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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.20
Data decisione, Autorità: 07.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00020
grw/nh
Lugano 7 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 19 gennaio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Il 29.10.1998 __________ (__________) ha chiesto il sussidio per l'assicurazione malattia previsto dalla LCAMal per l'anno 1999.
La sua istanza é stata respinta il 30.11. 1998.
Ugual sorte ha avuto il reclamo interposto contro tale decisione.
1.2. Contro la decisione su reclamo é tempestivamente insorta l’interessata affermando, in particolare, quanto segue:
" ... Prendo atto con vivo stupore di essere considerata quale persona sola nel senso dell'art. 26 cpv. 1 lett. b lcamal. Infatti le mie tre figlie sono tutte maggiorenni! Peccato che ciò non significhi che siano automaticamente indipendenti dal punto di vista finanziario. Tutte e tre sono ancora agli studi, e non solo, abitano ancora con me, ma le devo pur mantenere. Già non percepiscono più gli assegni mensili del mio ex-marito..., alle borse di studio pare non abbiano diritto (visto il reddito del papà, non certo del mio!). E' incoraggiante sapere come il nostro paese promuova e sostenga le famiglie numerose (e magari in difficoltà). Che vada rivista la nostra politica in materia di sussidi?
A proposito aspetto con ansia di conoscere il contenuto del sopraccitato articolo di legge.
Va da sé che ricorro ancora una volta contro la vostra decisione!" (I)
1.3. In risposta, l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
1.4. In replica, la ricorrente ha ribadito la richiesta di essere considerata “famiglia” precisando e documentando che le tre figlie sono tutte ancora agli studi (V, doc B, C2, C1).
1.5. Con duplica 7.4.1999, l’ICAS ha ribadito la propria richiesta di reiezione del gravame (IX).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1995/1996 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (art 1 lett. a D.E. 18.11.1997 CdS).
2.3. In concreto, non é contestato che, dalla notifica di tassazione per il biennio 1997/98 risulta un reddito imponibile pari a fr. 30.338.-.
Dunque, in applicazione dei parametri indicati al consid 2.2, la ricorrente ha avuto un reddito determinante di fr. 31.000.-
2.4. Secondo la ricorrente, il sussidio le dovrebbe essere concesso in applicazione dei limiti stabiliti per le famiglie.
Giusta l'art. 25 a 27 LCAMal costituiscono famiglia
a) i coniugi con o senza figli
b) i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;
c) il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni.
L'art. 27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.
2.5. In casu la ricorrente convive con tre figlie nate, rispettivamente, nel 1980, nel 1979 e nel 1975.
Ora, come visto al considerando precedente, sono, in particolare, considerati famiglia i divorziati con figli conviventi ma soltanto fino alla fine dell'anno in cui questi compiono i 18 anni.
Del resto, il legislatore ha ancora precisato che un figlio é considerato tale, ai fini dell'applicazione della LCAM, soltanto sino al raggiungimento di tale traguardo. Da lì in poi non é più considerato figlio.
La legge é chiara, esplicita e non equivoca: in simili circostanze, essa va interpretata secondo il suo tenore letterale a meno che vi siano elementi che inconfutabilmente portano a concludere che la volontà del legislatore era diversa.
In concreto, la presenza di tali elementi é esclusa: anzi, risulta del tutto chiaro - in particolare dalla ripetizione dello stesso concetto nella definizione di figlio ed in quella di famiglia - che la volontà del legislatore é quella che traspare dalla lettera della legge.
Le figlie della ricorrente hanno superato l'età definita dagli articoli succitati: per l'applicazione della LCAMal, esse non sono più considerate “figlie” e la convivenza con esse non crea più statuto di famiglia.
Correttamente, quindi, l'amministrazione ha considerato la ricorrente persona sola.
Pertanto, ritenuto che il reddito imponibile rilevabile dalla tassazione determinante - e precisato che i dati derivanti da tale tassazione sono, di principio, vincolanti (Pratique VSI 1993 pag 232 consid 4b; RCC 1992 pag 35; DTF 110 V pag 86 consid 4) - é superiore al limite fissato dalla legge per il diritto al sussidio delle persone sole, la decisione impugnata va protetta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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