AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.10
Data decisione, Autorità: 27.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00010
mm
Lugano 27 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 1999 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 18 gennaio 1999 emanata da
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 maggio 1993, __________ __________ - all’epoca medico radiologo presso __________ di __________ __________ e, parallelamente, titolare di uno studio di radiologia a __________ - nel scendere le scale, é scivolato ed ha battuto la testa.
Per quel che concerne l’attività presso l’Ospedale , __________ __________ era assicurato contro gli infortuni presso la Cassa malati __________ (). Trattandosi, invece, della succitata attività lucrativa indipendente, egli si era assicurato a titolo facoltativo presso la __________ __________.
A seguito dell’evento traumatico 13 maggio 1993, la __________ __________ ha corrisposto, durante il periodo 16 maggio 1993-18 maggio 1994, prestazioni per un importo complessivo di fr. 62’124.30.
1.2. Con decisione formale 11 agosto 1998, la __________ __________ ha comunicato a __________ __________ d’aver erroneamente versato le proprie prestazioni assicurative a dipendenza dell’infortunio del maggio 1993, evento che, in virtù dell’art. 77 LAINF in relazione con l’art. 99 OAINF, avrebbe dovuto essere assunto esclusivamente della __________ __________ __________. L’assicuratore LAINF ha, altresì, preteso da __________ __________ la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.
1.3. Con opposizione 29 settembre 1998, __________ __________, rappresentato dall’avv. __________, ha integralmente contestato la decisione 11 agosto 1998 emanata dalla __________ __________.
1.4. Con decisione 18 gennaio 1999, la __________ __________ ha dichiarato irricevibile l’opposizione interposta da __________ __________, poiché tardiva.
1.5. Con tempestivo ricorso, __________ __________, sempre patrocinato dall’avv. __________, ha chiesto che l’impugnata decisione su opposizione venga annullata e che all’assicuratore LAINF convenuto venga assegnato un termine per emanare una decisione di merito (I, p. 2).
Queste, in particolare, le considerazioni esposte dall’insorgente a supporto delle proprie richieste ricorsuali:
" La norma di cui all’art. 1 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961, recita:
Contro le decisioni rese sull’opposizione interposta a norma dell’art. 105 cpv. 1 LAINF (OMISSIS) é dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
In merito alla procedura applicabile vale il rinvio (art. 23)
Per quanto non stabilito dalla presente legge valgono le norme federali che regolano la materia e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile.
Giusta l’art. 133 cpv. 1 lett. b) del CPCT, ferie giudiziarie del periodo estivo iniziano il 15 luglio e terminano il 31 agosto. In conformità all’art. 132 CPCT le ferie sospendono il decorso dei termini, salvo esplicita eccezione.
In concreto, é pacifico che la decisione soggetta ad opposizione é stata intimata il 13 agosto 1998, ossia durante le ferie giudiziarie, così com’é pacifico che l’opposizione é stata spedita il 29 settembre 1998, vale a dire entro i canonici 30 giorni.
Consegue da quanto detto, che l’opposizione in esame era tempestiva. La decisione di non entrata in materia di data 18.01.1999 va pertanto annullata e fatto ordine alla __________ di emanare una decisione di merito e ciò entro un termine ragionevole” (I).
1.6. La __________ __________a, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la questione di sapere se __________ __________ ha tempestivamente interposto opposizione contro la decisione formale 11 agosto 1998 della __________ __________, notificatagli - aspetto non controverso - in data 13 agosto 1998 (doc. __________).
2.3. Giusta l’art. 105 cpv. 1 LAINF, le decisioni prolate in virtù della presente legge e i conteggi dei premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all’organo decisionale.
Il succitato termine é retto dall’art. 97 LAINF, trattandosi, come é il caso in concreto, di un assicuratore che non é tenuto ad applicare la LPA (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. e in relazione con l’art. 3 lett. a LPA; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 263).
L’art. 97 cpv. 1 LAINF recita, segnatamente, che gli atti scritti devono essere consegnati all’assicuratore o, all’indirizzo di questo, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se l’ultimo giorno é un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto del Cantone ove l’interessato é domiciliato o ha sede, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Tuttavia, l’art. 97 cpv. 1 LAINF nulla prevede riguardo alla sospensione dei termini (cfr. DTF 116 V 371 consid. 5b).
Proprio a quest’ultimo riguardo, l’assicurato, in sede di ricorso, afferma d’aver rispettato il termine di 30 giorni di cui all’art. 105 cpv. 1 LAINF, e ciò tenuto conto del fatto che il succitato termine sarebbe rimasto sospeso, in applicazione dell’art. 133 cpv. 1 lett. b CPC, sino al 30 agosto.
