AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.15
Data decisione, Autorità: 17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.1999.00015 + 59
mm
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 2 febbraio 1999 e del 20 maggio 1999 di
rappr. da: __________
contro
le decisioni del 6 novembre 1998 e 13 aprile 1999 emanate da
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 febbraio 1997, __________ __________ - dipendente dell'Impresa di costruzioni __________ __________ di __________ -__________ in qualità di carpentiere - è stato colpito agli arti inferiori da un pannello per la casseratura, riportando una frattura diafisaria tibiale a destra nonché una frattura ischio-iliaco obliqua dell'emibacino a sinistra.
L'infortunato è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione chiusa della tibia destra ed osteosintesi con chiodo endomidollare universale per la tibia, eseguito presso l'Ospedale __________ di __________ il giorno stesso dell'evento traumatico (cfr. doc. __________).
Il caso è stato assunto __________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso - sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. __________) - l'Istituto assicuratore, con scritto 23 aprile 1998, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° giugno 1998, data in cui __________ __________ è stato considerato abile al lavoro nella misura massima possibile (cfr. doc. __________).
A fronte delle obiezioni sollevate dall'assicurato (cfr. doc. __________), __________, in data 8 maggio 1998, ha parzialmente modificato la propria posizione, nel senso che si è dichiarato disposto a posticipare la definizione del caso per permettere all'assicurato di cercarsi un'attività adeguata al suo stato di salute, corrispondendo, quindi, delle indennità giornaliere corrispondenti ad un'incapacità lavorativa completa durante il periodo 2 marzo-31 agosto 1998 (doc. __________).
1.3. Il 29 maggio 1998, __________ __________ è rimasto vittima di un secondo evento traumatico interessante, questa volta, la spalla, il bacino ed il gomito sinistri (cfr. doc. __________- inc. __________).
Anche per questo secondo caso, l'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.4. Con decisione formale 15 settembre 1998, __________ ha confermato l'estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° settembre 1998, giacché, da un lato, le conseguenze dell'infortunio del maggio 1998 non avrebbero impedito a __________ __________ di procedere alle ricerche di un posto di lavoro confacente e, dall'altro, ulteriori cure mediche sono state ritenute come non più necessarie (cfr. doc. __________).
A seguito dell'opposizione interposta dal __________ __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. __________), l'Istituto assicuratore, in data 6 novembre 1998, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. __________).
1.5. L'assicuratore LAINF, con decisione formale datata 5 gennaio 1999, ha posto __________ __________ al beneficio di una rendita d'invalidità del 15% a contare dal 1° settembre 1998 e di un'indennità per menomazione dell'integrità del 5% (cfr. doc. __________).
1.6. La summenzionata decisione su opposizione 6 novembre 1998 é stata impugnata dall’assicurato con atto di ricorso 2 febbraio 1999, mediante il quale egli ha chiesto che l'Istituto assicuratore convenuto venga condannato a versargli prestazioni di corta durata anche dopo il 31 agosto 1998 e sino alla conclusione della cura medica (cfr. I, p. 4 - inc. __________).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…).
Il caso in esame rappresenta una fattispecie assai particolare e singolare: secondo la SUVA il signor __________ sarebbe abile al lavoro nella misura massima possibile dal 1. settembre 1998.
A giudizio del ricorrente, invece, la cura medica attualmente è tutt'altro che conclusa, tanto è vero che, a causa dei forti dolori, il signor __________ è ancora inabile in misura completa e non si può certo sostenere che sia esaurita ogni possibilità terapeutica per migliorare la capacità al guadagno (del resto quantificata con separata decisione - peraltro impugnata - addirittura dell'85%).
Ci si rimette al già citata esaustivo rapporto medico per tutte le questioni relative alle precarie condizioni di salute e alla conseguente inabilità lavorativa.
… Va anche evidenziata un'ulteriore particolarità. A fine maggio 1998 il signor __________ ha subito un nuovo infortunio, assunto dalla SUVA.
Contemporaneamente, con scritto 8 maggio 1998, la convenuta aveva comunicato la propria disponibilità a riconoscere, dal lato amministrativo, un periodo di tempo adeguato per permettere al ricorrente di "cercarsi un'attività confacente con il suo stato post-infortunistico", conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 111 V 239; RAMI 1997 pag. __________).
Va precisato, di transenna, che nella fattispecie in re V., nota effettivamente al patrocinatore del ricorrente, come è indicato nella decisione su opposizione, il TCA non si è pronunciato riguardo la determinazione di queste prestazioni come facoltative o meno.
In definitiva, dal mese di maggio 1998 in poi il signor __________ avrebbe avuto la possibilità di impegnarsi per la ricerca di un nuovo posto di lavoro, pur percependo l'indennità giornaliera completa e godendo, quindi, di una relativa tranquillità economica.
Ma, proprio a causa dell'infortunio 29 maggio 1998, il ricorrente, nemmeno dal profilo teorico (vista l'inabilità perdurante, derivante anche dal primo infortunio), si sarebbe trovato, evidentemente, nelle condizioni per reperire un'attività lavorativa adeguata.
La presente decisione su opposizione sarebbe, quindi, contestata anche nell'ipotesi in cui all'inizio del mese di maggio 1998 si potesse considerare conclusa la cura medica, relativa all'infortunio 1997.
Infatti, si contesterebbe la mancata erogazione dell'indennità giornaliera, per l'infortunio 29 maggio 1998, ritenendo inesatta ed impropria la tesi SUVA, secondo la quale l'indennità giornaliera veniva già corrisposta, per decisione amministrativa, onde reperire un'attività più leggera.
Correttamente, l'indennità giornaliera, relativa all'infortunio 29 maggio 1998, sarebbe spettata al ricorrente fino alla conclusione di questo ulteriore caso e dal 1. settembre avrebbe dovuto decorrere, per la durata di almeno tre mesi, il nuovo periodo amministrativo, per la ricerca di un'occupazione adeguata, in relazione all'infortunio del 6 febbraio 1997, già concesso, ma non usufruito a causa dell'ultimo evento.
