AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.18
Data decisione, Autorità: 24.09.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00018
mm/sc
Lugano 24 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 1999 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 26 novembre 1998 emanata da
__________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 dicembre 1996, __________ __________ - disoccupato e già al beneficio di una mezza rendita AI a contare dal 1° settembre 1995 (doc. __________- inc. __________) - é caduto ed ha riportato una frattura del radio distale a destra (doc. __________).
Il caso é stato assunto __________ che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso, l’Istituto assicuratore, con decisione formale 7 settembre 1998, ha assegnato a __________ __________ un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%. __________ ha, per contro, negato il diritto ad una rendita d’invalidità, sostenendo che, “sulla scorta degli accertamenti disposti, i postumi dell’infortunio non pregiudicano in misura apprezzabile la capacità di guadagno” (doc. __________).
A seguito dell’opposizione presentata dall’avv. __________ per conto dell’assicurato, __________ ha integralmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. __________).
1.3. Con tempestivo ricorso, __________ __________, sempre patrocinato dall’avv. __________i, ha chiesto che l’IN__________AI venga condannato a corrispondergli una rendita d’invalidità del 20% ed un’IMI della stessa entità (I, p. 5).
Queste, in particolare, le considerazioni espresse dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:
" La __________ sostiene che l’assicurato, nonostante i postumi dell’infortunio, che sono innegabili, non sia pregiudicato in modo aggiuntivo nella sua capacità lucrativa rispetto a quella avuta prima della caduta.
Per il calcolo dal profilo amministrativo, la __________ si fonda sugli esiti delle indagini di cui ai doc. -. Non risulta perdita di guadagno poiché, per considerando le sequele infortunistiche, __________ potrebbe svolgere tutte le attività esaminate e ciò nella misura intera.
Nella disamina amministrativa, la __________ sembra aver dimenticato le forti limitazioni delle quali soffre l’assicurato per i postumi dell’evento infortunistico:
" Pur tenendo conto di un quadro in presenza di un artrodesi il paziente risulta essere limitato nelle attività lavorative che richiedono l’ingaggio dell’arto superiore destro dominante sotto sforzo, il gesto di spingere o tirare degli oggetti con l’appoggio del palmo della mano, in movimenti rotatori ripetuti, anche non obbligatoriamente sotto sforzo e l’uso prolungato di utensili vibranti, rispettivamente contundenti” (doc. __________ __________, p. 3 in fine).
Ne consegue che non possono entrare in considerazione quei lavori che richiedono l’impiego delle due mani (doc. __________ __________ __________). Per __________ non appare nemmeno ipotizzabile l’attività di telefonista, ciò viste anche le premesse necessarie per lo svolgimento di tale funzione, in particolare la necessità di conoscenza delle lingue nazionali (doc. __________).
Una valutazione più approfondita e personalizzata, come peraltro necessario, degli esiti dell’indagine amministrativa, tenendo conto quindi della situazione propria dell’assicurato, non può non far concludere che dallo stesso sia esigibile un reddito molto più ridotto rispetto a quello elaborato dalla __________:
L’opinione espressa dal Dr. __________ (doc. __________) nel senso d’ipotizzare un’invalidità del 20% può essere applicata anche quale esito dell’indagine amministrativa, poiché essa certamente dà atto di tutte le limitazioni delle quali l’assicurato soffre e che sono state pur ben evidenziate dal medico di circondario nel suo rapporto.
Per quanto riguarda la questione legata all’IMI, in questa sede si osserva che le argomentazioni della __________ non possono essere condivise: il Dr. __________i, riconosciuto specialista in materia, ha attestato l’esistenza di un’artrosi grave, richiamando in tale senso specificatamente la Tabella 5.2 e attestando un’IMI tra il 15 ed il 20%, ciò che, per tranquillità della __________, non é comunque il massimo previsto da detta tabella, che tiene conto anche dell’evoluzione futura prevedibile.” (I, p. 3ss.).
1.4. L’Istituto assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In data 29 marzo 1999, il TCA ha provveduto a richiamare dall’AI l’incarto riguardante il ricorrente (V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é il diritto di __________ __________ a beneficiare di una rendita d’invalidità e, se del caso, l’entità di quest’ultima. Il TCA dovrà pure esaminare il grado dell’IMI spettante all’insorgente.
2.3. Rendita d’invalidità
2.3.1. L'invalidità è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Così l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1.1.1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.
In questo senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "E' considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti.
