AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 35.1999.1
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00001
mm/nh
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 1999 di
contro
la decisione del 21 ottobre 1998 emanata da
rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 febbraio 1990, __________, all’epoca alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di autista d’autocarri, é rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, riportando la frattura della IIIa vertebra lombare.
Il caso é stato assunto dall’__________ che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Nel corso del 1991, l’assicurato si é annunciato all’AI, chiedendo d’essere posto al beneficio di provvedimenti professionali d’integrazione. In particolare, __________ __________ aveva espresso il desiderio d’essere riformato quale pilota d’elicotteri.
Con decisione 22 febbraio 1994 - poi integralmente tutelata da questo TCA con pronuncia 14 giugno 1995 - la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato la riformazione professionale richiesta dall’assicurato, in quanto non suscettibile di migliorare in modo notevole e duraturo la capacità di guadagno dell’assicurato.
Ciononostante, __________ __________ é riuscito ad ottenere, a proprie spese, un brevetto quale pilota privato di elicotteri negli Stati Uniti.
1.3. Con decisione formale 17 dicembre 1996, __________ ha assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità del 22.5%, negandogli, per contro, il diritto a percepire una rendita d’invalidità. L’Istituto assicuratore aveva, in effetti, ritenuto che i postumi infortunistici residuali non erano tali da pregiudicare in misura apprezzabile la sua capacità lucrativa (doc____________________).
1.4. Esperiti ulteriori accertamenti di carattere medico-amministrativo, l’assicuratore LAINF - ritornando sui suoi passi - ha assegnato a __________ __________ una rendita d’invalidità del 20%, a contare dal 1° maggio 1996 (doc. __________).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, __________, in data 21 ottobre 1998, ha, sostanzialmente, ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. __________).
1.5. Con tempestivo ricorso, __________ __________ ha chiesto di essere posto al beneficio di una rendita d’invalidità d’almeno il 60/70%, affermando quanto segue:
“- Non riesco a svolgere completamente i lavori che mi avete indicato a causa dei postumi dell’infortunio avvenuto nel 1990 (frattura colonna vertebrale con spondilodesi) vedi allegato.
La media dei salari in Ticino sono ben al di sotto di quelle da voi indicate nella vostra decisione SUVA del 25.8.98, vedi allegati ricerca lavoro” (I).
1.6. __________, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.7. In replica, __________ __________ ha, in sostanza, ribadito quanto già aveva avuto modo di sostenere con il suo primo allegato, chiedendo però l’allestimento di una perizia medica giudiziaria (VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite é circoscritto al grado della rendita d’invalidità spettante a __________.
2.2.1. Definizione dell'invalidità
L'art 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante."
Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. Commisurazione dell'invalidità
Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità, evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici (RAMI 1993 pag. 100; Ghélèw, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 99; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2a ed., pag 98ss.). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo. In particolare, la determinazione dei redditi non deve fondarsi su ipotesi d'impiego irrealistiche (RAMI 1993 pag. 103; RCC 1991 pag. 332 consid 3b; RCC 1989 pag. 331 consid 4a).
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 cit., consid 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
(cfr., per la conferma della costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997 146ss).
Va, qui, sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid 4c; RAMI 1996, U240, pag 96; SVR 1995 UV35, pag 106 consid 5b e riferimenti).
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3. In concreto, l’assicurato contesta, in primo luogo, il fatto di poter esercitare, a tempo pieno e con pieno rendimento, le attività lavorative designate dall’Istituto assicuratore. __________ __________ fa valere, in secondo luogo, di non poter conseguire il reddito da invalido ritenuto dall’__________, giudicato manifestamente troppo elevato.
È pacifico il fatto che l’insorgente non sia più in grado d’esercitare l’attività svolta prima di rimanere vittima dell’infortunio del febbraio 1990, ossia quella d’autista di autocarri.
__________ sostiene, tuttavia, che l’assicurato potrebbe mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali adeguate, più leggere dal profilo dell’impegno fisico rispetto a quella d’autista.
