AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.11
Data decisione, Autorità: 24.09.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00011
mm/sc
Lugano 24 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 1999 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 2 febbraio 1999 emanata da
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 giugno 1996, il medico curante del defunto __________ __________, il dottor __________, ha comunicato __________ che il suo paziente era affetto da “mesotelioma maligno diffuso (tipo bifasico) alla pleura e al pericardio sx” (doc. 1).
In data 8 maggio 1996, __________ __________, proprio a causa della succitata patologia, é stato sottoposto ad un intervento chirurgico di “decorticazione pleurica e del pericardio, fenestrazione del pericardio e resezione subsegmentale del lobo polmonare superiore sx”, eseguito presso __________ __________ __________ __________ __________ (doc. __________). Il trattamento é poi continuato con regolari cicli di chemioterapia.
Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, __________ ha assunto il caso a titolo di malattia professionale “... dovuta all’attività a contatto con amianto svolta negli anni 1976-1982” (cfr. doc. __________), ed ha corrisposto prestazioni assicurative di corta durata fino al giorno del decesso dell’assicurato, avvenuto il 9 maggio 1998.
1.2. Con decisione formale 23 luglio 1998, l’Istituto assicuratore ha riconosciuto alla moglie ed alle due figlie dell’assicurato il diritto alla rendita per superstiti, corrisposta, in realtà, quale rendita complementare (doc. __________). Per contro, __________ ha negato il diritto all’indennità per menomazione dell’integrità.
A seguito dell’opposizione presentata dalla vedova di __________ __________, in rappresentanza della Comunione ereditaria, __________ ha ribadito, con l’impugnata decisione, il proprio rifiuto a riconoscere la pretesa prestazione (doc. __________).
1.3. Con tempestivo ricorso 2 febbraio 1999 - completato in data 4 marzo 1999 (III) - la Comunione ereditaria del defunto __________ __________, rappresentata dal __________ __________ __________, ha chiesto che __________ venga condannato a versare un’indennità per menomazione dell’integrità dell’80%.
L’assicuratore LAINF convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame (V).
Degli argomenti addotti dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e conclusioni si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
in diritto
2.1. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se gli eredi del defunto __________ __________ - a fronte dei postumi della malattia professionale di cui quest’ultimo era affetto - hanno o meno il diritto di percepire l’indennità per menomazione dell’integrità ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LAINF.
2.1.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.1.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 121).
2.1.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.1.4. __________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.1.5. La dottrina ha avuto modo, di recente, d’affrontare la questione di sapere cosa accade qualora l’assicurato deceda prima che l’indennità per menomazione dell’integrità abbia fatto oggetto di una decisione. Più concretamente, si tratta della questione di sapere se e a quali condizioni gli eredi della persona infortunata o colpita da malattia professionale hanno il diritto di pretendere l’IMI (cfr. Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 58s.):
" (...) Die Integritätsentschädigung dient dem Ausgleich der Einbussen, die über die Dauer der Behandlungs- und Heilungsphase hinaus bestehen. Für die immateriellen Beeinträchtigungen während dieser Genesungsphase besteht in der Unfallversicherung kein Entschädigungsanspruch. Somit kann gesagt werden, dass ein Schaden, der später als Integritätsschaden entschädigt wird, während der Genesungsphase noch zu keiner Entschädigung berechtigt. Ab Behandlungsabschluss ist der Versicherte also entschädigungsberechtigt, ab diesem Zeitpunkt müsste seine Integritätseinbusse ausgeglichen werden. So ist in Art. 24 Abs. 2 UVG vorgesehen, dass die Entschädigung mit der Invalidenrente oder bei Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt wird. Der Zeitraum zwischen Behandlungsabschluss und Zusprechung einer Integritätsentschädigung ist meist nicht in der Natur der Sache begründet, sondern im Gang des Verfahrens. Für die Beantwortung der vorliegenden Frage kann daraus entnommen werden, dass die Erben die Zusprechung einer Integritätsentschädigung verlangen können, wenn der Versicherte nach Behandlungsabschluss verstorben ist, denn dann hat der Versicherte - mindestens während einer logischen Sekunde - mit einem nicht mehr verbesserungsfähigen Schaden leben müssen. Zudem werden in der Regel in diesem Zeitpunkt die notwendigen Grundlagen für eine zuverlässige Beurteilung des Integritätsschadens vorhanden sein. Zwar gibt es auch Fälle, wo schon Kurz nach dem Versicherungsfall gesagt werden kann, dass an sich ein erheblicher Dauerschaden verbleiben wird. Schwieriger ist jedoch die Aussage über die Höhe des Schadens. Würde nur darauf abgestellt, ob die erlittenen Gesundheitsschäden einen dauernden Integritätsschaden erwarten lassen, müsste in den meisten Fällen, wo der Versicherte direkt beim Unfall getötet wird, eine Integritätsentschädigung gewährt werden. Wenn der Versicherte vor Behandlungsabschluss stirbt, hat er selber nie einen Anspruch auf eine Entschädigung gehabt. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Erben die Integritätsentschädigung geltend machen können, wenn der Versicherte nach Abschluss der Behandlung stirbt. Aus den Gleichen Gründen, wie sie im vorstehenden Absatz aufgeführt wurden, gilt dies unabhängig davon, ob der Tod Folge des Verischerungsfalles ist oder nicht. Dieser letzte Fall, wo der Versicherte nach Behandlungsabschluss und vor der Verfügung über die Integritätsentschädigung stirbt, kann als posthume Integritätsentschädigung bezeichnet werden."
