __________, la convenuta, come detto, ritirerà le esecuzioni oggetto del presente contendere e procederà a stralciare retroattivamente al 30 giugno 1997 le polizze per le tre persone menzionate - si rileva che per questo problema il ricorrente dovrà provare pure l'affiliazione della figlia __________ presso un'altra cassa già a partire dal 1° luglio 1997, il documento F riferendosi solo al 1998. La convenuta fa ancora osservare al ricorrente che dopo un'ulteriore verifica delle registrazioni contabili, il 30 giugno 1997 vi era un saldo a favore del __________ di fr. 748.20, beninteso riferentesi unicamente ai rapporti di dare ed avere successivi alla pronuncia di fallimento. Essa chiede quindi pure il versamento di tale ammontare, senza tuttavia porre un'ulteriore condizione all'uscita retroattiva." (VI)
Il 5.7.1999 il ricorrente ha comunicato quanto segue al TCA:
" Con riferimento alla Vostra richiesta 24 giugno 1999 ho preso atto dello scritto 22 giugno 1999 del __________ che accetta l'uscita dalla Cassa della famiglia del ricorrente a far tempo dal 1° luglio 1997. Per quanto riguarda la piccola __________ quest'ultima dovrà pagare il premio presso l' __________ fino al 31.12.1997. Infatti, dopo l'entrata dei genitori nella __________ (Cassa malati del nuovo datore di lavoro), è rimasta per sei mesi senza affiliazione. Per il resto confermo che i signori __________ verseranno quanto reclamato dal __________ per il periodo che va dalla data di fallimento all'uscita del 1° luglio 1997, ovvero CHF 748.20 + premi per __________ (dall'1.7.1997 al 31.12.1997)."
" Come si evince dagli annessi tre documenti __________ e __________ i continuano ad essere assicurati presso la __________ mentre __________ continua ad essere assicurata presso la __________. Si ritiene pertanto di aver soddisfatto le richieste della controparte." (VIII)
Il 12 luglio 1999 la cassa convenuta ha chiesto lo stralcio della vertenza rilevando quanto segue:
" ... Per quanto concerne il merito della vertenza, si rileva che il ricorrente ha provveduto, come richiesto, a provare l'affiliazione presso altro ente assicurativo, e ciò a partire dal 1° luglio 1997 per __________ e __________, a partire dal 1° gennaio 1998 per __________. Pertanto, come già esposto il 22 giugno 1999, l' __________ è disposta a lasciar partire retroattivamente gli assicurati per le date indicate e ad annullare ogni procedura d'incasso relativa ai premi posteriori all'avvenuta disdetta. Essa prende atto con piacere dell'assicurazione da parte del ricorrente di versare l'importo di fr. 748.20 ancora scoperti, nonché di quanto corrisponde ai premi di __________ per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997.
Con queste premesse, la convenuta propone di stralciare la causa dai ruoli, siccome la stessa diviene priva d'oggetto." (X)
In merito, l'avv. __________ per il ricorrente ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di stralcio a condizione che la cassa convenuta provveda ad annullare le procedure esecutive avviate.
Inoltre, egli ha chiesto il riconoscimento di "adeguate" ripetibili ritenuto che "a questa situazione si è giunti per gli errori della __________ che ha reclamato agli assicurati importi esorbitanti" (XII)
La cassa convenuta, il 3 agosto 1999, ha comunicato di avere dato ordine al servizio incassi di annullare tutte le procedure (sollecitatorie ed esecutive) e il 10 settembre 1999 ha prodotto al TCA copia della conferma di annullamento (XVII, doc. 1-3).
Essa si è, per contro, opposta alla richiesta di assegnazione di ripetibili affermando quanto segue:
" ... Per quanto concerne la richiesta di ripetibili, contrariamente a quanto asserito dall'avv. __________ nel suo scritto, a questa situazione non si è giunti a causa di errori da parte della convenuta, la quale si è invece limitata ad applicare quanto esplicitamente previsto dall'OAMal all'articolo 9 cpv. 3. Si rileva al proposito che la decisione di non applicare tale dispositivo legale deriva dal sapere che il Tribunale cantonale ticinese lo ha già dichiarato non conforme alla legge. Tuttavia, il Tribunale federale delle assicurazioni non si è ancora pronunciato, motivo per cui la questione è tuttora aperta.
Meri motivi di opportunità (non si voleva andare fino al TFA per una questione di principio ormai pendente da più di due anni) hanno spinto la convenuta ad accogliere le richieste della famiglia __________, che è comunque sempre risultata in mora con il pagamento dei premi: se non vi fosse stata mora, l'uscita sarebbe stata regolarmente concessa per la data voluta. Si chiede pertanto che al ricorrente non vengano assegnate ripetibili." (XIV)
Secondo la giurisprudenza, v'è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, se la situazione procedurale lo giustifica, anche nel caso in cui il ricorso diviene privo di oggetto (Pratique VSI 1994 pag. 187/189; RAMI 1994 pag. 219; DTF 110 V pag. 57, DTF 109 V pag. 71) : questa situazione si realizza, ad esempio, allorché il ricorso viene stralciato dai ruoli in quanto l’amministrazione, prima di inviare la risposta di causa al Tribunale, emette una nuova decisione, che accoglie integralmente le pretese dell’assicurato oppure aderisce, in altro modo, alle richieste ricorsuali (cfr. RCC 1992 pag. 123; RCC 1989 pag. 320; RCC 1986 pag. 314; RCC 1984 pag. 283).
E' la situazione che si realizza in concreto.
Va, del resto, rilevato che lo scrivente TCA, già con sentenza 2.1.1997, aveva ritenuto l'art 9 cpv. 3 OAMal inapplicabile poiché contrario alla legge e che il TFA ha espresso analoga opinione nella sentenza 29.6.1999 in re __________ c. M.P..
Per questi motivi
visti gli art 22 e 23 LPTCA e 351 e seg CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________ verserà a __________ fr. 1000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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