In realtà, simili indicazioni riguardanti l’esigibilità lavorativa si ritrovano già nel rapporto 19 luglio 1993, allestito dal medico di circondario dell’____________________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia:
" L’assicurato é menomato in primo luogo a causa dell’ipomotilità del tratto lombare con disturbi statici con impossibilità di mantenere la posizione in piedi e seduta ferma per oltre circa 20 minuti a mezz’ora. Non può lavorare con busto fermo in posizioni scomode. Dovrebbe alternare la posizione circa ogni mezz’ora (seduto/in piedi). Non può alzare pesi che superano i 10/15 kg.
Sarebbe idoneo un lavoro piuttosto leggero con possibilità d’alternare la posizione circa ogni mezz’ora: lavori in fabbrica con apparecchiature automatiche, lavori di controllo e sorveglianza, lavori leggeri d’aiuto in magazzino, lavori di benzinaio, in portineria, ecc.
Una tale attività sarebbe esigibile sull’arco dell’intera giornata” (doc. 62).
Il 20 luglio 1994, rispettivamente il 2 novembre 1995, il ricorrente é stato, nuovamente, sottoposto a delle visite mediche di controllo, da parte del dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
In ambedue le evenienze, il succitato medico fiduciario dell__________- a fronte di una situazione rimasta, tanto oggettivamente quanto soggettivamente, immutata, rispetto a quanto constatato in occasione della visita circondariale 19 luglio 1993 - altro non ha potuto fare se non condividere appieno la valutazione dell’esigibilità lavorativa manifestata dal dottor __________ (cfr. doc. 69, p. 3 e 83 , p. 3).
Lo stesso medico curante dell’assicurato, il dottor __________, interpellato dall’allora patrocinatore di __________, ha apprezzato la questione dell'esigibilità lavorativa in maniera analoga a quella dei summenzionati medici di circondario dell’ __________:
" Il signor __________ é stato vittima di diversi infortuni con fratture alla caviglia sinistra, omero destro, ginocchia e colonna vertebrale.
La frattura dell’omero destro del 1983 ha avuto come conseguenza la cessazione dell’attività di pittore. La frattura vertebrale L3 impedisce lo svolgimento della professione di camionista. È evidente che l’attività professionale del signor __________ ha subito un cambiamento importante. Le attività professionali precedentemente svolte dal sig. __________ gli sono chiaramente precluse. Egli può svolgere unicamente attività leggere nelle quali si può cambiare frequentemente la posizione (seduto, in piedi) ed in cui non si debbano sollevare pesi. Per i disturbi che verranno qui di seguito evidenziati il signor __________ dovrà in ogni caso esercitare attività lavorative che gli permettono frequenti pause od orari parziali” (rapporto 24.3.1997 accluso al doc. 112).
Prima di procedere all’emissione della decisione formale 25 agosto 1998, l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto opportuno interpellare il proprio Servizio medico di __________ e, specificatamente, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, il quale, in data 28 aprile 1998, ha pure avuto modo di personalmente visitare __________ __________.