… La problematica sopraindicata va valutata in forma subordinata, rispetto a quella principale. È prioritario, infatti, stabilire se a tutt'oggi la cura medica, relativa alle conseguenze degli infortuni 6 febbraio 1997 e 29 maggio 1998, possa ritenersi conclusa" (I, p. 2s. - inc. __________).
1.7. __________I, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III - inc. __________).
1.8. In replica, __________ __________ ha, in particolare, chiesto la sospensione della procedura dipendente dal ricorso 2 febbraio 1999, nell'attesa che anche l'aspetto riguardante la rendita d'invalidità e l'IMI divenisse processuale (cfr. V - inc. __________).
In data 25 marzo 1999, il TCA ha provveduto a sospendere informalmente la causa (cfr. VIII - inc. 35.1999.00015).
1.9. A seguito dell’opposizione presentata sempre __________ (cfr. doc. __________ e __________), l’assicuratore infortuni, in data 13 aprile 1999, ha portato la rendita d'invalidità al 40%, calcolata su un guadagno annuo assicurato di fr. 61'958.25, mentre ha confermato l'IMI del 5% già accordato all'assicurato con la decisione formale 5 gennaio 1999 (cfr. doc. __________).
1.10. Con tempestivo ricorso 20 maggio 1999, __________ __________ ha impugnato anche la succitata decisione 13 aprile 1999, chiedendo, in via principale, il versamento d'ulteriori indennità giornaliere e, in via subordinata, qualora fosse accertata una stabilizzazione del suo stato di salute, il riconoscimento di una rendita d'invalidità corrispondente ad un'incapacità lucrativa dell'80/100% ed un'IMI del 50%.
L'insorgente ha inoltre preteso il rimborso delle spese mediche affrontate (cfr. I, p. 8 - inc. __________).
L'insorgente ha segnatamente sostenuto quanto segue:
" A far capo dal 1. settembre 1998, al signor __________ è stata assegnata una rendita d'invalidità del 15%, poi adeguata al 40%, mediante la decisione su opposizione qui impugnata.
Si contesta assolutamente la valutazione della SUVA, poiché il signor __________ conferma che, a giudizio suo e dei suoi medici curanti, non può essere addirittura conclusa la cura medica (cfr. ricorso 2 febbraio 1999 - incarto __________).
Il ricorrente non sarebbe assolutamente in grado, nelle condizioni di salute in cui versa, di conseguire un reddito annuo di fr. 37'087.75, come indicato al punto 3) della decisione su opposizione qui impugnata.
Si tratta, comunque, di un reddito inspiegabilmente superiore, rispetto all'importo determinato dalla costante giurisprudenza cantonale per un'attività ausiliaria leggera, esercitata in misura completa (sentenza TCA in re B. 13 luglio 1995, più volte confermata).
Si sottolinea che il ricorrente sarebbe, invece, limitato in misura consistente anche nello svolgimento di una siffatta attività.
… Nelle condizioni di salute in cui versa il signor __________, si ritiene che il reddito conseguibile possa essere pressoché nullo e, quindi, il grado d'invalidità sarebbe da quantificare in una misura attualmente vicina al 100%.
Alla conclusione della cura medica, sarà il caso di procedere con le valutazioni di carattere economico e giuridico, in funzione della capacità lavorativa residua, per determinare correttamente l'incapacità al guadagno e, quindi, la rendita d'invalidità spettante.
Ad ogni buon conto, si chiede di poter disporre delle indagini amministrative di dettaglio effettuate dalla SUVA, per la determinazione del reddito conseguibile dal ricorrente, onde presentare puntuali osservazioni.
… Il tasso di IMI, limitato dalla SUVA al 5%, appare oltremodo esiguo. Le menomazioni durevoli e importanti accusate dal signor __________ sono esaustivamente indicate nella perizia del Dr. __________ __________.
Si segnalano, in particolare, le perduranti "difficoltà al protratto mantenimento della stazione eretta e anche assisa, limitazioni importanti nella possibilità di deambulare, dovendo peraltro sempre ricorrere ad appoggio a canadese per gli spostamenti all'esterno del domicilio, importanti difetti di articolarità e di forza a carico dell'arto sinistro, ove non è consentito il sollevamento di carichi eccedenti i 2/3 kg".
Inoltre, "Anca sinistra: articolarità in scarico globalmente limitata nei gradi estremi, con riferite vivaci algie forzando oltre. Accosciamento attuato con notevole difficoltà e limitato del 40% per accusate insorgenze di vivaci algie, oltre che all'anca sinistra, anche al ginocchio destro. Deambulazione extra-domestica attuata ancora oggi con appoggio a canadese. Presenza di cicatrici chirurgiche al comparto anteriore della gamba destra, segmento superiore.
Articolarità delle ginocchia in scarico, completa; deambulazione, all'interno dello studio, attuata con prevalenza di carico a sinistra".
Non va peraltro dimenticato l'ulteriore infortunio del 29 maggio 1998, in seguito al quale: "Arto superiore sinistro: elevazione e abduzione difettosa di 30°; pronosupinazione difettosa di 1/3; evidente globale difetto di forza con impossibilità al sollevamento di carichi eccedenti i 3 kg ca., a fronte di conservazione di pinza e prensione".
Ai sensi dell'art. 36 cpv. 3 OAINF, se più menomazioni all'integrità fisica o mentale sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio complessivo, ponderando le diverse menomazioni.
Ad esempio, ai sensi della tabella 1.2 del volume "Indennità per la menomazione all'integrità della SUVA", ed. 1990: "periartrosi omero-scapolare di media entità: 10%".
Per quel che concerne l'anca, l'indennità per menomazione può raggiungere anche l'80% nell'ipotesi estrema (Tab. 2.1).
Prudenzialmente si chiede il riconoscimento di un tasso del 50%.
… Il signor __________, a fronte di valutazioni mediche assolutamente contrastanti, chiede di essere sottoposto ad una perizia decisiva, disposta da questo lodevole Tribunale delle Assicurazioni" (I - inc. __________).
1.11. __________, in risposta, ha postulato la reiezione del gravame (cfr. III - inc. __________).
