AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.19
Data decisione, Autorità: 22.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00019
mm
Lugano 22 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 1999 di
contro
la decisione del 29 ottobre 1998 emanata da
__________ In materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 aprile 1997, __________ __________, alle dipendenze della Società __________ __________ __________ in qualità di __________, scendendo, con un balzo, da un tetto, ha riportato la frattura del calcagno sinistro (doc. 1 e 3 - inc. __________ III).
Il caso é stato assunto __________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative. In particolare, l’infortunato é stato riconosciuto abile al lavoro al 50% dal 7 luglio 1997, al 66 2/3% dal 16 luglio 1997 e al 75% dal 1° ottobre 1997.
A notare che __________ __________, già nel giugno del 1978, rimase vittima di un infortunio, interessante il ginocchio destro.
1.2. Alla chiusura del caso, l’Istituto assicuratore - dopo aver esperito i necessari accertamenti medico-amministrativi - ha, con decisione 8 settembre 1998, assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità del 5%. Per contro, __________ ha rifiutato di riconoscere ad __________ __________ una rendita d’invalidità, sostenendo che “... i postumi dell’infortunio non pregiudicano in misura apprezzabile la capacità di guadagno” (cfr. doc. __________).
Dopo l’opposizione interposta dall’assicurato, l’assicuratore LAINF ha ribadito, in sostanza, il contenuto della sua prima decisione (doc. __________).
1.3. Con tempestivo ricorso, __________ __________, rappresentato dal Sindacato __________, ha chiesto d’essere posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 25%, facendo valere, segnatamente, quanto segue:
" La __________, con decisione su opposizione del 29/30 ottobre 1998, ha negato la rendita d’invalidità, poiché il signor __________ ha ripreso, dopo il colloquio intercorso con un ispettore dell’assicurazione, a svolgere la sua attività in misura completa.
Il medico curante, dottor __________, sostiene per contro che il ricorrente non é in grado di continuare a svolgere a tempo pieno l’attività lavorativa, in ragione dei problemi lombari di cui soffre, che, secondo il medico, sarebbero dovuti alla frattura calcaneare, e meglio all’incedere claudicante, provocato dalla imperfetta guarigione della lesione.
Il curante chiede pertanto l’erezione di una perizia, da tenersi in ambiente specializzato, onde verificare la giustezza della sua teoria e porre rimedio ai lacunosi accertamenti effettuati dall’assicurazione (cfr. Doc. __________).
(...).
Il fatto che l’assicurato abbia ripreso l’attività lavorativa, come richiestogli dall’ispettore della __________, non é decisivo ai fini della valutazione della presente fattispecie.
Il rapporto del funzionario indica infatti che quest’ultimo ha lasciato intendere al ricorrente che la __________ avrebbe comunque erogato una rendita d’invalidità.
Il signor __________ ha pertanto ripreso l’attività lavorativa. Peraltro con un rendimento ridotto (non solleva alcun peso, deve abbandonare il posto di lavoro soventemente) e unicamente grazie all’assunzione di forti dosi di analgesico.
Per terminare deve essere sottolineato che l’ultimo rapporto redatto dall’ispettore della __________ risale al 7.9.1998 (cfr. Doc. __________). Nel frattempo, le assenze del ricorrente si sono moltiplicate.
Il ragione di quanto sopra esposto, il signor __________ chiede di essere sottoposto ad una perizia medica.
Prudenzialmente, egli chiede già sin d’ora che gli venga riconosciuta da codesto lodevole TCA una rendita d’invalidità del 25%” (I).
1.4. __________, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se __________ __________ ha diritto ad una rendita d’invalidità giusta l’art. 18 LAINF. La questione riguardante l’indennità per menomazione dell’integrità non può qui venire ridiscussa, essendo, su questo punto, la decisione su opposizione 29 ottobre 1998 cresciuta in giudicato (DTF 119 V 347ss.).
2.3. A norma dell'art. 18 LAINF l'assicurato invalido a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità.
Le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato (art. 15 cpv. 1 LAINF).
In caso d'invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80 per cento del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale (art. 20 cpv. 1 LAINF).
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute. In questo ordine d’idee, la giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio secondo cui, nella determinazione dell’invalidità, non c’é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all’infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno (cfr., ad esempio, RAMI 1991 U130, p. 272 consid. 3b).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; DTF 116 V 249 consid. 1b).
I due redditi da porre a raffronto sono, in certi casi, ipotetici (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 99). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo. In particolare la determinazione dei redditi non deve fondarsi su possibilità d'impiego irrealistiche (RCC 1991, pag. 332, consid. 3b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (DTF 110 V 276 consid. 4b; STFA inedita 17 dicembre 1992 in causa C.M.).
