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Numero d'incarto:
36.1999.91
Data decisione, Autorità:
19.10.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.1999.00091
grw/nh
Lugano
19
ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 31 maggio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 21 maggio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto che, - con ricorso 31.5.1999 __________
ha chiesto l’annullamento della decisione su reclamo emanata il 21.5.1999
dall’ICAS e la concessione del sussidio previsto dalla LCAMal per l’anno 1999
(I, IV);
- l’ICAS, il 29.9.1999 ha
comunicato al TCA quanto segue:
" Lo scrivente Ufficio rende
noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell'atto ricorsuale relativo
alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi
cantonali hanno completamente accolto le richieste della parte ricorrente,
assegnando in particolare alla stessa il sussidio nell'assicurazione sociale
contro le malattie per l'anno 1999 (cfr. documento allegato).
Alla luce di quanto
suesposto si chiede pertanto che il ricorso sia stralciato dai ruoli....
" (VI)
allegando a tale atto
copia della lettera con cui la ricorrente è stata informata della concessione
del sussidio con effetto a decorrere dal 1.1.1999 (VIbis);
- secondo la legge (cfr. art.
58 LPA per analogia) e la giurisprudenza (cfr. in particolare RCC 1992 p. 122
ss, RCC 1989 p. 320 e RCC 1986 p. 314), fino all'inoltro della sua risposta
l'amministrazione può procedere ad un nuovo esame della decisione impugnata e,
se del caso, emettere una nuova decisione (che, in caso di accoglimento
integrale delle richieste del ricorrente, comporterà lo stralcio del ricorso,
cfr. art. 58 cpv. 3 LPA e RCC 1992 p. 123).
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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