1.12. Con ordinanza 21 giugno 1999, il TCA ha congiunto le due cause (IV - inc. __________).
1.13. Con scritto 14 ottobre 1999 (XIX), __________ __________ ha chiesto la riattivazione delle cause ed ha, inoltre, versato agli atti dell'ulteriore documentazione medica, in particolare la perizia di parte 29 settembre 1999 allestita dal dottor __________ (doc. D).
1.14. Il 15 novembre 1999, l'Istituto assicuratore convenuto - consultato il dottor __________ della Divisione medica di __________, al quale si è provveduto a sottoporre gli atti medici ulteriormente prodotti dall'assicurato - si è in sostanza confermato nelle proprie conclusioni (cfr. XXVI).
1.15. In data 8 marzo 2000, il ricorrente ha nuovamente prodotto un referto del dottor __________, datato 2 marzo 2000, mediante il quale il suddetto sanitario ha, fra l'altro, criticamente commentato l'apprezzamento enunciato dal dottor __________ (cfr. XXXIII e doc. W).
All'assicuratore LAINF convenuto, rispettivamente al proprio medico di fiducia, è stata concessa la facoltà d'esprimersi al riguardo (cfr. XXXV + doc. 4).
1.16. Il 17 aprile 2000, __________ __________ ha ridadito la necessità che questa Corte abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria ed ha, altresì, trasmesso un nuovo rapporto stilato dal dottor __________ __________ (cfr. XXXVIII e doc. X).
L'Istituto assicuratore, anche in questo caso, ha avuto occasione di formulare le proprie osservazioni (cfr. XL).
1.17. Con ordinanza 10 maggio 2000, il TCA ha ordinato una perizia medica a cura della Clinica di __________ __________ __________ di __________ (XLIII).
1.18. In data 4 gennaio 2001, il dottor __________, __________ __________ presso il summenzionato ospedale universitario, ha consegnato al TCA il proprio referto peritale (L), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (LI).
1.19. L'assicuratore LAINF convenuto ha preso posizione il 17 gennaio 2001 (cfr. LIII), mentre, da parte sua, __________ __________ lo ha fatto in data 23 gennaio 2001 (cfr. LIV).
Alle parti è stato chiesto d'esprimersi sulle reciproche osservazioni (cfr. LVII), ciò che ha avuto luogo il 30, rispettivamente, il 31 gennaio 2001 (cfr. LVIII e LIX).
in diritto
2.1. Oggetto della lite é, in primo luogo, la questione di sapere se __________ ha correttamente posto termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 30 agosto 1998.
In secondo luogo - nell'affermativa - si tratterà di determinare il grado d’invalidità presentato dall’assicurato, così come quello della menomazione dell’integrità.
2.2. Prestazioni di corta durata
2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie. In altri termini, lo scapito finanziario derivante ad un assicurato dai postumi ormai stabilizzati di un infortunio va indennizzato con l’attribuzione di una rendita d’invalidità ai sensi dell’art. 18ss. LAINF e non più con la concessione di indennità giornaliere.
2.2.2. In concreto, __________ - sentita l’opinione del Prof. dott. __________ (cfr. doc. __________) nonché del proprio medico di circondario, il dottor __________ __________ (cfr. doc. __________) - ha chiuso il caso d’infortunio a far tempo dal 1° giugno 1998, allorquando __________ __________ é stato riconosciuto abile al lavoro nella misura massima possibile. Dallo scritto 23 aprile 1998 emerge, in particolare, che all’assicurato sono state riconosciute indennità giornaliere corrispondenti ad un’inabilità lavorativa del 50%, per il periodo 2 marzo-31 maggio 1998 (doc. __________).
A seguito delle obiezioni sollevate dall'assicurato - il quale, da un lato, ha fatto valere che le sue condizioni di salute erano da considerare tutt'altro che stabilizzate e, dall'altro, ha preteso la concessione di un adeguato periodo d'adattamento onde poter trovare un'attività confacente al suo stato di salute (cfr. doc. __________) - l'Istituto assicuratore convenuto ha riconsiderato la propria posizione, nel senso che __________ __________ è stato posto al beneficio d'indennità giornaliere corrispondenti ad un'incapacità lavorativa totale per il periodo 2 marzo-31 agosto 1998, e ciò allo scopo di facilitare un suo reinserimento professionale (cfr. doc. __________).
In data 29 maggio 1998, l'assicurato è rimasto vittima di un secondo infortunio, interessante la parte sinistra del corpo (cfr. doc. 1 - inc. __________), relativamente al quale __________ ha riconosciuto il proprio obbligo contributivo.
Con decisione formale 15 settembre 1998 - successivamente confermata in sede d'opposizione (cfr. doc. __________) - l'assicuratore infortuni ha ribadito l'estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° settembre 1998, ritenendo, da un canto, che l'assicurato non necessitava più d'ulteriori provvedimenti terapeutici e, dall'altro, che i soli postumi dell'evento infortunistico del maggio 1998 non lo hanno certo ostacolato nella ricerca di un'attività confacente (cfr. doc. 91).
Tanto in sede d'opposizione 8 ottobre 1998 (cfr. doc. 93), quanto con il proprio gravame 2 febbraio 1999 (cfr. I - inc. 35.1999.00015), __________ __________ ha fermamente contestato la chiusura del caso decisa __________.
In primo luogo, a detta dell'insorgente, non è lecito affermare che ogni possibilità terapeutica per migliorare la sua capacità al guadagno sarebbe da ritenere ormai esaurita. In secondo luogo, l'assicurato ha sostenuto che il danno alla salute riportato in occasione dell'infortunio 29 maggio 1998, gli avrebbe impedito di usufruire del periodo d'adattamento di 3 mesi concessogli __________ per cercare un'occupazione alternativa. Egli ha, quindi, postulato che gli venga assegnato un nuovo periodo della durata minima di 3 mesi, con versamento d'indennità giornaliere complete, a decorrere dal 1° settembre 1998, data in cui il caso del maggio 1998 è reputato essersi concluso (cfr. I, p. 3: "… l'indennità giornaliera, relativa all'infortunio 29 maggio 1998, sarebbe spettata al ricorrente fino alla conclusione di questo ulteriore caso e dal 1. settembre avrebbe dovuto decorrere, per la durata di almeno tre mesi, il nuovo periodo amministrativo, per la ricerca di un'occupazione adeguata, in relazione all'infortunio del 6 febbraio 1997, già concesso, ma non usufruito a causa dell'ultimo evento" - la sottolineatura è del redattore).