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Tuttavia, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
Qualora l’evento infortunistico aggravi una preesistente invalidità, il grado d’invalidità sarà determinato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. L'art. 28 cpv. 3 OAINF prevede, comunque, che se la capacità lavorativa dell'assicurato era già considerevolmente ridotta in modo durevole prima dell'infortunio, determinante per valutare il grado d'invalidità è il reddito che avrebbe potuto conseguire in base alla sua capacità lavorativa prima dell'infortunio. Tale reddito - assimilato ad un reddito da non invalido sebbene costituisca esso stesso un reddito da invalido a dipendenza della preesistente invalidità - é da comparare a quello che l’assicurato é ancora in grado di realizzare (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 102).
Tuttavia, qualora un assicurato già sia divenuto invalido in misura totale per motivi estranei ad un evento infortunistico, non sussiste più spazio per prendere in considerazione un'incapacità di guadagno supplementare, a carico dell'assicurazione contro gli infortuni, né quindi è data la possibilità di assegnargli una rendita d'invalidità a questo titolo (STFA 23.3.1998 in re M.; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 146).
2.3.2. In concreto, l’assicurato - precedentemente all’insorgere dell’evento traumatico - già era al beneficio di una mezza rendita AI, assegnatagli a causa di un’ernia discale lombosacrale.
Dalla documentazione medica presente nell’incarto richiamato dall’assicurazione invalidità emerge che __________ __________, proprio a causa dell’affezione al rachide, é stato riconosciuto non più in grado d’esercitare la sua originaria professione di muratore. Per contro, egli é stato giudicato totalmente abile in attività “... che non impongano degli sforzi eccessivi e che permettano frequenti cambiamenti di posizione in particolare dalla posizione seduta alla posizione eretta” (doc. 9 - inc. AI: rapporto 15.5.1995 del dottor __________; cfr., pure, doc. 8: rapporto 23.5.1995 del dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia).
Dal rapporto finale dell’orientatore professionale AI, risulta che il qui ricorrente, esercitando un’attività cosiddetta sostitutiva (operaio in attività leggere, custode, portinaio, ...), potrebbe conseguire un guadagno annuo attorno a fr. 27’000.-- che - confrontato con quanto avrebbe potuto guadagnare qualora non fosse insorto il danno alla salute (fr. 61’000.--) - dà un grado d’invalidità pari al 56% (cfr. doc. __________).
In data 12 dicembre 1996, l’insorgente é dunque rimasto vittima di una caduta, riportando, essenzialmente, un danno al braccio destro (frattura del radio distale destro tipo Smith - doc__________).
In data 3 aprile 1998 ha avuto luogo la visita medica di chiusura, eseguita dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Il medico di circondario __________ così ha valutato lo stato di salute di __________ __________:
"
Soggettivamente disturbi sotto sforzo o forzando il movimento. A riposo, rispettivamente con l'aiuto della polsiera intensità dei disturbi sopportabile.
Oggettivamente deviazione assiale residua, limitazione funzionale pluri-direzionale. Radiologicamente incongruenza articolare radio-carpica, radio-ulnare distale e pseudo-artrosi dello stiloide ulnare.
Sul piano terapeutico prosecuzione individuale degli esercizi di mobilizzazione nel frattempo appresi e lungamente esercitati con l'ergoterapia.
Trattamento anti-infiammatorio topico locale, raramente per via generale.
Tenuto conto da una parte dei progressi nel movimento ottenuti con l'ergoterapia, dall'altra di una situazione algica sopportabile a condizione di portare la polsiera e di non caricare l'arto superiore destro, il paziente ha espresso l'intenzione di procrastinare ulteriormente il momento di un bloccaggio cruento del polso in funzione del decorso spontaneo.
Personalmente condivido il punto di vista del dr. __________ quando ritiene che "un polso bloccato in artrodesi radio-carpica indolente sia molto più utilizzabile di un polso dolente".
Posso tuttavia anche capire le reticenze del paziente a sottomettersi ad un tale intervento dopo l'impegno profuso nel tentativo di migliorare giustamente il movimento, nei limiti del possibile.
Infine, dal punto di vista medico-assicurativo, le diverse considerazioni sui postumi infortunistici, rispettivamente sulla esigibilità vengono espresse sulla base giustamente di un polso bloccato.
Tenuto conto di quanto precede, procediamo con l'esame odierno alla definizione della pratica. Qualora il paziente dovesse decidersi in futuro su un intervento cruento, procederemo all'apertura di una ricaduta.
