AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.7
Data decisione, Autorità: 14.06.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00007
grw/nh
Lugano 14 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 1999 di
contro
la decisione del 16 dicembre 1998 emanata da
in materia di assicurazione contro gli infortuni
in relazione al caso:
ritenuto, in fatto
1.1. Il 10.4.1998 __________ __________ (__________), muratore presso la __________ __________ e, quindi, obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni presso __________, mentre gettava il calcestruzzo con l’apposita pompa appoggiata ad una spalla, ha effettuato un movimento brusco.
Cinque giorni dopo tale evento, l’assicurato si è recato dal medico curante lamentando dolori nella regione para-dorsale destra.
Il medico ha ordinato una terapia antalgica ed attestato un’incapacità lavorativa che si è protratta sino al 17.5.1998.
1.2. __________ ha rifiutato di assumere il caso: secondo l’Istituto non vi era stato infortunio e non era possibile ravvisare una lesione parificabile ad infortunio.
1.3. Contro la decisione su opposizione che confermava il rifiuto, __________, che assicura __________ __________ contro le malattie, ha interposto tempestivo ricorso chiedendo che __________ venga condannata “a corrispondere le prestazioni assicurative in relazione all’evento del 10 aprile 1998” (I).
__________ sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto __________, “tutti gli elementi del concetto giuridico d'infortunio siano adempiuti” :
" ..Il fatto che il gettare calcestruzzo su di un muro sia un'attività abituale per un muratore, svoltasi secondo l’accezione dello stesso assicurato in circostanze normali, nulla muta alla conclusione secondo cui si è in presenza di un infortunio. Infatti, il signor __________ ha reagito a sproposito, preso alla sprovvista, ad un improvviso, imprevisto spostamento della pompa all’indietro. Il movimento del corpo che ha provocato l’affezione si è prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma: non è infatti abituale che la pompa, tenuta sulla spalla per poterne dirigere il getto, si sposti, scivoli, esigendo da colui che la porta un’azione repentina per non farla cadere in terra e per evitare che il getto di calcestruzzo si diriga improvvisamente contro gli altri operai o verso terra.” (I pag 3 punto 2)
D’altro canto, la cassa afferma che “ l’affezione diagnosticata rappresenta uno stiramento muscolare e costituisce quindi una lesione parificabile ad infortunio ai sensi dell’art 9 cpv 2 lett. e OAINF” (I pag 4).
__________, in risposta, ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. Secondo l'art. 9 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
Questa definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid 2a e rif; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"- l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore."
(cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, "Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents", p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Il legislatore federale ha dato, per la prima volta la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore l'1.1.1996.
Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art 4 cpv 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art 2 cpv 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr STFA 23.5.1996 in re B.).
2.5. Si evince dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art 9 cpv 2 OAINF e ai sensi dell'art 2 cpv 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale.
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni grave o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid 2b; 118 V 283 consid 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid 2a; STFA 23.5.1996 in re B)).
2.6. La distinzione fra infortunio e malattia si è rivelata oltremodo problematica nei casi di lesioni causate unicamente dai movimenti del corpo: il processo lesivo si svolge all'interno, senza l'intervento di agenti esterni.
L'ipotesi si realizza essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
In questi casi manca il più delle volte il fattore causale esterno (il danno è provocato dalla sola azione del corpo, senza impatto con altre persone, oggetti o con l'ambiente circostante).
Ebbene, se le lesioni corporali sono prodotte da movimenti scombinati, incongrui, la giurisprudenza esigerà perché siano imputabili ad un infortunio che i movimenti incriminati si siano prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma. Ad es., la vittima dev'essere inciampata, scivolata, aver reagito di sproposito, presa alla sprovvista, di fronte ad un improvviso pericolo.
Se invece si tratta di sforzi eccessivi si ammetterà l'infortunio solo se lo sforzo supera in modo vistoso le sollecitazioni alle quali la vittima è normalmente esposta e alle quali per costituzione, addestramento, ecc. è normalmente in grado di resistere. In caso contrario le lesioni sono ritenute procedere da malattia.
2.7. In concreto, l’evento occorso all’assicurato il 10.4.1998 è ben descritto nell’annuncio di infortunio in cui si legge quanto segue:
" Mentre con altri operai stavo gettando il calcestruzzo (su un muro in costruzione) con l’ausilio della pompa. La tenevo appoggiata sulla spalla per meglio orientarla. Quest’ultima, all’improvviso ha avuto uno spostamento all’indietro, che mi ha costretto ad un movimento brusco provocandomi lo strappo” (doc 1)
In seguito, l’assicurato ha nuovamente descritto l’evento nel seguente modo:
" ...