2.2.3. Questa Corte deve, avantutto, rispondere alla questione di sapere se, nel giugno 1998 (o, al più tardi, nel settembre 1998), le condizioni di salute di __________ __________ potevano essere considerate stabilizzate oppure se da ulteriori provvedimenti terapeutici ci si poteva ancora attendere un notevole miglioramento del suo stato di salute.
Dalle tavole processuali emerge che su questa specifica problematica, i sanitari che si sono interessati a __________ __________ hanno espresso pareri piuttosto contrastanti, soprattutto per quel che concerne l'indicazione medica all'impianto di una protesi dell'anca sinistra: in particolare, si vedano, da un lato, i rapporti medici 29 settembre 1999 (doc. D), 2 marzo 2000 (doc. W) e 13 aprile 2000 (doc. X) del dottor __________ nonché il certificato 16 febbraio 2000 dell'Istituto ortopedico __________ __________ di __________, Centro di chirurgia dell'anca displasica (doc. S) e, dall'altro, il referto 5 febbraio 1998 del Prof. dott. __________, __________ della Clinica __________ dell'Ospedale cantonale di __________ (doc. 58) nonché quelli datati 10 novembre 1999 (XXVbis) e 14 marzo 2000 (XXXV, doc. 4) del dottor __________, attivo presso la Divisione medica __________ di __________.
Allo scopo di chiarire, segnatamente, l'aspetto terapeutico, lo scrivente TCA - dando seguito ad un'esplicita richiesta di parte ricorrente - ha ordinato una perizia giudiziaria, affindandone l'allestimento alla Clinica di chirurgia __________ __________ di __________ (cfr. XLIII).
Dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi dell'insorgente ed averne altrettanto puntualmente descritto lo status, clinico e radiologico, a livello dell'arto inferiore sinistro, il perito giudiziario, il dottor __________, __________ presso il suddetto ospedale universitario, ha posto la diagnosi di:
"
Verdacht auf Osteoporose
Konventionell radiologisch mässig ausgeprägte posttraumatische Coxarthrose links
Status nach Marknagelung einer Tibiaschaftfraktur rechts
Rotatorenmanschetten-Ruptur links" (cfr. L, p. 4).
Il dottor __________ ha poi affermato che lo status osservato all'esame clinico è compatibile con i reperti radiologici e permettono di concludere all'esistenza di una moderata coxartrosi a sinistra, accompagnata da una problematica d'impingement:
" Die klinischen Befunde passen zu dem radiologischen Befund und sprechen für eine Coxarthrose links. Die Medialisierung (Protusio) des Femurkopfes ist ein ungünstiges Zeichen, das es zum einen auf einen Knorpelverlust zentral im Gelenk hinweist und zum anderen für eine Fehlstellung des Kopfes nach medial, ausgeprägter jedoch nach vorne spricht. Bei Herrn __________ liegen zudem ungünstige Voraussetzungen vor, da bereits die Formvariante eine Coxa profunda beidseits vorgelegen hat. Diese Formvarianten haben ein erhöhtes Risiko für ein Impingement am Pfannenrand. Mit der zusätzlichen Medialisierung des Femurkopfes nach dem Unfall ist damit mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Impingementproblematik ausgelöst worden, wozu die klinischen Befunde mit Leisten- und Gesässschmerz in typischen Positionen klar sprechen. Das konventionelle Röntgenbild zeigt dabei häufig weniger eindrückliche Veränderungen als sie bei einer gezielten Arthro-MRI-Untersuchung zur Darstellung kommen" (L, p. 4).
Rispondendo al quesito n. 3 di parte ricorrente, l'esperto designato dallo scrivente TCA si è scostato dalla tesi difesa dai medici interpellati dall'Istituto assicuratore convenuto, nel senso che egli ha esplicitamente riconosciuto un sostrato organico di natura traumatica (cfr. L, risposta al quesito n. 1 di parte ricorrente: "Er leidet unter belastungs- und positionsabhängigen Gesäss- und Leistenschmerzen links. Dies mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als Folge einer Acetabulufraktur links") ai disturbi lamentati dal ricorrente:
" Die Beschwerden passen gut zu einer Knorpeldestruktion im Gelenk, welche ein weit grösseres Ausmass erreicht haben dürfte, als das konventionelle Uebersichtsbild vermuten lässt. Die angegebenen Beschwerden sind jedoch geradezu typisch für eine eingetretene Impingementproblematik. Diese entsteht aus dem Zusammenspiel einer tiefen Hüftpfanne (Coxa Profunda) und der nach dem Unfall resultierenden Verschiebung des Hüftkopfes nach innen und vorne. Die Beschwerden entsprechen einer zunehmenden Destruktion des Knorpels bis hin zum Vollbild einer Arthrose" (L, p. 5).
Lo specialista __________ ha avuto modo di discutere le ulteriori opzioni terapeutiche e, in particolare, l'opportunità di sottoporre __________ __________ ad un intervento di protesi dell'anca, così come suggerito, più volte, dai suoi medici curanti:
" Grundsätzlich kann eine Impingementproblematik mit dieser Form durch eine chirurgische Luxation und Trimmung des Pfannenrandes angegangen werden. Dies ist jedoch in erster Linie bei sehr jungen Patienten angezeigt mit wenig fortgeschrittener Knorpeldestruktion. Im vorliegenden Fall (48 Jahre) dürfte zudem nach der langen Laufzeit (über 3 Jahre) diese Massnahme wenig Erfolg versprechen. Grundsätzlich kann zum damaligen wie heutigen Zeitpunkt die Implantation einer Hüft-Totalprothese die Beschwerden mit überwiegender Wahrscheinlichkeit bessern. Es ist jedoch klar zu betonen, dass weder im September 1998 noch zum heutigen Zeitpunkt dies eine ideale Lösung darstellt, da die "Folgekosten" einer Hüft-Totalprothese bei jungen Patienten in den nächsten Lebensjahrzehnten mit immer schwierigeren Revisionseingriffen und Risiken verbunden ist. Ein wichtiger Punkt dabei ist auch, dass nach Implantation einer Hüft-Totalprothese der Beruf als Schreiner aus medizinischer Sicht wegen obengenannten Gründen nicht vertretbar ist" (L, p. 4).
Il dottor __________ è stato, al proposito, ancora più esplicito, affermando che, allo stato attuale delle cose, possono entrare in linea di conto soltanto delle cure conservative, specificatamente una terapia medicamentosa antinfiammatoria e analgesica:
" La porosi, unitamente alla diastasi della cavità acetabolare (pseudoartrosi) giustificano e comprovano l'esistenza della sintomatologia dolorosa del paziente?
In caso di risposta affermativa, quali sono, a detta del perito, gli eventuali trattamenti terapeutici o chirurgici atti a migliorare le condizioni di salute del signor __________?
Klar muss man wieder Osteoporose- von Coxarthroseschmerzen trennen. Die Osteoporose verursacht für sich allein keine Schmerzen und hat keinen relevanten Einfluss auf die Frakturheilung. Diesbezüglich klare Indikation zur Abklärung und gegebenenfalls medikamentösen Therapie. Von einer Pseudoarthrose darf ebenfalls nicht gesprochen werden, da die Fraktur mir Sicherheit verheilt ist. Festzuhalten bleibt jedoch eine Medialisierung (Verschiebung) des Femurkopfes, welche zum einen auf einen wahrscheinlichen Knorpelverlust, zum anderen auf eine Fehlstellung des vorderen Pfeilers im Berich von wenigen Millimetern zurückzuführen ist. Da der Patient momentan keine Schmerzmedikamente einnimmt, sollte meiner Meinung nach die Indikation für eine Hüfttotalprothese noch hinausgezögert werden. Grundsätzlich vermag nur die Reduktion von körperlichen Belastungen (vermeiden schwerer körperlicher Tätigkeit) sowie eine vom Hausarzt regelmässig kontrollierte medikamentöse, entzündungshemmende und schmerzstillende Therapie durchgeführt werden. Physikalische Manipulationen des Gelenkes (Durchbewegen, Wassertraining, Kraft) sind nicht angezeigt und beschleunigen höchstens das Fortschreiten der Arthrose" (L, p. 5s. - la sottolineatura è del redattore).
Questo TCA, non ha ragioni per non fare proprie le conclusioni - motivate e convincenti - a cui é giunto il dottor __________.
Occorre, pertanto, ritenere che non é stato dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr. A. __________, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 274: “Angemessen sind die mittel schliesslich nur dann, wenn sie (...) mit ausreichender Wahrscheinlichkeit eine nahmhafte Besserung erwarten lassen”), che da una ulteriore cura medica vi sia da attendere un sensibile miglioramento delle condizioni di salute di __________ __________.
In particolare, il perito giudiziario ha sconsigliato, al momento, l'impianto di una protesi dell'anca (cfr. L, risposta al quesito n. 5 di parte ricorrente: "Da der Patient momentan keine Schmerzmedikamente einnimmt, sollte meiner Meinung nach die Indikation für eine Hüfttotalprothese noch hinausgezögert werden"), condividendo, in questo senso, l'opinione difesa dal dottor __________ (cfr., ad esempio, XXVbis).
Vero è che il dottor __________ ha raccomandato l'instaurazione di una terapia medicamentosa (antinfiammatori e analgesici - cfr. L, risposta al quesito n. 5 di parte ricorrente). Nondimeno, trattasi, di tutta evidenza, di provvedimenti aventi un carattere meramente conservativo, che non possono certo condurre ad un notevole miglioramento dei disturbi tutt'ora lamentati dall'assicurato e, quindi, a considerare che le sue condizioni di salute non fossero, al momento della definizione del caso, stabilizzate.
Va, per il resto, osservato come l'assicuratore infortuni convenuto si sia già dichiarato disposto ad esaminare il diritto ad ulteriori cure mediche giusta l'art. 21 LAINF (cfr. LIX).
Certo, il perito giudiziario ha risposto negativamente alla questione di sapere se la cura medica poteva ritenersi conclusa il 31 agosto 1998 (cfr. quesito n. 2 di parte ricorrente), fornendo la seguente motivazione:
" …, die Entwicklung einer posttraumatischen Coxarthrose ist gründsätzlich eine Langzeitproblematik über viele Jahre mit zu erwartender allmählicher Verschlechterung, bis hin zur Gelenkdestruktion" (L, p. 5).
Comunque si è avuto modo d'accertare che - attualmente, così come al momento della chiusura del caso - lo stato di salute di __________ __________ è (era) tale da rendere necessarie unicamente delle misure terapeutiche di tipo conservativo. Se, in futuro, dovesse effettivamente subentrare un sostanziale peggioramento a livello dell'articolazione dell'anca sinistra, all'assicurato è sempre riservato il diritto d'annunciare __________ una ricaduta ex artt. 11 OAINF e 21 LAINF.
2.2.4. L'istruttoria di causa ha, dunque, permesso di stabilire che, al più tardi a partire dall'inizio di giugno 1998, avrebbe dovuto cessare l'erogazione d'indennità giornaliere.
Ciò nonostante, __________ si è dichiarato disposto a corrispondere indennità giornaliere corrispondenti ad un'inabilità lavorativa completa, sino al 31 agosto 1998. Sempre, però, precisando che esse non erano giustificate dal punto di vista medico e che venivano concesse unicamente per agevolare il reinserimento dell'assicurato nel mondo del lavoro (cfr. doc. __________: "… per tener conto di tutte le possibilità e per permettere al sig. __________ di cercarsi un'attività confacente con il suo stato postinfortunistico, siamo disposti, dal lato amministrativo e a modifica delle nostre precedenti disposizioni, a versare la completa indennità giornaliera anche dopo il 2.3.98 fino e compreso il 31.8.1998" - la sottolineatura è del redattore).
Nel frattempo, per la precisione il 29 maggio 1998, __________ __________ è rimasto vittima di un nuovo evento traumatico. L'Istituto assicuratore convenuto ha dichiarato chiuso questo secondo caso a contare dal 1° settembre 1998 (cfr. doc__________- inc. __________ I), aspetto quest'ultimo che non è stato, del resto, censurato (cfr. consid. 2.2.2. in fine).
