AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.5
Data decisione, Autorità: 02.09.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00005
grw/nh
Lugano 2 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 1999 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 12 ottobre 1998 emanata da
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. A far tempo dal 1.12.1983 __________ __________ (__________) è stato messo al beneficio di una rendita d'invalidità del 10% a seguito dei postumi di un infortunio occorsogli il 6.5.1983.
Il 14.11.1993 l'assicurato ha subito un nuovo infortunio in cui ha riportato una frattura esposta di III° alla base del V metatarsale del piede destro e una contusione temporo-frontale destra.
__________ ha assunto il caso.
1.2. Il 7.4.1994, su richiesta del medico curante, l'assicurato è stato inviato per un consulto al dott. __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria.
Con decisione 31.3.1998, __________ ha rifiutato di corrispondere prestazioni per la situazione uditiva.
Dopo l'opposizione dell'assicurato, l'Istituto ha confermato il suo rifiuto con decisione 12.10.1998.
1.3. Con ricorso 20 gennaio 1999, l'assicurato, rappr. dall'avv. __________. __________ ha chiesto, con l'annullamento della decisione impugnata, di venir "messo al beneficio delle prestazioni assicurative previste dalla LAINF (rendita di invalidità e/o IMI) ai sensi delle risultanze istruttorie" (I).
A sostegno di tale richiesta è stato, in particolare, fatto valere quanto segue:
" ... La presente fattispecie è relativa al sinistro del 14.11.1993, nel corso del quale il qui ricorrente ha, fra l'altro, riportato un trauma nella regione frontale del capo. A partire da quel momento il qui ricorrente ha iniziato a lamentare dei sibili-acufeni alle due orecchie. Si precisa in ogni modo e a scanso di equivoci che le altre problematiche inerenti l'infortunio del 14.11.1993 (piede, ecc.) sono state oggetto di una decisione formale di data 22.12.1998, qui annessa in copia quale doc. B, problematiche che comunque non concernono il presente gravame, che è in effetti relativo alla decisione su opposizione del 12.10.1998 inerente appunto unicamente il problema dell'acufene bilaterale.
...
Si ribadisce il fatto che i disturbi di cui sopra (acufene bilaterale) sono insorti in concomitanza con l'infortunio del 14.11.1993, mentre in passato mai il signor __________ aveva segnalato tale patologia. Secondo il medico curante inoltre (e si precisa che il relativo certificato verrà prodotto il più presto possibile), al momento del sinistro del 1993 non erano presenti altre patologie che possano spiegare l'insorgenza della sintomatologia di cui in oggetto. Non si vede quindi come possa essere negata la causalità naturale..." (I pag 2 e 3)
1.4. In risposta __________ ha postulato la reiezione del gravame rilevando:
" ... Il ricorso del 20.1.99 si limita ad asserire senza dimostrare che ci sarebbe un preteso nesso di causalità tra i disturbi uditivi e l'infortunio del 1993.
Si promette invio di documentazione medica al riguardo in merito alla quale __________ si riserva espressamente di prendere posizione completando così la presente risposta di causa.
Allo stadio attuale __________ rinvia alla propria decisione su opposizione del 12.10.98 che viene data qui per integralmente riprodotta e che si conferma chiedendo la reiezione del ricorso.
Si fa notare che per i disturbi uditivi __________ ha aperto un infortunio separato da quello del 1993. A dipendenza dello stesso __________ ha emanato il 22.12.198 una decisione di rendita abbinata a un pregresso infortunio del 1983 riconoscendo una rendita del 70% e una indennità per menomazione dell'integrità del 15%. Contro questa decisione è stata interposta opposizione cautelativa per ciò che concerne l'indennità per menomazione dell'integrità, con riserva di motivarla o ritirarla dopo aver preso visione degli atti __________ che vengono inviati al legale del ricorrente sig. avv. __________" (III)
1.5. Il 15 febbraio 1999 il ricorrente ha prodotto un certificato del dott. __________, spec. FMH in medicina interna (doc C) ed ha sottolineato quanto segue:
" ... come potrà direttamente constatare, il dottor __________ non ritiene che la presente problematica abbia degli influssi sul grado di inabilità lavorativa. Tuttavia il dottor __________ è esplicito nell'affermare che:
a) i disturbi alle due orecchie sono chiaramente il nesso di causalità naturale con il sinistro;
b) che non esiste alcuna patologia a livello ORL preesistente all'infortunio;
c) che il danno è permanente, e che non esistono terapie disponibili.