Dunque, appare accertato che la lesione lamentata dell’assicurato è riconducibile ad un “improvviso spostamento all’indietro” della pompa che questi teneva appoggiata sulla spalla.
L’assicurato ha risposto affermativamente alle domande “si è trattato per lei di un’attività abituale? Si è svolta in condizioni normali?” mentre ha risposto negativamente alla domanda “E’ successo qualcosa di particolare (scivolamento, caduta, ecc)” (doc 3).
Sulla scorta di queste dichiarazioni si può concludere quanto segue:
che il gettare calcestruzzo è un’attività abituale per l’assicurato
che l’assicurato non è nè scivolato nè caduto.
Questo non basta, però, per concludere all’esistenza o meno di un infortunio.
Determinante, in questo caso, era accertare se è cosa normale, abituale che la pompa per gettare il calcestruzzo faccia spostamenti quali quello che ha causato la lesione in questione.
Soprattutto, tale accertamento appare necessario ritenuto che l'assicurato ha sempre parlato di un improvviso spostamento all'indietro della pompa. L'utilizzo di tale aggettivo sembra già escludere il carattere abituale di un tale movimento.
Tale verifica non è stata fatta: pertanto, non si può non rilevare che, in concreto, l’accertamento dei fatti è stato lacunoso.
Le risposte date dall’assicurato alle domande, in particolare la risposta negativa data alla domanda volta a sapere se non era successo niente di particolare, va contestualizzata e relativizzata alla luce della descrizione dell’accaduto dove si parla a chiare lettere di “un improvviso spostamento all’indietro della pompa” (doc 3).
Certamente, un spostamento all’indietro potrebbe non avere carattere eccezionale.
Non lo avrebbe, sicuramente, se si fosse trattato di un movimento abituale, prevedibile di cui, pertanto, un muratore doveva attendersi il realizzarsi.
Un carattere eccezionale potrebbe, però, essere attribuito a tale movimento all’indietro a dipendenza della violenza dello spostamento o della sua non prevedibilità ( cfr RAMI 1991, pag. 144 consid. 3c in cui il TFA ha giudicato come evento straordinario, relativamente ad un costruttore di pianoforti, che un pianoforte rotoli via, imponendo un movimento di torsione non programmato con particolare sollecitazione della colonna vertebrale; cfr RAMI 1993 53ss consid 3 in cui l'esistenza di un fattore esterno straordinario é, pure, stata ammessa dal TFA nel caso di una scivolata - senza caduta - di un lavoratore edile che tentava di trattenere un pesante tubo da costruzioni che stava per slittare su un terreno bagnato e leggermente inclinato).
Gli accertamenti esperiti dall’assicuratore non sono sufficienti a qualificare il movimento all’indietro della pompa nè in un senso nè nell’altro.
Occorreva verificare meglio l’accaduto, ritenuto, peraltro, che tale verifica non era difficile da fare poichè l’assicurato aveva indicato il nome dell’operaio che lavorava con lui in quel momento ed aveva precisato che pure il capo-cantiere, arrivato sul posto poco dopo l’accaduto, aveva “preso atto dell’avvenuto” (cfr doc 3).
Non si può, quindi, che concludere che __________, in concreto, ha troppo affrettatamente negato l’esistenza di un infortunio affermando, nella decisione su opposizione, che “un movimento brusco all’indietro non costituisce, soprattutto per chi è abituato a lavorare su un cantiere, un avvenimento straordinario. Non si può quindi parlare di movimenti scoordinati ai sensi della giurisprudenza.” (doc 18).
In conclusione, senza che sia, per ora, necessario verificare se vi è stata, in concreto, una lesione parificabile ad infortunio, la decisione impugnata va annullata e la causa va rinviata __________ affinché proceda al necessario complemento d'istruzione: spetta, infatti, ad ogni assicuratore organizzarsi in modo tale da assicurare un'istruzione completa ed adeguata di ogni caso (RAMI 1985, pag. 196e seg e rif. ivi citati).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
La decisione del 16 dicembre 1998 è annullata e l'incarto rinviato __________ affinché proceda ad una nuova istruzione del caso ai sensi dei considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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