Postumi infortunistici:
Dal relativo referto 3 aprile 1998 estraiamo i seguenti passaggi riguardanti l’esigibilità lavorativa:
" Pur tenendo conto di un quadro in presenza di un’artrodesi il paziente risulta essere limitato nelle attività lavorative che richiedono l’ingaggio dell’arto superiore destro dominante sotto sforzo, il gesto di spingere o tirare degli oggetti con l’appoggio del palmo della mano, i movimenti rotatori ripetuti, anche non obbligatoriamente sotto sforzo e l’uso prolungato di utensili vibranti, rispettivamente contundenti.” (doc. __________).
Così come risulta dall’apprezzamento 3 aprile 1998 del dottor __________, l’assicurato - a causa della persistente sintomatologia dolorosa, resistente ai trattamenti a cui si é sottoposto (in particolare, alle sedute di ergoterapia) - ha consultato il dottor __________ __________, spec. FMH in chirurgia della mano.
Dopo aver fatto eseguire una tomografia del carpo destro (cfr. doc. __________), lo specialista, così come si evince dal doc. __________3, ha individuato in un’artrodesi radio-carpea l’unica soluzione per ovviare i dolori lamentati dall’assicurato. Tale proposta terapeutica, come visto, é pure condivisa dal medico di circondario __________.
Ciò nondimeno, __________ __________ si é mostrato assai poco incline ad accettare di sottoporsi al succitato intervento chirurgico.
Sulla base delle suesposte puntuali indicazioni di carattere medico - rimaste incontestate da parte dell’insorgente - l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto che __________ __________ possa ancora esercitare - nonostante i postumi dipendenti dall’evento infortunistico interessante il braccio destro - attività professionali fisicamente leggere, quali l’operaio (preparazione ordini) presso __________ __________ __________, il cassiere presso __________ __________ __________, il telefonista presso la __________, il controllore d’abbonamenti presso la __________, il fattorino presso la __________ e, infine, il custode/fattorino presso __________ (cfr. doc. __________).
In sede di ricorso, l’insorgente ha censurato quest’ultimo aspetto, affermando che, da un profilo medico, non si può esigere che eserciti le professioni di operaio (preparazione ordini), di cassiere, di controllore d’abbonamenti, di fattorino o di custode/fattorino, nella misura in cui richiedono l’utilizzo della due mani. D’altro canto, l’attività di telefonista non può parimenti entrare in linea di conto, dal momento in cui presuppone la conoscenza delle lingue nazionali.
Nella misura in cui, per svolgere la professione di telefonista presso la __________S, é necessario possedere “... una certa conoscenza delle lingue nazionali ...” (cfr. doc. __________), quest’attività appare effettivamente come non esigibile dall’insorgente.
Per il resto, questa Corte ritiene che - tutto ben considerato - l’obiezione sollevata da __________ __________ non sia meritevole d’accoglimento. In effetti, dalla valutazione espressa dal dottor __________ non emerge affatto che l’assicurato si trovi completamente impedito nell’utilizzo delle due mani.
In primo luogo, le limitazioni funzionali evidenziate dal medico di circondario __________ riguardano soltanto l’arto superiore destro, quello sinistro essendo rimasto totalmente illeso.
In secondo luogo, controindicate risultano essere le attività che implicano l’utilizzo del braccio destro sotto sforzo, il gesto di spingere o tirare degli oggetti, movimenti rotatori ripetuti e, infine, l’uso prolungato di utensili vibranti e/o contundenti (cfr. doc. __________).
Attentamente esaminata la descrizione dei singoli posti di lavoro designati dall’assicuratore LAINF convenuto, lo scrivente Tribunale - così come, del resto, esplicitamente attestato dal dottor __________ - non può che ritenere che le attività di operaio (preparazione ordini) presso __________ __________ __________, di cassiere presso __________, dl controllore d’abbonamenti presso la __________, di fattorino presso la __________ e, da ultimo, di custode/fattorino presso __________, siano compatibili tanto con gli impedimenti fisici quanto con la formazione scolastica e le conoscenze professionali del ricorrente.
Relativamente all’attività ancora esigibile nonostante i postumi infortunistici occorre dunque far capo alle valutazioni - circostanziate ed approfondite - __________, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori provvedimenti probatori (cfr., per la valutazione anticipata delle prove: STFA 30.6.1998 in re V.; STFA 4.5.1998 in re Z.; STFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., STFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., STFA del 13 maggio 1991 in re A.A., STCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; RCC 1986 pag. 202 consid. 2d.; Gygi, Bundesverwaltungs- rechtspflege, 2° ed., pag. 274; per l’attendibilità dei rapporti medici interni all’amministrazione e facoltà per il giudice di basare il suo giudizio su tali rapporti: cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 ss.; DTF 122 V 157ss.; RAMI 1996 U252, pag. 191ss.).