La __________ __________, da parte sua, sostiene l’esatto contrario, ritenendo che, in casu, torni applicabile, non già il CPC, ma bensì l’art. 22a LPA, a mente del quale i termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso.
La tesi difesa da __________ __________ non può essere condivisa da questa Corte.
Nella summenzionata DTF 116 V 265ss. (= RAMI 1991 U117, p. 35ss.) - richiamata, peraltro, esplicitamente dal ricorrente (IX) - la nostra Corte federale ha sì stabilito che la LAINF non esclude l’applicazione di disposizioni di diritto cantonale sulla sospensione dei termini, conformemente al principio che lascia ai Cantoni il compito di regolare la procedura davanti ai tribunali cantonali, riservate le condizioni previste dall’art. 108 cpv. 1 lett. a-i LAINF, tutto ciò riguarda, tuttavia, unicamente la procedura giudiziaria innanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni e, quindi, non la procedura amministrativa (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 338).
Del resto, nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U194, p. 208s. (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 378), il TFA ha statuito che l’art. 22a LPA torna applicabile alla procedura amministrativa, in quel caso alla procedura d’opposizione innanzi ________ in forza del rinvio di cui all’art. 96 LAINF, ma non alla procedura di ricorso di prima istanza giusta la LAINF.
In concreto, la questione riguardante la sospensione dei termini é, incontestabilmente, sorta nell’ambito della procedura d’opposizione innanzi alla __________ __________, quindi nell’ambito di una procedura amministrativa.
Se ne deduce che il richiamato diritto procedurale cantonale (art. 133 CPC), non può qui trovare applicazione alcuna (cfr. SVR 1/1995 UV18, p. 49 consid. 2b).
Ora, se é pacifico che nella procedura amministrativa innanzi __________ - assicuratore-infortuni che é tenuto, di principio, a rispettare la LPA (DTF 115 V 299 consid. 2b) - torni applicabile l’art. 22a LPA (cfr. RAMI 1994 succitata), disposizione che disciplina la sospensione dei termini, lo é meno quando in gioco vi é un assicuratore-infortuni ai sensi dell’art. 68 cpv. 1 LAINF, qual’é giustamente la __________ __________.
In quest’ultima evenienza, la dottrina é dell’avviso che, allo scopo di garantire l’uguaglianza di trattamento dei datori di lavoro e degli assicurati riguardo alla questione del computo dei termini, anche gli assicuratori di cui all’art. 68 cpv. 1 LAINF debbano rispettare l’art. 22a LPA per analogia (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 338; in questo senso, pure, SVR 1/1995 menzionata in precedenza, p. 50 consid. 3).
Da parte sua, il TFA, nella DTF 124 V 372ss., ha lasciato espressamente insoluta la questione di sapere se le regole in materia di sospensione dei termini di cui all’art. 22a LPA si applichino al termine per interporre opposizione avverso le decisioni rese da un assicuratore autorizzato ai sensi dell’art. 68 cpv. 1 LAINF.
Lo scrivente TCA ritiene di potersi esimere dal decidere in merito all’applicabilità o meno dell’art. 22a LPA, poiché, anche nell’ipotesi - più favorevole all’assicurato - in cui si dovesse concludere che quest’ultima disposizione é applicabile nell’ambito della procedura amministrativa dinanzi ad un assicuratore-infortuni altro che __________, il ricorso presentato da ______ _______non meriterebbe, così come verrà meglio dimostrato al considerando seguente, di venire accolto.
2.4. Così come risulta dal doc. 216, la decisione formale 11 agosto 1998 della __________ __________ é stata intimata al patrocinatore dell’assicurato in data 13 agosto 1998.
Se applichiamo l’art. 22a lett. b LPA, il termine di 30 giorni di cui all’art. 105 cpv. 1 LAINF inizia a decorrere soltanto dal 16 agosto 1998 e, pertanto, giunge a scadenza lunedì 14 settembre 1998.
Avendo __________ __________ presentato la propria opposizione al più presto in data 29 settembre 1998 (cfr. doc.___), quest’ultima non può che essere ritenuta tardiva.
Nella misura in cui la __________ __________, con l’impugnata decisione 18 gennaio 1999 (doc. __________), ha dichiarato irricevibile l’opposizione presentata dall’assicurato, la stessa non presta il fianco ad alcuna censura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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