L'insorgente vorrebbe ora che __________ venisse condannato a posticipare la definizione della pratica sino alla fine del mese di dicembre 1998, siccome le indennità giornaliere originariamente concessegli per trovare un'attività confacente al suo stato di salute (durante il periodo 1° giugno-31 agosto 1998), sono servite, in realtà, ad indennizzare l'incapacità lavorativa conseguente all'infortunio del 29 maggio 1998.
Simile pretesa non può essere condivisa da questo TCA.
Va, in effetti, osservato che è nell'esclusivo interesse dell'assicurato e senza obbligo legale alcuno, che __________ ha fatto decorrere la rendita d'invalidità - non già dalla fine di giugno 1998, come gli avrebbe consentito l'art. 19 cpv. 1 LAINF - ma bensì dal 1° settembre 1998.
Da simile situazione - di cui egli ben conosceva gli estremi - __________ __________ non può dedurre alcun diritto (cfr. STCA 5.3.1993 in re V., confermata dal TFA con giudizio del 30.7.1993; STCA 12.11.1998 in re G. B.).
2.2.5. Alla luce di quanto precede - considerato come la decisione __________ di porre termine alle prestazioni di corta durata, si sia rivelata senz'altro fondata - si tratta ora di valutare l'entità della rendita d'invalidità e dell'indennità per menomazione dell'integrità spettanti all'assicurato.
2.3. Rendita d'invalidità
2.3.1. L'invalidità è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Così l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1.1.1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.
In questo senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "E' considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti.
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Tuttavia, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
2.3.2. Nel caso di specie, l'assicuratore LAINF convenuto, con l'impugnata decisione su opposizione 13 aprile 1999, ha assegnato a __________ __________ una rendita d'invalidità del 40% a far tempo dal 1° settembre 1998.
L'assicurato, da parte sua, ha categoricamente contestato di poter esercitare un'attività alternativa, nella misura indicata dall'Istituto assicuratore convenuto (cfr. I, p. 4 - inc.______. "Si sottolinea che il ricorrente sarebbe, invece, limitato in misura consistente anche nello svolgimento di una siffatta attività" - la sottolineatura è del redattore).
Al perito giudiziario è stato pure chiesto di esprimersi in merito all'esigibilità lavorativa.
Rispondendo al quesito n. 6 di parte ricorrente, il dottor __________. __________ ha dichiarato che __________ __________ va considerato completamente impedito nell'esercizio di quelle attività che comportano il sollevamento, rispettivamente, il trasporto di pesi di una certa entità (> 5 kg) oppure ancora il mantenimento della posizione eretta così come il deambulare.
Per contro, vi è una completa capacità lavorativa per un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta, con possibilità di cambiare frequentemente posizione:
" Ja, Tätigkeiten, die das Heben und Tragen von schweren Lasten (> 5kg) beinhalten oder überwiegend mit Stehen und Gehen verbunden sind, sind nicht ausführbar (AUF 100%). Die Arbeitsfähigkeit für leichtere körperliche Tätigkeiten mit überwiegender sitzender Position (hoher Stuhl erforderlich) unter Gelegenheit zu häufigem Positionswechsel (z.B. Beruf als Pförtner) ist zu 100% ausführbar (AUF 0%)" (cfr. L, p. 6).
La perizia giudiziaria allestita dalla Clinica di chirurgia ortopedica __________ di __________ ha, dunque, permesso d'accertare che se, da un canto, la professione di carpentiere non può più entrare in linea di conto - aspetto, d'altronde, sul quale le parti apparivano concordi - dall'altro, __________ __________ è perfettamente in grado di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in un'attività sostitutiva fisicamente leggera, che rispetti le limitazioni indicate dal dottor __________ (da esercitarsi prevalentemente seduto, con possibilità di cambiare posizione).
Va ancora ricordato che, per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo d'intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V28 consid. 4a e riferimento; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
2.3.3. __________ - fondandosi sulle proprie DPL - ha concluso che, con l'esercizio a tempo pieno di un'attività alternativa, l'insorgente potrebbe conseguire un reddito annuo lordo pari a fr. 37'087.75 (cfr. doc. __________). In realtà - per il gioco dell'arrotondamento - il guadagno da invalido considerato dall'assicuratore LAINF convenuto, si eleva soltanto a fr. 35'162.-- (cfr. LIII). Ritenuto un reddito da non invalido di fr. 58'603.-- (cfr. doc. __________), a __________ __________ è stata assegnata una rendita d'invalidità del 40%.
Con le proprie osservazioni 23 gennaio 2001, l'assicurato ha postulato, invece, il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 66.66% (cfr. LIV).
Egli ha fatto valere che, qualora avesse potuto continuare ad esercitare la professione di carpentiere, nel 2001, avrebbe conseguito un reddito annuo lordo non inferiore a fr. 66'000.--, mentre che, in un'attività sedentaria, tenuto conto delle limitazioni indicate dal perito, il suo guadagno annuo si aggirerebbe attorno a fr. 20'000.--.
Preliminarmente, il TCA ritiene necessario ricordare al patrocinatore di __________ __________ che il reddito da non invalido non va confuso con il guadagno annuo assicurato di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF.
In secondo luogo - conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. STCA 17.4.2000 in re R. K., 28.1.2000 in re B. C. e 14.7.1998 in re P. N.) - determinanti sono i redditi realizzabili al momento in cui è stata emanata l'impugnata decisione.
In concreto, l'impugnata decisione su opposizione è stata emanata __________ in data 20 maggio 1999, ragione per cui rilevanti, allo scopo di stabilire l'entità della rendita d'invalidità spettante a __________ __________i, sono i redditi da invalido, rispettivamente da non invalido, conseguibili nel 1999 (e, pertanto, né nel 1998 [cfr. LIX] né nel 2001 [cfr. LIV]).
2.3.4. Posto come non vi siano ragioni per dubitare che __________ __________ possa esercitare - a tempo pieno e con pieno rendimento - un'attività leggera di tipo ausiliario, si tratta ora di stabilire l'entità del reddito senza infortunio.