2.2. In concreto, l'Istituto convenuto ammette che, di principio, esiste un diritto per gli eredi di beneficiare dell’IMI a fronte di una menomazione importante e durevole dell’integrità presentata dal defunto assicurato (cfr. doc. 104, p. 3: “... questo non esclude però che gli eredi possano esigere a loro nome detta prestazione, e ciò nel caso in cui l’assicurato dovesse morire dopo la cessazione delle cure mediche o il riconoscimento dell’invalidità, ma prima di aver potuto beneficiare del suo diritto all’indennità per menomazione dell’integrità” e III).
L’Istituto assicuratore convenuto, ha, tuttavia negato agli eredi dell’assicurato il diritto all’IMI, sostenendo, in sostanza, che, antecedentemente al decesso, lo stato di salute di __________ __________ non si sarebbe mai stabilizzato, e ciò nella misura in cui egli ha continuato a necessitare di cure mediche (cfr. V, p. 2: “il caso del signor __________ non poteva definirsi chiuso se solo si pensa che al momento del decesso si era ancora in pieno regime d’indennità giornaliera e di necessità di cure”).
La tesi difesa __________ é naturalmente avversata dagli eredi, i quali censurano il significato conferito dall’assicuratore convenuto ai concetti di “stato di salute stabilizzato”, rispettivamente, di “chiusura della cura medica”. Determinante si rivelerebbe, piuttosto, la “... presenza, anche solo per un ipotetico istante, di un danno alla salute non più migliorabile attraverso cure mediche” (III, p. 3).
2.3. L’art. 24 cpv. 2 LAINF prevede che l’IMI é determinata simultaneamente alla rendita d’invalidità oppure al termine della cura medica se l’assicurato non ha diritto a una rendita.
Dal chiaro tenore letterale della poc’anzi citata disposizione legale risulta che la menomazione dell’integrità é determinata simultaneamente alla rendita d’invalidità, nel caso in cui esista effettivamente un diritto alla rendita. Nella DTF 113 V 52 consid. 3b, il TFA ha stabilito che non si tratta qui di una semplice prescrizione d’ordine.
La nostra Corte federale ha, tuttavia, precisato che, nell’applicare l’art. 24 cpv. 2 LAINF, non ci si deve scordare che i presupposti per il riconoscimento della rendita d’invalidità sono regolati differentemente rispetto a quelli per l’IMI. Se ne deduce che il principio della simultaneità può trovare applicazione soltanto nella misura in cui le condizioni per la concessione della rendita d’invalidità e dell’IMI sono contemporaneamente soddisfatte. Ciò - ha ricordato sempre il TFA - dovrebbe costituire la regola; particolari circostanze potrebbero, comunque, condurre a delle eccezioni, quando il medico é in grado, soltanto più in là nel tempo, d’esprimersi in maniera attendibile riguardo alla durevolezza ed all’importanza della menomazione (cfr. Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 72s.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 415s.; Th. Frei, op. cit., p. 62s., in particolare p. 64).
Trattandosi del particolare caso in cui l’assicurato muore prima che l’IMI sia stata fissata in una decisione, gli eredi hanno diritto alla prestazione soltanto se l’interessato é deceduto dopo la chiusura della cura medica: é, di regola, a quel momento che sono dati tutti gli elementi necessari ad un attendibile apprezzamento della menomazione dell’integrità. A quel punto, l’assicurato ha, in effetti, vissuto - non fosse altro che per un ipotetico istante - con un pregiudizio alla salute non più suscettibile di miglioramento (cfr. Th. Frei, op. cit., p. 58).
2.4. Ritornando al caso di specie, corrisponde certo a verità che, al momento del decesso di __________ __________, le cure mediche non erano concluse. Tuttavia, ciò non significa ancora che il suo stato di salute non potesse essere considerato come stabilizzato. A mente di questa Corte, é qui di rilevante importanza il carattere delle cure prestate.
Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato - a causa di una prolungata esposizione all’amianto - era affetto da una grave malattia dalla prognosi generalmente infausta, per la precisione da un mesotelioma maligno pleurico a sinistra con interessamento del pericardio e della parete toracica e metastasi alla parete addominale (cfr., ad esempio, doc. ). Da un profilo invasivo, la succitata patologia ha reso necessaria - oltre ad una decorticazione pleurica e del pericardio nonché ad una fenestrazione del pericardio - una resezione subsegmentale del lobo polmonare superiore sinistro (doc). A partire dal mese di maggio 1996, __________ __________ si é così ritrovato a vivere con soltanto la metà del polmone sinistro.
Nella fase terminale, i trattamenti applicati all’assicurato - si é trattato di cosiddette cure palliative, destinate ad alleviare le conseguenze della malattia senza agire sulle cause (cfr., ad esempio, doc. : rapporto d’uscita 13.2.1998 dell’: “Tenuto conto dell’estensione della neoplasia e della sua progressione nonostante le ripetute chemioterapie, non resta che offrire al paziente cure palliative” e doc. __________, rapporto 6.5.1998 del Servizio oncologico cantonale di __________, in cui si parla esplicitamente di “cure sintomatiche”) - non potevano avere altro obiettivo se non quello di migliorare la sua qualità di vita, nell’attesa della morte. In altri termini, le cure mediche istituite non avrebbero assolutamente potuto condurre ad una guarigione, anche solo parziale, della malattia, circostanza quest’ultima implicitamente riconosciuta anche __________, il quale ha dovuto ammettere che l’interessato era sofferente di
“... una malattia progrediente che avrebbe portato alla morte”
(V, p. 2).
È proprio in questo senso che si può ammettere, malgrado il fatto che le cure mediche siano proseguite sino alla morte, che lo stato di salute di __________ __________ si era, non fosse altro che per un ipotetico istante, stabilizzato. Tale soluzione, del resto, si rivela essere in sintonia tanto con quanto sostenuto dalla dottrina, da cui si desume che la cura medica é da ritenersi chiusa - presupposto necessario affinché gli eredi possano pretendere il versamento dell’IMI - dal momento in cui il danno alla salute non é più suscettibile di miglioramento (cfr. Th. Frei, op. cit., p. 63: “Da die Integritätsentschädigung dem Ausgleich von Dauerschäden dient, kann dieser Anspruch erst beurteilt werden, wenn sich der Gesundheitszustand des Betroffenen stabilisiert hat und wenn von medizinischen Massnahmen keine Besserung mehr erwartet werden kann. In diesem Zeitpunkt hat die Behandlung ihren Zweck erreicht. Damit ist eine weitere Behandlung nicht mehr zweckmässig, weshalb gemäss Art. 10 Abs. 1 UVG der Anspruch auf weitere Massnahmen erlischt und die Behandlung abzuschliessen ist”), quanto con il principio della simultaneità istituito dall’art. 24 cpv. 2 LAINF. Il ragionamento difeso __________ - caso non stabilizzato fintantoché la cura medica non é stata chiusa - é valido nella misura in cui da quest’ultima é ancora lecito attendersi una modifica dello stato di salute dell’interessato. In simili casi, é senz’altro corretto attendere la conclusione della cura medica, affinché sia possibile giudicare, con attendibilità, della durevolezza e dell’importanza della menomazione all’integrità (art. 36 cpv. 1 OAINF in relazione con l’art. 24 LAINF).
Nulla può mutare il fatto che l’Istituto assicuratore convenuto ha continuato a corrispondere all’assicurato prestazioni di corta durata (cura medica ed indennità giornaliere) fino al giorno del decesso. Se é vero che, ad un certo punto, dalla cura medica non vi era più d’attendersi alcun miglioramento dello stato di salute di __________ __________ - e, al riguardo, la documentazione medica versata agli atti é assai eloquente - __________ avrebbe dovuto, in ossequio all’art. 19 cpv. 1 LAINF, procedere alla definizione del caso, valutando il grado dell’invalidità e della menomazione dell’integrità, così come pertinentemente osservato dalla ricorrente (III, p. 4). Ora, il fatto che l’assicuratore LAINF abbia deciso, per motivi suoi, di posticipare la chiusura del caso, non può essere di alcun pregiudizio per gli eredi dell’assicurato.
Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA é dell’opinione che, in casu, le premesse per riconoscere l’indennità per menomazione dell’integrità fossero già realizzate antecedentemente al decesso di __________ __________. Se ne deduce, quindi, che ai suoi eredi dev’essere riconosciuto il diritto di pretendere il versamento dell’IMI. La causa viene, pertanto, retrocessa all’Istituto assicuratore convenuto affinché abbia ad esprimersi, mediante l’emissione di una nuova decisione formale, riguardo al grado della menomazione all’integrità presentata dal defunto assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
La causa é ritornata __________ affinché abbia ad esprimersi, mediante l’emissione di una nuova decisione formale, riguardo al grado della menomazione all’integrità presentata dal defunto __________ __________.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
__________ verserà alle ricorrenti fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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