AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.85
Data decisione, Autorità: 21.06.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00085
mm
Lugano 21 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 10 maggio 1999 e del 15 giugno 1999 di
__________, rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 24 marzo 1999 e del 12 maggio 1999 emanate da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 giugno 1998, __________ () ha chiesto il sussidio previsto dalla legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) per l’anno 1999.
La sua istanza é stata respinta il 30 ottobre 1998.
Uguale sorte ha avuto il reclamo interposto contro tale decisione.
1.2. Avverso la decisione su reclamo 24 marzo 1999, __________, patrocinato dal lic. iur. __________, é tempestivamente insorto innanzi a questo TCA, sostenendo, in particolare, quanto segue:
“... la situazione finanziaria del signor __________ risulta talmente drammatica che né la notifica di tassazione 21 settembre 1998 (doc. B) né la susseguente notifica di tassazione intermedia 8 febbraio 1999 (doc. NN), possono costituire un valido parametro di riferimento per decidere se accordare o meno il sussidio in rassegna. Si chiede pertanto a codesto Tribunale delle assicurazioni di non basarsi sulla notifica di tassazione intermedia 8 febbraio 1999 (doc. NN) per prendere la sua decisione in merito al presente ricorso, ma bensì di fondare il proprio giudizio sui dati che verranno principalmente esposti al punto 4 che segue e che mettono per l’appunto in chiara evidenza la vera e triste situazione finanziaria del signor __________ durante il periodo 1997-1998” (I, p. 3s.).
L’assicurato ha, altresì, evidenziato il fatto che - pur essendo stato esplicitamente sollecitato - l’IAS aveva omesso d’esprimersi in merito al diritto all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio nell’ambito della procedura di reclamo.
1.3. Il 12 maggio 1999, l’ICAS ha provveduto ad emanare una nuova decisione su reclamo (doc. 13), che annulla e sostituisce quella datata 24 marzo 1999.
In questa sede, l’autorità amministrativa ha nuovamente negato il diritto al sussidio per l’anno 1999, così come il diritto all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
1.4. Con risposta di causa 8 giugno 1999, l’ICAS ha postulato un integrale reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. Con atto 15 giugno 1999 (V), diretto contro la decisione 12 maggio 1999 dell’ICAS, __________ ha, di nuovo, chiesto d’essere posto al beneficio del sussidio per l’anno 1999, dando per riprodotte “... tutte le allegazioni di fatto e le tesi di diritto già esposte nel precedente ricorso 10 maggio 1999 ...” (V, p. 3). L’assicurato ha, altresì chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio, contestando la manifesta infondatezza del reclamo 1° dicembre 1998.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Diritto al sussidio per l’assicurazione malattie per l’anno 1999
2.2.1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32’000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20’000.--.
Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art. 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22’000.-- per le persone sole e di fr. 34’000.-- per le famiglie (cfr art. 1 lett. c D.E. 18.11.1997).
Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie
(art 30 LCAMal).
Per il 1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 20.10.1998).
2.2.2. In concreto, non é contestato che, nel biennio di riferimento, il ricorrente - persona sola ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal - ha avuto un reddito imponibile pari a fr. 22’346.-- (cfr. decisione su reclamo 8 febbraio 1999 (doc. NN)), dunque, un reddito determinante, in forza dell’art. 30 in initio LCAMal, di fr. 23’000.--.
Si tratta, quindi, di un reddito imponibile superiore, seppur di poco, al limite fissato dalla legge per il diritto al sussidio delle persone sole (fr. 22’000.--).
2.2.3. Il ricorrente sostiene, ciò nondimeno, d’aver diritto al sussidio, in quanto i dati fiscali non corrisponderebbero alla sua attuale situazione finanziaria, definita come catastrofica.
Pur se comprensibile, la censura sollevata da __________ non può trovare accoglimento.
Infatti, come risulta dal rapporto della Commissione della gestione del Gran Consiglio al messaggio 10 novembre 1992 relativo alla modifica della LCAM, per ovviare alla circostanza secondo cui "i dati fiscali non sempre - e non necessariamente - danno un'immagine fedele della realtà economica più recente" (p. 10), la LCAM ha posto quale "dato acquisito" (cfr. rapporto, p. 11) unicamente:
" Il ricorso alla tassazione intermedia, quale specchio della situazione economica più vicina alla realtà. Ciò potrà servire, in modo particolare, in caso di mutazioni (matrimonio, separazione, decesso di un congiunto, inizio o cessazione dell'attività lucrativa, ...).
