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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.16
Data decisione, Autorità: 02.07.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00016
grw/nh
Lugano 2 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 3 febbraio 1999 interposto da
__________,
contro
la decisione del 30 dicembre 1998 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
in relazione al caso
ritenuto - che, con ricorso 3.2.1999, la __________ ha chiesto al TCA "di esaminare e giudicare dai documenti allegati la richiesta di annullare la decisione emanata il 30.12.1998 dall'IAS (Ufficio dell'assicurazione malattia) e di " confermare l'appartenenza alla __________ del signor __________ fino all'inoltro di regolari dimissioni secondo i dispositivi LAMal " (I);
" ... In margine al gravame richiamato in ingresso, le scriventi Autorità confermano a codesto TCA che le richieste invocate dalla __________ attraverso il ricorso 3.02.1999 sono state integralmente accolte (cfr. allegato).
Alla luce di quanto suesposto si chiede pertanto che la causa di specie sia stralciata dai ruoli.... " (V);
allegando, a tale richiesta, la comunicazione di ugual data in cui si legge quanto segue:
" ...
la decisione 30.12.1998 qui impugnata è annullata in ogni suo effetto;
l'interruzione del rapporto assicurativo del signor __________ è accolta con effetto 31.12.1999, così come da vostra esplicita indicazione 26.10.1998... " (Vbis)
che, secondo la legge (cfr. art. 58 LPA per analogia) e la giurisprudenza (cfr. in particolare RCC 1992 p. 122 ss, RCC 1989 p. 320 e RCC 1986 p. 314), fino all'inoltro della sua risposta, l'amministrazione può procedere ad un nuovo esame della decisione impugnata e, se del caso, emettere una nuova decisione che, in caso di accoglimento integrale delle richieste del ricorrente, comporterà lo stralcio del ricorso (cfr. art. 58 cpv. 3 LPA e RCC 1992 p. 123);
che, il 21.6.1999, la __________ ha comunicato "di essere d'accordo con lo stralcio della causa dai ruoli" (VI);
che, costituendo la nuova decisione (Vbis) l'accoglimento integrale della richiesta della parte ricorrente, il presente ricorso può essere stralciato dai ruoli;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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