AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.3
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00003
mm/nh
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 12 ottobre 1998 emanata da
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 maggio 1997, __________ __________ - manovale alle dipendenze dell’Impresa di costruzioni __________ __________ di __________ __________ e già al beneficio di una rendita d’invalidità del 15% a dipendenza di un infortunio occorsogli nel lontano 1982 - é scivolato ed ha battuto a terra spalla e gomito destri.
Il caso é stato assunto dall’__________ che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso - esperite le necessarie indagini medico-amministrative - l’Istituto assicuratore ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 20% a contare dal 1° maggio 1998.
A seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell’assicurato, __________ ha, in data 12 ottobre 1998, integralmente confermato il contenuto della sua prima decisione.
1.3. Con tempestivo ricorso, __________ __________, sempre patrocinato dal __________, ha chiesto che gli venga riconosciuta una rendita d’invalidità del 30% (I).
Queste, segnatamente, le considerazioni esposte dall’insorgente a sostegno della propria richiesta ricorsuale:
" Il ricorrente lavora presso la ditta __________ dal 1995. Nel 1997, al momento cioè in cui si é verificato l’ultimo infortunio, egli percepiva un salario annuale di Fr. 44’446.--.
Inoltre, sin dal 1994, il Signor __________ ha beneficiato di una rendita SUVA per un grado d’invalidità del 15%.
Esercitando sostanzialmente le mansioni di manovale (lavoratore iscritto nella categoria salariale “B”) conformemente al Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale egli percepiva uno stipendio di Fr. 21.55 all’ora (DOC. C), che secondo i parametri contrattuali utilizzati per calcolare lo stipendio annuo di un lavoratore edile, avrebbe dovuto comportare uno stipendio annuale di Fr. 49’586.55 (21.55 x 177 x 13, DOC. D).
Nel settore edile, contrariamente a quanto sostiene la SUVA, un lavoratore non può guadagnare meno di quanto previsto contrattualmente, poiché ogni salario é sottoposto alle Commissioni paritetiche. L’unica eccezione in tal senso riguarda i lavoratori al beneficio di rendite di invalidità e i lavoratori con rendimento insufficiente. Per questi ultimi, possono essere concluse delle convenzioni salariali in deroga ai minimi previsti dal CCL.
Non é questo il caso del signor __________, il cui datore di lavoro non ha mai espresso lamentele quanto al rapporto rendimento/salario del suo dipendente.
Se ne può dedurre, considerato che il corrispettivo versato al ricorrente é inferiore del 12%, rispetto a quello che avrebbe dovuto percepire un lavoratore con un salario orario di fr. 21.55, che il datore di lavoro abbia in qualche modo tenuto conto del fatto che il suo dipendente era al beneficio di una rendita d’invalidità del 15%, quando ha iniziato l’attività lavorativa presso la sua impresa.
Si chiede pertanto che durante l’istruttoria venga sentito il datore di lavoro del signor __________.
(...).
La SUVA, con decisione 7 agosto 1998, ha accordato all’assicurato una rendita del 20%.
Il minor rendimento é stato attestato dal datore di lavoro, il quale si é espresso probabilmente avendo presente l’attività svolta dal ricorrente prima dell’infortunio del 1997, con quella svolta dopo l’infortunio.
Il raffronto dei redditi va effettuato pertanto, riducendo dapprima il salario assicurato dalla ditta __________ (Fr. 44’446.--) del 20% (Fr. 35’557.--) e dividendo l’importo risultante per il reddito ipotetico senza invalidità (Fr. 49’587.--, come esposto al superiore punto 2).
Il risultato corrisponde ad un tasso di invalidità del 30%” (I).
1.4. L’__________I, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é soltanto il grado della rendita d’invalidità spettante ad __________ __________ a seguito dell’evento traumatico del 25 maggio 1997.
2.3. A norma dell'art. 18 LAINF l'assicurato invalido a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità.
Le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato (art. 15 cpv. 1 LAINF).
In caso d'invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80 per cento del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale (art. 20 cpv. 1 LAINF).
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute. In questo ordine d’idee, la giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio secondo cui, nella determinazione dell’invalidità, non c’é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all’infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; DTF 116 V 249 consid. 1b).