A questo punto, ritengo che l'unico problema in sospeso sia quello di verificare e di quantificare il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità, che personalmente ritengo possa esser stabilito fra un minimo del 5% ed un massimo del 10% (riferito al problema ORL)." (VI)
1.6. __________ ha preso posizione il 12.3.1999 chiedendo la reiezione della richiesta tendente all'assegnazione di un'indennità per menomazione dell'integrità per problemi uditivi con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
1.7. Il 22 marzo 1999 il ricorrente ha annunciato di volere produrre un nuovo certificato a sostegno della richiesta (XI).
Tale volontà è stata ribadita il 27.4.1999 (XII).
Ciò nonostante, a tutt'oggi non è stato prodotto alcunché.
Considerato in diritto
2.1. In ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
L'assicuratore LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute di cui si chiede la cura esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato.
2.2.1. In caso d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o, quantomeno, non con la stessa gravità.
Non è necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 51ss; DTF 112 V 30, consid. 1a; RAMI 1986 337; 113 V 307 consid. 3a; RAMI 1988 37 p. 52; 113 V 321, consid. 2a; RAMI 1988 p. 129).
L'esistenza del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei rapporti medici.
In applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).
2.2.2. Si ha, invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e il danno alla salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V 135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).
Il nesso di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi (idoneità generale e non solo per rapporto al caso di specie). Con l'avvertenza, nota il TFA in DTF 112 V 3 ss., che l'esigenza dell'idoneità generale non deve indurre a prendere unicamente in considerazione quelle conseguenze di un infortunio che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi effetti sul corpo, sono solite verificarsi (DTF 113 V 307).
Una causa non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o addirittura regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali possono costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87.II.127 e 96.II.396).
La singolarità non deve intendersi in senso qualitativo ma quantitativo. E' ammessa l'adeguatezza del nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto, solo se l'eccezionalità è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre con rara frequenza. Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa (cfr. DTF 113 V 307).
2.3. In concreto, il tema del ruolo causale dell'infortunio assicurato nel manifestarsi dei problemi uditivi è stato indagato il 7.4.1994 dal dott. __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria.
Nel rapporto redatto dallo specialista (agli atti sub doc 3) si legge quanto segue:
" ... Il 14.11.93, infortunio con frattura esposta metatarsale 5 piede destro assieme ad una contusione temporo frontale destra.
Da allora dice aver fischi in ambedue le orecchie.
STATO ORL: orecchie: cue e timpano in ordine bilat.
Toynbee
Weber centrato, Rinne + bilat.
fosse nasali: libere
cavità buccale: in ordine
faringe: epi
laringe: non vista
RCF: assenza di linfonodi.
Esame audiomtrico tonale del 07.04.94:
Soglia uditiva normale per ambedue le orecchie fino a 2000 hz., poi per l'orecchio sinistro abbassamento progressivo per raggiungere un deficit di percezione di 40 db. per 8000 hz.
L'orecchio destro presenta un abbassamento rapido per raggiungere un deficit di percezione di 45 db. a 3000 hz. che si stabilizza a 50 db. per 6000 hz. e si rialza a 30 db. per 8000 hz.
CONCLUSIONE: Acufene bilat. d'origine indeterminata.
PROPOSTA: In assenza di commozione cerebrale, è difficile interpretare il fischio come conseguenza diretta del trauma subito.... " (doc 3)
In corso di causa è stato prodotto il certificato redatto il 9.12.1998 dal dott. __________, curante dell'assicurato, in cui si legge quanto segue:
" ...
Con riferimento alla problematica che ci occupa, quali sono i disturbi attualmente lamentati dal signor ___?
Il paziente segnala dopo l'infortunio avvenuto nel 1993 dei sibili-acufeni alle due orecchie, non presenti in precedenza.
I disturbi attualmente lamentati dal signor __________ sono in nesso di casualità naturale con l'evento del 14.11.1993, o sono invece da ascrivere ad altri fattori?
