AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.14
Data decisione, Autorità: 20.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00014
mm
Lugano 20 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 9 dicembre 1998 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ é stato, sin dalla nascita, assicurato contro le malattie presso la Cassa malati __________ (__________).
Nel 1995, l’assicurato, oltre all’assicurazione di base, beneficiava pure di due assicurazioni complementari (spese medico-farmaceutiche complementari plus e complemento spese ospedaliere (cfr. doc. A23).
1.2. Nel corso del mese di ottobre 1995, la Cassa malati ha proceduto a fissare all’assicurato un ultimo termine per il pagamento di un importo di fr. 982.40, corrispondente ai premi per i mesi da marzo (a saldo) a settembre 1995 (doc. A11).
1.3. In data 14 novembre 1997, la __________ ha fatto notificare a __________ un precetto esecutivo per un importo di fr. 1’058.60, comprensivo dei premi relativi all’assicurazione di base per il periodo gennaio-giugno 1995 e delle spese amministrative (doc. A8).
Contro tale ingiunzione di pagamento, l’assicurato ha interposto opposizione.
1.4. Con decisione formale 3 luglio 1998 (doc. A7), la __________ ha rigettato l’opposizione al succitato precetto esecutivo.
1.5. Con opposizione 10 settembre 1998, __________ si é limitato a chiedere l’annullamento della decisione 3 luglio 1998 della Cassa malati __________ (doc. A6).
1.6. Con decisione su opposizione 9 dicembre 1998, l’assicuratore-malattie ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta dall’assicurato, in quanto manifestamente tardiva (doc. A1).
1.7. Con tempestivo ricorso __________ ha postulato che l’impugnata decisione 9 dicembre 1998 della __________ sia annullata e che, pertanto, l’opposizione al precetto esecutivo venga mantenuta (I, p. 6).
L’assicurato ha pure chiesto che al suo ricorso venga accordato effetto sospensivo.
Queste, in particolare, le considerazioni espresse dall’insorgente a supporto della propria richiesta ricorsuale:
" Per l’art. 80 LAMal, se l’assicurato non accetta una risoluzione dell’assicuratore, quest’ultimo deve emanare una decisione scritta entro trenta giorni a decorrere dall’esplicita domanda dell’assicurato.
L’assicuratore deve motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico; la notifica irregolare di una decisione non può essere di pregiudizio all’assicurato.
La risoluzione 24 ottobre 1995 é stata contestata dall’assicurato il 4 novembre 1995. La decisione 3 luglio 1998 giunge ben oltre il termine ex lege di trenta giorni. In tale situazione non risulta per nulla appropriato appellarsi al ritardo dell’opposizione dovuta alla permanenza all’estero dell’assicurato, di cui la __________ era perfettamente a conoscenza.
Tale decisione, inoltre, non é per nulla motivata.
4.2.
Maggiormente motivata risulta la decisione 9 dicembre 1998, che tuttavia non giustifica in alcun modo la richiesta di fr. 978.60.
Non é in particolare chiaro:
come si possa pretendere inizialmente fr. 978.40 per presunti premi arretrati marzo-settembre 1995 (doc. 13);
come si possa ignorare la prova del ricorrente di aver versato i premi luglio-agosto-settembre 1995, semplicemente ribadendo la propria richiesta (ora di fr. 978.60), retroestesa ai mesi gennaio-giugno 1995;
come si possa sorvolare sul fatto di aver riconosciuto al ricorrente un saldo attivo per aprile 1995;
come si possa richiedere, asserendo un arretrato di 6 mesi, la somma di fr. 978.60, quando sei mensilità complete non superano fr. 911.40 (fr. 151.90 per sei).
4.3.
Il ricorrente é comunque stupito di fronte al comportamento della __________, a cui aveva semplicemente richiesto di specificare per quali mesi essa asseriva l’esistenza di quali arretrati.
La __________ non ha saputo rispondere a tali domande, ritenendo comunque legittimo investire il Tribunale (proprio) e l’UEF della faccenda.
4.4.
Il ricorrente contesta in ogni caso le spese di sollecito e tasse amministrative addotte: una semplice lettera con un conteggio dettagliato della somma richiesta mese per mese avrebbe risolto la questione.
Il ricorrente fa comunque rilevare di aver egli stesso dovuto ricorrere a parecchie raccomandate e a notevoli perdite di tempo per reagire alle sollecitazioni della __________.
Il ricorrente ritiene che gli errori che inficiano le decisioni 3 luglio 1998 e 9 dicembre 1998 della __________ le rendono inadatte a servire da base per la procedura esecutiva” (I).
1.8. La Cassa malati __________, in risposta, ha postulato, in via principale, che il gravame venga dichiarato irricevibile e, sussidiariamente, che il medesimo venga respinto nel merito (V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Con l’impugnata decisione 9 dicembre 1998, la Cassa malati __________ ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta da __________, in quanto manifestamente intempestiva. Lo scrivente TCA - prima d’eventualmente esaminare le censure di merito sollevate dal ricorrente - deve, dunque, risolvere la questione a sapere se l’opposizione 10 settembre 1998 é stata o meno presentata entro il termine di legge.
