AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.57
Data decisione, Autorità: 26.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00057
grw/nh
Lugano 26 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 20 marzo 1999 di
__________,
contro
la decisione del 22 febbraio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. L’11.12.1998 __________ () ha chiesto il sussidio per l'assicurazione malattia previsto dalla LCAMal per l'anno 1999.
La sua istanza é stata respinta il 30.12.1998.
Ugual sorte ha avuto il reclamo interposto contro tale decisione.
1.2. Contro la decisione su reclamo é tempestivamente insorta l’interessata affermando, in particolare, quanto segue:
" ... Con la presente intendo reclamare contro la decisione presa dall'assicurazione sociale di Bellinzona, per aver respinto la mia domanda di sussidio per la Cassa malati.
Considerandomi persona sola non ho più diritto al sussidio perché la mia notifica di tassazione 97/98 è di 22'751.- fr.
Rendo noto che in quest'ultimi figurano gli assegni di mio figlio versati mensilmente dall'ufficio anticipo alimenti, questo fino al mese di settembre, mese in cui mio figlio ha compiuto il diciottesimo anno di età. Quindi dal mese sopra citato mi ritrovo con una mancata entrata di 1088.- fr. al mese.
Sono divorziata, con mio figlio ancora apprendista a mio carico.
Chiedo pertanto una nuova valutazione della mia situazione attuale." (I)
1.3. In risposta, l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
1.4. Il 27.5.1999, la ricorrente ha nuovamente ribadito che la sua situazione finanziaria è precaria ed ha confermato la richiesta di concessione del sussidio (V).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di
fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 20.10.1998).
2.3. Giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia
a) i coniugi con o senza figli
b) i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;
c) il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni.
L'art 27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.
2.4. In concreto, non é contestato che, nel biennio di riferimento, la ricorrente ha avuto un reddito imponibile pari a fr. 22.751.-, dunque, un reddito determinante di fr. 23.000.-
Si tratta, dunque, di un reddito imponibile superiore al limite fissato dalla legge per il diritto al sussidio delle persone sole.
2.5. In casu la ricorrente censura il fatto di non essere stata considerata "famiglia" poiché convive con un figlio, ancora apprendista al cui mantenimento essa deve, pertanto, ancora provvedere.
Ora, come visto al considerando precedente, sono, in particolare, considerati famiglia i divorziati con figli conviventi ma soltanto fino alla fine dell'anno in cui questi compiono i 18 anni.
Del resto, il legislatore ha ancora precisato che un figlio é considerato tale, ai fini dell'applicazione della LCAM, soltanto sino al raggiungimento di tale traguardo. Da lì in poi non é più considerato figlio.
La legge é chiara, esplicita e non equivoca: in simili circostanze, essa va interpretata secondo il suo tenore letterale a meno che vi siano elementi che inconfutabilmente portano a concludere che la volontà del legislatore era diversa.
In concreto, la presenza di tali elementi é esclusa: anzi, risulta del tutto chiaro - in particolare dalla ripetizione dello stesso concetto nella definizione di figlio ed in quella di famiglia - che la volontà del legislatore é quella che traspare dalla lettera della legge.
Il figlio della ricorrente ha superato l'età definita dagli articoli succitati: per l'applicazione della LCAM, egli non é più considerato "figlio" e la convivenza con lui non crea più statuto di famiglia.
Correttamente, quindi, l'amministrazione ha considerato la ricorrente persona sola.
2.6. La ricorrente sostiene, inoltre, che i dati fiscali non corrispondono alla sua attuale situazione finanziaria.
Pur se comprensibili, le censure della ricorrente non possono trovare accoglimento.
Infatti, come risulta dal rapporto della Commissione della gestione del Gran Consiglio al messaggio 10 novembre 1992 relativo alla modifica della LCAM, per ovviare alla circostanza secondo cui "i dati fiscali non sempre - e non necessariamente - danno un'immagine fedele della realtà economica più recente" (p. 10), la LCAM ha posto quale "dato acquisito" (cfr rapporto p. 11) unicamente:
" Il ricorso alla tassazione intermedia, quale specchio della situazione economica più vicina alla realtà. Ciò potrà servire, in modo particolare, in caso di mutazioni (matrimonio, separazione, decesso di un congiunto, inizio o cessazione dell'attività lucrativa,...).
In queste circostanze, la correzione del sussidio (o la nascita del diritto oppure la revoca ) ha effetto a partire dalla data in cui viene definito l'inizio dell'assoggettamento intermedio. In assenza di tassazione intermedia, le uniche mutazioni che verranno considerate in tempi reali saranno quelle attinenti all'obbligo assicurativo stesso, ossia nascite, elezioni di residenza, decessi e trasferimenti di domicilio (o di dimora o fine di permesso stagionale)."
(cfr rapporto p. 11).
D’altra parte, l’art 67 RegLCAM (tenore in vigore nel 1996) non prevede la possibilità di fare astrazione dai dati fiscali nei casi come quello della ricorrente.
Pertanto, ritenuto che il reddito imponibile supera il limite posto per il diritto al sussidio, la decisione impugnata è conforme alla legislazione cantonale applicabile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster