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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.118
Data decisione, Autorità:
01.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.118
Lugano
1 agosto 2004
/FP/fp/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo
sull’istanza 2 luglio 2004 di
IS1
Chiedente
la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta in seno
alla delegazione
dei creditori nel fallimento PI1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
il 9 febbraio 1989 la prima assemblea dei creditori del fallimento PI1 nominava
una delegazione dei creditori nelle persone degli avvocati __________
__________, IS1 e __________;
che
con istanza 2 luglio 2004 l’avv. IS1, ha chiesto il riconoscimento delle
seguente note d’onorario per prestazioni effettuate nel fallimento PI1 dal
29
febbraio 1989 al 12 dicembre 2003 quale membro della delegazione dei creditori:
onorario fr. 1'175.--
trasferte fr. 375.--
spese
fr. 216.--
Totale fr. 1'776.--
che
nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere
indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44
cons. 1);
che
i valori indicati appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della
liquidazione fallimentare PI1
che
per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III
65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento
costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le
prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività
dedotto dall’art. 1 OTLEF;
richiamati
gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza 2
luglio 2004 dell’avv. IS1, , è accolta.
La rimunerazione dell’avv.
IS1 per l’attività svolta quale membro della delegazione dei creditori
nell’ambito del fallimento PI1 , per il periodo dal 29 febbraio 1989 al 12
dicembre 2003, è determinata come segue:
onorario fr. 1'175.--
trasferte fr. 375.--
spese
fr. 216.--
Totale fr. 1'776.--
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF
-
Intimazione
a:
–
avv. IS1,
Comunicazione
__________,.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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