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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.83
Data decisione, Autorità:
12.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.83
Lugano
12 agosto
2004
CJ/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 4 aprile 2004 di
RICO1
contro
l’operato dell’_CON1 e meglio contro l'avviso di
pignoramento emesso il 19 febbraio 2004 nell'esecuzione n. __________ promossa
contro il ricorrente da
PINT1
viste le
osservazioni 26 aprile 2004 dell'CON1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il
ricorrente contesta di aver ricevuto la decisione emessa dalla cassa malati
procedente il 23 dicembre 2003, con la quale essa ha rigettato in via
definitiva l'opposizione interposta dall'escusso, allegata alla domanda di
prosecuzione dell'esecuzione del 13 febbraio 2004;
che la PINT1
non ha comprovato l'avvenuta notifica di detta decisione, così come debitamente
invitata a farlo dall'_CON1 con scritto 29 marzo 2004;
che
secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 23 gennaio 2002
[15.2001.232/290]), confermata dal Tribunale federale (STF 7B.29/2002, cons.
2c), la continuazione di un’esecuzione nella quale non sia comprovato
l'avvenuto valido rigetto o ritiro dell’opposizione è da considerare nulla ai
sensi dell’art. 22 LEF;
che la
comminatoria di fallimento emessa nell'esecuzione n. __________ è pertanto da
considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF;
che di conseguenza
il ricorso va accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 22, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il
ricorso 4 marzo 2004 di RICO1 è accolto.
1.1. Di
conseguenza, la comminatoria di fallimento emessa il 19 febbraio 2004 dall'CON1
nell'esecuzione n. __________ è annullata.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – RICO1 __________;
– PINT1
Losanna.
Comunicazione
all’CON1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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