2.4. Le parti hanno espresso pareri divergenti riguardo alla questione di sapere se per i disturbi lombari lamentati da __________ __________i, l’Istituto assicuratore convenuto possa o meno essere chiamato a rispondere.
Da un lato, il medico curante dell’assicurato, il dottor __________, spec. FMH in medicina generale, ha espresso l’opinione secondo cui i succitati disturbi alla schiena sarebbero una conseguenza indiretta degli infortuni interessanti il ginocchio destro, rispettivamente, il calcagno sinistro (cfr. rapporto 23.9.1998 allegato al doc. __________: “Sono anche dell’opinione, tra l’altro lo conosco come mio paziente già da oltre 15 anni e non l’ho mai curato per mal di schiena, che i dolori insorti alla colonna lombare abbiano un nesso causale con l’evento della gamba infortunata. I problemi statici al piede ed al ginocchio infortunato portano ad un disequilibrio del bacino con susseguente peggioramento della situazione statica anche a livello della colonna lombare, ...”).
Dall’altro, __________ - fondandosi sull’apprezzamento espresso dal proprio medico di circondario, così come su dottrina medica generalmente riconosciuta - ha categoricamente negato il carattere postinfortunistico della problematica a livello del rachide lombare (una spondilolisi con listesi L5 bilateralmente, secondo la TAC eseguita in data 23 marzo 1998, cfr. doc. __________ III), problematica ritenuta essere di natura morbosa. L’assicuratore LAINF ha, in particolare, evidenziato il fatto che - contrariamente a quanto sostenuto dal curante - __________ __________ aveva, già nel passato (per la precisione, nel 1990), sofferto di dolori localizzati nella regione lombo-sacrale, responsabili persino di un periodo d’incapacità lavorativa (doc. __________- inc. __________ III). Nel 1996, perlomeno secondo quanto dichiarato dall’assicurato stesso (cfr. doc. __________), una TAC avrebbe permesso di diagnosticare la presenza di un’ernia discale, caso allora assunto dall’assicurazione contro le malattie.
Da parte sua, questa Corte ritiene di potersi esimere dal decidere circa l’eziologia dei disturbi alla schiena di cui il ricorrente soffre e, in ultima analisi, riguardo ad un corrispondente obbligo contributivo __________, poiché - anche nell’ipotesi in cui gli stessi si trovassero in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l’uno o l’altro degli eventi traumatici assicurati - il gravame presentato da __________ __________ non potrebbe, così come verrà meglio dimostrato in seguito, trovare accoglimento. In questo ordine d’idee, va, ovviamente, respinta la richiesta tendente a che venga ordinato l’allestimento di una perizia medico giudiziaria (I, p. 3).
2.5. In occasione della visita di chiusura, avvenuta il 12 maggio 1998, il medico di circondario __________, il dottor __________ r, spec. FMH in chirurgia, ha espresso il seguente puntuale apprezzamento riguardante la questione dell’esigibilità lavorativa:
" L’assicurato può continuare a lavorare come operaio di manutenzione dove pulisce porte, finestre, rolladen, mobili, scansie, e macchine durante l’intera giornata. L’assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi di 5 kg e da 5 fino a 10 kg ai fianchi. Può spesso portare pesi da 10 fino a 25 kg fino ai fianchi e talvolta portare pesi da 25 fino a 45 kg, rispettivamente da 45 kg in su.
Può molto spesso portare pesi fino a 5 kg e oltre sopra il petto.
Il paziente può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera e di media entità.
Può talvolta anche maneggiare attrezzi di pesante e di rado anche di molto pesante entità. Può molto spesso fare la rotazione manuale.
Il paziente può molto spesso fare lavori sopra la testa con rotazioni, spesso fare lavori in posizione seduta inclinata in avanti, spesso fare lavori in piedi inclinato in avanti, spesso fare lavori inginocchiato e fare lavori inginocchiato e accovacciato.
Il paziente può molto spesso mantenere la posizione seduta e in piedi per molto tempo.
L’assicurato può molto spesso camminare fino e oltre 50 m. Può spesso camminare per lunghi tragitti, può talvolta camminare sul terreno accidentato, può spesso salire scale normali e di rado anche salire scale a pioli.
L’impiego delle due mani é possibile. Può stare in equilibrio” (doc. __________ - inc. __________).
La valutazione espressa dal dottor __________ non é stata, invero, condivisa dal medico curante dell’insorgente, il quale sostiene che il suo paziente potrebbe svolgere la propria attività nella misura massima dell’80/85% (cfr. rapporto accluso al doc. __________ - inc. __________).