Orbene, sulla questione delle attività ancora esigibili nonostante i postumi infortunistici, il dottor __________ non si é affatto scostato da quanto indicato, in precedenza, dai suoi colleghi:
" Die medizinische Beurteilung der erwerblichen Zumutbarkeit ist jedoch motivationsunabhängig und aufgrund der heutigen objektiven klinischen und radiologischen Befunde, welche sich mit denjenigen von Dr. __________ anlässlich seiner kreisärztlichen Abschlussuntersuchung vom 19.7.93 decken, ist dem Versicherten eine Tätigkeit, wie sie Dr. __________ dannzumal beurteilte, zumutbar, nämlich eine Tätigkeit mit der Möglichkeit, die Körperpositionen sitzend und stehend/gehend ca. alle halben Stunden zu ändern und keine Körperpositionen wie Vornüberneigen oder Verdrehungen einnehmen zu müssen. Gewichte über 10-15 kg sollten weder gehoben noch getragen werden müssen. Das Gehen sowie Besteigen von Leitern oder von Treppen ist aufgrund der kräftigen Beinmuskulatur nicht eingeschränkt. Es wäre also eher leichtere Arbeiten in der Industrie mit Bearbeiten von leichteren Werkstücken oder Überwachungsaufgaben oder Kontrollaufgaben sowie auch leichtere Magazinerarbeiten ganztägig und mit vollem Rendement zumutbar, auch wenn der Versicherte eine Fabrikarbeit ablehnt, da eine solche Tätigkeit seinen Neigungen nicht entspreche; auch hier gilt das Prinzip, das die Motivation in der medizinischen erwerblichen Zumutbarkeitsbeurteilung keinen Einfluss hat." (doc. __________)
Sulla base di queste puntuali indicazioni, l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto che l’insorgente possa ancora esercitare, malgrado gli impedimenti funzionali dipendenti dall’evento traumatico del febbraio 1990, attività fisicamente leggere, quali l’operaio di fabbrica, l’addetto all’incasso, il trafilatore, il preparatore di veicoli d’occasione o, ancora, il serviceman (doc. __________).
In sede di ricorso, l’assicurato ha contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa ritenuta dall’__________. Egli ha, in effetti, fatto valere - in termini alquanto generici - di non essere in grado d’esercitare le attività designate dall’assicuratore LAINF convenuto, senza tuttavia riuscire a sostanziare tale suo convincimento da un profilo medico-scientifico.
Allo scopo di supportare la propria tesi, l’insorgente si é limitato a produrre tre dichiarazioni, rilasciate da altrettanti suoi ex datori di lavoro (__________), da cui si evince che, malgrado la buona volontà dimostrata, __________ __________ - a causa dei disturbi alla salute che lo affliggono - non sarebbe riuscito a lavorare con sufficiente regolarità (cfr. doc. __________).
È oltremodo pacifico come i suddetti documenti non possano certo inficiare le conclusioni - univoche - a cui sono giunti tutti i medici che hanno man mano avuto occasione di visitare __________. A questo preciso riguardo, non va dimenticato che é compito del medico valutare lo stato di salute dell’assicurato e indicare in quale misura egli é capace d’esercitare le attività che possono ragionevolmente essere esatte da parte sua (Ghélèw, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 100).
Del resto, l’assicurato é stato ritenuto totalmente abile al lavoro in attività che presentano delle ben precise caratteristiche (quella di variare regolarmente la posizione di lavoro (seduta/eretta) nonché quella d’evitare di sollevare, rispettivamente, di trasportare pesi superiori ai 10/15 kg).
Ora, nulla dimostra che le attività di magazziniere/addetto al trasporto di merci, di canneggiatore/operatore fotografico oppure di aiuto-contadino presentassero, effettivamente, tali peculiarità e, pertanto, fossero confacenti allo stato di salute dell’insorgente.
Relativamente all’attività ancora esigibile nonostante i postumi infortunistici occorre dunque far capo alle valutazioni - circostanziate ed approfondite –dell’_____, senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto (VI) dall’assicurato (cfr., per la valutazione anticipata delle prove: RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwal- tungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; per l’attendibilità dei rapporti medici interni all’amministrazione e facoltà per il giudice di basare il suo giudizio su tali rapporti: cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 ss.; DTF 122 V 157ss.; RAMI 1996 U252, pag. 191ss.).
2.4. A mente dell’Istituto assicuratore convenuto, con l’esercizio delle attività enumerate al precedente considerando, l’insorgente potrebbe conseguire un reddito annuo ammontante a fr. 39’000.-- circa (cfr. doc. __________).
__________ __________, da parte sua, disapprova tale valutazione, ritenuta eccessiva, senza tuttavia quantificare il reddito da invalido.
Per determinare il reddito da invalido, __________ ha compiuto degli accertamenti presso alcune ditte del Cantone (__________) appurando che i dipendenti di tali aziende conseguono un reddito medio appunto attorno ai fr. 39’000.--.
Il TCA, nella causa sfociata nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR 1996 UV Nr 55 p. 183ss), ha esaminato in modo approfondito la tematica relativa al guadagno ancora conseguibile da una persona costretta a riciclarsi, per motivi di salute, in attività leggere e non qualificate, stabilendo che in attività leggere quali quelle accessibili all'assicurato, svolte a tempo pieno e con rendimento completo, un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può conseguire i seguenti redditi:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.).
Rispondendo a critiche rivolte a tale determinazione da ambienti assicurativi, il TCA, nella sentenza 28.4.1998 in re M.L. c. I., ha ricordato quanto segue:
" ...l’esame operato dal TCA nel 1995 si era reso necessario a causa delle costanti e concordanti critiche rivolte alla quantificazione del reddito operata dall’_____ (secondo una prassi sostanzialmente analoga a quella ora adottata) e confermata dal TCA dai patrocinatori dei diversi ricorrenti e, in particolare, dagli ambienti sindacali.
Ritenuto che tali critiche non apparivano prive di fondamento e, vista anche la nuova giurisprudenza federale relativa alla coordinazione, nella valutazione dell'invalidità, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. RAMI 1995 p. 107; DTF 119 V 468 consid. 3; STFA del 1° luglio 1994 nella causa F.B.do.C., U 188/93, non pubblicata; vedi pure STFA del 28 luglio 1993 nella causa R.B. non pubblicata, U 37/93 e STFA del 5 ottobre 1994 nella causa F.G., non pubblicata, U 73/93), il TCA ha riesaminato l'intera problematica relativa alla determinazione del reddito da invalido.
Il TCA ha allora chiesto un rapporto al responsabile dell'Ufficio regionale di integrazione professionale AI. Da questo rapporto è emerso che, tenuto conto del fatto che le attività leggere e non qualificate vengono svolte prevalentemente da personale femminile, i redditi ipotetici in attività leggere abitualmente considerati nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincidevano con i salari medi delle operaie. Si trattava, allora, di fr. 24.100.-- per il 1991, fr. 25.200.-- per il 1992 e fr. 26.700.-- per il 1993.
L’AI considerava, dunque, per la valutazione del grado di invalidità, salari nettamente inferiori a quelli ritenuti dall’_____ e dal TCA in ambito LAINF, senza che nessuna circostanza particolare giustificasse tale differenza.
Esaminando, poi, i dati statistici raccolti dall'UFIAML per il 1992 e 1993 alla luce della giurisprudenza federale secondo cui, per determinare il reddito da invalido in attività leggere, é sufficiente riprendere dai dati dell'UFIAML i salari medi versati al personale ausiliario nel cantone in cui opera l'assicurato e ridurlo di un quarto per tener conto del fatto che il personale non qualificato e con problemi di salute difficilmente riesce a conseguire il salario medio figurante nelle statistiche (STFA 28.7.1993 in re V.R. non pubbl. I 249/92; STFA 6.6.1994 in re A.B. non pubbl. U 189/93; STFA 4.5.1993 in re X , non pubbl. I 243/92; STFA 7.12.1994 in re P. non pubbl. U 50/94; STFA 6.2.1995 non pubbl. U 95/94), il TCA ha concluso che salari sin lì ritenuti corrispondevano, in sostanza, soltanto a quelli che un dipendente non qualificato poteva ottenere in alcune aziende in circostanze estremamente favorevoli. Essi non erano, invece, corrispondenti ai salari mediamente versati a operai o impiegati non qualificati con problemi di salute.
Inoltre, in tale occasione, il TCA era rivenuto sul meccanismo di adeguamento al rincaro dei salari rilevando che, negli ultimi anni, i salari (soprattutto quelli del personale ausiliario) non erano aumentati oppure, nella migliore delle ipotesi, avevano subito un adeguamento al rincaro soltanto parziale.
