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Numero d'incarto:
36.1999.19
Data decisione, Autorità:
24.02.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00019
grw/nh
Lugano
24 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 27 gennaio 1999 interposto da
__________,
contro
la decisione del 15 gennaio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto - che, con ricorso 27.1.1999,
__________ ha chiesto l'annullamento della decisione su reclamo emessa il
15.1.1999 dall'ICAS e la concessione dei sussidi previsti dalla LCAMal per
l'anno 1999 (I);
- che, il 22.1.1999, l'ICAS
ha comunicato allo scrivente TCA quanto segue:
" Lo scrivente Ufficio rende
noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell'atto ricorsuale relativo
alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi
cantonali hanno completamente accolto le richieste della parte ricorrente,
assegnando in particolare alla stessa il sussidio nell'assicurazione sociale
contro le malattie per l'anno 1999 (cfr. documento allegato).
Alla luce di quanto
suesposto si chiede pertanto che il ricorso sia stralciato dai ruoli."
(III)
-
che, secondo la legge
(cfr. art. 58 LPA per analogia) e la giurisprudenza (cfr. in particolare RCC
1992 p. 122 ss, RCC 1989 p. 320 e RCC 1986 p. 314), fino all'inoltro della sua
risposta, l'amministrazione può procedere ad un nuovo esame della decisione
impugnata e, se del caso, emettere una nuova decisione che, in caso di
accoglimento integrale delle richieste del ricorrente, comporterà lo stralcio
del ricorso (cfr. art. 58 cpv. 3 LPA e RCC 1992 p. 123);
-
che, costituendo
l'annullamento della decisione impugnata e la concessione del sussidio per
l'anno 1999 l'accoglimento integrale della richiesta della ricorrente, il
presente ricorso può essere stralciato dai ruoli;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é stralciato dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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