I due redditi da porre a raffronto sono, in certi casi, ipotetici (Ghélèw, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 99). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo. In particolare la determinazione dei redditi non deve fondarsi su possibilità d'impiego irrealistiche (RCC 1991, pag. 332, consid. 3b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (DTF 110 V 276 consid. 4b; STFA inedita 17 dicembre 1992 in causa C.M.).
2.4. In concreto, si é già precedentemente detto che l’insorgente, in data 25 maggio 1997, é rimasto vittima di un infortunio interessante, in particolare, la spalla destra.
Relativamente al succitato evento infortunistico, __________ __________ si é sottoposto, in data 4 marzo 1998, alla visita medica di chiusura eseguita dal medico di circondario dell’__________, il dottor __________ __________, specialista FMH in chirurgia. Dopo aver proceduto ad un’anamnesi approfondita e ad uno status altrettanto completo, il dottor __________ ha espresso la seguente valutazione riguardo ai postumi infortunistici residuali ed all’esigibilità lavorativa:
" Soggettivamente l'assicurato dice di aver sempre male alla spalla destra e che è costretto a prendere Voltaren pastiglie.
Oggettivamente esiste una lieve periartropatia omero-scapolare destra con disturbi ai movimenti estremi di elevazione e di abduzione.
La rotazione esterna e la rotazione interna vanno bene. Facendo la postergazione non raggiunge attivamente il valore della controparte, ma passivamente va molto meglio.
Si trova oggi una certa discrepanza tra le lamentele dell'assicurato e i reperti oggettivabili.
Si vede che l'assicurato usa bene questo braccio destro con valori di circonferenze più alti che a sinistra.
Attualmente l'assicurato non ha più bisogno di terapie speciali, ossia fisioterapia.
Saltuariamente ha ancora bisogno di medicamenti anti-infiammatori per fastidi che subentrano durante o dopo il lavoro.
ESIGIBILITÀ' DEL LAVORO
L'assicurato è in grado di lavorare come macchinista-manovale nell'intera giornata.
L'assicurato è in grado di sollevare e portare pesi da 5 fino a 45 kg fino all'altezza dei fianchi. Può anche portare (spesso) pesi di oltre 45 kg fino ai fianchi. Può portare pesi fino a 5 kg sopra il petto. Può maneggiare attrezzi di leggera, media e pesante entità. Può maneggiare anche attrezzi molto pesanti, con rotazione manuale.
Il paziente può talvolta fare lavori sopra la testa e fare rotazioni. Può lavorare in posizione seduta od inclinata in avanti. Può fare lavori in piedi ed inclinato in avanti e anche lavori in posizione inginocchiata e accovacciata.
Può lavorare in posizione seduta e in piedi.
Può camminare oltre 50 metri e anche spesso camminare per lunghi tragitti. Può talvolta camminare su terreni sconnessi e può salire scale, anche a pioli.
L'impiego delle due mani è possibile e l'assicurato può stare in equilibrio. Per quello che concerne la spalla destra non ha bisogno delle pause aggiunte."
A fronte delle puntuali indicazioni fornite dal proprio medico di circondario - che riferiscono di una situazione alquanto soddisfacente - l’assicuratore LAINF convenuto, in data 6 marzo 1998 (cfr. doc. __________), ha comunicato all’assicurato che, a contare dal 1° maggio 1998, sarebbe stato ritenuto abile al lavoro entro i limiti della rendita d’invalidità assegnatagli nel 1985 (15%).
In data 2 luglio 1998, l’ispettore dell__________ ha provveduto ad interrogare il titolare dell’Impresa di costruzioni __________ circa il grado di rendimento presentato da __________ __________ alla ripresa del lavoro, avvenuta il 20 giugno 1998:
" La ditta chiede che la Suva versi una rendita poiché l’attuale salario di fr. 21.70/h di base non é meritato.
L’impresa non é al corrente del fatto che il signor __________ __________ riceva una rendita mensile Suva per un caso d’infortunio del 1982. Non risultano impedimenti per tale caso.
A causa dei postumi lasciati dal caso d’infortunio del 25.5.97 la ditta non può più utilizzare l’assicurato come manovale tuttofare. È escluso il poterlo inserire sistematicamente in squadra come aiutante dei muratori o dei copritetto, addetto al trasporto dei materiali e piode, agli scavi, ecc.