Quale reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicuratore convenuto ha considerato l'importo di fr. 58'603.--, riferito all'anno 1998.
Così come indicato al considerando 2.3.3., decisivo è, per contro, il reddito senza infortunio percepito nel 1999.
Nel frattempo l'Impresa di costruzioni __________ __________ è fallita, per cui non ci si può fondare sul salario che l'assicurato avrebbe percepito nel 1999 in quell'azienda. Comunque, dalle condizioni salariali contrattuali vigenti nel 1999, riassunte nell'opuscolo "EDILIZIA 1999", edito dal Sindacato OCST, si evince, segnatamente, che, nel 1999, ai lavoratori è stato concesso un aumento di 15 cts. all'ora.
Considerato che, nel 1998, il salario orario percepito da __________ __________ sarebbe stato di fr. 25.-- (cfr. doc. __________), nel 1999, avremmo avuto un salario orario di fr. 25.15.
Adeguando semplicemente il conteggio del reddito presumibile per l'anno 1998 elaborato dall'ex datore di lavoro del ricorrente (cfr. doc. __________) - fatto proprio dall'Istituto assicuratore convenuto - si ottiene un reddito da valido per l'anno 1999 di fr. 58'954.--.
2.3.5. Per quel che concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J. M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y. O. c. H.), per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M. c. H.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re B. C. c. ______).
Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza; dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata, nel recente passato, oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V. B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" 3.- (…)
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite" (STFA succitata).
In una sentenza del 26 luglio 2000 nella causa L. N. (inc. 32.1998.00072), il TCA ha, quindi, rinviato gli atti all'UAI e ordinato all'amministrazione di stabilire il reddito da invalido sulla base dei criteri da esso posti.
In una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa N. R. (inc. __________) questa Corte ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________ __________, __________ dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. Vbis)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato. I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. Vbis).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21 il TCA ha al riguardo precisato:
" La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale.»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre le salaires des femmes et des hommes".
Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton Ticino per il 1998 il salario mediano di una donna esercitante attività semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato (TA13), mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.-- mensili (TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1).
Infine, va ancora ricordato che i salari risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40 heures par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9 heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p. 27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr. 4498.-- x 12") e, se del caso, adattati al rincaro (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a).
Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A. (I 482/99), in fr. 45'390.-- (rispettivamente fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.-- (rispettivamente: fr. 33'725.--) per le donne"
(STCA succitata).
2.3.6. Ritornando al caso di specie, __________ __________ è inattivo ormai da parecchi anni. Va da sé, pertanto, che non è affatto possibile fondarsi sulla situazione salariale concreta.
Conformemente alla più recente giurisprudenza federale in materia di reddito da invalido, occorre, dunque, basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 1998 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.
Secondo questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva in Ticino, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari a
fr. 3'611.--, quindi, riportandolo su 41.9 ore, fr. 3'783.--.
Quest'ultimo importo si riferisce, come detto, all'anno 1998. Determinante, in concreto, è invece l'anno 1999 (cfr., ad esempio, DTF 121 V 366, in cui il TFA ha ricordato che decisiva è la situazione fattuale esistente al momento in cui è stata emanata l'impugnata decisione).
Secondo quanto la Corte federale ha indicato nella sentenza 9 maggio 2000 in re A., consid. 7a - pubblicata in DTF 126 V 75 - il suddetto valore va, quindi, adeguato all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex") dal 1998 al 1999, con un aumento di fr. 6.-- (fr. 3'789.--/mese - cfr. Die Volkswirtschaft, 1/2001, p. 28, tabella B10.3 - cfr., inoltre, STCA 20.2.2001 in re G. R.).
Su base annua, si raggiunge, pertanto, un reddito di fr. 45'468.--.
Il TFA raccomanda, in seguito, di esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. STFA 30.6.2000 succitata) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita dalla giurisprudenza ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. STFA 30.6.2000 e STFA 9.5.2000 succitate).
In casu, __________ ha determinato il reddito post-infortunistico basandosi sulle proprie DPL, presenti all'inserto sub doc. 125. Trattasi, nondimeno, d'attività che, alla luce delle limitazioni funzionali messe in evidenza dal perito giudiziario, non appaiono esigibili, vuoi perché comportano il sollevamento, rispettivamente il trasporto, di pesi superiori ai 5 kg, vuoi perché implicano un frequente mantenimento della posizione eretta.
In siffatte condizioni, il TCA non può che annullare la querelata decisione e rinviare gli atti all'assicuratore LAINF affinché - alla luce delle circostanze specifiche del caso concreto - stabilisca in quale misura il guadagno da invalido di fr. 45'468.-- debba venire ridotto e, successivamente, grazie ad un nuovo raffronto dei redditi, determini il tasso d'invalidità di __________ __________i.
2.4. Indennità per menomazione dell'integrità
2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 121).
2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.4.4. __________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. In concreto, l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all'assicurato un'indennità per menomazione dell'integrità del 5%, facendo riferimento, in primo luogo, all'apprezzamento enunciato dal medico di circondario, il dottor __________, in occasione della visita medica di chiusura 16 aprile 1998:
" REFERTO
L'assicurato è portatore dei seguenti postumi infortunistici importanti e durevoli: stato dopo frattura ischio-iliaca dell'emibacino sin. con interessamento acetabolare, frattura praticamente composta, consolidata interamente.
Stato dopo osteosintesi di una frattura diafisaria tibiale a des., senza alcun postumo invalidante.
Organicamente un netto danno, anche cartilagineo, non può essere verificato; in base all'esame TAC, MRI e radiograficamente trattasi al massimo di una preartrosi a livello coxo-femorale a sin..
VALUTAZIONE
Netto 5%, lordo 10%.
ARGOMENTAZIONE
Tabella 5.2 del volume indennità alla menomazione dell'integrità della Suva, edizione 1990: coxartrosi unilaterale di media entità: 10-30%.
Una preartrosi permette un tasso di al massimo il 5%, mentre un 10% è ammissibile unicamente considerando anche un possibile netto peggioramento in futuro" (doc. 69).