I disturbi lamentati dal paziente sono insorti in concomitanza con l'infortunio del 14.11.1993, mai in passato il paziente aveva segnalato tale patologia. Inoltre non vi sono state altre patologie in quel momento che potevano spiegare l'insorgenza di tale sintomatologia.
In caso affermativo, specifichi la natura di dette affezioni:
No, non presentava alcuna affezione.
Il paziente non presentava alcuna patologia a livello ORL prima dell'infortunio..." (doc. C)
Sostanzialmente, in questo certificato viene sostenuta la tesi dell'esistenza di un legame fra l'infortunio e i disturbi uditivi poichè questi si sarebbero manifestati soltanto dopo di esso.
Va qui rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
Questo principio ha tanto più valore in questo caso, ritenuto che il dott. __________, specialista nella materia che qui interessa, ha praticamente escluso l'esistenza di un simile nesso ritenuto il tipo di lesione subito dall'assicurato.
L'opinione dello specialista - che, va detto, é stato consultato su richiesta dello stesso curante - è poi sta confermata, in corso di causa, dal dott. __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria e chirurgia facciale che, nel rapporto allestito il 26.2.1999 ha affermato quanto segue:
" ... Am 14.11.1993 erlitt der Versicherte eine Fraktur des Metatarsale V am rechten Fuss und schlug sich gleichzeitig den Kopf temporo-frontal rechts an. Der Versicherte gibt vor, seither an einem Tinnitus beidseits zu leiden. Am 07.04.1994 wurde der Versicherte vom ORL-Arzt Dr. __________ untersucht. Das Reintonaudiogramm widerspiegelte eine rechtsbetonte Hochtoninnenohr-Schwerhörigkeit beidseits, bei weitem nicht erheblichen Grades. Der binaurale Hörschaden betrug 9.9%, das intakte Gesamtgehör mit 200% veranschlagt.
Am Arbeitsplatz war der Versicherte von 1965 bis 1967 während zwei Jahren gegenüber gehörgefährdendem Lärm exponiert. Diese Lärmarbeit liegt zu weit zurück, und ist von der zeitlichen Expositionsdauer nicht geeignet, diesen Tinnitus zu erklären. Auch das Unfallereignis vom 14.11.1993 ist ohne sichere Schädigung des Gehörs nicht geeignet, einen jahrelangen Tinnitus auszulösen. Aufgrund der Beschreibung des Tinnitus durch den Versicherten am 09.02.1998 (unterschiedliche Intensität, hätte in den vergangenen Jahren noch zugenommen) handelt es sich höchstens um einen mittelschweren bis schweren Tinnitus.
In Anbetracht des altersentsprechend praktisch normalen Gehörs ist die Ursache des subjektiv geklagten Tinnitus nicht klar. Der kausale Zusammenhang zwischen dem subjektiv geklagten Tinnitus und dem Unfall vom November 1993 kann nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit bejaht werden.
Da der Tinnitus aufgrund der Beschreibung die Erheblichkeitsgenze nicht erreicht.
Ist die Frage der Integritätsentschädigung aus ORL-ärztlicher Sicht sowieso hinfällig." (doc. 27)
Non potendosi, dunque, ritenere accertato che l'infortunio è causa almeno probabile del tinnitus lamentato dall'assicurato, __________ non può essere tenuta ad erogare per esso alcuna indennità per menomazione dell'integrità.
2.4. Nel ricorso, l'assicurato ha chiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria.
Questo Tribunale ritiene tuttavia in concreto superfluo ordinare una perizia giudiziaria potendo già decidere sulla base degli atti dell'incarto. A proposito va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; DTF 106 Ia 162 consid. 2 b).
Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha in concreto motivi per scostarsi dalle conclusioni degli specialisti le cui valutazioni sono già in atti.
Va a questo proposito considerato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA, in DTF 122 V 157ss, ha ancora precisato che dagli art 4 Cost e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Determinante dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V pag 160 in fine, cfr, per i requisiti di un rapporto medico: (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 191ss; DTF 122 V pag 160 e seg consid 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl).
Pertanto, la decisione impugnata va confermata senza che sia necessario procedere all'atto istruttorio richiesto, ritenuto, peraltro, che nemmeno l'assicurato - nonostante le sue dichiarazioni di volontà in tal senso - è stato in grado di produrre documentazione medica a sostegno della sua richiesta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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