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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.72
Data decisione, Autorità:
17.08.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00072
grw/nh
Lugano
17
agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 19 aprile 1999 di
__________,
contro
Cassa Malati __________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto - che, con ricorso 19 aprile
1999, __________ ha chiesto la condanna della cassa malati __________ "al
pagamento del sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 1999 a favore del
ricorrente" (I);
- che, con risposta
15.6.1999, la cassa convenuta ha affermato quanto segue:
" La convenuta non ha nulla da
dire, oltre al ripetere che il problema, d'ordine informatico, non è ancora
stato risolto. Tuttavia, come si evince dall'ultima corrispondenza a voi
inviata in copia, il signor __________ non ha ricevuto le fatture relative ai
premi dell'assicurazione di base, né per il mese di maggio, né per quello di
giugno, benché la copertura assicurativa sia integralmente garantita. Questo
appunto perché il programma informatico non consente ancora oggi di dedurre il
sussidio dal premio mensile. A questa spiegazione, peraltro - ne siamo
coscienti - piuttosto inconsistente, non possiamo aggiungere alcunché, se non
che appunto non saranno inviati né fatture e né richiami fino a definitiva
risoluzione dello spiacevole inconveniente. Come pure garantito al signor
__________, non appena venuti a capo della questione, egli riceverà un
conteggio riportante il saldo eventualmente a suo favore." (X)
- che, con atto 4 agosto
1999, il ricorrente ha comunicato quanto segue:
" Pervenuto il rimborso ad
opera della Cassa malati __________, comunico che intendo ritirare il
ricorso." (XVI)
- che la facoltà unilaterale
del ricorrente di ritirare il proprio gravame costituisce un'ipotesi di
applicazione del principio di disposizione, il quale assegna alla parte il
dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid.
2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in
re E.K.);
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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