2.3. Giusta l'art. 85 LAMal, le decisioni degli assicuratori sono impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale.
Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata.
La LAMal non prevede sospensioni di tale termine.
Essa nemmeno rinvia agli artt. 20-24 LPA.
Infine, la LPA non si dichiara applicabile ai litigi fra assicurati e casse malati (art. 1 LPA a contrario).
Pertanto, come il TFA ha già avuto modo di stabilire, il termine previsto dall’art. 85 cpv. 1 LAMal per interporre opposizione non può essere sospeso (RAMI 1997 pag. 294 seg. consid. 1b).
Ai sensi dell’art. 97 LAINF - applicabile per analogia in materia LAMal (cfr. RAMI 1997 cit. consid. 3a) - gli atti scritti devono essere consegnati all’assicuratore o, all’indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se l’ultimo giorno é un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto del Cantone ove l’interessato ha il domicilio o la sede, il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 124 II 527ss.).
Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 85 LAMal inizia a decorrere, secondi i principi generali del diritto, dal giorno seguente la notifica della decisione soggetta ad opposizione (cfr. art. 20 cpv. 1 LPA).
La decisione viene reputata notificata a partire dal momento in cui entra nella sfera di dominio del destinatario.
Irrilevante é, invece, la questione a sapere se il destinatario abbia effettivamente avuto la decisione fra le sue mani o se egli abbia o meno preso conoscenza del suo contenuto: la notifica di una decisione é, infatti, un atto giuridico che necessita una ricezione e non un'accettazione (Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 268ss, 286; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 875ss; DTF 103 V 63; RCC 1978 p. 63; DTF 115 Ia 12; RCC 1984 p. 128 consid. 2).
Secondo la giurisprudenza del TF, la prova che una decisione è stata notificata incombe all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, pag. 61).
Nel caso in cui la circostanza della ricezione della decisione è litigiosa si deve, nel dubbio, aderire alla versione fornita dal destinatario, vale a dire a quella dell'assicurato (DTF 103 V 66).
Infatti, se l'amministrazione vuole assicurarsi che la decisione pervenga al destinatario, essa deve spedire l'invio per raccomandata (DTF 101 Ia 7, STCA 17 agosto 1993 in re G.G.; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, §84 V, pag. 284).
2.4. In concreto, emerge dagli atti che la decisione formale 3 luglio 1998 é stata inviata al destinatario con un invio postale raccomandato (doc. A7).
Per ammissione dell’assicurato stesso, la succitata decisione formale é stata “... ritirata nella prima metà di luglio,... ” (cfr. I, p. 3).
Ora, anche prendendo per buona l’ipotesi più favorevole al ricorrente, ossia che la notifica della decisione della __________ é avvenuta esattamente il 15 luglio 1998, __________ avrebbe dovuto, in ossequio agli artt. 85 cpv. 1 LAMal e 97 LAINF, consegnare il suo atto d’opposizione entro venerdì 14 agosto 1998.
L’assicurato ha, invece, interposto opposizione il 10 settembre 1998 (cfr. copia busta allegata al doc. 7), “... confidando nel computo delle ferie giudiziarie estive per il decorso del termine di ricorso (recte: d’opposizione, n.d.r.)” (I, p. 3).
Ritenuto che, così come confermato dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), il termine previsto dall’art. 85 cpv. 1 LAMal non può essere, ex lege, sospeso, l’opposizione interposta da __________ é manifestamente tardiva.
Nulla può mutare il fatto che la __________ avrebbe emesso la propria decisione formale violando il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 80 cpv. 1 LAMal.
Pur ammettendo che il summenzionato termine non sia stato rispettato, ciò non può certo aver compromesso la validità della decisione formale 3 luglio 1998. L’evocata disposizione legale istituisce, infatti, soltanto un cosiddetto termine d'ordine (Wyler, Die Verfahren in der Krankenversicherung, in Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1996, p. 193 e giurisprudenza ivi citata; cfr., pure, STFA 29 marzo 1999 in re O. p. 3). L'insorgente avrebbe, d'altronde, avuto la possibilità d'adire direttamente il TCA con un ricorso per denegata giustizia (art. 86 cpv. 2 LAMal).
Parimenti infondata si rivela essere la censura secondo cui la decisione formale emanata della Cassa malati convenuta, non sarebbe stata affatto motivata. Seppur succintamente redatta, la stessa contiene, in effetti, tutti quegli elementi necessari affinché l’assicurato potesse interporre la propria opposizione con piena cognizione di causa (in particolare, l’importo posto in esecuzione e la sua causale).
In conclusione, la decisione che, rilevandone l’intempestività, ha dichiarato irricevibile l’opposizione, non soggiace a censura alcuna.
Va da sé che la richiesta di concedere al ricorso effetto sospensivo - richiesta non ripresa nel petito e, peraltro, neppure minimamente motivata - é divenuta priva d’oggetto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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