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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.28
Data decisione, Autorità: 02.06.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00028
grw/nh
Lugano 2 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 4 febbraio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Il 15 novembre 1997 __________ (__) ha chiesto il sussidio per l'assicurazione malattia previsto dalla LCAMal per l'anno 1998.
La sua istanza é stata respinta il 30 novembre 1998.
Ugual sorte ha avuto il reclamo interposto contro tale decisione.
1.2. Contro la decisione su reclamo é tempestivamente insorto l’interessato affermando, in particolare, quanto segue:
" ... Alla vs. decisione del 04 febbraio c.a. faccio opposizione in quanto le cifre riportate da parte vs. non risultano nei miei atti.
Infatti nella mia dichiarazione d'imposta 1995/96 è stato dichiarato come reddito al punto 1b (reddito moglie) nel 1993 = CHf. 69'276.00, nel 1994 CHf. 59'028.00 oltre al reddito della proprietà al punto 5a = CHf. 19'530.00 per il 1993 e per il 1994 il medesimo importo (allego fotocopia della dichiarazione 1995/96).
In ogni caso, quello che fa stato, è la notifica della tassazione per l'anno fiscale 1995-96 del 16 novembre 1998 (allego fotocopia), da dove risulta un reddito imponibile di CHf. 22'654.00 e una sostanza imponibile di CHf. 0.00.
Non so come arrivate ad affermare un reddito imponibile fuori cantone di CHf. 35'105.00, in quanto non ho ricevuto nessun reddito fuori cantone.” (I)
1.3. In risposta, l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito (III).
1.4. In replica, il ricorrente ha ribadito la propria tesi ricorsuale:
" ... La mia richiesta di sussidio si basa sulla notifica della tassazione per l'anno fiscale 1995-96 del 16 novembre 1998.
Alla decisione dell'istituto assicurazioni sociali ho chiesto di motivare la loro decisione in merito alla mia richiesta, l'istituto in questione ha affermato che io ho avuto un reddito imponibile all'estero di CHf. 35'105.00 senza indicarmi l'origine di tale reddito.
Non avendo avuto nessuna attività lucrativa all'estero, non riesco a comprendere da dove risulta a loro suddetto imponibile.
Chiedo solamente una spiegazione fondata (in quanto il nostro reddito imponibile è inferiore al limite imposto)... " (V)
1.5. Con duplica 25.5.1999, l'IAS ha confermato la richiesta di reiezione del gravame rilevando che la notifica di tassazione per il biennio 1995/96 è cresciuta in giudicato (IX).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1998, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1995/1996 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (art 1 lett. a D.E. 18.11.1997 CdS).
Sulla base del mandato assegnatogli dal l'art 31 lett. a LCAMal - secondo cui, il regolamento stabilisce le modalità per l'accertamento del reddito determinante delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza - il Consiglio di Stato ha emanato l'art 57 RegLCAMal che prescrive che, per i contribuenti tassati nel Cantone soltanto per una parte del loro reddito o della loro sostanza, vengono considerati la somma dei fattori di reddito che è servita di base per l'applicazione dell'aliquota di imposta, così come il valore della sostanza.
2.3. In concreto, risulta dalla notifica di tassazione che, nel biennio di riferimento, il ricorrente - famiglia ai sensi dell'art 25 cpv 1 lett. a LCAMal - ha avuto un reddito imponibile pari a fr. 22'654.--.
Tuttavia, risulta dalla dichiarazione dell'autorità di tassazione prodotta dall'IAS con la duplica che, per l'applicazione dell'aliquota, è stato considerato un reddito all'estero di fr. 35.105.-:
" L'importo di fr. 35.105.- è stato tassato come presunto reddito conseguito all'estero.
Il contribuente non ha inoltrato reclamo conto la notifica di tassazione." (doc 6, allegato ad IX).
Dunque, correttamente, in applicazione dei parametri indicati al consid 2.2, l'amministrazione ha considerato quale reddito determinante l'importo di fr. 57.759.
Dunque, un reddito al limite fissato dalla legge per il diritto al sussidio.
2.4. Il ricorrente ha affermato di non avere alcuna fonte di reddito all'estero.
La questione sollevata può essere lascia indecisa.
Infatti, per costante giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: l'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità giusdicente non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
In queste condizioni, la decisione impugnata va protetta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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