2.3.3. Con l’impugnata decisione su opposizione, __________ ha ritenuto che, con l’esercizio delle attività sostitutive citate al precedente considerando, __________ __________ sarebbe in grado di conseguire perlomeno lo stesso guadagno che avrebbe percepito qualora non fosse sopravvenuto l’infortunio del dicembre 1996.
L’assicurazione invalidità aveva quantificato in circa fr. 27’000.-- (valore 1995) il guadagno ancora esigibile dall’assicurato malgrado il danno alla salute (reddito da invalido).
In applicazione dell’art. 28 cpv. 3 OAINF, tale dato va ora raffrontato con il reddito che __________ __________ potrebbe ancora conseguire tenuto conto dei postumi dell’evento traumatico assicurato. Soltanto qualora vi dovesse essere un discapito economico, all’assicurato potrebbe venire riconosciuta una rendita d’invalidità:
" Es kann somit kein Zweifel bestehen, dass gemäss UVV 28/3 das Einkommen, das der Versicherte ohne Unfall erzielen könnte - dabei handelt es sich bereits um ein Invalideneinkommen - mit dem zu vergleichen ist, was er nun in Berücksichtigung der gesamten Invalidität noch erreichen kann.” (P. Omlin, op. cit., p. 130).
L’Istituto assicuratore convenuto ha stabilito, sulla base di accertamenti effettuati presso alcune aziende del Cantone (cfr. consid. 2.3.2.), in circa fr. 48’500.-- il reddito ipotetico da invalido in attività leggere adeguate, versato su un mercato equilibrato del lavoro a operai o impiegati non qualificati (cfr. doc. __________).
La questione della determinazione del reddito conseguibile da persone costrette da problemi di salute a riciclarsi in nuove attività leggere e non qualificate è stata più volte esaminata dallo scrivente TCA il quale, nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR 1996 UV 55, pag. 183ss.), ha ritenuto che in attività leggere e non qualificate svolte a tempo pieno e con rendimento completo un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può conseguire i seguenti redditi:
per il 1992 : fr. 34'000.--
per il 1993 : fr. 34'500.--
per il 1994 : fr. 35'000.--
per il 1995 : fr. 35'000.--.
Questo Tribunale ha poi escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per gli anni successivi al 1995, l’importo di fr. 35’000.-- (per il 1996, cfr. STCA 27 agosto 1996 in re J.M. , per il 1997, cfr. STCA 18 marzo 1998 in re Y. O. E per il 1998, cfr. STCA 19 giugno 1998 in re E. M.).
Vero é che il reddito da invalido ritenuto __________ é, in realtà, piuttosto sfavorevole all’assicurato rispetto all’evocata prassi di questa Corte - peraltro ancora confermata dal TFA in più di un’occasione (RAMI 1998, U292, pag. 223ss.; cfr. pure STFA 2 luglio 1998 in re N.S.A. c. D.; 2 luglio 1998 in re I. c. D.; 10 settembre 1998 in re S. c. I., tutte inedite). Ciò nondimeno,
lo scrivente TCA ritiene di potersi esimere dal rivedere la valutazione eseguita dall’assicuratore-infortuni, poiché anche una sua correzione verso il basso non permetterebbe, comunque, di riconoscere a __________ __________ il diritto a beneficiare di una rendita d’invalidità LAINF.
In conclusione - ritenuto ancora che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U240 p. 96; SVR 1995 UV35 p. 106 consid. 5b e riferimenti) e che se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non é tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83) - il gravame presentato da __________ __________a, nella misura in cui egli ha preteso il riconoscimento di una rendita d’invalidità, non può essere accolto.
Agli atti vi é un rapporto, datato 15 ottobre 1998, allestito dal dottor G. __________ all’attenzione del patrocinatore dell’assicurato. Quest’ultimo specialista ha, segnatamente, espresso l’opinione secondo cui “con il polso destro dolente, con un’artrosi importante riterrei un’invalidità del 20% come adeguata” (doc. __________ - la sottolineatura é del redattore).
È oltremodo pacifico come la valutazione manifestata dal dottor __________ non sia assolutamente suscettibile di sovvertire l’esito del presente giudizio.