Pertanto, il TCA ha ottenuto gli importi suindicati sulla scorta dei dati contenuti nelle pubblicazioni UFIAML ridotti secondo le indicazioni del TFA e in considerazione del fatto che il reddito ritenuto dagli organi dell'AI era (e, nonostante tutto, rimane) regolarmente notevolmente più basso di quello considerato in ambito LAINF senza che ciò fosse giustificato da circostanze particolari.
L’__________ propone, ora, di modificare i parametri così ottenuti sulla scorta dell’inchiesta di cui s’é detto.
Tale richiesta non può essere accolta. Se é vero che i dati raccolti dall’Istituto convenuto e riassunti nel doc 113 danno come media un salario maggiore rispetto a quello ritenuto dal TCA, é anche vero che tale media é stata rilevata in sole 5 ditte. Niente indica che quanto rilevato in queste 5 aziende sia generalizzabile all’intero mercato del lavoro ticinese.
Se si deve dare atto all’____ del notevole sforzo indagatorio profuso per rilevare le diverse caratteristiche dell’attività analizzata così da verificare se essa é o meno effettivamente esigibile dal profilo delle indicazioni mediche, si deve pur sempre rilevare che i dati relativi al salario sono insufficienti a dimostrare che, in genere, il mercato del lavoro ticinese offre a persone costrette da motivi di salute a riciclarsi in attività leggere e non qualificate salari dell'entità rilevata.
In queste condizioni, lo scrivente TCA ritiene di doversi attenere ai redditi suindicati, ancora, e per i motivi elencati, ritenuti essere più conformi alla realtà. Dati che, occorre ricordarlo, sono stati a più riprese confermati dal TFA (STFA 7.1.1997 in re I.c.D.; STFA 24.6.1997 in re W.c.M.) ...".
A questo proposito, va, altresì, ricordato che i parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292, pag. 223ss. (= SVR 1998 UV6, pag. 15 consid. 2c.).
Parimenti, nella sentenza 2.7.1998 in re UAI c. M. D.S.B., il TFA ha confermato la prassi seguita dallo scrivente TCA affermando quanto segue:
" ... in sostanza, nella specie é contestata l'ormai affermata prassi istituita dal TCA del Canton Ticino per la valutazione dell'invalidità, nell'assicurazione contro gli infortuni così come in quella per l'invalidità, posto come di principio la nozione d'invalidità sia identica in tutti i settori delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 119 V 470 consid. 2b; 116 V 248 consid. 1b). Secondo tale giurisprudenza, fanno stato i salari che la medesima autorità giudiziaria ha accertato in base alle tabelle dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, tenendo conto del particolare mercato del lavoro ticinese (cfr. SVR 1996 UV no 55, pag. 183-186).
Ora, la pertinenza di tale prassi é già stata più volte ammessa da questa Corte, da ultimo in una pronuncia resa lo scorso 27 novembre 1997 in re R (U100/96) e parzialmente pubblicata in RAMI 1998 no U 292 pag. 223 (cfr. anche sentenze inedite 24 luglio 1997 in re M., U 156/95; 7 gennaio 1997 in re D., U 152/95; 12 novembre 1996 in re F., U 69/96; 15 ottobre 1996 in re C., U 60/96). Dalla medesima, e quindi dai redditi ipotetici determinati in quel contesto, non v'é ragione di scostarsi ..." (STFA 2.7.1998 in re UAI c. M. D. S. B. consid. 3c).
Alla luce di quanto precede, questa Corte non vede ragione alcuna per scostarsi dalla sua ormai consolidata giurisprudenza.
Pertanto, il grado d’invalidità di __________ __________ - determinato confrontando i fr. 35’000.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 48’000.-- (cfr. doc. __________), dato rimasto assolutamente contestato - risulta essere del 27.08%, arrotondato al 27%, conformemente al considerando non pubblicato della DTF 122 V 335.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto.
Di conseguenza, l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità del 27%.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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