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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.11
Data decisione, Autorità: 22.01.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00011
grw/nh
Lugano 22 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 18 gennaio 1999 di
contro
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, - che, con petizione 18.1.1999, __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto la condanna della __________ al versamento nelle sue mani di fr. 8.932.-, oltre interessi al 5% a partire dal 30 agosto 1998 (I);
che, giusta l'art. 86 cpv. 3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle parti in virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecutive, fra gli assicurati e gli assicuratori definiti agli art 11, 12 e 13 LAMal;
che l'art. 75 cpv. 1 LCAMal dispone che "le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni";
che la __________ non è una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi dell'art 12 LAMal né un altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art 13 LAMal e, perciò, da una parte, la sua attività non sottostà a tale legge e, d'altro canto, la sua attività non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte dello scrivente TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;
che essa è, invece, una compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conclusi e dalle condizioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA);
che, competente per il contenzioso sui diritti invocati dalle parti è la giurisdizione ordinaria (B. Viret, Diritto delle assicurazioni private, Zurigo 1985, p. 21) e non il TCA;
che, pertanto, il ricorso in esame risulta irricevibile per mancanza di competenza rationae materiae.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é irricevibile.
Gli atti sono trasmessi alla Pretura di Lugano per competenza.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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