La valutazione dell'IMI enunciata dal dottor __________ è, successivamente, stata avallata dal dottor __________ della Divisione medica __________, il quale ha pure discusso dell'importanza dei postumi infortunistici residuali a livello della spalla sinistra:
" Die Folgen des Unfalles vom 06.02.97 sind objektiv sehr günstig. Der Gebrauch von Gehstöcken ist medizinisch unnötig und unzweckmässig. Die Tibia-Fraktur rechts ist in anatomischer Stellung folgenlos geheilt. Auch die Acetabulum-Fraktur links hat nur geringe Residuen hinterlassen im Sinne einer potentiellen Prä-Arthrose der Hüfte (konkret radiologisch noch nicht nachweisbar). Im MRI vom 29.12.97 ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine Femurkopfnekrose, was auch der Orthopäde Prof. Ochsner am 16.01.98 bestätigt hat. Klinisch fand der Kreisarzt eine freie, seitengleiche Hüft-Beweglichkeit ohne muskuläre Schonungszeichen am linken Bein. Der Grad der Erheblichkeit bezüglich Integritätsschaden an der Hüfte links ist höchstens knapp erfüllt (also 5%). Eine zukünftige Verschlimmerung im Sinne einer zunehmenden Coxartrose ist zwar theoretisch möglich, im Einzelfall jedoch nicht zuverlässig vorhersehbar. Das Rückfallmelderecht mit der Möglichkeit, allenfalls später die Integritätsentschädigung an konkret nachgewiesene, neue Befunde anzupassen, bleibt ausdrücklich gewährleistet.
(…).
Den geringen Befund kann man höchstens als leichte Periarthropathia humero-scapularis qualifizieren, wofür es gemäss Tabelle 1 keine Entschädigung gibt (weil nicht erheblich). Zudem müsste wegen des degenerativen Vorzustandes der Brutto-Wert nach dem Kausalitätsprinzip noch deutlich gekürzt werden. Eine spätere, vollständige Ruptur der Rotatorenmanschette wäre nicht mehr Folge der einfachen Prellung, sondern viel wahrscheinlicher schicksalhafter Ausdruck einer rein degenerativen Sehnen-Abnützung" (doc. 122).
In sede di ricorso, l'assicurato ha postulato, prudenzialmente, il riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità del 50% (cfr. I, p. 4s. - inc. __________).
Preso atto delle conclusioni peritali, __________ __________ ha chiesto che l'indennità assegnatagli a suo tempo __________, venisse aumentata al 15% (cfr. LIV, p. 2).
Infine, in data 30 gennaio 2001, l'insorgente è tornato a richiedere la concessione di un'IMI del 50%, facendo preciso riferimento alla Tabella 5.2 (cfr. LVIII).
Il perito giudiziario ha quantificato nel 15% la menomazione dell'integrità di cui __________ __________ è portatore (cfr. L, risposta al quesito n. 7 di parte ricorrente).
Il dottor __________ - contrariamente ai medici di fiducia __________, i quali avevano messo in evidenza soltanto una preartrosi a livello coxo-femorale - ha diagnosticato una pronunciata moderata coxartrosi a sinistra, conseguenza naturale dell'infortunio del febbraio 1997 (cfr. L, p. 4: "mässig ausgeprägte posttraumatische Coxarthrose links").
Ora, la Tabella 5.2 edita dalla Divisione medica __________ prevede, in caso di coxatrosi di moderata entità, il riconoscimento di un'indennità variante dal 10 al 30%.
Lo scrivente Tribunale, da parte sua, non dispone d'elementi per dubitare della correttezza della valutazione enunciata dal perito giudiziario, ponendo mente al fatto che egli, riconoscendo un'IMI del 15%, è rimasto chiaramente entro i limiti fissati dalle tabelle __________I.
Vero è che il dottor __________ ha affermato che la coxartrosi post-traumatica costituisce, di principio, un fenomeno degenerativo destinato a progredire, che può persino portare ad una distruzione dell'articolazione (cfr. L, risposta al quesito n. 2 di parte ricorrente). Malgrado ciò, egli ha quantificato nel 15% la menomazione dell'integrità di cui è portatore __________ __________, ciò che corrisponde, secondo le tabelle __________, ad una coxartrosi di moderata entità, lasciando così intendere che un peggioramento non ha potuto essere con verosimiglianza pronosticato.
In siffatte condizioni - qualora dovesse effettivamente insorgere un aggravamento a livello dell’articolazione coxofemorale - l’assicurato sarebbe senz’altro legittimato a chiedere all'Istituto assicuratore convenuto una revisione dell’indennità per menomazione dell’integrità assegnatagli, e ciò dal momento in cui il possibile peggioramento non ha potuto essere debitamente considerato (cfr. RAMI 1991 U132 p. 308s. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
Concludendo, la querelata decisione 13 aprile 1999 emanata dell'Istituto assicuratore convenuto deve venire riformata, nel senso che a __________ __________ va riconosciuta un'IMI del 15%.
2.5. Il ricorrente ha postulato, infine, il rimborso dei costi che egli ha dovuto sopportare per fare allestire le perizie, rispettivamente stilare i rapporti e certificati, versati agli atti, così come dei costi di quelle misure diagnostiche prescritte dagli specialisti privatamente consultati (cfr., in particolare, XIX e LIV, nonché la documentazione ivi acclusa).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U182, p. 47s., il TFA ha stabilito che, se i fatti medici possono essere accertati in modo convincente soltanto sulla base delle risultanze di un referto prodotto dall’assicurato, é lecito assimilare l’esame ordinato dall’assicurato ad una perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi, addossare a quest’ultimo i relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.
In casu, é oltremodo evidente come non sia certo stato grazie ai referti allestiti dai diversi specialisti italiani interpellati direttamente da __________ __________i, che la fattispecie ha potuto venire compiutamente delucidata da un profilo medico.
Se ne deduce, pertanto, che l’art. 57 OAINF non può qui trovare applicazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 2 febbraio 1999 è respinto.
2.- Il ricorso 20 maggio 1999 è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione 13 aprile 1999 è annullata.
§§ __________ è condannato a versare un'IMI del 15%.
§§§ Gli atti di causa sono retrocessi __________ affinché proceda a nuovi accertamenti e ricalcoli il tasso d'invalidità di __________ __________.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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