Al di là dell’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che l’assicurato, a decorrere dal mese di luglio 1998, ha ripreso ad esercitare la propria attività professionale, a tempo pieno e con un pieno rendimento.
Dal rapporto ispettivo 7 settembre 1998 - steso alla presenza dell’assicurato, del reponsabile del personale e del capo-reparto - si evince, in primo luogo, che __________ __________, dopo l’infortunio, continua ad esercitare la medesima attività di prima. Risulta, inoltre, che:
" A partire dal 7.7.1998, egli presenzia in ditta durante l’orario di lavoro usuale e anche oltre in caso di necessità. Egli ha finora sempre portato a termine i compiti affidatigli senza pregiudizio alcuno per quanto concerne il suo rendimento. A partire da tale data il salario gli viene peraltro corrisposto in misura completa” (doc. __________ III - la sottolineatura é del redattore).
Proprio sulla base delle indicazioni contenute nel summenzionato rapporto ispettivo, l’Istituto assicuratore convenuto ha corrisposto all’insorgente un’indennità giornaliera corrispondente ad un’inabilità lavorativa del 25% sino al 6 luglio 1998, per poi chiudere il caso senza rendita d’invalidità, a decorrere dal 7 luglio 1998.
Ora, é da ritenere assodato che __________ Cas__________elli é in grado di svolgere la propria attività a tempo pieno e con un pieno rendimento, tanto che il suo datore di lavoro gli versa, a far tempo dal 7 luglio 1998, un salario integrale, il quale non corrisponde, neppure parzialmente, ad un cosiddetto salario sociale (cfr. doc. __________ da cui risulta che, fintantoché il ricorrente ha presentato un rendimento ridotto, il salario gli é stato decurtato).
In siffatte condizioni, lo scrivente TCA non può che concludere che i postumi infortunistici, di cui l’assicurato é indubbiamente portatore, non hanno la benché minima incidenza sulla sua capacità lucrativa, di modo che la decisione __________ di negargli il diritto a percepire la rendita d’invalidità non presta il fianco ad alcuna censura.
In sede di ricorso, l’assicurato ha sostenuto d’aver sì ripreso il proprio lavoro presso la Società __________, ma “... con un rendimento ridotto ...”.
Tale affermazione non trova, tuttavia, il benché minimo riscontro negli atti di causa. Da quest’ultimi risulta, in effetti, che __________ __________, a contare dal 7 luglio 1998, percepisce dal proprio datore di lavoro una retribuzione piena, versatagli a fronte delle prestazioni di lavoro da lui regolarmente fornite.
Di nessun soccorso può, d’altronde, essere il fatto, sollevato sempre dall’insorgente, secondo cui l’ultimo rapporto ispettivo risale al mese di settembre 1998 e che, nel frattempo, le circostanze sarebbero mutate (leggi, ripetute assenze dal posto di lavoro).
In primo luogo, si ricorda all’assicurato che, per consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali deve, di regola, valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa é stata emanata (STFA 30.9.1998 in re F.; STFA 1.10.1998 in re F.; DTF 121 V 366 consid. 1b). Qualora ritenesse che il suo stato di salute sia, nel frattempo, peggiorato, all’assicurato rimane riservata la facoltà di richiedere all’Istituto assicuratore convenuto l’assegnazione di una rendita d’invalidità (cfr., al riguardo, RAMI 1994 U189 p. 139 consid. 3a).
D’altro canto, e soprattutto, il capo del personale della Società __________ __________ __________ - interpellato __________ in merito alle presunte numerose assenze dal posto di lavoro di __________ __________ - ha dichiarato, in data 24 febbraio 1999, che dall’ultima visita dell’ispettore __________, l’assicurato si é assentato soltanto per due giorni, nel corso del mese di ottobre, e che, per il resto, presenta sempre un pieno rendimento e, pertanto, continua a parcepire un salario completo (doc. __________).
Le affermazioni contenute nell’atto di ricorso appaiono del tutto prive di fondamento e, pertanto, non possono certo supportare la tesi difesa dall’assicurato.
Da ultimo, l’insorgente rimprovera all’assicuratore-infortuni convenuto d’averlo, in qualche modo, indotto a riprendere a tempo pieno la propria attività professionale, lasciandogli intendere che sarebbe stato, comunque, posto al beneficio di una rendita d’invalidità.
Al riguardo, il TCA si limita ad osservare che se __________ __________, ad un certo punto, é stato in grado di riprendere, a tempo pieno e con pieno rendimento, la propria occupazione, non é, evidentemente, perché glielo ha chiesto l’ispettore __________, ma poiché il suo stato di salute é migliorato a tal punto da rendere possibile un’integrale ripresa lavorativa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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