In queste circostanze, la correzione del sussidio (o la nascita del diritto oppure la revoca) ha effetto a partire dalla data in cui viene definito l'inizio dell'assoggettamento intermedio. In assenza di tassazione intermedia, le uniche mutazioni che verranno considerate in tempi reali saranno quelle attinenti all'obbligo assicurativo stesso, ossia nascite, elezioni di residenza, decessi e trasferimenti di domicilio (o di dimora o fine di permesso stagionale)".
D’altra parte, l’art. 67 RegLCAM (tenore in vigore nel 1996) non prevede la possibilità di fare astrazione dai dati fiscali nei casi come quello dell’insorgente.
Pertanto, ritenuto che il reddito imponibile supera il limite posto per il diritto al sussidio, la decisione impugnata è conforme alla legislazione cantonale applicabile.
2.3. Diritto all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio nell’ambito della procedura di reclamo innanzi all’ICAS
L’art. 76 LCAMal prevede che alla procedura di reclamo in materia, segnatamente, di sussidio per l’assicurazione malattie, così come, del resto, alla susseguente procedura giudiziaria innanzi al TCA, torna applicabile la legge di procedura per le cause amministrative (LPamm).
L’art. 30 cpv. 1 LPamm recita, da parte sua, che gli istanti od i ricorrenti privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalle prestazioni di anticipi, qualora giustifichino di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e l’istanza o il ricorso non siano manifestamente infondati. Inoltre qualora le circostante di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono ottenere il patrocinio gratuito (cpv. 2). Il cpv. 3 prevede, infine, che valgono per il resto le norme del titolo XII del CPC.
Così come già si deduce dal suo tenore letterale, l’art. 30 LPamm istituisce, seppur implicitamente (“gli istanti”), il diritto all’assistenza giudiziaria anche nell’ambito di procedure amministrative non contenziose (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, p. 154, n. 1d ad art. 30 LPamm), aspetto quest’ultimo che, comunque, non é oggetto di contestazione fra le parti.
Tale diritto é, del resto, pure stato riconosciuto - entro stretti limiti materiali e temporali - dalla giurisprudenza del TFA (DTF 114 V 228ss.; cfr., pure, Borghi/Corti, op. cit., p. 152, n. 1b ad art. 30 LPamm; Leuzinger-Näf, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991, p. 127ss.).
D’altro canto, le condizioni a cui il diritto all’assistenza giudiziaria é subordinato giusta l’art. 30 LPamm, risultano essere, in sostanza, le medesime esatte dalla giurisprudenza federale: l’assistenza di un avvocato deve apparire necessaria o comunque indicata, il richiedente deve trovarsi nel bisogno e, infine, le sue conclusioni non devono sembrare avere esito sfavorevole (DTF 121 I 323 consid. 2a, 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
A mente di questa Corte - così come correttamente osservato dall’ICAS - quest’ultimo presupposto non é affatto soddisfatto nella fattispecie concreta.
Secondo dottrina e giurisprudenza, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, p. 42, n. 4 ad art. 157; Borghi/Corti, op. cit., p. 156, n. 2b ad art. 30 LPamm).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA 29 giugno 1994 in re A. D., 5 agosto 1998 in re T., ambedue inedite).
In casu, l’inammissibilità del reclamo appare più che evidente, e ciò per il semplice fatto che __________ presenta un reddito imponibile superiore al limite fissato dalla legge per il diritto al sussidio.
A ragione, quindi, l’ICAS ha respinto la domanda intesa ad ottenere la concessione dell’assistenza giudiziaria, senza che occorra qui esaminare se siano soddisfatti gli altri requisiti, i medesimi dovendo essere adempiuti cumulativamente.
2.4. Diritto all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio nell’ambito della presente procedura ricorsuale
Le considerazioni sviluppate al precedente considerando, debbono logicamente valere, mutatis mutandis, in relazione alla questione di sapere se l’assicurato ha o meno il diritto di beneficiare dell’assistenza nell’ambito della presente procedura giuridiziaria.
La conclusione non può, pertanto, che essere la medesima: essendo il processo manifestamente privo di esito favorevole, l’istanza tendente all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria va senz’altro respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono respinti.
2.- L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria é respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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