La ditta intende occupare ancora l’assicurato, ma solo se la Suva partecipa con una rendita d’invalidità parziale. Si vede la possibilità d’inserire l’assicurato come “jolly”, che va a dare una mano nei cantieri, dove capita e nella misura in cui può, che va a guidare il camion o il trax in aggiunta agli incarichi fissi. Ma soprattutto si vuole formare (e la cosa richiede qualche mese, inizialmente con rendimento scarso) l’assicurato come magazziniere e addetto alla pulizia e manutenzione dei macchinari. Come magazziniere l’assicurato servirebbe gli operai, preparerebbe i materiali, terrebbe in ordine il magazzino. Poi pulirebbe i pannelli sporchi, ecc. Tale attività - essendo una ditta piccola - avrebbe comunque molti tempi morti.
La ditta chiede esplicitamente una rendita d’invalidità parziale. Tutto sommato ritiene di poter accontentarsi di una rendita del 20%. La paga verrebbe poi adattata di conseguenza. La ditta attende la decisione di rendita Suva per poter adeguare il salario.
Guadagno annuale: vedi l’annesso conteggio corretto. Totale fr. 44445.10” (doc. __________).
Proprio sulla base delle risultanze della summenzionata indagine economica, l’Istituto assicuratore convenuto, con decisione 7 agosto 1998, ha assegnato all’insorgente una rendita d’invalidità del 20% a far tempo dal 1° maggio 1998 (doc. __________I).
2.5. A ragione nessuno pretende che l’assicurato debba mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in attività estranee al settore dell’edilizia. In occasione della visita medica di chiusura 4 marzo 1998 (doc. __________), il dottor __________ aveva, in effetti, espresso l’opinione che l’assicurato potesse riprendere ad esercitare, con un rendimento normale, la sua abituale attività di manovale edile. All’epoca, l’insorgente era così stato dichiarato abile al lavoro nella misura massima possibile, ossia entro i limiti della rendita d’invalidità del 15%, a decorrere dal 1° maggio 1998 (cfr. doc. __________).
La decisione dell’__________ di basarsi, per stabilire il grado d’invalidità, sull’incapacità lucrativa presentata da __________ __________ nella sua abituale professione - anziché prendere in considerazione l’intero mercato del lavoro - non presta, pertanto, il fianco ad alcuna censura (cfr. STFA 14 agosto 1998 in re G. Inedita).
Allo scopo di determinare la perdita di guadagno effettiva, l’Istituto assicuratore convenuto, come dimostrato al considerando precedente, ha provveduto ad attuare un’approfondita indagine economica presso il datore di lavoro dell’insorgente. Dagli accertamenti é così risultato, in primo luogo, che l’assicurato - prima di rimanere vittima dell’infortunio del maggio 1997 - non presentava alcuno scapito di rendimento, tanto che il suo datore di lavoro addirittura ignorava che fosse già beneficiario di una rendita d’invalidità del 15% a dipendenza di un pregresso trauma interessante la gamba sinistra. Tale circostanza é, d’altronde, stata confermata dallo stesso assicurato, il quale, in sede di ricorso, ha esplicitamente dichiarato che, citiamo: “... il datore di lavoro non ha mai espresso lamentele quanto al rapporto rendimento/salario del suo dipendente” (I, p. 3).
In secondo luogo, si evince che - dopo l’infortunio qui in discussione, alla ripresa dell’attività lavorativa - il rendimento dall’insorgente non giustifica più la corresponsione del salario minimo contrattuale di fr. 21.70.--/ora. Il datore di lavoro ha, quindi, valutato nel 20% lo scapito di rendimento presentato dal suo dipendente, impegnandosi, peraltro, ad adeguare il salario non appena l’__________ avesse deciso in merito alla rendita d’invalidità.
L’insorgente, da parte sua, non contesta, giustamente, lo scapito di rendimento valutato dall’_____ unitamente al datore di lavoro (20%). Egli pretende, comunque, che il grado d’invalidità venga aumentato al 30%, e ciò in considerazione del fatto che il salario annuo percepito prima dell’infortunio occorsogli il 25 maggio 1997, sarebbe stato inferiore del 12% a quello minimo stabilito dal CCL (fr. 44’446.-- in luogo di fr. 49’586.55).
L’obiezione sollevata da __________ __________ non trova riscontro alcuno nelle tavole processuali.