Ricordato che l’invalidità é un concetto essenzialmente economico, di modo che occorre, in ogni caso, fondarsi sulle conseguenze economiche del danno alla salute cagionato dall’infortunio, compito del medico é soltanto quello di valutare lo stato di salute dell’assicurato e d’indicare in quale misura egli é capace d’esercitare le attività che possono ragionevolmente essere esatte da parte sua (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 100). Spetta, per contro, all’assicuratore indicare le possibilità di lavoro concrete entranti in considerazione per l’assicurato, per poi determinare, fondandosi sulle stesse, il guadagno che questi potrebbe realizzare sul mercato generale del lavoro (Estr. INSAI delle sentenze del TFA 1989 n. 3; 1984 n. 4).
2.4. Indennità per menomazione dell’integrità
2.4.1. Con il proprio ricorso, l’assicurato pretende aver diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità del 20%, facendo sostanzialmente riferimento al parere espresso al riguardo dal dottor __________: “... il Dr. __________i, riconosciuto specialista in materia, ha attestato l’esistenza di un’artrosi grave, richiamando in tal senso specificatamente la Tabella 5.2 e attestando un’IMI tra il 15 e il 20%, ...” (I, p. 5).
L’_____, da parte sua, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 10%, fondandosi sul parere 3 aprile 1998 del suo medico di circondario, il dottor __________:
" REPERTO
Sindrome algica sotto carico, deficit funzionale multi-direzionale e radiologicamente incongruenza articolare radio-carpica, radio-ulnare e distale e pseudo-artrosi dello stiloide ulnare.
VALUTAZIONE
10%
GIUSTIFICAZIONE
Vedi tabella 1, estratto LAINF, edizione __________ 1990. Tenuto conto dell’ulteriore decorso laterale, rispettivamente della misura terapeutica ragionevolmente indicata, il quadro clinico complessivo al polso destro viene paragonato ad un’artrodesi radio-carpale” (doc. __________).
2.4.2. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.3. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 121).
2.4.4. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.4.5. L'_____ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.6. Ritornando al caso di specie, il dottor __________ - consultato privatamente del ricorrente - così ha discusso la questione concernente il grado della menomazione dell’integrità presentata dal suo paziente:
" La situazione del signor __________ é da paragonare ad un'artrosi del polso che nell’annesso 5.2. delle tavole della __________ viene considerata come segue:
artrosi del polso media tra il 5-10%;
artrosi del polso grave tra il 10-25% di danno residuale.
Nella situazione del signor __________, con grande probabilità, fu considerata l’artrosi del polso un'artrosi media e gli é quindi stato dato un danno residuale del 10%. Dal mio punto di vista la riterrei un’artrosi grave e proporrei un danno residuale tra il 15 e il 20%.
Faccio comunque presente che con una artrodesi il paziente percepirebbe un danno d’integrità corporea o danno residuale permanente compreso tra il 10 e il 15%.” (doc. 82).
Il medico di circondario __________ ha avuto modo di pronunciarsi criticamente riguardo all’apprezzamento manifestato dal dottor __________:
" Personalmente condivido l'opinione del dr. __________, quando paragona lo stato attuale del polso destro del paziente con un'artrosi di grave entità, con danno residuale tra il 15% e il 20%.
Questo valore tuttavia non può venir preso in considerazione ritenuto il fatto che sia l'evoluzione naturale, che le misure terapeutiche, peraltro già proposte e ritenute ragionevoli si dirigono verso un bloccaggio (artrodesi) dell'articolazione radio-carpica associata o meno ad una resezione dell'ulna distale.
Ritenuta l'assenza di controindicazioni maggiori di natura post-infortunistica ad un eventuale futuro intervento non può venir ragionevolmente ritenuto un valore della IMI superiore a quello dovuto per un'artrodesi del polso.
Se da una parte la tabella 5 lascia un certo margine di manovra tra il 10% e il 15%, considerando tuttavia una situazione non definita variante dall'artrodesi alla resezione articolare, la tabella 1 dell'estratto LAINF, edizione INSAI 1990 specifica chiaramente il valore del 10% per un'artrodesi radio-carpale.
In assenza di elementi di giudizio che permettono di prevedere con sufficiente ragionevole attendibilità il decorso complicato, rispettivamente un risultato insoddisfacente di un potenziale futuro intervento di artrodesi, non ritengo indicato voler attribuire già fin d'ora un valore della IMI superiore al 10% stabilito nelle tabelle."
(doc. __________)
Questa Corte non vede motivi per doversi scostare dalla tesi difesa dal dottor __________ - tesi supportata da argomenti senz’altro convincenti - tanto più che la valutazione espressa dal medico interpellato da __________ __________ pecca di semplicismo e s’avvera essere non sufficientemente motivata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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