Così come risulta dal rapporto ispettivo 2 luglio 1998, l’assicurato - perlomeno agli occhi del suo datore di lavoro - non presentava, prima del maggio 1997, alcuna riduzione di rendimento a dipendenza dei postumi dell’infortunio 8 luglio 1982, ciò che, infatti, si traduceva nel riconoscimento di un salario orario di fr. 21.55 (cfr. doc. A2), addirittura leggermente superiore a quello minimo stabilito dal CCL (doc. A4), circostanza questa non contestata dall’assicurato, il quale ha, anzi, dovuto riconoscere, lo si ricorda, che il suo datore di lavoro “... non ha mai espresso lamentele quanto al rapporto rendimento/salario del suo dipendente” (I, p. 3 - la sottolineatura é del redattore).
Ora - ritenuto che i postumi dell’infortunio del 1982 non avevano la benché minima incidenza sul rendimento dell’insorgente, il quale percepiva, oltre alla rendita versatagli dall’__________, un salario orario pieno - é senz’altro lecito chiedersi come sia possibile affermare che “... il datore di lavoro abbia in qualche modo tenuto conto del fatto che il suo dipendente era al beneficio di una rendita d’invalidità del 15%, quando ha iniziato l’attività lavorativa presso la sua impresa” (I, p. 3).
A mente di questa Corte, determinante é che, prima dell’infortunio del maggio 1997, __________ __________ era in grado d’esprimere un pieno rendimento sul suo posto di lavoro, aspetto che é ormai da ritenere assodato, e che, perciò, guadagnava un salario orario persino superiore a quello stabilito dal CCL di categoria (doc. A4).
Il fatto che, nel corso dell’anno precedente l’infortunio qui in questione, il ricorrente abbia percepito un salario annuo inferiore di fr. 5’141.-- “... rispetto a quello che avrebbe dovuto percepire un lavoratore con un salario orario di fr. 21.55” (I, p. 3), non gli può essere di alcun soccorso. Posto come l’entità del salario orario non sia in discussione, tale differenza non può, logicamente, che essere spiegata con un numero di ore lavorative inferiori a quelle a cui l’assicurato ha fatto riferimento in sede di ricorso. Ora, visto quanto precede, non si può certo sostenere che il numero di ore svolte dall’insorgente sia stato, in un modo o nell’altro, condizionato dai postumi infortunistici alla gamba sinistra. In effetti, dagli atti di causa non emerge assolutamente alcun indizio che possa lasciare credere che __________ __________ abbia perso delle ore lavorative in ragione delle conseguenze dell’infortunio del luglio 1982. Ciò non é, d’altronde, neppure stato sostenuto dall’assicurato, il quale, con il proprio gravame, non ha saputo andare oltre l’affermare che il suo datore di lavoro deve aver “... in qualche modo tenuto conto del fatto che il suo dipendente era al beneficio di una rendita d’invalidità del 15% ...” (I, p. 3).
D’altro canto, così come fatto pertinentemente notare dall’__________, dall’estratto del libro paga 2 luglio 1998 (doc. __________), relativo al periodo 25 maggio 1996-24 maggio 1997, risultano, a carico di __________ __________i, delle assenze non giustificate, le quali hanno sicuramente influenzato l’ammontare del guadagno annuo.
In queste condizioni, il TCA non trova motivi che gli impongano di scostarsi dalle conclusioni a cui é giunto l’__________ né che gli impongano l’esecuzione di ulteriori provvedimenti probatori (cfr., per una valutazione anticipata delle prove: RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; DTF 106 Ia 162 consid. 2 b).
Senza l’infortunio 25 maggio 1997, __________ __________i, nel 1998, avrebbe percepito un salario orario base di fr. 21.70 (cfr. doc. ____________________). A partire dal 1° maggio 1998, così come risulta dal rapporto ispettivo 2 luglio 1998 (doc. __________ __________), l’Impresa di costruzioni __________ gli corrisponde effettivamente un salario orario base di soli fr. 17.36. La differenza - corrispondente al grado d’invalidità dipendente dall’infortunio assicurato - é, pertanto, del 20%.
Nella misura in cui all’insorgente é stata assegnata una rendita d’invalidità del 20% a decorrere dal 1° maggio 1998, l’impugnata decisione dell’_____ merita senz’altro tutela da parte di questa Corte.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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